CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/12/2025, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
PROC. N 337 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Viviana Di Gesu Consigliere est.
con l'intervento del P.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 337/2025 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella via Calabria, 14, elettivamente domiciliata in Floridia via A. Manzoni,
63, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Di Natale che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Greco e Adriana Quattropani
Appellato ed appellante in via incidentale OGGETTO: appello avverso sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con appello depositato il 4.3.2025, ha impugnato la Parte_1
sentenza resa dal Tribunale di Siracusa in data 16.1.2025, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la medesima e
[...]
, posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere per il CP_1
mantenimento della figlia un assegno mensile di € 300,00 e rigettato la Per_1
domanda di attribuzione di un assegno divorziale avanzata dalla moglie.
nell'atto d'appello, si duole del mancato riconoscimento Parte_1
dell'assegno divorzile, che richiede nella misura indicata nel giudizio di primo grado ovvero di 300 euro mensili, nonché della quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non autosufficiente (a suo dire eccessivamente esiguo), sostenendo che sia dovuto nella misura richiesta nel giudizio di primo grado, ovvero di 550 euro mensili.
In particolare, l'appellante contesta la ricostruzione della situazione economica operata dal giudice di primo grado, nonché il punto di motivazione ove si evidenzia l'assenza di un divario economico tra le parti, rilevando che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non solo non percepisce più il reddito di cittadinanza, ma ha anche ricevuto comunicazione di decadenza dal detto beneficio con decorrenza dal mese di febbraio del 2021, con connesso obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. Contesta inoltre il rilievo che il giudice avrebbe dato alla titolarità di una proprietà immobiliare, giacché la stessa è stata acquista con l'aiuto dei suoi genitori per aiutare la nipote affetta da Per_2
Neurofibromatosi di tipo 1 e comizialità. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che il , percettore di 1800,00 euro mensili a titolo di pensione, vive con il CP_1
padre e non sostiene spese di locazione. A giudizio dell'appellante, è inaffidabile, perché non corredata da adeguate prove fotografiche, la relazione investigativa depositata in primo grado e la testimonianza resa dall'investigatore secondo la quale che la dopo la separazione nell'anno 2019 avrebbe svolto attività lavorativa Pt_1
presso diverse famiglie, a favore dei titolari di un B&B e per un anziano signore.
Evidenzia infine che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto delle patologie della figlia della coppia, nonché dell'età nella quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto rigettarsi dell'appello proposto Controparte_1
dalla e, proponendo appello incidentale, ha chiesto ridursi l'assegno di Pt_1
mantenimento verso la figlia da 300 euro a 100 euro mensili, con condanna di controparte per lite temeraria.
Il sostiene che la ricostruzione economico patrimoniale contenuta nell'atto di CP_1
appello sia errata, in quanto non tiene conto dei lavori in nero svolti dall'appellante dalla separazione, nonché dell'acquisito di un'automobile e di un immobile. Ritiene, altresì, irrilevante la circostanza che l'ex coniuge non fruisca più del reddito di cittadinanza ed evidenzia di essere già gravato da innumerevoli spese per la propria condizione di salute.
In sede di appello incidentale ha chiesto ridursi l'assegno mensile posto a suo carico per il mantenimento della figlia , rilevando come la figlia di 28 anni, Per_2
percepisca una indennità di accompagnamento, abbia conseguito una laurea in scienze della formazione e non vi è prova che abbia quanto meno provato a cercare un impiego .
Orbene.
Osserva la Corte che è fondato il motivo di gravame con cui si duole Parte_1
della ritenuta insussistenza, da parte del Tribunale, dei presupposti per l'attribuzione di un assegno di divorzio in suo favore sotto il profilo dell'an debeatur.
Invero, alla luce degli elementi di prova acquisiti in atti e dell'orientamento espresso dalla S.C. con la nota sentenza n. 18287/2018 sui presupposti dell'assegno de quo, meglio specificati nella successiva elaborazione giurisprudenziale, non può condividersi la pronunzia impugnata.
Va, in proposito, osservato che, con il motivo di censura in esame, l'appellante afferma l'esistenza dei presupposti dell'assegno di divorzio, sia sotto il profilo assistenziale sia sotto quello compensativo.
La doglianza è fondata.
Ai fini di quanto rileva nel caso di specie, va osservato che costituisce ormai orientamento assolutamente prevalente della S.C. e che questa Corte pienamente condivide quello a tenore del quale “ le SE TE del 2018 – pur confermando
l'abbandono del parametro del tenore di vita ed il riparto degli oneri probatori definito nel
2017- hanno riconosciuto all'assegno divorziale una funzione non già soltanto assistenziale
( qualora la situazione economico patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica ) ma anche riequilibratrice , ovvero compensativo –perequativa , ove ne sussistano i presupposti, in presenza di un significativo divario delle situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi dopo il divorzio e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica …. Pertanto l'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale , divenuto ingiustificato ex post , dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso e solo in tale caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno divorzile.
L'assegno di divorzio deve quindi essere riconosciuto – non in rapporto al pregresso tenore di vita, ma – in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza
o autosufficienza economica dell'ex coniuge secondo un criterio di normalità , avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente l'assegno nel contesto in cui egli vive e, inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tale senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione compensativa- perequativa, del sacrifico di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia , con il conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge” (v. Corte di Cassazione, sentenza n. 23583/2022, che ha espressamente richiamato la stessa ricostruzione dei presupposti e delle finalità dell'assegno divorzile già offerta con la sentenza n. 24250/2021, e da ultimo nella sentenza n. 26392/2025).
Questa ricostruzione è in linea con quella effettuata dalla S.C., già poco dopo l'intervento delle SE TE del 2018, con la sentenza n. 21234/19.
Dopo aver richiamato il concetto di “adeguatezza dei mezzi” quale possibilità di vita dignitosa delineato – in maniera fortemente innovativa in passato- da Cass. n.
11504/2017 e rilevato che il “detto esito interpretativo non sia stato sovvertito dalla
SE TE n. 18287 del 2018, ma solo in parte corretto con le precisazioni che si faranno di seguito”, i Giudici di legittimità hanno affermato che “le sezioni unite hanno confermato la imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere in alcuni casi quella compensativa – a determinate condizioni- delineata dalle SE TE ”, specificando che a) ove manchi la funzione assistenziale perché il coniuge richiedente si trovi in condizioni di autosufficienza economica e non vi siano le condizioni per valorizzare la funzione compensativa, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento;
b) la funzione assistenziale dell'assegno – che può concorrere con la funzione compensativa – perequativa o da questa essere assorbita – discende, al pari di quest'ultima dalla solidarietà post coniugale valorizzata dalle SE TE;
c) il parametro della
(in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente ( e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente ) sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge , un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge”; le suddetta valutazione , da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma ( art. 5 comma e), tra i quali la durata del matrimonio e la nascita di figli, deve tenere conto delle predette esigenze, che integrano il parametro dell'adeguatezza con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Tanto chiarito , le emergenze processuali consentono di riconoscere alla (già Pt_1
titolare di un assegno mensile di mantenimento, riconosciutole in sede di separazione) il richiesto assegno divorzile.
Va, innanzitutto, rilevato che, nel caso in esame, emerge tra i coniugi un forte divario reddituale.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che ha dichiarato per Controparte_1
l'anno 2018 redditi da pensione pari a 33.430 euro lordi (netti 24.355,89 euro) e da locazione pari a 2580 lordi (netti 2.322 euro); per l'anno 2019 ha dichiarato redditi da pensione pari 33.734 euro lordi (netti 24.615,89 euro) e da locazione 2580 euro lordi (netti 2.322 euro), per l'anno 2020 ha dichiarato redditi da pensione pari a
33.842 euro lordi (netti 24.678,94 euro) e da canone di locazione pari 2580 euro lordi
(netti 2.322 euro). non risulta percepire redditi né da lavoro nè da Parte_1
pensione; è indubbio poi che non percepisca reddito di cittadinanza, emolumento ormai abolito dalla legge;
né può incidere significativamente l'eventuale attività espletata in nero quale addetta alle pulizie tenuto conto dell'età (essendo ultrasessantenne). In questo contesto, appare evidente alla Corte il diritto della moglie a godere di un assegno divorzile già alla luce della natura assistenziale dello stesso, non essendo l'appellante nelle condizioni di vivere dignitosamente.
Nella sentenza impugnata, si sostiene che la percepisca mensilmente € 849,00 Pt_1
a titolo di reddito di cittadinanza nonché € 790 circa dal lavoro in nero.
Al riguardo- premesso che in realtà non percepisce il reddito di cittadinanza, emolumento non più esistente- non appare condivisibile la ricostruzione fatta dal primo giudice neanche quanto ai redditi che la percepirebbe da attività Pt_1 lavorativa in nero, perché effettuata sulla base di elementi meramente ipotetici, tenuto altresì conto dei ristretti archi temporali oggetto delle relazioni investigative e della genericità di quanto dedotto e riferito dall'investigatore privato Per_3
specie in relazione all'anno 2021.
[...]
