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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/11/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2059 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, come in atti,
[...] C.F._2 dall'Avv. Domenico Scalfari (C.F.: , presso il cui Studio, C.F._3 sito in Palmi Via Roma n. 2, sono elettivamente domiciliati;
- Opponenti –
E
(CF/P.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t. e, per essa, (CF/P.iva: ), rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Filippo Berardi (CF: e Carlotta C.F._4
SA (CF: ) e MA AN (CF: C.F._5
; C.F._6
- Parte opposta -
NONCHE'
[...]
(C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_3 persona del l.r.p.t., e per essa (C.F./P.IVA: ), CP_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa, come in atti, dall' Avv. Carlotta SA (C.F.
), con studio in Ravenna, Via Baccarini n. 52. C.F._5
- Parte opposta -
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
, proponevano opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Parte_2 nell'ambito procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 06/2018), intrapresa ai loro danni da in forza di contratto di mutuo fondiario Controparte_1
a rogito della dott.ssa Notaio in Taurianova, Rep. n. 3686, Persona_1
Racc. n. 527, in esito ad ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva da parte del G.E.
1.2. Gli opponenti eccepivano:
- l'inidoneità del mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art 474
c.p.c., atteso che le somme mutuate, solo fittiziamente erogate, non erano poste nella immediata disponibilità giuridica del mutuatario, essendo lo svincolo delle predette somme subordinato al verificarsi di alcune condizioni e/o adempimenti
(iscrizione ipotecaria, consegna documenti comprovanti l'iscrizione e i connessi adempimenti pubblicitari) posti a carico del soggetto finanziato;
- l'usurarietà degli interessi pattuiti per effetto della commissione di estinzione anticipata del mutuo;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- la nullità del mutuo ex art. 117, co. 8, TUB, per erronea indicazione del TAEG.
1.3. Sulla scorta di tali premesse, gli attori concludevano per: la declaratoria di inesistenza del diritto della società opposta ad agire in executivis per inidoneità del mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo e per carenza del requisito di esigibilità, stante l'illegittima dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine;
l' accertamento e declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi per usurarietà dei tassi applicati;
l'accertamento delle reciproche spettanze con conseguente rideterminazione del saldo dare-avere, mediante epurazione gli interessi illegittimamente applicati;
in subordine,
l'accertamento che il tasso applicato fosse diverso da quello pattuito e conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, ovvero dell'interesse legale semplice senza capitalizzazione alcuna. Si opponevano inoltre alla segnalazione alla centrale Rischi chiedendone l'inibitoria.
2 2. In data 04.03.2022, si costituiva in giudizio, Controparte_3
, tramite la procuratrice speciale divenuta titolare del credito,
[...] CP_4
a seguito della scissione di MPS e conseguente subentro nei rapporti giuridici inclusi nel compendio scisso. La società opposta contestava il dedotto avversario deducendo: l'efficacia esecutiva del mutuo ipotecario, essendo la somma mutuata entrata nella disponibilità giuridica della mutuataria, circostanza confermata dal fatto che detta somma fosse stata vincolata, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal mutuatario (esecuzione delle formalità di pubblicazione delle garanzie reali);
l'assenza di usura originaria dei tassi di interesse, anche in ragione della non incidenza della commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica di superamento del tasso soglia;
la mancanza di prova dei versamenti allegati dall'attrice (per €43.872,12); la genericità e infondatezza della dedotta divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato.
2.2. In esito ad istruttoria documentale, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.3. Con comparse conclusionali, gli attori dichiaravano di rinunciare sia alla domanda di usura, limitatamente all'inclusione della penale di estinzione anticipata nel calcolo del TEG, in ragione del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale incline ad escludere detta penale dal calcolo dell'usura (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, n. 7352 del 07/03/2022), sia alla domanda avente ad oggetto l'accertamento e declaratoria di inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo, stante l'intervenuta soluzione del contrasto giurisprudenziale ad opera della Sezioni Unite della Suprema Corte, che con sentenza del 6 marzo
2025 n. 5968, hanno sancito l'idoneità del mutuo a costituire un valido titolo esecutivo anche quando la somma erogata venga immediatamente restituita dal mutuatario alla banca e vincolata in deposito cauzionale. Gli attori limitavano, dunque, la domanda alla declaratoria di nullità parziale del contratto, in relazione alla clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 T.U.B., per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione della normativa sulla trasparenza, stante la mancata allegazione del piano di ammortamento e/o,
3 comunque, la differenza tra il tasso indicato in contratto e il tasso effettivo, con conseguente richiesta di rideterminazione del rapporto di dare-avere tra le parti mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, T.U.B.
3. Preliminarmente, si dichiara la cessata materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore ad agire in executivis per inidoneità del mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo, avendo parte opponente rinunciato alle relative eccezioni, in forza della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 6 marzo
2025 n. 59681, sopravvenuta nelle more del giudizio.
3.1. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi per superamento del tasso soglia determinato dal computo della penale di estinzione anticipata, stante l'intervenuta rinuncia degli opponenti a tale censura per effetto dell'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi nelle more del giudizio, incline ad escludere detta penale dal calcolo del TEG.
3.2. Nel merito, l'opposizione è priva di fondamento.
L'istruttoria documentale e la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale non vi è ragione di discostarsi in quanto ineccepibile sotto il profilo tecnico giuridico e coerente sotto il profilo logico argomentativo, hanno invero evidenziato:
a) che il tasso degli interessi corrispettivi convenuto è inferiore al tasso soglia vigente ratione temporis, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità delle relative clausole contrattuali per usura originaria. Il CTU ha in particolare accertato “…un TAEG pari al 5,498% (coerente con L'ISC calcolato dalla banca in sede contrattuale pari a 5,50%)” evidenziando che “Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/07/2005 - 30/09/2005 per le operazioni classificate come MUTUI
RI TA IS. Sulla scorta di tali premesse, il perito ha dunque
4 concluso nel senso che “…gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 29/09/2005, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono
(o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia)”;
b) che le condizioni contrattuali pattuite sono conformi alla normativa vigente, ai principi di trasparenza bancaria, oltre che connotate da sufficiente determinatezza e/o determinabilità, con conseguente infondatezza delle eccezioni sollevate sul punto da parte opponente2.
Tale conclusione non risulta peraltro scalfita dall' omessa allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento cd. alla francese, essendo applicabili al contratto oggetto di causa (mutuo ipotecario a tasso fisso) i principi sanciti dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 15130/2024 in forza dei quali “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
3.3. Il CTU, dunque, non ravvisando profili di usura dei tassi di interesse né vizi di indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali, ha ricostruito il piano di ammortamento sulla base delle condizioni pattuite, accertando un credito in favore della convenuta di € 72.234,233. CP_1 4. Le evidenze istruttorie delle quali si è dato atto ed i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte destituiscono, dunque, di fondamento la spiegata opposizione.
4.1. Sussistono tuttavia valide ragioni per la compensazione parziale delle spese di lite, in misura della metà, avendo parte attrice rinunciato ad alcune censure ed in luce delle sopravvenienze giurisprudenziali intervenute nelle more del giudizio.
4.2. Le spese di CTU e le ulteriori spese processuali, liquidate ai sensi del DM
55/2014 seguono la soccombenza e sono parametrate ai valori minimi tabellari del in ragione della natura documentale dell'istruttoria e della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Compensa in misura della metà le spese di lite;
- Condanna gli opponenti, e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento, in favore della convenuta, Controparte_3
in persona del l.r.p.t., delle ulteriori spese processuali, che
[...] liquida in € 3.526,00 per compensi (corrispondenti ad 1/2 dei valori minimi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU, liquidate con decreto dell'11 giugno 2025.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi 18/11/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ. Sezioni Unite sentenza n. 15130 del del 29 maggio 2024 "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti". 2 Vedi CTU “L'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, non evidenzia tuttavia alcun profilo di indeterminatezza riconducibile all'inosservanza delle norme richiamate in precedenza”. In definitiva, il contratto in oggetto risulta pienamente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina anti-usura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate” 3 Vedi CTU “Non ravvisandosi alcuna illegittimità in ordine alle previsioni contrattuali e nessun superamento del tasso soglia intervenuto nel corso del rapporto (c.d. "usura sopravvenuta"), il piano di ammortamento è stato ricostruito applicando i tassi individuati dalle condizioni contrattualmente previste”. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2059 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi, come in atti,
[...] C.F._2 dall'Avv. Domenico Scalfari (C.F.: , presso il cui Studio, C.F._3 sito in Palmi Via Roma n. 2, sono elettivamente domiciliati;
- Opponenti –
E
(CF/P.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t. e, per essa, (CF/P.iva: ), rappresentata e CP_2 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Filippo Berardi (CF: e Carlotta C.F._4
SA (CF: ) e MA AN (CF: C.F._5
; C.F._6
- Parte opposta -
NONCHE'
[...]
