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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5273/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5273/2024 tra
Parte_1
appellante e
[...]
Controparte_1
appellati
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 13,00 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA nella persona del procuratore dott.
[...]
il quale precisa le conclusioni come da ricorso in appello;
Parte_2
Per Per l'avv. MARCELLINI CP_1 Controparte_1
MARCELLINO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
assiste ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1 si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente agli atti del giudizio;
si rimettono al Giudice per le spese;
IL GIUDICE dato atto si ritira in camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà alle parti presenti lettura della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale – quale parte integrante di esso- ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 5273-2024, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza di discussione dell'08/05/2025, e promossa da:
, in persona del Prefetto Controparte_2
in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. Pt_1
) e ope legis elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima siti in Corso P.IVA_1 Pt_1
Mazzini n. 55;
-appellante-
CONTRO
P. VA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente Controparte_1 P.IVA_2
in ON (An) Via Marina n. 57/A, e (C.F. Controparte_1
), nato in [...] il [...], residente in [...]
Ariosto n. 5, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marcellino Marcellini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso Mazzini n. 107, in virtù di procure alle liti in calce al Pt_1
ricorso introduttivo del primo grado di giudizio datato 11.04.2023 depositate in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 17.01.2025;
-appellati-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 87/2024 emessa dal Giudice di Pace di Dott.ssa Lorena Pt_1
Volpone, pubblicata in data 18/03/2024 a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. 1228/2023
pagina 2 di 17 R.G., non notificata: opposizione a verbale di contestazione relativo alla violazione dell'art. 141, commi 1 e 11,
C.d.S.”
CONCLUSIONI
Alla udienza dell'08/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza
è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_3
n. 87/2024 del Giudice di Pace di è fondato e come tale va accolto con conseguente riforma Pt_1
della sentenza impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Va doverosamente premesso in fatto, al fine di un corretto inquadramento del thema disputandum, che:
- con verbale di contestazione n. UFF/1008086 di Registro Generale n. 365095, elevato dalla Sezione
Polizia Stradale di in data 22.02.2023, veniva contestata a , quale Pt_1 Controparte_1
trasgressore e conducente dell'autoarticolato tg. DL454CD con agganciato rimorchio tg. PD029367,
e alla società quale obbligata in solido, la violazione dell'art. 141, commi 1 e 11, Controparte_1
C.d.S. con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 42,00 in misura ridotta.
- Il verbale conteneva la seguente descrizione dell'infrazione: violazione dell' “…art. 141 1° e 11°
comma CDS: conducente del complesso veicolare indicato procedeva ad una velocità non adeguata, tale da
costituire pericolo per la sicurezza delle cose e delle persone. Nello specifico non adeguava la velocità in
funzione delle caratteristiche del veicolo (motrice + rimorchio container – massa complessiva di 40.950kg –
altezza 4.05 mt) e alle caratteristiche della strada (curva a stretto raggio r 36.1) tanto da ribaltarsi sul lato
sinistro, finendo contro altri veicoli circolanti al senso opposto. Infrazione rilevata a termine della complessa
attività degli accertamenti svolti (18/12/2022) atti alla ricostruzione dell'incidente stradale con esito mortale
aggravato dall'ipotesi di cui all'art. 589 bis 8° comma CP, verificatosi verso le ore 10.30 del 28/11/2022 al km
71+700 della SS76 Vallesina (svicolo A14), territorio del Comune di Chiaravalle (AN). (Verbale riferito al
fasc. 445/2022)” (cfr. verbale di contestazione in atti: doc. n. 1 all.to ricorso introduttivo in primo grado).
Con ricorso depositato in data 11/04/2023, e proponevano CP_1 Controparte_1
opposizione avanti al Giudice di Pace di (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado presente agli Pt_1 pagina 3 di 17 atti) avverso il citato verbale della Sezione Polizia Stradale di – notificato a mezzo del servizio Pt_1
postale in data 10/03/2023, nel quale, premessi i fatti in precedenza riportati, eccepivano, in sintesi e per quanto ivi di interesse:
- l'insussistenza della violazione contestata ex art. 141, comma 1, C.d.S., in quanto il conducente
, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, teneva una velocità Controparte_1
adeguata alle caratteristiche del mezzo condotto e a quelle del tratto stradale che stava percorrendo;
- il ricorrente stava addirittura procedendo ad una velocità di marcia inferiore a quella massima prevista nel tratto di strada in questione, ovvero di 39 km/h a fronte di un limite massimo di 40
Km/h;
- come rilevato dal consulente tecnico di parte ing. la sanzione comminata era Persona_2
priva di oggettivo riscontro in quanto la velocità con la quale l'autoarticolato aveva affrontato la curva (39 Km/h), oltre ad essere inferiore a quella massima imposta dalla segnaletica verticale (40
Km/h), era inferiore a quella limite per il ribaltamento (51-52 Km/h).
- La Polizia Stradale, ad avviso del consulente di parte, non aveva correttamente applicato la formula per determinare la velocità massima di percorrenza della curva senza ribaltamento,
avendo gli accertatori utilizzato nella formula l'altezza del convoglio, anziché l'altezza del baricentro;
- al momento del sinistro, il mezzo condotto dal ricorrente stava trasportando un container carico di balloni di foraggio per 24.670 Kg.
- Detto container era stato caricato qualche ora prima presso la ditta ON Foraggi, corr.
Sassocorvaro (PU), in assenza dell'autista, il quale era rimasto all'interno della motrice per tutta la durata delle operazioni di carico, come previsto dal contratto;
- la causa del ribaltamento del complesso veicolare non era stata determinata dalla velocità di marcia tenuta dal conducente ma dallo spostamento del carico (balloni di foraggio) CP_1
all'interno del container predisposto dalla ditta ON Foraggi s.r.l. (cfr. atto di citazione in atti).
Sulla base delle suddette allegazioni la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore e concludevano chiedendo di dichiarare nullo e/o annullare o Controparte_1
comunque revocare e dichiarare privo di ogni effetto il verbale di contestazione n. UFF/1008086 di pagina 4 di 17 Registro Generale n. 365095, in quanto infondato e illegittimo (cfr. ricorso in atti e conclusioni rassegnate a pag. 5 del predetto).
Con decreto del 14.04.2023 il Giudice di Pace di riteneva non sussistenti le condizioni per Pt_1
procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 19.05.2023.
Con comparsa di costituzione depositata in data 09.05.2023 si costituiva in giudizio la – per CP_2
il tramite del Viceprefetto - la quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e quindi la conferma del provvedimento impugnato (cfr. relativa comparsa di costituzione e risposta e conclusioni rassegnate a pag. 5 della predetta).
Esponeva la – in sintesi – che: CP_2
- dalla ricostruzione del sinistro fornita dal Comando operante a seguito dei rilievi tecnici esperiti,
risultava che il conducente , alla guida del complesso veicolare costituito Controparte_1
dalla motrice tg DL454CD e dal rimorchio container tg PD29367 si era ribaltato sul fianco sinistro investendo l'autoambulanza tg CRI790AH e il veicolo BMW targato FV942PL;
- nell'occorso l'autista dell'ambulanza e il trasportato riportavano Persona_3 Parte_4
gravi lesioni fisiche, tanto che il personale del 118 intervenuto sul posto ne constatava il decesso;
l'altro componente dell'ambulanza, , riportava lesioni fisiche, per le quali veniva Persona_4
trasportato all'Ospedale di e poi presso il presidio ospedaliero di Senigallia con una Pt_1
prognosi di sessanta giorni;
- al ricorrente non veniva contestato l'eccesso di velocità rispetto al limite stabilito in quel tratto di strada, ossia la violazione sanzionata dall'art. 142 del C.d.S., bensì la mancata regolazione della velocità in funzione dei fattori di rischio astrattamente previsti dall'art. 141 C.d.S. e presenti in concreto nella fattispecie in esame e puntualmente individuati nel verbale di accertamento nelle caratteristiche del veicolo (complesso veicolare di rilevanti dimensioni) e nelle caratteristiche della strada (curva a stretto raggio);
- la norma applicabile alla fattispecie era l'art. 141 C.d.S., che individua un criterio qualitativo e non quantitativo di valutazione della regolazione della velocità in funzione delle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico, di fattori intrinseci (stato e carico del veicolo, ma anche condizioni psico-fisiche, esperienza di guida, abilità e destrezza del conducente), nonché di ogni altra circostanza di qualsiasi natura;
pagina 5 di 17 - le conseguenze derivanti dal ribaltamento in curva del complesso veicolare condotto dal CP_1
erano risultate letali per il conducente dell'autoambulanza che si era visto invadere il proprio senso di marcia dall'imponente sagoma del mezzo pesante, restando ucciso unitamente al suo trasportato.
- Inoltre anche il conducente della vettura che seguiva riportava gravi lesioni;
- venivano contestate le premesse teoriche e tutte le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico della parte ricorrente;
- ad ulteriore confutazione delle conclusioni del perito di parte ricorrente, con riguardo alla sistemazione del carico all'interno del container, del cui posizionamento sia il conducente sia la società opponente si affermavano ignari, veniva opposto il dato oggettivo, consistente nella constatazione de visu, da parte degli agenti operanti, dunque dotata di fede privilegiata, del fatto che nessuna anomalia veniva riscontrata nella sistemazione e posizionamento del carico, per cui la causa del ribaltamento non poteva essere ascritta al carico. Peraltro la vantata ignoranza (“per contratto”, a dire dei ricorrenti) del modo in cui il carico era sistemato all'interno del rimorchio container, in quanto esso era stato agganciato chiuso e sigillato, non deponeva a favore degli opponenti, anzi aggravava la posizione del conducente professionale che avrebbe dovuto assumere una condotta di guida ancor più cauta e prudente visto che, per sua espressa ammissione, non conosceva il posizionamento del carico (cfr. comparsa di costituzione e risposta in atti).
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed escussione di testimoni (all'udienza del
19.06.2023 venivano escussi i testimoni di parte ricorrente e Tes_1 Testimone_2 [...]
mentre all'udienza del 17.07.2023 veniva escusso il teste di parte ricorrente ). Tes_3 Persona_2
Infine giungeva per la precisazione delle conclusioni e discussione alla udienza del 18.03.2024.
Con la sentenza n. 87/2024 pubblicata il 18.03.2024 e ivi appellata, il Giudice di Pace di Pt_1
accoglieva il ricorso proposto dai ricorrenti e annullava il verbale impugnato, con compensazione delle spese di lite (cfr. dispositivo della sentenza in atti).
Il Giudice di prime Cure ha ritenuto testualmente che:
- “Il ricorso va accolto.
- Secondo l'art. 141 C.d.S., la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle
condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura.
Essa di per sé non costituisce un fatto storico, che possa essere attestato, ma è il portato di un giudizio, di una
valutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dal Legislatore. pagina 6 di 17 Il giudizio di pericolosità implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve
rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per
desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne
consegue che detta valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata.
- Inoltre, va osservato che il rilievo secondo cui l'accertamento della violazione dell'art. 141 C.d.S., che impone
all'automobilista di regolare la velocità in modo da evitare ogni situazione di pericolo, è dalla legge rimesso al
giudizio discrezionale dell'agente, incide sulla necessità che questi indichi nel verbale - per un generale obbligo di
motivazione degli atti amministrativi, che, in materia di violazioni del codice della strada, si sostanzia anche nel
particolare contenuto della contestazione e del relativo verbale (artt. 200 e 201 C.d.S., e art. 383 reg. C.d.S.) - le
circostanze di fatto da cui ha tratto il proprio giudizio, al fine di consentire l'esercizio del controllo su di esse
nonché sul loro grado di attendibilità e di persuasività in relazione alla contestazione effettuata (v. Cass. n. 2238
del 2008).
- Orbene, nel caso di specie nel verbale di accertamento nulla di ciò è de-scritto e il convincimento fondato su
un accertamento effettuato dagli agenti nel rilevare la velocità mantenuta dal ricorrente senza alcun riferimento
a circostanze oggettive, tale non potendosi ritenere l'abilità professionale dell'agente accertatore, posto che la
percezione dell'agente nella valutazione della pericolosità della guida non può portare ad una sostanziale
incontestabilità del relativo giudizio.
- Dalla prova testimoniale ed in particolare il teste di parte ricorrente Avv. escusso alla Testimone_3
udienza del 19.06.23 è emerso che le balle di foraggio caricate sul container, dai dipendenti della ditta fornitrice,
erano state ammassate tutte sul lato sinistro del veicolo.
Pertanto, l'autoarticolato nell'effettuare una curva ad una velocità inferiore a quella prescritta a causa del peso
del carico solo su una parte si ribaltava.
Alla luce di quanto sopra il verbale relativo all'infrazione ex art. 141 del cds va annullato.
Le spese del giudizio vanno compensate” (cfr. pagg.
2-3 della sentenza in atti).
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 14.10.2024, la ha proposto CP_2
tempestivo appello avverso la citata sentenza formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia
l'adito Tribunale, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, riformare
l'appellata sentenza del Giudice di Pace di e, per l'effetto, rigettare l'opposizione. Vinte le spese dei due Pt_1
gradi di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 8).
In sintesi la difesa erariale ha fondato il proprio appello su un unico e articolato motivo: “motivazione
adeguata del verbale di accertamento ed erronea applicazione dell'art. 141 C.d.S.”. pagina 7 di 17 Parte appellante ha evidenziato che il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto non adeguatamente motivato il provvedimento di accertamento dell'infrazione.
In realtà l'obbligo di motivazione, secondo la difesa della appellante, è stato adempiuto;
CP_2
infatti, i presupposti integranti la violazione dell'art. 141 C.d.S. sono stati acclarati e specificati nel verbale di accertamento.
Con decreto del 15/10/2024 veniva fissata ex art. 420 c.p.c. la prima udienza per il 30/01/2025.
Con comparse di costituzione in appello depositate telematicamente in data 17/01/2025 si costituivano in giudizio e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti e Controparte_1 Controparte_1
testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice di Appello, per le ragioni
esposte in narrativa, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla Parte_3
avverso la sentenza n. 87/2024 emessa dal Giudice di Pace di all'esito del giudizio n.
[...] Pt_1
1228/2023 R.G., pubblicata in data 18.03.2024, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma
della suddetta sentenza. Con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze professionali del
giudizio” (cfr. conclusioni a pag. 13 della comparsa).
Alla udienza del 30/01/2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti;
veniva quindi fissata per la discussione e la decisione ex art. 429 c.p.c. l'udienza dell'8/05/2025.
Tanto doverosamente premesso in fatto, passando all'esame nel merito, il motivo di impugnazione addotto dalla appellante è fondato. CP_2
Come noto, l'art. 141 C.d.S., rubricato “velocità”, stabilisce che: “1. É obbligo del conducente regolare la
velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le
manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo
campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in
prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali,
nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per
condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
fiancheggiati da edifici.
pagina 8 di 17 4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole
l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si
trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che
si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale
flusso della circolazione (…)
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 42 a € 173”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha enunciato sull'art. 141 C.d.S. il seguente principio di diritto: “con riguardo alla responsabilità civile per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, il
rispetto, da parte dell'agente, dell'obbligo, imposto dall'art. 141 del codice della strada, di regolare la velocità in
relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura (allo scopo di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di
disordine per la circolazione), dev'essere valutato tenendo conto anche delle eventuali superiori cognizioni
dell'agente in ordine alle caratteristiche concrete delle menzionate circostanze contingenti, non potendo il
giudice procedere alla ricognizione dell'an e/o del quantum della colpa di detto agente sulla base di un parametro
cognitivo d'indole puramente oggettiva (o astratta)” (cfr. Cass. civ., ord. n. 9646 del 13/04/2017, nella quale ha osservato il Collegio come “la corte territoriale abbia manifestamente errato nell'interpretazione degli artt.
140 e 141 c.d.s., là dove ha affermato la necessità di specificarne il significato in forza di un parametro di
valutazione di natura oggettiva (e non soggettiva)”.
In particolare, nella sentenza citata la Cassazione ha puntualizzato che: “L'interpretazione così orientata
dal giudice a quo (che aveva ritenuto che la considerazione delle condizioni e dello stato dei luoghi, al fine di regolare la velocità del veicolo condotto (in modo da ridurne al minimo le potenzialità di pericolo) (artt. 140 e 141 c.d.s.), doveva necessariamente predicarsi con riferimento a un modello oggettivo (e dunque 'astratto') di agente, non potendo attribuirsi alcun rilievo alle eventuali diverse e particolari conoscenze dello stesso, pena la consumazione di possibili discriminazioni) deve ritenersi
radicalmente in contrasto con i principi che presiedono alla valutazione dell'elemento soggettivo della colpa nel
sistema della responsabilità aquiliana, dovendo ritenersi che il rimprovero colposo elevato nei confronti
dell'agente non possa prescindere dalla considerazione delle relative superiori cognizioni (nella specie, riferite
alla condizione e allo stato dei luoghi percorsi), diversamente giungendosi a sottrarre, alla soglia della pagina 9 di 17 responsabilità per la violazione di situazioni soggettive altrui (sovente legate alle più rilevanti e significative
prerogative della persona), comportamenti stradali ragionevolmente inescusabili per la specifica misura di
negligenza o di imprudenza obiettivamente manifestata dal relativo autore”).
Inoltre “Secondo l'art. 141 C.d.S., la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche
e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Essa di per sé non
costituisce, come bene ha colto il giudicante, un fatto storico, che possa essere attestato, ma è il portato di un
giudizio, di una valutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dal legislatore. Il giudizio di
pericolosità implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che
stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la
valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità” (cfr. Cass. civ., n.
15108 del 2010).
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di legittimità
costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. n. 285 del 1992 per assunta violazione degli artt. 25 e 24 Cost.:
“infatti - a parte la considerazione che l'art. 25 comma 2 Cost., che stabilisce il principio di legalità in materia
penale, non è, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, immediatamente riferibile alla materia
sanzionatoria amministrativa - la stessa Corte costituzionale ha, comunque, con riferimento alla verifica del
rispetto del principio di determinatezza del precetto penale, affermato che ad essa deve procedersi, "non già
isolando un singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì considerando questo nel raccordo con gli altri dati
costitutivi della fattispecie ed altresì nell'ambito della disciplina in cui si inserisce", non potendo essere "imposto
al legislatore il medesimo coefficiente di specificazione di ogni singolo elemento del reato", ne' potendo essere
"escluso a priori il ricorso ad espressioni indicative di comuni esperienze o a termini presi dal linguaggio
comunemente usato ... se la descrizione complessiva del fatto reato consente al giudice una operazione
ermeneutica non esorbitante dall'ordinario compito interpretativo a lui affidato (,) il che consente, in via di
principio, il ricorso a figure di reati cosiddetti a forma libera, o l'inserimento di elementi normativi o di clausole
generali nelle fattispecie penali" (così, Corte costituzionale, sent. n. 34 del 1995 ed ivi i riferimenti alla
giurisprudenza precedente);- che, in tale prospettiva ed a fortiori, il precetto dettato dall'art. 141 comma 1 del
d.lgs n. 285 del 1992 (la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 11) - laddove si prevede: "È obbligo
del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al
carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza
di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di
disordine per la circolazione" (precetto, questo, integrato anche dall'art. 342 del regolamento di esecuzione e di pagina 10 di 17 attuazione approvato con d.P.R. n. 495 del 1992) - nel prefigurare un "illecito amministrativo di pericolo a
forma libera", utilizza, come parametri integrativi del precetto, espressioni indicative (caratteristiche, stato e
carico del veicolo;
caratteristiche e condizioni della strada e del traffico;
ogni altra circostanza di qualsiasi
natura), appunto, di comuni esperienze dei conducenti di veicoli;
mentre resta affidato al giudice la verifica della
violazione nel caso concreto alla luce della contestazione e della condotta del conducente specificamente accertata
(cfr., ad es., in tema di velocità "eccessiva", Cass. nn. 5305 del 1994, 6621 del 1997, 8744 del 2000)” (cfr. Cass.
civ., sez. 1, sentenza n. 11.182 del 17/07/2003).
Nel caso di specie, la ricostruzione del sinistro è documentalmente dimostrata dalle relazioni della
Polizia Stradale di secondo le quali l'incidente avveniva in data 28.11.2022 verso le ore 10:40, Pt_1
allo svincolo ingresso uscita della SS76 Vallesina (svincolo Chiaravalle) posto al Km 71+700, territorio del Comune di Chiaravalle, quando , alla guida del complesso veicolare, Controparte_1
composto da motrice Iveco targata DL454CD e dal rimorchio container targato PD29367 si era ribaltato sul lato sinistro investendo l'autoambulanza targata CRI790Ah e il veicolo BMW targato
FV942PL condotta da . Nell'occorso decedevano l'autista dell'ambulanza Persona_5 Per_3
e il trasportato mentre , altro componente dell'equipaggio,
[...] Parte_4 Persona_4
riportava lesioni fisiche e veniva trasportato in ospedale.
La Polizia Stradale descriveva il tratto stradale curvilineo a stretto raggio a visuale preclusa,
ascendente (direzione Est) e discendente (direzione Ovest).
La carreggiata a doppio senso di circolazione era composto da due corsie, separate dalla doppia striscia continua, la corsia a salire (est) era larga 3.70 mt mentre quello a scendere (ovest) era di 3.80
mt. Entrambi i margini della strada, delimitati dalle relative strisce longitudinali continue, erano adiacenti a delle banchine non transitabili di circa 0.50 cm l'una, confinanti a guard rail a una lama. Il
manto stradale era asciutto e privo di evidenti anomalie, le condizioni meteorologiche erano determinate da cielo sereno, l'illuminazione era quella delle ore diurne, la visibilità era determinata dal tratto curvilineo percorso. La segnaletica verticale per i veicoli diretti a est era quella di divieto sorpasso, limite di velocità di 40 km/h e pericolo inizio doppio senso di circolazione, mentre quella per i veicoli diretti a ovest era quella di dare precedenza con pannello integrativo “a mt. 150”, divieto di sorpasso e il limite di velocità era quello di 40 km/h (cfr. doc. n. 4 all.to ricorso in appello: deduzioni tecniche e verbale contenente relazione di servizio con i documenti allegati, tra cui prontuario con verbale di accertamenti urgenti e ricognizione fotografica dell'incidente del 28.11.2022 della Polizia
Stradale). pagina 11 di 17 Nel caso di specie, la condotta del conducente è stata accertata in seguito al sinistro dagli agenti intervenuti e poi descritta nel verbale impugnato n. UFF/1008086 di Registro Generale n. 365095,
elevato dalla Sezione Polizia Stradale di in data 22.02.2023. Pt_1
Dalla lettura del verbale suddetto -infatti- risulta testualmente che il “conducente del complesso veicolare
indicato procedeva ad una velocità non adeguata, tale da costituire pericolo per la sicurezza delle cose e delle
persone. Nello specifico non adeguava la velocità in funzione delle caratteristiche del veicolo (motrice + rimorchio
container – massa complessiva di 40.950kg – altezza 4.05 mt) e alle caratteristiche della strada (curva a stretto
raggio r 36.1) tanto da ribaltarsi sul lato sinistro, finendo contro altri veicoli circolanti al senso opposto (…)”
(cfr. verbale impugnato in atti).
Nel caso di specie, gli agenti intervenuti hanno accertato la condotta del conducente con CP_1
motivazione che - contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata –
indica nel verbale le circostanze di fatto dalle quali ha tratto il proprio giudizio.
era conducente professionista di un tir, pertanto doveva conoscere le Controparte_1
caratteristiche del veicolo e conseguentemente adeguare la sua velocità alle caratteristiche dello stesso
(il veicolo era composto da una motrice e da un rimorchio container avente massa complessiva di kg
40.950 e altezza di 4,05 mt).
Rientra nella comune esperienza dei conducenti di veicoli, la cognizione della pericolosità derivante dal fatto che il conducente trasportava un carico enorme.
L'esperienza professionale del conducente è da valorizzare per il fatto che egli avrebbe dovuto conoscere le caratteristiche del tir che conduceva e quindi adeguare la propria condotta di guida alle condizioni della strada e delle altre circostanze.
L'art. 141 C.d.S., secondo l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata, impone di tenere conto delle superiori cognizioni del conducente in ordine alle caratteristiche delle menzionate circostanze contingenti, ovvero delle condizioni della strada (si trattava di una curva a stretto raggio) e del carico del veicolo nonché di ogni altra circostanza di qualsiasi natura (il conducente guidava un complesso veicolare composto da motrice più rimorchio container nel quale trasportava un carico enorme).
Le conclusioni alle quali è giunto il perito di parte ricorrente – appellata, Ing. non hanno Per_2
rilievo ai fini della sanzione amministrativa applicata (cfr. doc. n. 2 all.to ricorso introduttivo di primo grado: conclusioni pagg.
9-10 consulenza di parte a firma dell'Ing. “…La corretta Persona_2
applicazione della formula ha indicato in circa 51-52 km/h la massima velocità di percorrenza della curva senza
ribaltamento. Il valore determinato è ampiamente superiore alla velocità di marcia dell'autoarticolato al momento pagina 12 di 17 del ribaltamento che è risultata essere pari a 39 km/h come annotato dal cronotachigrafo. La soglia è anche in
linea con il limite di velocità fissato sul raccordo, pari a 40 km/h. È ovvio infatti, che il limite massimo di velocità
debba essere inferiore alla soglia di ribaltamento e non superiore come nel caso ipotizzato dalla Polizia Stradale.
L'errore compiuto dalla Polizia Stradale nell'applicazione della formula è relativo al fatto che le Autorità hanno
considerato l'altezza del convoglio invece che l'altezza del suo baricentro, come la formula impone.
Intuitivamente è facilmente comprensibile l'errore che deriva dall'introduzione dell'altezza del mezzo nella
formula. Significherebbe che un mezzo carico, nelle medesime condizioni di percorrenza (velocità e raggio di
curva) si ribalterebbe al pari di un mezzo scarico. Il baricentro di un veicolo privo di carico si colloca ad una
quota inferiore rispetto al medesimo veicolo sul quale è invece presente un carico. E' fatto notorio che i veicoli
con baricentro alto hanno una propensione maggiore al ribaltamento rispetto a veicoli con baricentro basso. […]
(la perizia è stata ivi prodotta fino alla pag. 10).
Infatti, come correttamente osservato da parte appellante in primo grado e anche nel presente grado di giudizio, la contestazione sottesa all'irrogazione del verbale impugnato riguarda l'art. 141 C.d.S. e non l'art. 142 C.d.S.
In altri termini, nel caso in esame non è stata contestato al conducente il superamento dei limiti di velocità sanzionato dall'art. 142 C.d.S. bensì il fatto di aver tenuto una velocità non adeguata, tale da costituire pericolo per la sicurezza delle cose e delle persone, laddove infatti non adeguando la velocità in funzione delle caratteristiche del veicolo e alle caratteristiche della strada, il mezzo condotto dal si ribaltava sul lato sinistro, finendo contro altri veicoli circolanti al senso CP_1
opposto.
Inoltre va rilevato che indubbiamente nel sistema delle norme sulla circolazione stradale,
l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, ovvero della condotta di guida in genere, deve essere svolto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal medesimo, e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (V. pure Cass.
Sentenze n. 5305 del 1994, n. 165 del 1999, n. 20173 del 12/10/2004; Cass. 2008 n. 721).
Nel corso dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado è stato documentalmente dimostrato e poi confermato dalle deposizioni testimoniali che il conducente del mezzo CP_1
stava trasportando balloni di foraggio caricati presso la ditta ON Foraggi s.r.l. (cfr. doc. n. 4 pagina 13 di 17 all.to ricorso introduttivo: copia documento di trasporto del 28.11.2022 della ditta ON Foraggi
s.r.l. di Caprazzino – Frazione di Sassocorvaro con destinazione Abu Dhabi e lettera di vettura della portuale – terminal operator). Controparte_3
Dall'escussione dei testimoni svolta nel corso del giudizio di primo grado è emerso che delle operazioni di carico e di sigillatura se ne era occupato il personale della ditta che spediva, pertanto la ditta ON Foraggi s.r.l.
Infatti il teste di parte ricorrente socio della società escusso all'udienza Tes_1 Controparte_1
del 19.06.2023, in risposta al capitolo n. 3) del ricorso (“vero che nella mattina del 28.11.2022 il Sig.
quale conducente del complesso veicolare composto dalla motrice Iveco tg. DL454CD e Controparte_1
dal rimorchio container tg. PD29367 si recava presso la ditta Montelfeltro Foraggi S.r.l. in Sassocorvaro
Auditore dove personale della stessa, in assenza del suddetto autista rimasto a bordo della motrice, provvedevano
a posizionare all'interno del suddetto container 24.670 kg di balloni di foraggio (v. all.ti n. 4 e 6 del presente
ricorso) e a sigillare detto container”), rispondeva: “Non ero presente ma quella è la regola che si impone
all'autista che si rechi ad effettuare il carico. Le operazioni di carico competono al personale della ditta che
spedisce la merce, che dispone il carico senza interferenza dell'autista, quindi fa le foto, poi chiude e appone i
sigilli”.
Anche il teste di parte ricorrente in risposta al capitolo n. 3) del ricorso, dichiarava: Testimone_4
“non ero presente, ma so quali siano le regole del carico;
il camionista deve restare fermo chiuso in cabina e delle
operazioni di carico e sigillatura si occupa solo il personale della ditta che spedisce, che fotografa sia prima che
alla fine del carico”.
Questa circostanza, ovvero la non contezza da parte del conducente di come era stata posizionato il carico (che però già visivamente doveva apparire enorme), unitamente alle altre circostanze sopra descritte (caratteristiche del veicolo e del tratto di strada percorso, oltre alla sua esperienza), inducono a far ritenere che ancora più accorto avrebbe dovuto essere il conducente del mezzo nel CP_1
procedere al trasporto e in particolare nell'affrontare la curva ad una velocità adeguata, al fine di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
In relazione -infine- alle contestazioni di parte ricorrente – appellata relativa al posizionamento del carico si osserva quanto segue.
, conducente del veicolo, spontaneamente riferiva che nell'impegnare la rampa Controparte_1
che lo portava all'innesto della SS76 Vallesina, dopo essere uscito dal casello della A14 Ancona Nord,
affrontava il tratto rettilineo dove percepiva un brusco movimento del rimorchio e subito dopo si pagina 14 di 17 ribaltava lateralmente finendo contro i veicoli che incrociava sull'opposta corsia (cfr. pag. 5 relazione di incidente stradale del 18.12.2022: doc. n. 4 all.to ricorso in appello).
Come relazionato dalla polizia intervenuta, “dalla documentazione di trasporto e dalla successiva apertura
del container, si constatava che questo era carico di 31 imballi di fieno del peso di Kg 24.670, prelevati dalla ditta
ON Foraggi srl di Sassocorvaro (PU). All'apertura del container, il carico era a contatto con la sponda
di sinistra, separato da uno spazio vuoto di circa 25 cm da quella di destra. Nel ribaltarsi sul lato sinistro il
carico deformava il lato del container, gonfiandolo verso l'esterno (…) Tale descrizione veniva corredata anche da documentazione fotografica (cfr. pag. 6 relazione del 18.12.2022 cit.). La Polizia constatava che i 31 imballi non erano assicurati all'interno del container da sistemi di ancoraggio o di bloccaggio.
Nel merito rappresentava che secondo le regole generali del bloccaggio del carico, si devono riempire gli spazi vuoti che comunque non devono superare 15 cm in modo da assicurarne la stabilità. Il
fissaggio del carico (disciplinato dalla direttiva 2014/47/UE allegato III) deve garantire che forze risultanti da accelerazioni/decelerazioni del veicolo non siano 0,5 volte il peso del carico (ndr.
spostamento laterale) e in generale deve impedire l'inclinazione o il ribaltamento del carico (norma
EN 12195-1). Nel caso in esame il carico era posto al centro del container, gli spazi laterali erano inferiori / uguali a 15 cm e la condizione di stabilità rientrava nei valori prefissati (cfr. pagg. 6-7
relazione cit.).
Ha errato quindi il Giudice di Pace a ritenere che le balle di foraggio caricate sul container dai dipendenti della ditta fornitrice erano state ammassate tutte sul lato sinistro del veicolo, sulla base della deposizione testimoniale dell'avvocato il quale, sentito quale testimone all'udienza del Tes_3
19.06.2023, in risposta al capitolo 4 del ricorso, ha dichiarato: “…verso la metà di febbraio 2023 mi sono
recato unitamente al signor e all'ingegner presso la sede della ditta Zallocco in Tes_1 Persona_2
Loreto o Porto Recanati vicino all'uscita dell'autostrada. Abbiamo esaminato il complesso veicolare sequestrato
dalla polizia dopo il sinistro. Abbiamo aperto il container e constatato la situazione del carico che era costituito
da balloni di foraggio tutti ammassati sulla fiancata sinistra del container. Abbiamo constatato che il fondo del
container dove era ammassato il carico era liscio e molto scivoloso”).
Il posizionamento del carico -infatti- era al centro del container, come risultante dalle relazioni della
Polizia sopra riportate.
Pertanto sono errate le conclusioni a cui è giunto il Giudice di Pace, il quale, in considerazione del fatto che l'autoarticolato nell'effettuare una curva a velocità inferiore a quella prescritta a causa del pagina 15 di 17 peso del carico solo su una parte si ribaltava, ha annullato il verbale relativo all'infrazione ex art. 141
C.d.S.
Infatti, come risulta dalla relazione della Polizia, l'accelerazione improvvisa del veicolo alla velocità di
39 Km/h (acc. di 1.38 mt/s- 5 km/h al secondo) determinava uno spostamento del carico, tanto è vero che lo stesso conducente dichiarava di avere percepito un brusco movimento del rimorchio, CP_1
prima di ribaltarsi (cfr. pagg. 10-11 relazione Polizia cit.).
In conclusione, l'appello proposto dalla è Parte_3
fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e conferma del verbale opposto.
In virtù dei principi generali che sovrintendono la materia la ha fornito la prova della CP_2
sussistenza della infrazione sanzionata con il verbale opposto che risulta adeguatamente motivato.
La odierna parte appellata invece non ha dimostrato la sussistenza di circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. fra le tante Cass. 2024 n. 30148; Cass. 2019 n.
1921).
Ne discende che l'opposizione andava e va rigettata e il verbale opposto confermato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza degli odierni appellati e si liquidano in favore di parte appellante – per questo secondo grado di giudizio- ex DM n. 55/2014, aggiornato al
Dm n. 147/2022, valori medi, tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione è quello fino a € 1.100,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività – in questo secondo grado di giudizio- gli importi relativi alla fase della
“trattazione/istruzione” non vengono liquidati;
) per il giudizio di I grado si liquida la somma di E.
100,00 come richiesto dalla nella nota depositata in I grado (cfr. per le spese di primo grado CP_2
la aveva depositato la nota spese del 9.05.2023 di € 100,00 in allegato alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 5273/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE
L'appello proposto dalla perché fondato per le causali di cui in motivazione;
CP_2 Parte_3
per l'effetto, pagina 16 di 17 RIFORMA
La sentenza ivi appellata;
CONFERMA
Il verbale opposto rigettando l'opposizione proposta;
CONDANNA
e , in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_1 CP_2
appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 562,00 a titolo di compenso professionale (di cui € 100,00 per il giudizio di primo grado), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario e alle spese prenotate e/o prenotande a debito, VA e Cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Ancona all'esito della Camera di Consiglio dell'08/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
pagina 17 di 17
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5273/2024 tra
Parte_1
appellante e
[...]
Controparte_1
appellati
Oggi 8 maggio 2025 ad ore 13,00 innanzi al dott. Gabriella Pompetti, sono comparsi:
Per l'avv. AVVOCATURA Parte_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI ANCONA nella persona del procuratore dott.
[...]
il quale precisa le conclusioni come da ricorso in appello;
Parte_2
Per Per l'avv. MARCELLINI CP_1 Controparte_1
MARCELLINO il quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta;
assiste ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1 si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi integralmente agli atti del giudizio;
si rimettono al Giudice per le spese;
IL GIUDICE dato atto si ritira in camera di Consiglio per la decisione;
all'esito dà alle parti presenti lettura della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale – quale parte integrante di esso- ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
dott. Gabriella Pompetti
pagina 1 di 17 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 5273-2024, discussa e decisa ex art. 429 c.p.c. alla odierna udienza di discussione dell'08/05/2025, e promossa da:
, in persona del Prefetto Controparte_2
in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di (C.F. Pt_1
) e ope legis elettivamente domiciliata presso gli uffici di quest'ultima siti in Corso P.IVA_1 Pt_1
Mazzini n. 55;
-appellante-
CONTRO
P. VA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente Controparte_1 P.IVA_2
in ON (An) Via Marina n. 57/A, e (C.F. Controparte_1
), nato in [...] il [...], residente in [...]
Ariosto n. 5, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marcellino Marcellini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Corso Mazzini n. 107, in virtù di procure alle liti in calce al Pt_1
ricorso introduttivo del primo grado di giudizio datato 11.04.2023 depositate in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 17.01.2025;
-appellati-
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 87/2024 emessa dal Giudice di Pace di Dott.ssa Lorena Pt_1
Volpone, pubblicata in data 18/03/2024 a definizione della causa civile di primo grado iscritta al n. 1228/2023
pagina 2 di 17 R.G., non notificata: opposizione a verbale di contestazione relativo alla violazione dell'art. 141, commi 1 e 11,
C.d.S.”
CONCLUSIONI
Alla udienza dell'08/05/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da relativo verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto e di cui la presente sentenza
è parte integrante ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_3
n. 87/2024 del Giudice di Pace di è fondato e come tale va accolto con conseguente riforma Pt_1
della sentenza impugnata.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Va doverosamente premesso in fatto, al fine di un corretto inquadramento del thema disputandum, che:
- con verbale di contestazione n. UFF/1008086 di Registro Generale n. 365095, elevato dalla Sezione
Polizia Stradale di in data 22.02.2023, veniva contestata a , quale Pt_1 Controparte_1
trasgressore e conducente dell'autoarticolato tg. DL454CD con agganciato rimorchio tg. PD029367,
e alla società quale obbligata in solido, la violazione dell'art. 141, commi 1 e 11, Controparte_1
C.d.S. con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 42,00 in misura ridotta.
- Il verbale conteneva la seguente descrizione dell'infrazione: violazione dell' “…art. 141 1° e 11°
comma CDS: conducente del complesso veicolare indicato procedeva ad una velocità non adeguata, tale da
costituire pericolo per la sicurezza delle cose e delle persone. Nello specifico non adeguava la velocità in
funzione delle caratteristiche del veicolo (motrice + rimorchio container – massa complessiva di 40.950kg –
altezza 4.05 mt) e alle caratteristiche della strada (curva a stretto raggio r 36.1) tanto da ribaltarsi sul lato
sinistro, finendo contro altri veicoli circolanti al senso opposto. Infrazione rilevata a termine della complessa
attività degli accertamenti svolti (18/12/2022) atti alla ricostruzione dell'incidente stradale con esito mortale
aggravato dall'ipotesi di cui all'art. 589 bis 8° comma CP, verificatosi verso le ore 10.30 del 28/11/2022 al km
71+700 della SS76 Vallesina (svicolo A14), territorio del Comune di Chiaravalle (AN). (Verbale riferito al
fasc. 445/2022)” (cfr. verbale di contestazione in atti: doc. n. 1 all.to ricorso introduttivo in primo grado).
Con ricorso depositato in data 11/04/2023, e proponevano CP_1 Controparte_1
opposizione avanti al Giudice di Pace di (cfr. fascicolo d'ufficio di primo grado presente agli Pt_1 pagina 3 di 17 atti) avverso il citato verbale della Sezione Polizia Stradale di – notificato a mezzo del servizio Pt_1
postale in data 10/03/2023, nel quale, premessi i fatti in precedenza riportati, eccepivano, in sintesi e per quanto ivi di interesse:
- l'insussistenza della violazione contestata ex art. 141, comma 1, C.d.S., in quanto il conducente
, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, teneva una velocità Controparte_1
adeguata alle caratteristiche del mezzo condotto e a quelle del tratto stradale che stava percorrendo;
- il ricorrente stava addirittura procedendo ad una velocità di marcia inferiore a quella massima prevista nel tratto di strada in questione, ovvero di 39 km/h a fronte di un limite massimo di 40
Km/h;
- come rilevato dal consulente tecnico di parte ing. la sanzione comminata era Persona_2
priva di oggettivo riscontro in quanto la velocità con la quale l'autoarticolato aveva affrontato la curva (39 Km/h), oltre ad essere inferiore a quella massima imposta dalla segnaletica verticale (40
Km/h), era inferiore a quella limite per il ribaltamento (51-52 Km/h).
- La Polizia Stradale, ad avviso del consulente di parte, non aveva correttamente applicato la formula per determinare la velocità massima di percorrenza della curva senza ribaltamento,
avendo gli accertatori utilizzato nella formula l'altezza del convoglio, anziché l'altezza del baricentro;
- al momento del sinistro, il mezzo condotto dal ricorrente stava trasportando un container carico di balloni di foraggio per 24.670 Kg.
- Detto container era stato caricato qualche ora prima presso la ditta ON Foraggi, corr.
Sassocorvaro (PU), in assenza dell'autista, il quale era rimasto all'interno della motrice per tutta la durata delle operazioni di carico, come previsto dal contratto;
- la causa del ribaltamento del complesso veicolare non era stata determinata dalla velocità di marcia tenuta dal conducente ma dallo spostamento del carico (balloni di foraggio) CP_1
all'interno del container predisposto dalla ditta ON Foraggi s.r.l. (cfr. atto di citazione in atti).
Sulla base delle suddette allegazioni la società in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore e concludevano chiedendo di dichiarare nullo e/o annullare o Controparte_1
comunque revocare e dichiarare privo di ogni effetto il verbale di contestazione n. UFF/1008086 di pagina 4 di 17 Registro Generale n. 365095, in quanto infondato e illegittimo (cfr. ricorso in atti e conclusioni rassegnate a pag. 5 del predetto).
Con decreto del 14.04.2023 il Giudice di Pace di riteneva non sussistenti le condizioni per Pt_1
procedere alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 19.05.2023.
Con comparsa di costituzione depositata in data 09.05.2023 si costituiva in giudizio la – per CP_2
il tramite del Viceprefetto - la quale chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto e quindi la conferma del provvedimento impugnato (cfr. relativa comparsa di costituzione e risposta e conclusioni rassegnate a pag. 5 della predetta).
Esponeva la – in sintesi – che: CP_2
- dalla ricostruzione del sinistro fornita dal Comando operante a seguito dei rilievi tecnici esperiti,
risultava che il conducente , alla guida del complesso veicolare costituito Controparte_1
dalla motrice tg DL454CD e dal rimorchio container tg PD29367 si era ribaltato sul fianco sinistro investendo l'autoambulanza tg CRI790AH e il veicolo BMW targato FV942PL;
- nell'occorso l'autista dell'ambulanza e il trasportato riportavano Persona_3 Parte_4
gravi lesioni fisiche, tanto che il personale del 118 intervenuto sul posto ne constatava il decesso;
l'altro componente dell'ambulanza, , riportava lesioni fisiche, per le quali veniva Persona_4
trasportato all'Ospedale di e poi presso il presidio ospedaliero di Senigallia con una Pt_1
prognosi di sessanta giorni;
- al ricorrente non veniva contestato l'eccesso di velocità rispetto al limite stabilito in quel tratto di strada, ossia la violazione sanzionata dall'art. 142 del C.d.S., bensì la mancata regolazione della velocità in funzione dei fattori di rischio astrattamente previsti dall'art. 141 C.d.S. e presenti in concreto nella fattispecie in esame e puntualmente individuati nel verbale di accertamento nelle caratteristiche del veicolo (complesso veicolare di rilevanti dimensioni) e nelle caratteristiche della strada (curva a stretto raggio);
- la norma applicabile alla fattispecie era l'art. 141 C.d.S., che individua un criterio qualitativo e non quantitativo di valutazione della regolazione della velocità in funzione delle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico, di fattori intrinseci (stato e carico del veicolo, ma anche condizioni psico-fisiche, esperienza di guida, abilità e destrezza del conducente), nonché di ogni altra circostanza di qualsiasi natura;
pagina 5 di 17 - le conseguenze derivanti dal ribaltamento in curva del complesso veicolare condotto dal CP_1
erano risultate letali per il conducente dell'autoambulanza che si era visto invadere il proprio senso di marcia dall'imponente sagoma del mezzo pesante, restando ucciso unitamente al suo trasportato.
- Inoltre anche il conducente della vettura che seguiva riportava gravi lesioni;
- venivano contestate le premesse teoriche e tutte le conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico della parte ricorrente;
- ad ulteriore confutazione delle conclusioni del perito di parte ricorrente, con riguardo alla sistemazione del carico all'interno del container, del cui posizionamento sia il conducente sia la società opponente si affermavano ignari, veniva opposto il dato oggettivo, consistente nella constatazione de visu, da parte degli agenti operanti, dunque dotata di fede privilegiata, del fatto che nessuna anomalia veniva riscontrata nella sistemazione e posizionamento del carico, per cui la causa del ribaltamento non poteva essere ascritta al carico. Peraltro la vantata ignoranza (“per contratto”, a dire dei ricorrenti) del modo in cui il carico era sistemato all'interno del rimorchio container, in quanto esso era stato agganciato chiuso e sigillato, non deponeva a favore degli opponenti, anzi aggravava la posizione del conducente professionale che avrebbe dovuto assumere una condotta di guida ancor più cauta e prudente visto che, per sua espressa ammissione, non conosceva il posizionamento del carico (cfr. comparsa di costituzione e risposta in atti).
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed escussione di testimoni (all'udienza del
19.06.2023 venivano escussi i testimoni di parte ricorrente e Tes_1 Testimone_2 [...]
mentre all'udienza del 17.07.2023 veniva escusso il teste di parte ricorrente ). Tes_3 Persona_2
Infine giungeva per la precisazione delle conclusioni e discussione alla udienza del 18.03.2024.
Con la sentenza n. 87/2024 pubblicata il 18.03.2024 e ivi appellata, il Giudice di Pace di Pt_1
accoglieva il ricorso proposto dai ricorrenti e annullava il verbale impugnato, con compensazione delle spese di lite (cfr. dispositivo della sentenza in atti).
Il Giudice di prime Cure ha ritenuto testualmente che:
- “Il ricorso va accolto.
- Secondo l'art. 141 C.d.S., la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle
condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura.
Essa di per sé non costituisce un fatto storico, che possa essere attestato, ma è il portato di un giudizio, di una
valutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dal Legislatore. pagina 6 di 17 Il giudizio di pericolosità implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve
rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per
desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne
consegue che detta valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata.
- Inoltre, va osservato che il rilievo secondo cui l'accertamento della violazione dell'art. 141 C.d.S., che impone
all'automobilista di regolare la velocità in modo da evitare ogni situazione di pericolo, è dalla legge rimesso al
giudizio discrezionale dell'agente, incide sulla necessità che questi indichi nel verbale - per un generale obbligo di
motivazione degli atti amministrativi, che, in materia di violazioni del codice della strada, si sostanzia anche nel
particolare contenuto della contestazione e del relativo verbale (artt. 200 e 201 C.d.S., e art. 383 reg. C.d.S.) - le
circostanze di fatto da cui ha tratto il proprio giudizio, al fine di consentire l'esercizio del controllo su di esse
nonché sul loro grado di attendibilità e di persuasività in relazione alla contestazione effettuata (v. Cass. n. 2238
del 2008).
- Orbene, nel caso di specie nel verbale di accertamento nulla di ciò è de-scritto e il convincimento fondato su
un accertamento effettuato dagli agenti nel rilevare la velocità mantenuta dal ricorrente senza alcun riferimento
a circostanze oggettive, tale non potendosi ritenere l'abilità professionale dell'agente accertatore, posto che la
percezione dell'agente nella valutazione della pericolosità della guida non può portare ad una sostanziale
incontestabilità del relativo giudizio.
- Dalla prova testimoniale ed in particolare il teste di parte ricorrente Avv. escusso alla Testimone_3
udienza del 19.06.23 è emerso che le balle di foraggio caricate sul container, dai dipendenti della ditta fornitrice,
erano state ammassate tutte sul lato sinistro del veicolo.
Pertanto, l'autoarticolato nell'effettuare una curva ad una velocità inferiore a quella prescritta a causa del peso
del carico solo su una parte si ribaltava.
Alla luce di quanto sopra il verbale relativo all'infrazione ex art. 141 del cds va annullato.
Le spese del giudizio vanno compensate” (cfr. pagg.
2-3 della sentenza in atti).
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 14.10.2024, la ha proposto CP_2
tempestivo appello avverso la citata sentenza formulando le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia
l'adito Tribunale, in accoglimento dell'appello e previa fissazione dell'udienza di discussione, riformare
l'appellata sentenza del Giudice di Pace di e, per l'effetto, rigettare l'opposizione. Vinte le spese dei due Pt_1
gradi di giudizio” (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 8).
In sintesi la difesa erariale ha fondato il proprio appello su un unico e articolato motivo: “motivazione
adeguata del verbale di accertamento ed erronea applicazione dell'art. 141 C.d.S.”. pagina 7 di 17 Parte appellante ha evidenziato che il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto non adeguatamente motivato il provvedimento di accertamento dell'infrazione.
In realtà l'obbligo di motivazione, secondo la difesa della appellante, è stato adempiuto;
CP_2
infatti, i presupposti integranti la violazione dell'art. 141 C.d.S. sono stati acclarati e specificati nel verbale di accertamento.
Con decreto del 15/10/2024 veniva fissata ex art. 420 c.p.c. la prima udienza per il 30/01/2025.
Con comparse di costituzione in appello depositate telematicamente in data 17/01/2025 si costituivano in giudizio e , chiedendo l'accoglimento delle seguenti e Controparte_1 Controparte_1
testuali conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice di Appello, per le ragioni
esposte in narrativa, contrariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla Parte_3
avverso la sentenza n. 87/2024 emessa dal Giudice di Pace di all'esito del giudizio n.
[...] Pt_1
1228/2023 R.G., pubblicata in data 18.03.2024, perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma
della suddetta sentenza. Con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze professionali del
giudizio” (cfr. conclusioni a pag. 13 della comparsa).
Alla udienza del 30/01/2025 le parti si riportavano ai rispettivi atti;
veniva quindi fissata per la discussione e la decisione ex art. 429 c.p.c. l'udienza dell'8/05/2025.
Tanto doverosamente premesso in fatto, passando all'esame nel merito, il motivo di impugnazione addotto dalla appellante è fondato. CP_2
Come noto, l'art. 141 C.d.S., rubricato “velocità”, stabilisce che: “1. É obbligo del conducente regolare la
velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle
caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le
manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo
campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in
prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali,
nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per
condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada
fiancheggiati da edifici.
pagina 8 di 17 4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e, occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole
l'incrocio con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si
trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo avvicinarsi, gli animali che
si trovino sulla strada diano segni di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale
flusso della circolazione (…)
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 42 a € 173”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha enunciato sull'art. 141 C.d.S. il seguente principio di diritto: “con riguardo alla responsabilità civile per la violazione delle norme sulla circolazione stradale, il
rispetto, da parte dell'agente, dell'obbligo, imposto dall'art. 141 del codice della strada, di regolare la velocità in
relazione alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi
natura (allo scopo di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di
disordine per la circolazione), dev'essere valutato tenendo conto anche delle eventuali superiori cognizioni
dell'agente in ordine alle caratteristiche concrete delle menzionate circostanze contingenti, non potendo il
giudice procedere alla ricognizione dell'an e/o del quantum della colpa di detto agente sulla base di un parametro
cognitivo d'indole puramente oggettiva (o astratta)” (cfr. Cass. civ., ord. n. 9646 del 13/04/2017, nella quale ha osservato il Collegio come “la corte territoriale abbia manifestamente errato nell'interpretazione degli artt.
140 e 141 c.d.s., là dove ha affermato la necessità di specificarne il significato in forza di un parametro di
valutazione di natura oggettiva (e non soggettiva)”.
In particolare, nella sentenza citata la Cassazione ha puntualizzato che: “L'interpretazione così orientata
dal giudice a quo (che aveva ritenuto che la considerazione delle condizioni e dello stato dei luoghi, al fine di regolare la velocità del veicolo condotto (in modo da ridurne al minimo le potenzialità di pericolo) (artt. 140 e 141 c.d.s.), doveva necessariamente predicarsi con riferimento a un modello oggettivo (e dunque 'astratto') di agente, non potendo attribuirsi alcun rilievo alle eventuali diverse e particolari conoscenze dello stesso, pena la consumazione di possibili discriminazioni) deve ritenersi
radicalmente in contrasto con i principi che presiedono alla valutazione dell'elemento soggettivo della colpa nel
sistema della responsabilità aquiliana, dovendo ritenersi che il rimprovero colposo elevato nei confronti
dell'agente non possa prescindere dalla considerazione delle relative superiori cognizioni (nella specie, riferite
alla condizione e allo stato dei luoghi percorsi), diversamente giungendosi a sottrarre, alla soglia della pagina 9 di 17 responsabilità per la violazione di situazioni soggettive altrui (sovente legate alle più rilevanti e significative
prerogative della persona), comportamenti stradali ragionevolmente inescusabili per la specifica misura di
negligenza o di imprudenza obiettivamente manifestata dal relativo autore”).
Inoltre “Secondo l'art. 141 C.d.S., la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche
e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni altra circostanza di qualsiasi natura. Essa di per sé non
costituisce, come bene ha colto il giudicante, un fatto storico, che possa essere attestato, ma è il portato di un
giudizio, di una valutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati dal legislatore. Il giudizio di
pericolosità implica un'attività di elaborazione da parte dell'agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che
stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la
valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità” (cfr. Cass. civ., n.
15108 del 2010).
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di legittimità
costituzionale dell'art. 141 del d.lgs. n. 285 del 1992 per assunta violazione degli artt. 25 e 24 Cost.:
“infatti - a parte la considerazione che l'art. 25 comma 2 Cost., che stabilisce il principio di legalità in materia
penale, non è, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, immediatamente riferibile alla materia
sanzionatoria amministrativa - la stessa Corte costituzionale ha, comunque, con riferimento alla verifica del
rispetto del principio di determinatezza del precetto penale, affermato che ad essa deve procedersi, "non già
isolando un singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì considerando questo nel raccordo con gli altri dati
costitutivi della fattispecie ed altresì nell'ambito della disciplina in cui si inserisce", non potendo essere "imposto
al legislatore il medesimo coefficiente di specificazione di ogni singolo elemento del reato", ne' potendo essere
"escluso a priori il ricorso ad espressioni indicative di comuni esperienze o a termini presi dal linguaggio
comunemente usato ... se la descrizione complessiva del fatto reato consente al giudice una operazione
ermeneutica non esorbitante dall'ordinario compito interpretativo a lui affidato (,) il che consente, in via di
principio, il ricorso a figure di reati cosiddetti a forma libera, o l'inserimento di elementi normativi o di clausole
generali nelle fattispecie penali" (così, Corte costituzionale, sent. n. 34 del 1995 ed ivi i riferimenti alla
giurisprudenza precedente);- che, in tale prospettiva ed a fortiori, il precetto dettato dall'art. 141 comma 1 del
d.lgs n. 285 del 1992 (la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 11) - laddove si prevede: "È obbligo
del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al
carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza
di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di
disordine per la circolazione" (precetto, questo, integrato anche dall'art. 342 del regolamento di esecuzione e di pagina 10 di 17 attuazione approvato con d.P.R. n. 495 del 1992) - nel prefigurare un "illecito amministrativo di pericolo a
forma libera", utilizza, come parametri integrativi del precetto, espressioni indicative (caratteristiche, stato e
carico del veicolo;
caratteristiche e condizioni della strada e del traffico;
ogni altra circostanza di qualsiasi
natura), appunto, di comuni esperienze dei conducenti di veicoli;
mentre resta affidato al giudice la verifica della
violazione nel caso concreto alla luce della contestazione e della condotta del conducente specificamente accertata
(cfr., ad es., in tema di velocità "eccessiva", Cass. nn. 5305 del 1994, 6621 del 1997, 8744 del 2000)” (cfr. Cass.
civ., sez. 1, sentenza n. 11.182 del 17/07/2003).
Nel caso di specie, la ricostruzione del sinistro è documentalmente dimostrata dalle relazioni della
Polizia Stradale di secondo le quali l'incidente avveniva in data 28.11.2022 verso le ore 10:40, Pt_1
allo svincolo ingresso uscita della SS76 Vallesina (svincolo Chiaravalle) posto al Km 71+700, territorio del Comune di Chiaravalle, quando , alla guida del complesso veicolare, Controparte_1
composto da motrice Iveco targata DL454CD e dal rimorchio container targato PD29367 si era ribaltato sul lato sinistro investendo l'autoambulanza targata CRI790Ah e il veicolo BMW targato
FV942PL condotta da . Nell'occorso decedevano l'autista dell'ambulanza Persona_5 Per_3
e il trasportato mentre , altro componente dell'equipaggio,
[...] Parte_4 Persona_4
riportava lesioni fisiche e veniva trasportato in ospedale.
La Polizia Stradale descriveva il tratto stradale curvilineo a stretto raggio a visuale preclusa,
ascendente (direzione Est) e discendente (direzione Ovest).
La carreggiata a doppio senso di circolazione era composto da due corsie, separate dalla doppia striscia continua, la corsia a salire (est) era larga 3.70 mt mentre quello a scendere (ovest) era di 3.80
mt. Entrambi i margini della strada, delimitati dalle relative strisce longitudinali continue, erano adiacenti a delle banchine non transitabili di circa 0.50 cm l'una, confinanti a guard rail a una lama. Il
manto stradale era asciutto e privo di evidenti anomalie, le condizioni meteorologiche erano determinate da cielo sereno, l'illuminazione era quella delle ore diurne, la visibilità era determinata dal tratto curvilineo percorso. La segnaletica verticale per i veicoli diretti a est era quella di divieto sorpasso, limite di velocità di 40 km/h e pericolo inizio doppio senso di circolazione, mentre quella per i veicoli diretti a ovest era quella di dare precedenza con pannello integrativo “a mt. 150”, divieto di sorpasso e il limite di velocità era quello di 40 km/h (cfr. doc. n. 4 all.to ricorso in appello: deduzioni tecniche e verbale contenente relazione di servizio con i documenti allegati, tra cui prontuario con verbale di accertamenti urgenti e ricognizione fotografica dell'incidente del 28.11.2022 della Polizia
Stradale). pagina 11 di 17 Nel caso di specie, la condotta del conducente è stata accertata in seguito al sinistro dagli agenti intervenuti e poi descritta nel verbale impugnato n. UFF/1008086 di Registro Generale n. 365095,
elevato dalla Sezione Polizia Stradale di in data 22.02.2023. Pt_1
Dalla lettura del verbale suddetto -infatti- risulta testualmente che il “conducente del complesso veicolare
indicato procedeva ad una velocità non adeguata, tale da costituire pericolo per la sicurezza delle cose e delle
persone. Nello specifico non adeguava la velocità in funzione delle caratteristiche del veicolo (motrice + rimorchio
container – massa complessiva di 40.950kg – altezza 4.05 mt) e alle caratteristiche della strada (curva a stretto
raggio r 36.1) tanto da ribaltarsi sul lato sinistro, finendo contro altri veicoli circolanti al senso opposto (…)”
(cfr. verbale impugnato in atti).
Nel caso di specie, gli agenti intervenuti hanno accertato la condotta del conducente con CP_1
motivazione che - contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata –
indica nel verbale le circostanze di fatto dalle quali ha tratto il proprio giudizio.
era conducente professionista di un tir, pertanto doveva conoscere le Controparte_1
caratteristiche del veicolo e conseguentemente adeguare la sua velocità alle caratteristiche dello stesso
(il veicolo era composto da una motrice e da un rimorchio container avente massa complessiva di kg
40.950 e altezza di 4,05 mt).
Rientra nella comune esperienza dei conducenti di veicoli, la cognizione della pericolosità derivante dal fatto che il conducente trasportava un carico enorme.
L'esperienza professionale del conducente è da valorizzare per il fatto che egli avrebbe dovuto conoscere le caratteristiche del tir che conduceva e quindi adeguare la propria condotta di guida alle condizioni della strada e delle altre circostanze.
L'art. 141 C.d.S., secondo l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata, impone di tenere conto delle superiori cognizioni del conducente in ordine alle caratteristiche delle menzionate circostanze contingenti, ovvero delle condizioni della strada (si trattava di una curva a stretto raggio) e del carico del veicolo nonché di ogni altra circostanza di qualsiasi natura (il conducente guidava un complesso veicolare composto da motrice più rimorchio container nel quale trasportava un carico enorme).
Le conclusioni alle quali è giunto il perito di parte ricorrente – appellata, Ing. non hanno Per_2
rilievo ai fini della sanzione amministrativa applicata (cfr. doc. n. 2 all.to ricorso introduttivo di primo grado: conclusioni pagg.
9-10 consulenza di parte a firma dell'Ing. “…La corretta Persona_2
applicazione della formula ha indicato in circa 51-52 km/h la massima velocità di percorrenza della curva senza
ribaltamento. Il valore determinato è ampiamente superiore alla velocità di marcia dell'autoarticolato al momento pagina 12 di 17 del ribaltamento che è risultata essere pari a 39 km/h come annotato dal cronotachigrafo. La soglia è anche in
linea con il limite di velocità fissato sul raccordo, pari a 40 km/h. È ovvio infatti, che il limite massimo di velocità
debba essere inferiore alla soglia di ribaltamento e non superiore come nel caso ipotizzato dalla Polizia Stradale.
L'errore compiuto dalla Polizia Stradale nell'applicazione della formula è relativo al fatto che le Autorità hanno
considerato l'altezza del convoglio invece che l'altezza del suo baricentro, come la formula impone.
Intuitivamente è facilmente comprensibile l'errore che deriva dall'introduzione dell'altezza del mezzo nella
formula. Significherebbe che un mezzo carico, nelle medesime condizioni di percorrenza (velocità e raggio di
curva) si ribalterebbe al pari di un mezzo scarico. Il baricentro di un veicolo privo di carico si colloca ad una
quota inferiore rispetto al medesimo veicolo sul quale è invece presente un carico. E' fatto notorio che i veicoli
con baricentro alto hanno una propensione maggiore al ribaltamento rispetto a veicoli con baricentro basso. […]
(la perizia è stata ivi prodotta fino alla pag. 10).
Infatti, come correttamente osservato da parte appellante in primo grado e anche nel presente grado di giudizio, la contestazione sottesa all'irrogazione del verbale impugnato riguarda l'art. 141 C.d.S. e non l'art. 142 C.d.S.
In altri termini, nel caso in esame non è stata contestato al conducente il superamento dei limiti di velocità sanzionato dall'art. 142 C.d.S. bensì il fatto di aver tenuto una velocità non adeguata, tale da costituire pericolo per la sicurezza delle cose e delle persone, laddove infatti non adeguando la velocità in funzione delle caratteristiche del veicolo e alle caratteristiche della strada, il mezzo condotto dal si ribaltava sul lato sinistro, finendo contro altri veicoli circolanti al senso CP_1
opposto.