Inoltre, nel caso in esame, alla luce degli elementi previsi univoci e concordanti in atti, ad avviso della Corte, sussistono anche i presupposti per riconoscere la funzione perequativa- compensativa dell'assegno divorziale, atteso che, come emerge dalla corposa documentazione sanitaria in atti ella stessa , sin dalla nascita della figlia delle parti affetta da gravi patologie (e cioè dal 1997), la si è dedicata in via esclusiva Pt_1
(non essendosene per nulla occupato il padre) alla sua assistenza, che ha richiesto continue trasferte e ricoveri in un centro d'eccellenza nell'Italia settentrionale.
Accertato il diritto all'assegno sotto il profilo dell'an debeatur, osserva la Corte che, al fine di correttamente parametrare la misura dell'assegno di divorzio, deve tenersi conto di tutte le circostanze di fatto che emergono dagli atti. Tenuto conto della situazione patrimoniale e personale delle due parti come soprariportata,
l'ammontare dell'assegno divorziale va quantificato in euro 200,00 mensili da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi in ragione di anno secondo gli indici Istat, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fatto salvo quanto previsto a titolo di assegno di mantenimento nella sentenza di separazione e nelle successive modifiche.
Conclusivamente la sentenza appellata va integralmente riformata sul punto in esame.
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti quali sopra illustrate e alla grave patologia cui è affetta la figlia quale risulta dalla documentazione in atti,
l'assegno stabilito per il mantenimento della figlia appare correttamente quantificato.
Vanno pertanto rigettati l'appello principale proposto sul punto dalla e Pt_1
l'appello incidentale proposto dal . CP_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 337/2025 R.G.,
In parziale accoglimento dell'appello proposto da , pone a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a un assegno di divorzio Controparte_1 Parte_1 di euro 200,00 mensili, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fatto salvo quanto previsto a titolo di assegno di mantenimento nella sentenza di separazione e nelle successive modifiche.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna alle spese del presente grado di giudizio nella Controparte_1
misura che si liquida in euro 3473,00, oltre accessori di legge e dispone che il pagamento venga effettuato a favore dell'erario ex art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 13 novembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONS. EST. dott. Massimo Escher dott. Viviana Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
dott. Viviana Di Gesu Consigliere est.
con l'intervento del P.G., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 337/2025 R.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ed ivi Parte_1 C.F._1
residente nella via Calabria, 14, elettivamente domiciliata in Floridia via A. Manzoni,
63, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Di Natale che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Greco e Adriana Quattropani
Appellato ed appellante in via incidentale OGGETTO: appello avverso sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con appello depositato il 4.3.2025, ha impugnato la Parte_1
sentenza resa dal Tribunale di Siracusa in data 16.1.2025, con cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la medesima e
[...]
, posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere per il CP_1
mantenimento della figlia un assegno mensile di € 300,00 e rigettato la Per_1
domanda di attribuzione di un assegno divorziale avanzata dalla moglie.
nell'atto d'appello, si duole del mancato riconoscimento Parte_1
dell'assegno divorzile, che richiede nella misura indicata nel giudizio di primo grado ovvero di 300 euro mensili, nonché della quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non autosufficiente (a suo dire eccessivamente esiguo), sostenendo che sia dovuto nella misura richiesta nel giudizio di primo grado, ovvero di 550 euro mensili.
In particolare, l'appellante contesta la ricostruzione della situazione economica operata dal giudice di primo grado, nonché il punto di motivazione ove si evidenzia l'assenza di un divario economico tra le parti, rilevando che, a differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non solo non percepisce più il reddito di cittadinanza, ma ha anche ricevuto comunicazione di decadenza dal detto beneficio con decorrenza dal mese di febbraio del 2021, con connesso obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite. Contesta inoltre il rilievo che il giudice avrebbe dato alla titolarità di una proprietà immobiliare, giacché la stessa è stata acquista con l'aiuto dei suoi genitori per aiutare la nipote affetta da Per_2
Neurofibromatosi di tipo 1 e comizialità. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto che il , percettore di 1800,00 euro mensili a titolo di pensione, vive con il CP_1
padre e non sostiene spese di locazione. A giudizio dell'appellante, è inaffidabile, perché non corredata da adeguate prove fotografiche, la relazione investigativa depositata in primo grado e la testimonianza resa dall'investigatore secondo la quale che la dopo la separazione nell'anno 2019 avrebbe svolto attività lavorativa Pt_1
presso diverse famiglie, a favore dei titolari di un B&B e per un anziano signore.
Evidenzia infine che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto delle patologie della figlia della coppia, nonché dell'età nella quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Costituitosi in giudizio, ha chiesto rigettarsi dell'appello proposto Controparte_1
dalla e, proponendo appello incidentale, ha chiesto ridursi l'assegno di Pt_1
mantenimento verso la figlia da 300 euro a 100 euro mensili, con condanna di controparte per lite temeraria.
Il sostiene che la ricostruzione economico patrimoniale contenuta nell'atto di CP_1
appello sia errata, in quanto non tiene conto dei lavori in nero svolti dall'appellante dalla separazione, nonché dell'acquisito di un'automobile e di un immobile. Ritiene, altresì, irrilevante la circostanza che l'ex coniuge non fruisca più del reddito di cittadinanza ed evidenzia di essere già gravato da innumerevoli spese per la propria condizione di salute.
In sede di appello incidentale ha chiesto ridursi l'assegno mensile posto a suo carico per il mantenimento della figlia , rilevando come la figlia di 28 anni, Per_2
percepisca una indennità di accompagnamento, abbia conseguito una laurea in scienze della formazione e non vi è prova che abbia quanto meno provato a cercare un impiego .
Orbene.
Osserva la Corte che è fondato il motivo di gravame con cui si duole Parte_1
della ritenuta insussistenza, da parte del Tribunale, dei presupposti per l'attribuzione di un assegno di divorzio in suo favore sotto il profilo dell'an debeatur.
Invero, alla luce degli elementi di prova acquisiti in atti e dell'orientamento espresso dalla S.C. con la nota sentenza n. 18287/2018 sui presupposti dell'assegno de quo, meglio specificati nella successiva elaborazione giurisprudenziale, non può condividersi la pronunzia impugnata.
Va, in proposito, osservato che, con il motivo di censura in esame, l'appellante afferma l'esistenza dei presupposti dell'assegno di divorzio, sia sotto il profilo assistenziale sia sotto quello compensativo.
La doglianza è fondata.
Ai fini di quanto rileva nel caso di specie, va osservato che costituisce ormai orientamento assolutamente prevalente della S.C. e che questa Corte pienamente condivide quello a tenore del quale “ le SE TE del 2018 – pur confermando
l'abbandono del parametro del tenore di vita ed il riparto degli oneri probatori definito nel
2017- hanno riconosciuto all'assegno divorziale una funzione non già soltanto assistenziale
( qualora la situazione economico patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica ) ma anche riequilibratrice , ovvero compensativo –perequativa , ove ne sussistano i presupposti, in presenza di un significativo divario delle situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi dopo il divorzio e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica …. Pertanto l'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale , divenuto ingiustificato ex post , dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso e solo in tale caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno divorzile.
L'assegno di divorzio deve quindi essere riconosciuto – non in rapporto al pregresso tenore di vita, ma – in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza
o autosufficienza economica dell'ex coniuge secondo un criterio di normalità , avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente l'assegno nel contesto in cui egli vive e, inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tale senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione compensativa- perequativa, del sacrifico di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia , con il conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge” (v. Corte di Cassazione, sentenza n. 23583/2022, che ha espressamente richiamato la stessa ricostruzione dei presupposti e delle finalità dell'assegno divorzile già offerta con la sentenza n. 24250/2021, e da ultimo nella sentenza n. 26392/2025).
Questa ricostruzione è in linea con quella effettuata dalla S.C., già poco dopo l'intervento delle SE TE del 2018, con la sentenza n. 21234/19.
Dopo aver richiamato il concetto di “adeguatezza dei mezzi” quale possibilità di vita dignitosa delineato – in maniera fortemente innovativa in passato- da Cass. n.
11504/2017 e rilevato che il “detto esito interpretativo non sia stato sovvertito dalla
SE TE n. 18287 del 2018, ma solo in parte corretto con le precisazioni che si faranno di seguito”, i Giudici di legittimità hanno affermato che “le sezioni unite hanno confermato la imprescindibile funzione assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere in alcuni casi quella compensativa – a determinate condizioni- delineata dalle SE TE ”, specificando che a) ove manchi la funzione assistenziale perché il coniuge richiedente si trovi in condizioni di autosufficienza economica e non vi siano le condizioni per valorizzare la funzione compensativa, la richiesta di assegno divorzile non può trovare accoglimento;
b) la funzione assistenziale dell'assegno – che può concorrere con la funzione compensativa – perequativa o da questa essere assorbita – discende, al pari di quest'ultima dalla solidarietà post coniugale valorizzata dalle SE TE;
c) il parametro della
(in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente ( e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente ) sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge , un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge”; le suddetta valutazione , da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma ( art. 5 comma e), tra i quali la durata del matrimonio e la nascita di figli, deve tenere conto delle predette esigenze, che integrano il parametro dell'adeguatezza con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
Tanto chiarito , le emergenze processuali consentono di riconoscere alla (già Pt_1
titolare di un assegno mensile di mantenimento, riconosciutole in sede di separazione) il richiesto assegno divorzile.
