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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.13241/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. VIZZINI PIETRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. FUSO RICCARDO)
- resistente -
Avente ad oggetto: categoria e qualifica
A seguito dell'udienza del 28/01/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
3.688,50 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.12.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo di lavorare alle sue dipendenze dal 17.8.1988 con Controparte_1
inquadramento da ultimo nel V livello del CCNL Telecomunicazioni e che, essendogli stata assegnata dall'1.7.2019 la funzione specialistica di “Project Manager”, aveva di fatto svolto mansioni superiori a quelle del livello posseduto;
chiedeva pertanto “ritenere e dichiarare che il ricorrente dal mese luglio 2009 ad oggi o nel diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio ha continuativamente svolto le mansioni meglio descritte in narrativa e che le stesse sono riconducibili al livello 6° del CCNL dei dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- conseguentemente condannare la - in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore – ad attribuire al ricorrente, a far data dal mese di luglio
2009 o da altra data che sarà accertata in corso di causa, il livello 6° del suindicato CCNL e, inoltre, a corrispondere a quest'ultimo le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire secondo il richiesto livello d'inquadramento nella misura che sarà accertata anche per il tramite di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
”, col favore delle spese.
Ritualmente costituitasi in giudizio, (d'ora in poi ) Controparte_1 CP_1
deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis
Cass. 2731/2004; Cass. 532/2013); si tratta pertanto di una indagine di fatto che prescinde da qualificazioni o dichiarazioni valutative.
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro cui il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Il CCNL per il personale esercente servizi di telecomunicazione prevede che appartengono al V Livello (posseduto dal ricorrente) “(…) le lavoratrici/tori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”; e al
VI livello (richiesto dal ricorrente) “- le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
Orbene, dalla comparazione delle superiori disposizioni emerge che la differenza tra le diverse categorie risiede: nelle conoscenze e capacità professionali, in quanto il V livello presuppone “elevate conoscenze specialistiche” mentre il VI livello richiede “elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionali”; nello svolgimento di attività complesse, previsto solo per il livello VI;
nelle diverse funzioni svolte, in quanto il V livello richiede funzioni per l'espletamento delle quali occorrono adeguata autonomia e decisionalità esercitate attraverso il coordinamento ed il controllo delle diverse risorse assegnate o con lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità, invece il
VI postula lo svolgimento di funzioni direttive, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite, esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Orbene, il ricorrente non ha specificamente dedotto e provato di aver svolto attività complesse e funzioni direttive con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa negli esclusivi limiti delle direttive generali impartite, né di aver proceduto alla guida e al controllo di settori operativi o di aver svolto funzioni specialistiche richiedenti un contributo professionale autonomo ed innovativo, non avendo elaborato a tal fine puntuali capitoli probatori.
Deve quindi ritenersi che le mansioni svolte siano inquadrabili nel livello posseduto, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 28/01/2025 Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.13241/2022 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. VIZZINI PIETRO)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(avv. FUSO RICCARDO)
- resistente -
Avente ad oggetto: categoria e qualifica
A seguito dell'udienza del 28/01/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
3.688,50 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.12.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio deducendo di lavorare alle sue dipendenze dal 17.8.1988 con Controparte_1
inquadramento da ultimo nel V livello del CCNL Telecomunicazioni e che, essendogli stata assegnata dall'1.7.2019 la funzione specialistica di “Project Manager”, aveva di fatto svolto mansioni superiori a quelle del livello posseduto;
chiedeva pertanto “ritenere e dichiarare che il ricorrente dal mese luglio 2009 ad oggi o nel diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio ha continuativamente svolto le mansioni meglio descritte in narrativa e che le stesse sono riconducibili al livello 6° del CCNL dei dipendenti delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione;
- conseguentemente condannare la - in persona del CP_2
legale rappresentante pro tempore – ad attribuire al ricorrente, a far data dal mese di luglio
2009 o da altra data che sarà accertata in corso di causa, il livello 6° del suindicato CCNL e, inoltre, a corrispondere a quest'ultimo le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire secondo il richiesto livello d'inquadramento nella misura che sarà accertata anche per il tramite di c.t.u. contabile, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
”, col favore delle spese.
Ritualmente costituitasi in giudizio, (d'ora in poi ) Controparte_1 CP_1
deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Per un corretto vaglio delle prospettazioni attoree, relative al preteso espletamento di mansioni superiori, assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema Corte secondo cui "in materia di inquadramento del lavoratore, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis
Cass. 2731/2004; Cass. 532/2013); si tratta pertanto di una indagine di fatto che prescinde da qualificazioni o dichiarazioni valutative.
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche si impone quindi una disamina delle declaratorie contrattuali relative alla qualifica entro cui il ricorrente chiede di essere incluso ai sensi dell'art. 2103 c.c.
Il CCNL per il personale esercente servizi di telecomunicazione prevede che appartengono al V Livello (posseduto dal ricorrente) “(…) le lavoratrici/tori che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità”; e al
VI livello (richiesto dal ricorrente) “- le lavoratrici/i lavoratori che, in possesso di elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionale, svolgono funzioni direttive inerenti attività complesse. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite e sono esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo”.
Orbene, dalla comparazione delle superiori disposizioni emerge che la differenza tra le diverse categorie risiede: nelle conoscenze e capacità professionali, in quanto il V livello presuppone “elevate conoscenze specialistiche” mentre il VI livello richiede “elevata e consolidata preparazione e di particolare capacità professionale e gestionali”; nello svolgimento di attività complesse, previsto solo per il livello VI;
nelle diverse funzioni svolte, in quanto il V livello richiede funzioni per l'espletamento delle quali occorrono adeguata autonomia e decisionalità esercitate attraverso il coordinamento ed il controllo delle diverse risorse assegnate o con lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicalità, invece il
VI postula lo svolgimento di funzioni direttive, con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite, esercitate attraverso la guida e il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo e innovativo.
Orbene, il ricorrente non ha specificamente dedotto e provato di aver svolto attività complesse e funzioni direttive con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa negli esclusivi limiti delle direttive generali impartite, né di aver proceduto alla guida e al controllo di settori operativi o di aver svolto funzioni specialistiche richiedenti un contributo professionale autonomo ed innovativo, non avendo elaborato a tal fine puntuali capitoli probatori.
Deve quindi ritenersi che le mansioni svolte siano inquadrabili nel livello posseduto, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 28/01/2025 Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno