Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2734
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Sentenza 11 dicembre 2025

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Il Tribunale di Genova, Seconda Sezione Civile, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa promossa da un soggetto privato contro un ente pubblico territoriale, avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente ciclistico. L'attore lamentava di essere caduto a causa della presenza di una buca sul manto stradale di una strada provinciale, invocando la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. La dinamica dei fatti è stata accertata attraverso le dichiarazioni di un teste oculare, il quale ha confermato la presenza di sconnessioni e buche diffuse sul manto stradale nel punto del sinistro, descrivendo il tratto come sostanzialmente rettilineo, sebbene preceduto da una curva, e la visibilità come buona nonostante una giornata grigia e umida. Il teste ha altresì riferito che il ciclista procedeva a una velocità stimata tra i 30 e i 35 km/h, tenendosi piuttosto sulla destra della corsia di marcia.

Il Tribunale, nel respingere la domanda risarcitoria, ha ritenuto che la responsabilità dell'ente custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., possa essere esclusa dalla prova del caso fortuito, che può consistere anche nella condotta della vittima. Applicando i criteri giurisprudenziali consolidati, il giudice ha valutato la prevedibilità e l'evitabilità del danno da parte del danneggiato, il rispetto del dovere di ragionevole cautela e la configurabilità di una condotta "irragionevole o inaccettabile" secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Nel caso di specie, pur accertata la presenza delle buche e il nesso causale con la caduta, il Tribunale ha ritenuto che, in considerazione della visibilità, delle condizioni generali della strada provinciale e del fatto che il sinistro si sia verificato in pieno giorno, l'attore avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno prestando la necessaria attenzione. Pertanto, la condotta dell'attore è stata considerata idonea ad interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità dell'ente convenuto. Le spese di lite sono state poste a carico dell'attore soccombente e liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori, con riferimento ai valori minimi previsti dal DM 55/2014 e in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Cassazione. Le spese di CTU, già liquidate in istruttoria, sono state poste definitivamente a carico dell'attore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2734
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 2734
    Data del deposito : 11 dicembre 2025

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