Inoltre va rilevato che indubbiamente nel sistema delle norme sulla circolazione stradale,
l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'esigenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, ovvero della condotta di guida in genere, deve essere svolto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal medesimo, e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada (V. pure Cass.
Sentenze n. 5305 del 1994, n. 165 del 1999, n. 20173 del 12/10/2004; Cass. 2008 n. 721).
Nel corso dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado è stato documentalmente dimostrato e poi confermato dalle deposizioni testimoniali che il conducente del mezzo CP_1
stava trasportando balloni di foraggio caricati presso la ditta ON Foraggi s.r.l. (cfr. doc. n. 4 pagina 13 di 17 all.to ricorso introduttivo: copia documento di trasporto del 28.11.2022 della ditta ON Foraggi
s.r.l. di Caprazzino – Frazione di Sassocorvaro con destinazione Abu Dhabi e lettera di vettura della portuale – terminal operator). Controparte_3
Dall'escussione dei testimoni svolta nel corso del giudizio di primo grado è emerso che delle operazioni di carico e di sigillatura se ne era occupato il personale della ditta che spediva, pertanto la ditta ON Foraggi s.r.l.
Infatti il teste di parte ricorrente socio della società escusso all'udienza Tes_1 Controparte_1
del 19.06.2023, in risposta al capitolo n. 3) del ricorso (“vero che nella mattina del 28.11.2022 il Sig.
quale conducente del complesso veicolare composto dalla motrice Iveco tg. DL454CD e Controparte_1
dal rimorchio container tg. PD29367 si recava presso la ditta Montelfeltro Foraggi S.r.l. in Sassocorvaro
Auditore dove personale della stessa, in assenza del suddetto autista rimasto a bordo della motrice, provvedevano
a posizionare all'interno del suddetto container 24.670 kg di balloni di foraggio (v. all.ti n. 4 e 6 del presente
ricorso) e a sigillare detto container”), rispondeva: “Non ero presente ma quella è la regola che si impone
all'autista che si rechi ad effettuare il carico. Le operazioni di carico competono al personale della ditta che
spedisce la merce, che dispone il carico senza interferenza dell'autista, quindi fa le foto, poi chiude e appone i
sigilli”.
Anche il teste di parte ricorrente in risposta al capitolo n. 3) del ricorso, dichiarava: Testimone_4
“non ero presente, ma so quali siano le regole del carico;
il camionista deve restare fermo chiuso in cabina e delle
operazioni di carico e sigillatura si occupa solo il personale della ditta che spedisce, che fotografa sia prima che
alla fine del carico”.
Questa circostanza, ovvero la non contezza da parte del conducente di come era stata posizionato il carico (che però già visivamente doveva apparire enorme), unitamente alle altre circostanze sopra descritte (caratteristiche del veicolo e del tratto di strada percorso, oltre alla sua esperienza), inducono a far ritenere che ancora più accorto avrebbe dovuto essere il conducente del mezzo nel CP_1
procedere al trasporto e in particolare nell'affrontare la curva ad una velocità adeguata, al fine di evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
In relazione -infine- alle contestazioni di parte ricorrente – appellata relativa al posizionamento del carico si osserva quanto segue.
, conducente del veicolo, spontaneamente riferiva che nell'impegnare la rampa Controparte_1
che lo portava all'innesto della SS76 Vallesina, dopo essere uscito dal casello della A14 Ancona Nord,
affrontava il tratto rettilineo dove percepiva un brusco movimento del rimorchio e subito dopo si pagina 14 di 17 ribaltava lateralmente finendo contro i veicoli che incrociava sull'opposta corsia (cfr. pag. 5 relazione di incidente stradale del 18.12.2022: doc. n. 4 all.to ricorso in appello).
Come relazionato dalla polizia intervenuta, “dalla documentazione di trasporto e dalla successiva apertura
del container, si constatava che questo era carico di 31 imballi di fieno del peso di Kg 24.670, prelevati dalla ditta
ON Foraggi srl di Sassocorvaro (PU). All'apertura del container, il carico era a contatto con la sponda
di sinistra, separato da uno spazio vuoto di circa 25 cm da quella di destra. Nel ribaltarsi sul lato sinistro il
carico deformava il lato del container, gonfiandolo verso l'esterno (…) Tale descrizione veniva corredata anche da documentazione fotografica (cfr. pag. 6 relazione del 18.12.2022 cit.). La Polizia constatava che i 31 imballi non erano assicurati all'interno del container da sistemi di ancoraggio o di bloccaggio.
Nel merito rappresentava che secondo le regole generali del bloccaggio del carico, si devono riempire gli spazi vuoti che comunque non devono superare 15 cm in modo da assicurarne la stabilità. Il
fissaggio del carico (disciplinato dalla direttiva 2014/47/UE allegato III) deve garantire che forze risultanti da accelerazioni/decelerazioni del veicolo non siano 0,5 volte il peso del carico (ndr.
spostamento laterale) e in generale deve impedire l'inclinazione o il ribaltamento del carico (norma
EN 12195-1). Nel caso in esame il carico era posto al centro del container, gli spazi laterali erano inferiori / uguali a 15 cm e la condizione di stabilità rientrava nei valori prefissati (cfr. pagg. 6-7
relazione cit.).
Ha errato quindi il Giudice di Pace a ritenere che le balle di foraggio caricate sul container dai dipendenti della ditta fornitrice erano state ammassate tutte sul lato sinistro del veicolo, sulla base della deposizione testimoniale dell'avvocato il quale, sentito quale testimone all'udienza del Tes_3
19.06.2023, in risposta al capitolo 4 del ricorso, ha dichiarato: “…verso la metà di febbraio 2023 mi sono
recato unitamente al signor e all'ingegner presso la sede della ditta Zallocco in Tes_1 Persona_2
Loreto o Porto Recanati vicino all'uscita dell'autostrada. Abbiamo esaminato il complesso veicolare sequestrato
dalla polizia dopo il sinistro. Abbiamo aperto il container e constatato la situazione del carico che era costituito
da balloni di foraggio tutti ammassati sulla fiancata sinistra del container. Abbiamo constatato che il fondo del
container dove era ammassato il carico era liscio e molto scivoloso”).
Il posizionamento del carico -infatti- era al centro del container, come risultante dalle relazioni della
Polizia sopra riportate.
Pertanto sono errate le conclusioni a cui è giunto il Giudice di Pace, il quale, in considerazione del fatto che l'autoarticolato nell'effettuare una curva a velocità inferiore a quella prescritta a causa del pagina 15 di 17 peso del carico solo su una parte si ribaltava, ha annullato il verbale relativo all'infrazione ex art. 141
C.d.S.
Infatti, come risulta dalla relazione della Polizia, l'accelerazione improvvisa del veicolo alla velocità di
39 Km/h (acc. di 1.38 mt/s- 5 km/h al secondo) determinava uno spostamento del carico, tanto è vero che lo stesso conducente dichiarava di avere percepito un brusco movimento del rimorchio, CP_1
prima di ribaltarsi (cfr. pagg. 10-11 relazione Polizia cit.).
In conclusione, l'appello proposto dalla è Parte_3
fondato e va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e conferma del verbale opposto.
In virtù dei principi generali che sovrintendono la materia la ha fornito la prova della CP_2
sussistenza della infrazione sanzionata con il verbale opposto che risulta adeguatamente motivato.
La odierna parte appellata invece non ha dimostrato la sussistenza di circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (cfr. fra le tante Cass. 2024 n. 30148; Cass. 2019 n.
1921).
Ne discende che l'opposizione andava e va rigettata e il verbale opposto confermato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza degli odierni appellati e si liquidano in favore di parte appellante – per questo secondo grado di giudizio- ex DM n. 55/2014, aggiornato al
Dm n. 147/2022, valori medi, tenuto conto del valore della controversia (per cui lo scaglione è quello fino a € 1.100,00) e delle attività processuali effettivamente svolte (per cui in assenza della relativa attività – in questo secondo grado di giudizio- gli importi relativi alla fase della
“trattazione/istruzione” non vengono liquidati;
) per il giudizio di I grado si liquida la somma di E.
100,00 come richiesto dalla nella nota depositata in I grado (cfr. per le spese di primo grado CP_2
la aveva depositato la nota spese del 9.05.2023 di € 100,00 in allegato alla comparsa di CP_2
costituzione e risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in
II grado al n. RG 5273/2024, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE
L'appello proposto dalla perché fondato per le causali di cui in motivazione;
CP_2 Parte_3
per l'effetto, pagina 16 di 17 RIFORMA
La sentenza ivi appellata;
CONFERMA
Il verbale opposto rigettando l'opposizione proposta;
CONDANNA
e , in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_1 Controparte_1 CP_2
appellante delle spese di lite del doppio grado di giudizio che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in complessivi E. 562,00 a titolo di compenso professionale (di cui € 100,00 per il giudizio di primo grado), oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario e alle spese prenotate e/o prenotande a debito, VA e Cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Ancona all'esito della Camera di Consiglio dell'08/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Pompetti
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