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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/10/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa LV MA Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 916/2023 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Pietro Galazzo
Appellante
CONTRO
) Controparte_1 P.IVA_1
Appellata
OGGETTO: spese processuali
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 814 del 24.10.2023 il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa, pronunciando sull'opposizione proposta dalla società
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 593/2016 emesso in favore Parte_2
di , revocava il decreto opposto e condannava il lavoratore Parte_1
a rifondere le spese del giudizio e a pagare all'opponente la somma di €
1.500,00 a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. Il Tribunale - premesso che con decreto n. 593/2016 era stato ingiunto alla società di pagare al lavoratore la somma di € 6.984,89 oltre interessi e spese a titolo di retribuzioni maturate dall'aprile al dicembre 2014 - riteneva fondata l'opposizione atteso l'integrale versamento delle somme ingiunte in epoca antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo. Osservava che - sebbene l'opposto nel costituirsi in giudizio avesse ammesso di avere ricevuto le retribuzioni oggetto di ingiunzione, di avere per errore proposto il ricorso monitorio per le suddette retribuzioni (già ricevute) anziché per differenze retributive relative ad altro pregresso rapporto di lavoro intercorso con la
[...]
di aver rinunciato al ricorso per decreto ingiuntivo nonché Controparte_1
all'atto di precetto e all'azione esecutiva avviata con atto di pignoramento presso terzi, indi chiedendo darsi atto di tale rinuncia con conseguente declaratoria di estinzione del procedimento - il giudizio non poteva anzitutto dichiararsi estinto ex art. 306 cpc, in mancanza di accettazione della controparte. Indi riteneva che la condotta del lavoratore - il quale aveva proposto il ricorso monitorio per retribuzioni già percepite ed avviato azione esecutiva nonostante il precedente invito di controparte a desistere - integrasse l'ipotesi disciplinata dall'art. 96, comma 3, cpc, avendo egli agito con mala fede o quantomeno con colpa grave. Né era plausibile la giustificazione addotta sol considerando che, in seno al ricorso monitorio, lo stesso lavoratore aveva fatto inequivoca menzione delle ulteriori somme vantate con riferimento ad altro pregresso rapporto di lavoro con la società opponente, facendo espressa riserva di esperire separata azione giudiziaria al riguardo.
Avverso la sentenza, con atto del 3.11.2023, proponeva appello Parte_1
. Non si costituiva la parte appellata.
[...]
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'appellante censura la sentenza per essere stato condannato alle spese di lite nonché al risarcimento per responsabilità aggravata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 comma 3, c.p.c. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la nota del 13.9.2016 inoltratagli dalla società opponente non era esplicativa delle ragioni di pretesa infondatezza e inammissibilità della richiesta monitoria, di talché esso lavoratore, inconsapevole dell'errore commesso, aveva insistito nell'azione di recupero.
Assume che solo in data 28.09.2016, ossia all'indomani della richiesta di pignoramento, allorché l'appellata si costituiva in giudizio aveva indi compreso, attraverso l'esame delle allegazioni ex adverso, di essere incorso in errore e che la somma oggetto di ingiunzione era stata già corrisposta;
rinunciava pertanto al decreto e ai successivi atti di esecuzione.
Afferma che per effetto dell'immediata rinuncia, il Tribunale avrebbe dovuto valutare con comprensione la condotta del lavoratore, prendere atto dell'errore materiale in cui questi era incorso e optare per la compensazione delle spese del giudizio.
Evidenzia che a seguito del giudizio ordinario da egli promosso ed iscritto a ruolo il 13.3.2017 al n. 741/2017 R.G. per il recupero del dovuto, la società non si era costituita, limitandosi a esibire, all'udienza Controparte_1
del 5.10.2021, tramite suo il asserito ex legale rappresentante, tale
[...]
visura camerale attestante la cancellazione della società, in data 13 Per_1
gennaio 2017, dal registro delle imprese. Il Tribunale, pertanto, in ragione dell'avvenuta cancellazione in data antecedente alla instaurazione del giudizio, con ordinanza 5.10.2021 aveva dichiarato inammissibile il suddetto ricorso e compensato le spese di lite. Lamenta che tali circostanze avrebbero dovuto indurre il giudice del giudizio sull'opposizione a decreto ingiuntivo a compensare le spese di lite e a valutare ben diversamente la condotta del e altresì quella dell'opponente. Parte_1
2. L'appello è inammissibile. Si richiamano al riguardo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità (cfr., più di recente, Cass. 15335/2025), dal collegio condivisi, secondo cui, “ai sensi dell'art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, la cui entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2004), l'iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l'estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti
… 3.2. In particolare, questa Corte ha anche affermato che, con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall'art. 10 legge fall., siffatta cancellazione, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, di talché, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo. Ne consegue, sul piano processuale, che, qualora esso non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando il farlo constare non sarebbe più stato possibile,
l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (Cass. sez. un. 12/03/2013, n. 6070; Cass. 19/03/2014, n. 6468; Cass. 17/12/2013, n.
28187)”.
Nella specie la stessa parte appellante ha dato atto dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in data 13 gennaio 2017.
L'estinzione si è pertanto verificata in epoca ampiamente antecedente al deposito del ricorso in appello.
Il ricorso, dunque, avrebbe dovuto essere notificato, pena l'inammissibilità, nei confronti dei soci, in qualità di successori, e non già - come avvenuto- nei confronti della società cancellata.
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile. Nulla va disposto sulle spese.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
(Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, dichiara l'appello inammissibile e irripetibili le spese processuali del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025.
. La Presidente est.
Dott.ssa LV MA