(C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_3 persona del l.r.p.t., e per essa (C.F./P.IVA: ), CP_4 P.IVA_4 rappresentata e difesa, come in atti, dall' Avv. Carlotta SA (C.F.
), con studio in Ravenna, Via Baccarini n. 52. C.F._5
- Parte opposta -
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
, proponevano opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Parte_2 nell'ambito procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 06/2018), intrapresa ai loro danni da in forza di contratto di mutuo fondiario Controparte_1
a rogito della dott.ssa Notaio in Taurianova, Rep. n. 3686, Persona_1
Racc. n. 527, in esito ad ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva da parte del G.E.
1.2. Gli opponenti eccepivano:
- l'inidoneità del mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art 474
c.p.c., atteso che le somme mutuate, solo fittiziamente erogate, non erano poste nella immediata disponibilità giuridica del mutuatario, essendo lo svincolo delle predette somme subordinato al verificarsi di alcune condizioni e/o adempimenti
(iscrizione ipotecaria, consegna documenti comprovanti l'iscrizione e i connessi adempimenti pubblicitari) posti a carico del soggetto finanziato;
- l'usurarietà degli interessi pattuiti per effetto della commissione di estinzione anticipata del mutuo;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- la nullità del mutuo ex art. 117, co. 8, TUB, per erronea indicazione del TAEG.
1.3. Sulla scorta di tali premesse, gli attori concludevano per: la declaratoria di inesistenza del diritto della società opposta ad agire in executivis per inidoneità del mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo e per carenza del requisito di esigibilità, stante l'illegittima dichiarazione di decadenza del debitore dal beneficio del termine;
l' accertamento e declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi per usurarietà dei tassi applicati;
l'accertamento delle reciproche spettanze con conseguente rideterminazione del saldo dare-avere, mediante epurazione gli interessi illegittimamente applicati;
in subordine,
l'accertamento che il tasso applicato fosse diverso da quello pattuito e conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, ovvero dell'interesse legale semplice senza capitalizzazione alcuna. Si opponevano inoltre alla segnalazione alla centrale Rischi chiedendone l'inibitoria.
2 2. In data 04.03.2022, si costituiva in giudizio, Controparte_3
, tramite la procuratrice speciale divenuta titolare del credito,
[...] CP_4
a seguito della scissione di MPS e conseguente subentro nei rapporti giuridici inclusi nel compendio scisso. La società opposta contestava il dedotto avversario deducendo: l'efficacia esecutiva del mutuo ipotecario, essendo la somma mutuata entrata nella disponibilità giuridica della mutuataria, circostanza confermata dal fatto che detta somma fosse stata vincolata, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dal mutuatario (esecuzione delle formalità di pubblicazione delle garanzie reali);
l'assenza di usura originaria dei tassi di interesse, anche in ragione della non incidenza della commissione di estinzione anticipata ai fini della verifica di superamento del tasso soglia;
la mancanza di prova dei versamenti allegati dall'attrice (per €43.872,12); la genericità e infondatezza della dedotta divergenza tra il TAEG pattuito e quello applicato.
2.2. In esito ad istruttoria documentale, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.3. Con comparse conclusionali, gli attori dichiaravano di rinunciare sia alla domanda di usura, limitatamente all'inclusione della penale di estinzione anticipata nel calcolo del TEG, in ragione del sopravvenuto orientamento giurisprudenziale incline ad escludere detta penale dal calcolo dell'usura (cfr.
Cass. Civ., Sez. 3, n. 7352 del 07/03/2022), sia alla domanda avente ad oggetto l'accertamento e declaratoria di inidoneità del mutuo a costituire titolo esecutivo, stante l'intervenuta soluzione del contrasto giurisprudenziale ad opera della Sezioni Unite della Suprema Corte, che con sentenza del 6 marzo
2025 n. 5968, hanno sancito l'idoneità del mutuo a costituire un valido titolo esecutivo anche quando la somma erogata venga immediatamente restituita dal mutuatario alla banca e vincolata in deposito cauzionale. Gli attori limitavano, dunque, la domanda alla declaratoria di nullità parziale del contratto, in relazione alla clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell'art. 117 T.U.B., per indeterminatezza dell'oggetto e per violazione della normativa sulla trasparenza, stante la mancata allegazione del piano di ammortamento e/o,
3 comunque, la differenza tra il tasso indicato in contratto e il tasso effettivo, con conseguente richiesta di rideterminazione del rapporto di dare-avere tra le parti mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, T.U.B.
3. Preliminarmente, si dichiara la cessata materia del contendere in relazione alla domanda avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore ad agire in executivis per inidoneità del mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo, avendo parte opponente rinunciato alle relative eccezioni, in forza della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 6 marzo
2025 n. 59681, sopravvenuta nelle more del giudizio.
3.1. Deve, altresì, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'eccezione di nullità delle clausole relative agli interessi per superamento del tasso soglia determinato dal computo della penale di estinzione anticipata, stante l'intervenuta rinuncia degli opponenti a tale censura per effetto dell'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi nelle more del giudizio, incline ad escludere detta penale dal calcolo del TEG.
3.2. Nel merito, l'opposizione è priva di fondamento.
L'istruttoria documentale e la consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale non vi è ragione di discostarsi in quanto ineccepibile sotto il profilo tecnico giuridico e coerente sotto il profilo logico argomentativo, hanno invero evidenziato:
a) che il tasso degli interessi corrispettivi convenuto è inferiore al tasso soglia vigente ratione temporis, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità delle relative clausole contrattuali per usura originaria. Il CTU ha in particolare accertato “…un TAEG pari al 5,498% (coerente con L'ISC calcolato dalla banca in sede contrattuale pari a 5,50%)” evidenziando che “Il TAEG così determinato risulta inferiore al tasso soglia usura rilevato da Banca d'Italia per il periodo 01/07/2005 - 30/09/2005 per le operazioni classificate come MUTUI
RI TA IS. Sulla scorta di tali premesse, il perito ha dunque
4 concluso nel senso che “…gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 29/09/2005, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano non usurari dato che complessivamente non sono
(o non possono essere) superiori al limite di legge (tasso soglia)”;
b) che le condizioni contrattuali pattuite sono conformi alla normativa vigente, ai principi di trasparenza bancaria, oltre che connotate da sufficiente determinatezza e/o determinabilità, con conseguente infondatezza delle eccezioni sollevate sul punto da parte opponente2.
Tale conclusione non risulta peraltro scalfita dall' omessa allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento cd. alla francese, essendo applicabili al contratto oggetto di causa (mutuo ipotecario a tasso fisso) i principi sanciti dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 15130/2024 in forza dei quali “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
3.3. Il CTU, dunque, non ravvisando profili di usura dei tassi di interesse né vizi di indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali, ha ricostruito il piano di ammortamento sulla base delle condizioni pattuite, accertando un credito in favore della convenuta di € 72.234,233. CP_1 4. Le evidenze istruttorie delle quali si è dato atto ed i principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte destituiscono, dunque, di fondamento la spiegata opposizione.
4.1. Sussistono tuttavia valide ragioni per la compensazione parziale delle spese di lite, in misura della metà, avendo parte attrice rinunciato ad alcune censure ed in luce delle sopravvenienze giurisprudenziali intervenute nelle more del giudizio.
4.2. Le spese di CTU e le ulteriori spese processuali, liquidate ai sensi del DM
55/2014 seguono la soccombenza e sono parametrate ai valori minimi tabellari del in ragione della natura documentale dell'istruttoria e della non particolare complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Compensa in misura della metà le spese di lite;
- Condanna gli opponenti, e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento, in favore della convenuta, Controparte_3
in persona del l.r.p.t., delle ulteriori spese processuali, che
[...] liquida in € 3.526,00 per compensi (corrispondenti ad 1/2 dei valori minimi tabellari previsti per lo scaglione di riferimento), oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di CTU, liquidate con decreto dell'11 giugno 2025.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi 18/11/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Civ. Sezioni Unite sentenza n. 15130 del del 29 maggio 2024 "in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti". 2 Vedi CTU “L'analisi delle condizioni pattuite, in relazione al tasso di interesse ed alla metodologia di individuazione dello stesso, non evidenzia tuttavia alcun profilo di indeterminatezza riconducibile all'inosservanza delle norme richiamate in precedenza”. In definitiva, il contratto in oggetto risulta pienamente rispondente alle norme di legge, sia sotto il profilo della disciplina anti-usura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate” 3 Vedi CTU “Non ravvisandosi alcuna illegittimità in ordine alle previsioni contrattuali e nessun superamento del tasso soglia intervenuto nel corso del rapporto (c.d. "usura sopravvenuta"), il piano di ammortamento è stato ricostruito applicando i tassi individuati dalle condizioni contrattualmente previste”. 5