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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/12/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 876/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 876/2025 promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FRUMENTO FILIPPO, presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura speciale depositata in calce all'atto introduttivo,
- parte attrice contro
(CF , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Piazzale Mazzini 2 – 16122 in persona del l.r.p.t. Dott.ssa CP_1 [...]
, Direttore generale della Controparte_2 Controparte_1 munito dei poteri di rappresentanza in virtù di atto di delega del Sindaco metropolitano facente funzioni prot. N. 74021/2024 del 12.12.2024 (prod. 2), rappresentato e difeso dall'avv. PACE MARGHERITA, presso cui è elettivamente domiciliata, come da procura speciale depositata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha intimato in giudizio la , Parte_1 Controparte_1
per il risarcimento del danno ex artt. 2043/2051 c.c., deducendo di aver subito, in data 16.03.2024, un incidente mentre era in bicicletta, a causa della presenza di una buca sul manto stradale della carreggiata della SP 226 in località Montoggio (GE).
La dinamica dei fatti risulta provata dalle dichiarazioni del teste comune il quale nell'occasione della caduta si trovava in macchina Tes_1
dietro la bicicletta. Egli, all'udienza del 17.9.2025, ha dichiarato: “ho assistito al sinistro occorso al sig. che non conoscevo prima del sinistro Pt_1 suddetto. […] A circa un Km da Montoggio, procedendo con direzione
Casella, avevo davanti a me un ciclista che non potevo superare perché quel tratto di strada presenta una serie di curve. Giunto all'inizio di un breve tratto rettilineo, ho visto che il ciclista finiva con la ruota anteriore della bicicletta in alcune sconnessioni presenti sul manto stradale. Io ero a circa venti metri di distanza dal ciclista ma avevo la visuale libera, essendo la strada in quel tratto, come ho detto, rettilinea. Il ciclista è caduto sul fianco destro assieme alla sua bicicletta e poi ha rotolato, finendo supino. Io mi sono fermato a soccorrerlo. […]. …”.
Il teste ha aggiunto, nel rispondere al cap. 3): “3) “Vero che il 16.03.2024 le buche e i dissesti presenti nella strada la strada provinciale SP 226, al Km 11
+ 300, erano diffusi per quasi tutta la larghezza di una delle due corsie di marcia, come risulta dalle fotografie che si mostrano al testimone (doc.
1)”, “è vero;
si vede dalla foto prod. 1 attorea”. E sul cap. 5): “5) “Vero che la strada provinciale SP 226, all'altezza del Km 11 + 300, ossia nel punto dove è caduto il signor , si presenta come un rettilineo in Parte_1
pagina 2 di 5 leggero falsopiano, come da fotografie che si esibiscono al testimone (doc.
1)”): “è vero;
come ho detto quel tratto della strada è rettilineo e nella direzione da noi percorsa in leggera discesa, o meglio falsopiano, come si vede anche dalla foto prod. 1 attorea;
ed è preceduto da una curva”. Per poi aggiungere, a domanda, che “… direi che il procedeva a velocità di Pt_1
30 massimo 35 km /h” … “8) confermo che il casco era danneggiato;
prendo visione della foto prod. 2 attorea che il giudice mi rammostra sul monitor del
p.c. ; ricordo di aver notato che il casco era rotto, anche se ricordo poco il tipo di casco, essendo concentrato sulla persona del ”. Pt_1
Infine, nel rispondere sui capitoli dedotti da parte convenuta, il teste ha ribadito: “Sul cap. 6) era una giornata grigia e umida . In quel punto della strada la visibilità era buona ma la luminosità non ottimale, essendoci vegetazione fitta. Sul cap. 7) come ho detto quel tratto di strada è in leggera pendenza, non la definirei discesa;
Sul cap. 8) Come ho detto ero dietro il ciclista a 15-20 metri di distanza . Sul cap. 9) direi che il ciclista percorreva la corsia di marcia direzione Montoggio -Casalino -Casella tenendosi piuttosto sulla destra”.
Le dichiarazioni del teste (conformi peraltro alla stessa descrizione dei luoghi fornita da parte attrice in atto di citazione e alla fotografia sub doc. 1) confermano dunque che sul manto stradale, nel punto in cui si è verificato il sinistro, erano presenti avvallamenti (così descritti anche in citazione) e
“diffuse buche presenti sull'asfalto” (così in I memoria attorea), in un tratto sostanzialmente rettilineo (preceduto da una curva), e certamente visibili
(tanto che il teste -pur procedendo in auto alcuni metri dietro all'attore- ha potuto notare che il “ciclista finiva con la ruota anteriore della bicicletta in alcune sconnessioni presenti sul manto stradale”).
pagina 3 di 5 Come contestato da parte convenuta, dunque, è ragionevole ipotizzare come probabile che -attraverso una condotta più accorta- il ciclista avrebbe potuto evitare le buche o, comunque, la caduta. Tanto vale a maggior ragione se si considera che il sinistro si è verificato in pieno giorno, in condizioni di normale visibilità, tali da escludere che l'attore, percorrendo la strada provinciale in bici, non potesse non accorgersi dello stato del manto stradale: il sinistro, quindi, è da ascriversi al comportamento dell'attore medesimo, dovendosi escludere la responsabilità della convenuta (anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.).
Come ribadito ancora di recente da Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/08/2025, n.
22242, (intervenuta in fatto su una caduta di pedone sul marciapiede, determinata dalla presenza di un palo della segnaletica stradale che ivi si trovava abbandonato, così riportando lesioni), una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e la conseguente caduta accidentale, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo se prova il "caso fortuito", che può consistere anche nella condotta della vittima. E, se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
b) valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela"; c) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
pagina 4 di 5 Rapportandosi quanto precede alla vicenda per cui è processo, deve essere valutata l'imprudenza o la negligenza dell'attore in relazione alla visibilità della buca sul manto stradale, oltre che in rapporto alle condizioni generali della strada percorsa ed alla sua natura (una strada provinciale), tanto più che il sinistro avvenne in pieno giorno;
in dette condizioni, quindi, è ragionevole ritenere che, se l'attore avesse prestato la necessaria attenzione, il sinistro non si sarebbe verificato.
La domanda deve dunque essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014 (aggiornato), tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, con riferimento allo scaglione 52.000,00-260.000,00 €
(in ragione del valore della domanda e dei principi indicati da Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 23/07/2025, n. 20805).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda, condanna l'attore a rifondere a Parte_1 [...]
convenuta le spese di lite, che liquida in Controparte_1
7.052,00 € per compensi, oltre accessori di legge. pone le spese di ctu, già liquidate in istruttoria, definitivamente a carico di parte attrice . Parte_1
Genova, 10/12/2025 Il Giudice Valentina Cingano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 876/2025 promossa da:
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. FRUMENTO FILIPPO, presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura speciale depositata in calce all'atto introduttivo,
- parte attrice contro
(CF , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Piazzale Mazzini 2 – 16122 in persona del l.r.p.t. Dott.ssa CP_1 [...]
, Direttore generale della Controparte_2 Controparte_1 munito dei poteri di rappresentanza in virtù di atto di delega del Sindaco metropolitano facente funzioni prot. N. 74021/2024 del 12.12.2024 (prod. 2), rappresentato e difeso dall'avv. PACE MARGHERITA, presso cui è elettivamente domiciliata, come da procura speciale depositata in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- parte convenuta
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha intimato in giudizio la , Parte_1 Controparte_1
per il risarcimento del danno ex artt. 2043/2051 c.c., deducendo di aver subito, in data 16.03.2024, un incidente mentre era in bicicletta, a causa della presenza di una buca sul manto stradale della carreggiata della SP 226 in località Montoggio (GE).
La dinamica dei fatti risulta provata dalle dichiarazioni del teste comune il quale nell'occasione della caduta si trovava in macchina Tes_1
dietro la bicicletta. Egli, all'udienza del 17.9.2025, ha dichiarato: “ho assistito al sinistro occorso al sig. che non conoscevo prima del sinistro Pt_1 suddetto. […] A circa un Km da Montoggio, procedendo con direzione
Casella, avevo davanti a me un ciclista che non potevo superare perché quel tratto di strada presenta una serie di curve. Giunto all'inizio di un breve tratto rettilineo, ho visto che il ciclista finiva con la ruota anteriore della bicicletta in alcune sconnessioni presenti sul manto stradale. Io ero a circa venti metri di distanza dal ciclista ma avevo la visuale libera, essendo la strada in quel tratto, come ho detto, rettilinea. Il ciclista è caduto sul fianco destro assieme alla sua bicicletta e poi ha rotolato, finendo supino. Io mi sono fermato a soccorrerlo. […]. …”.
Il teste ha aggiunto, nel rispondere al cap. 3): “3) “Vero che il 16.03.2024 le buche e i dissesti presenti nella strada la strada provinciale SP 226, al Km 11
+ 300, erano diffusi per quasi tutta la larghezza di una delle due corsie di marcia, come risulta dalle fotografie che si mostrano al testimone (doc.
1)”, “è vero;
si vede dalla foto prod. 1 attorea”. E sul cap. 5): “5) “Vero che la strada provinciale SP 226, all'altezza del Km 11 + 300, ossia nel punto dove è caduto il signor , si presenta come un rettilineo in Parte_1
pagina 2 di 5 leggero falsopiano, come da fotografie che si esibiscono al testimone (doc.
1)”): “è vero;
come ho detto quel tratto della strada è rettilineo e nella direzione da noi percorsa in leggera discesa, o meglio falsopiano, come si vede anche dalla foto prod. 1 attorea;
ed è preceduto da una curva”. Per poi aggiungere, a domanda, che “… direi che il procedeva a velocità di Pt_1
30 massimo 35 km /h” … “8) confermo che il casco era danneggiato;
prendo visione della foto prod. 2 attorea che il giudice mi rammostra sul monitor del
p.c. ; ricordo di aver notato che il casco era rotto, anche se ricordo poco il tipo di casco, essendo concentrato sulla persona del ”. Pt_1
Infine, nel rispondere sui capitoli dedotti da parte convenuta, il teste ha ribadito: “Sul cap. 6) era una giornata grigia e umida . In quel punto della strada la visibilità era buona ma la luminosità non ottimale, essendoci vegetazione fitta. Sul cap. 7) come ho detto quel tratto di strada è in leggera pendenza, non la definirei discesa;
Sul cap. 8) Come ho detto ero dietro il ciclista a 15-20 metri di distanza . Sul cap. 9) direi che il ciclista percorreva la corsia di marcia direzione Montoggio -Casalino -Casella tenendosi piuttosto sulla destra”.
Le dichiarazioni del teste (conformi peraltro alla stessa descrizione dei luoghi fornita da parte attrice in atto di citazione e alla fotografia sub doc. 1) confermano dunque che sul manto stradale, nel punto in cui si è verificato il sinistro, erano presenti avvallamenti (così descritti anche in citazione) e
“diffuse buche presenti sull'asfalto” (così in I memoria attorea), in un tratto sostanzialmente rettilineo (preceduto da una curva), e certamente visibili
(tanto che il teste -pur procedendo in auto alcuni metri dietro all'attore- ha potuto notare che il “ciclista finiva con la ruota anteriore della bicicletta in alcune sconnessioni presenti sul manto stradale”).
pagina 3 di 5 Come contestato da parte convenuta, dunque, è ragionevole ipotizzare come probabile che -attraverso una condotta più accorta- il ciclista avrebbe potuto evitare le buche o, comunque, la caduta. Tanto vale a maggior ragione se si considera che il sinistro si è verificato in pieno giorno, in condizioni di normale visibilità, tali da escludere che l'attore, percorrendo la strada provinciale in bici, non potesse non accorgersi dello stato del manto stradale: il sinistro, quindi, è da ascriversi al comportamento dell'attore medesimo, dovendosi escludere la responsabilità della convenuta (anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.).
Come ribadito ancora di recente da Cass. civ., Sez. III, Ord., 01/08/2025, n.
22242, (intervenuta in fatto su una caduta di pedone sul marciapiede, determinata dalla presenza di un palo della segnaletica stradale che ivi si trovava abbandonato, così riportando lesioni), una volta appurata la sussistenza del nesso di causalità tra la res custodita e la conseguente caduta accidentale, il custode può andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. solo se prova il "caso fortuito", che può consistere anche nella condotta della vittima. E, se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
b) valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole cautela"; c) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"; d) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
pagina 4 di 5 Rapportandosi quanto precede alla vicenda per cui è processo, deve essere valutata l'imprudenza o la negligenza dell'attore in relazione alla visibilità della buca sul manto stradale, oltre che in rapporto alle condizioni generali della strada percorsa ed alla sua natura (una strada provinciale), tanto più che il sinistro avvenne in pieno giorno;
in dette condizioni, quindi, è ragionevole ritenere che, se l'attore avesse prestato la necessaria attenzione, il sinistro non si sarebbe verificato.
La domanda deve dunque essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/2014 (aggiornato), tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta, con riferimento allo scaglione 52.000,00-260.000,00 €
(in ragione del valore della domanda e dei principi indicati da Cass. civ., Sez.
Unite, Sentenza, 23/07/2025, n. 20805).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge la domanda, condanna l'attore a rifondere a Parte_1 [...]
convenuta le spese di lite, che liquida in Controparte_1
7.052,00 € per compensi, oltre accessori di legge. pone le spese di ctu, già liquidate in istruttoria, definitivamente a carico di parte attrice . Parte_1
Genova, 10/12/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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