Va, innanzitutto, rilevato che, nel caso in esame, emerge tra i coniugi un forte divario reddituale.
Invero, dalla documentazione in atti emerge che ha dichiarato per Controparte_1
l'anno 2018 redditi da pensione pari a 33.430 euro lordi (netti 24.355,89 euro) e da locazione pari a 2580 lordi (netti 2.322 euro); per l'anno 2019 ha dichiarato redditi da pensione pari 33.734 euro lordi (netti 24.615,89 euro) e da locazione 2580 euro lordi (netti 2.322 euro), per l'anno 2020 ha dichiarato redditi da pensione pari a
33.842 euro lordi (netti 24.678,94 euro) e da canone di locazione pari 2580 euro lordi
(netti 2.322 euro). non risulta percepire redditi né da lavoro nè da Parte_1
pensione; è indubbio poi che non percepisca reddito di cittadinanza, emolumento ormai abolito dalla legge;
né può incidere significativamente l'eventuale attività espletata in nero quale addetta alle pulizie tenuto conto dell'età (essendo ultrasessantenne). In questo contesto, appare evidente alla Corte il diritto della moglie a godere di un assegno divorzile già alla luce della natura assistenziale dello stesso, non essendo l'appellante nelle condizioni di vivere dignitosamente.
Nella sentenza impugnata, si sostiene che la percepisca mensilmente € 849,00 Pt_1
a titolo di reddito di cittadinanza nonché € 790 circa dal lavoro in nero.
Al riguardo- premesso che in realtà non percepisce il reddito di cittadinanza, emolumento non più esistente- non appare condivisibile la ricostruzione fatta dal primo giudice neanche quanto ai redditi che la percepirebbe da attività Pt_1 lavorativa in nero, perché effettuata sulla base di elementi meramente ipotetici, tenuto altresì conto dei ristretti archi temporali oggetto delle relazioni investigative e della genericità di quanto dedotto e riferito dall'investigatore privato Per_3
specie in relazione all'anno 2021.
[...]
Inoltre, nel caso in esame, alla luce degli elementi previsi univoci e concordanti in atti, ad avviso della Corte, sussistono anche i presupposti per riconoscere la funzione perequativa- compensativa dell'assegno divorziale, atteso che, come emerge dalla corposa documentazione sanitaria in atti ella stessa , sin dalla nascita della figlia delle parti affetta da gravi patologie (e cioè dal 1997), la si è dedicata in via esclusiva Pt_1
(non essendosene per nulla occupato il padre) alla sua assistenza, che ha richiesto continue trasferte e ricoveri in un centro d'eccellenza nell'Italia settentrionale.
Accertato il diritto all'assegno sotto il profilo dell'an debeatur, osserva la Corte che, al fine di correttamente parametrare la misura dell'assegno di divorzio, deve tenersi conto di tutte le circostanze di fatto che emergono dagli atti. Tenuto conto della situazione patrimoniale e personale delle due parti come soprariportata,
l'ammontare dell'assegno divorziale va quantificato in euro 200,00 mensili da corrispondersi il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi in ragione di anno secondo gli indici Istat, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fatto salvo quanto previsto a titolo di assegno di mantenimento nella sentenza di separazione e nelle successive modifiche.
Conclusivamente la sentenza appellata va integralmente riformata sul punto in esame.
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti quali sopra illustrate e alla grave patologia cui è affetta la figlia quale risulta dalla documentazione in atti,
l'assegno stabilito per il mantenimento della figlia appare correttamente quantificato.
Vanno pertanto rigettati l'appello principale proposto sul punto dalla e Pt_1
l'appello incidentale proposto dal . CP_1
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 337/2025 R.G.,
In parziale accoglimento dell'appello proposto da , pone a carico di Parte_1
l'obbligo di versare a un assegno di divorzio Controparte_1 Parte_1 di euro 200,00 mensili, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente sentenza e fatto salvo quanto previsto a titolo di assegno di mantenimento nella sentenza di separazione e nelle successive modifiche.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna alle spese del presente grado di giudizio nella Controparte_1
misura che si liquida in euro 3473,00, oltre accessori di legge e dispone che il pagamento venga effettuato a favore dell'erario ex art. 133 DPR 115/2002.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 13 novembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONS. EST. dott. Massimo Escher dott. Viviana Di Gesu