Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott. Paolo Scognamiglio, ha pronunziato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15623 anno 2024
TRA
(codice fiscale: in proprio, nonché nella qualità di Parte_1 C.F._1 legale rappresentante p.t. della società (P.IVA-C.F.: Controparte_1
, con sede in Giugliano in Campania (Na) al Corso Campano n. 571, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Giugliano in Campania alla Via Tommaso Grossi n. 01, presso lo studio dell'Avv.
Claudio Granata che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
E in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55 presso la sede dell'istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Elberti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso in riassunzione depositato in data 3 luglio 2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione n. OI-001386446 notificata alla società Controparte_1
in data 17.02.2023 e n. OI001374683 notificata al sig. nella
[...] Parte_1 qualità di legale rapp.te p.t. della società in data Controparte_1
27.02.2023, per violazione dell'art. 2 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638.
Esponeva il ricorrente di non ha ricevuto la notificazione dei prodromici atti di accertamento richiamati nell'ordinanza di ingiunzione impugnata, ma che in ogni caso in data 29.03.2019 aveva proceduto al pagamento e alla regolarizzazione dei versamenti contributivi e previdenziali relativi
3) il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali”. CP_ Si costituiva formalmente l' che chiedeva il rigetto dell'opposizione poiché infondata e la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione amministrativa rideterminata.
All'udienza del 18.12.2024 parte ricorrente si dichiarava disponibile al pagamento della somma come rideterminata dall' chiedendo la compensazione delle spese processuali. CP_2
Con le note depositate in data 1.4.2025 l' confermava l'avvenuto pagamento della sanzione CP_2 come rideterminata e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere, dal momento che il ricorrente ha versato all' le somme dovute a titolo di sanzione CP_2 amministrativa così come rideterminate.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Spese di lite compensate.
Napoli
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio