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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 28378/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 05 novembre 2024, vertente
TRA
La (CF: ), con sede a Roma, Circonvallazione Orientale n. 4697, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. (CF: , nato Controparte_1 C.F._1
a Roma il 02.02.1964 e la (CF: , con sede a Roma, in Via Giulio Controparte_2 P.IVA_2
Emanuele Rizzo n. 29, in persona del rappresentante legale pro tempore, Amministratore Unico, Sig. CP_3
(CF: , nato a [...] l'[...]; entrambe elettivamente domiciliate a Roma, in
[...] C.F._2
Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Alfieri (CF: – PEC: C.F._3
- fax: 06/68133084), che le rappresenta e difende, in virtù di Email_1
procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICI
E
(CF: , con sede a Roma, Controparte_4 P.IVA_3
Via Ciro Menotti n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. (CF: ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._4
Marchese n. 10, rappresentata e difesa, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dal Prof. Avv. Fabrizio Criscuolo (CF: ); fax: 06/32650140; PEC: C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Email_2
in Viale Bruno Buozzi N. 99;
CONVENUTA
Materia: contratti e obbligazioni varie( contr. atipici)
Codice: 143101
Oggetto: cessione di azienda
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del 5 Novembre 2024 comparivano l'Avv. Alessandro Alfieri, per le società attrici, e l'Avv. Davide
Fratino, in sostituzione dell'Avv. Fabrizio Criscuolo, per la parte convenuta.
I procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato via p.e.c. in data 8 Aprile 2021, le società attrici citavano in giudizio la chiedendo l'accertamento della cessione occulta d'azienda tra Controparte_4 la società fallita, e Controparte_6 la esponendo che: Controparte_4
- la aveva per oggetto, come da statuto “ la costituzione Parte_1
di una organizzazione comune che possa dotare i consorziati di un sistema produttivo e commerciale centrale per provvedere, sia in Italia che all'estero, a tutte le prestazioni preliminari, connesse e consequenziali all'esecuzione di servizi funebri e cimiteriali”;
- tale consorzio era socio di riferimento della nonché della Controparte_2
e della Funeraria Servizi S.c. a r.l., aventi per oggetto Controparte_7
l'espletamento di servizi funerari e cimiteriali e di tutte le attività ad esse connesse;
le società Funeraria Servizi S.c. a r.l. e la avevano erogato beni e CP_7
servizi in favore di (P.IVA: ), con sede Controparte_8 P.IVA_4
a Roma, in Via degli Scipioni n. 99, rimasti insoluti;
- la era risultata, conseguentemente, debitrice Controparte_6 di € 41.485,42 nei confronti della Funeraria Servizi s.c. a r.l., nonché di ulteriori
€ 66.869,61, verso la (oltre interessi di mora dalle scadenze delle fatture CP_7
azionate e sino al soddisfo);
- le società attrici, quali cessionarie dei suddetti crediti, nel corso del 2016, in forza dei titoli giudiziari, provvisoriamente esecutivi, ottenuti dalla Funeraria
Servizi S.c. a r.l. e dalla avevano depositato due ricorsi CP_7
per la dichiarazione di fallimento di Controparte_8
(rubricati ai numeri: 813/2016 e 1788/2016, successivamente riuniti);
- Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 2.11. 2016, aveva respinto entrambe le istanze sull'assunto della carenza di prova circa la sussistenza dello stato d'insolvenza della società;
- medio tempore, nel corso del 2016, la aveva chiuso Controparte_6
la propria unità locale di Roma, Via delle Terme di Traiano n. 3 ed in data
09.11.2016, i signori e soci di CP_5 CP_9 Controparte_8
avevano proceduto alla costituzione della Controparte_4
(CF: ); P.IVA_3
- quest'ultima , in data 13.01.2017, aveva iniziato la propria attività con l'apertura di una propria unità locale, in Roma, Via delle Terme di Traiano n. 3;
- il successivo 28.06.2017 la aveva richiesto il pignoramento Controparte_2
mobiliare presso la sede di Via degli Scipioni n. 99 di Controparte_8 per un credito pari ad € 69.540,75;
- in tale occasione, alla presenza dell'amministratore unico, Sig. CP_5
nominato custode, erano stati sottoposti a pignoramento beni mobili ed autoveicoli, per un valore, rispettivamente, di € 2.045,00 e di€ 1.000,00;
- l'amministratore aveva dichiarato, inoltre, che il conto corrente intestato alla società aveva un saldo pari ad € 0,00;
- il 3.07.2017, l'assemblea dei soci di previa Controparte_8
approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016, aveva deliberato la distribuzione degli utili d'esercizio, pari ad € 88.970,26, a favore dei soci, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione (per il 40% ai Sig. ri e CP_9 CP_5
per il 20% al Sig. );
[...] Parte_2
- quindi, in data 11.07.2017, la società era stata posta in liquidazione, con contestuale nomina, quale liquidatore, del Sig. , il quale Persona_1 aveva stipulato, il successivo 28.07.2017, un protocollo d'intesa con il Sig. CP_5 secondo cui quest'ultimo si impegnava a corrispondere alla società
[...]
l'importo di € 145.000,00, mediante accollo dei debiti della società stessa o versamenti rateali, o in unica soluzione;
- in data 24.11.2017, la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, aveva comunicato alla la pendenza di una nuova istanza di Controparte_6
fallimento (istanza n. 2905/2017), depositata da e da Parte_1
Controparte_2
- il 4.01.2018 i Sigg.ri e (soci ed amministratore, CP_9 CP_5 padre e figlio), avevano ceduto l'intero capitale sociale di Controparte_8
al liquidatore nominato, Sig. ;
[...] Per_1
- la sede della società era stata trasferita in Roma, Via Ciro Menotti n. 26;
- Il fallimento della società era stato dichiarato il successivo 31.05.2018;
- secondo la ricostruzione fattuale della vicenda operata dalle società attrici l'attività della fallita era stata ceduta, di fatto, sebbene in modo occulto, in quanto in assenza di un atto scritto, alla nuova società denominata Controparte_4
Tale assunto, secondo le deducenti, sarebbe stato avvalorato dai seguenti profili:
1) entrambe le società presentavano il medesimo oggetto sociale, quale
“l'assistenza in tutte le pratiche funebri e cimiteriali da espletare, per ordine e per conto della clientela, presso gli uffici comunali cimiteriali ed altri enti competenti per la tumulazione delle salme”;
- 2) entrambe le società avevano esercitato la medesima attività presso i locali di Roma, Via degli Scipioni n. 99, dove la sarebbe Controparte_4
stata ancora operativa;
- 3) la società da ultimo denominata era stata costituita nel mese di novembre 2016, iniziando ad operare nel gennaio 2017, in concomitanza con la cessazione di ogni attività da parte della Controparte_6
- 4) entrambe le società avevano i medesimi soci, amministratori, lavoratori dipendenti;
segnatamente la era amministrata Controparte_4
sin dalla sua costituzione dal Sig. che ne era anche socio unico, CP_5
il quale era stato amministratore e socio (insieme al padre) anche della società fallita;
- 5) si era verificata una cessione della clientela e dell'avviamento di
[...]
in favore della nuova società; 10 - 6) la sede legale era la medesima ed era ubicata, in Roma, Via Ciro Menotti n. 26, presso uno studio di commercialisti, mentre quella operativa si trovava da sempre in Roma, Via degli Scipioni n°99 ; entrambe le società avevano anche la stessa unità locale in Roma, Via delle Terme di Traiano n. 3;
- 7) la nuova società utilizzava le stesse utenze telefoniche, il marchio, l'insegna e gran parte dei fornitori di quella fallita;
- 8) la messa in liquidazione della società fallita precedeva di qualche mese la cessione dell'intero capitale sociale da parte del Sig. (e del di lui CP_5
padre, Sig. al liquidatore nominato, Sig. ; CP_9 Persona_1
- 9) gli andamenti del fatturato, emergenti dai bilanci depositati dalle società, sostanzialmente coincidenti, al 31.12.2016, al 31.12.2017 ed al 31.12.2018, comprovavano la continuità aziendale tra le due società, in funzione dell'acquisizione dell'azienda e del relativo avviamento, da parte del nuovo ente giuridico;
- 10) la sostanziale continuità aziendale era stata constatata anche dalla Curatela del TO di , che aveva dichiarato 10 di voler agire in sede penale, sia per conseguire la restituzione dell'azienda, sia per perseguire le condotte illecite tenute dall' amministratore della stessa,
Sig. per i delitti di bancarotta;
CP_5
- 11) i crediti vantati da esse attrici erano stati delibati dal Tribunale in via monitoria, oltre che accertati con sentenza passata in giudicato ed oggetto di ulteriore verifica, sia nell'ambito dei giudizi di opposizione, promossi da Controparte_8
in bonis, sia in sede di ammissione al passivo del fallimento;
gli stessi risultavano, inoltre, espressamente annotati nelle scritture contabili obbligatorie della società fallita;
in particolare, la Funeraria Servizi s.c. a r.l. e la CP_7
al fine di recuperare gli importi insoluti, maturati nei confronti di Controparte_8
a fronte delle fatture emesse per i servizi resi, aveva richiesto ed
[...] ottenuto dal Tribunale di Roma, la prima l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 34.747,42, oltre interessi e spese, la seconda l'emissione di un altro decreto ingiuntivo, per l'importo di € 66.869,61, oltre interessi e spese;
- 12) in seguito alle cessioni dei predetti crediti, a favore delle attrici, queste si erano attivavate per il recupero degli stessi, prima in sede esecutiva e poi in sede pre-fallimentare, fino alla dichiarazione di fallimento di 10 , pronunciata dal Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, in data
[...]
31.05.2018;
- 13) successivamente, con provvedimento del 21.11.2018, esse istanti erano state entrambe ammesse al passivo del fallimento N. 452/2018 di 10
, per l'importo, rispettivamente, di € 41.485,42 e di € 66.869,61,
[...]
oltre interessi maturati sino alla data del fallimento;
- 14) pertanto, in forza della postulata cessione d'azienda, la cessionaria
[...]
avrebbe dovuto essere tenuta a rispondere del debito Controparte_4
della cedente, la , nei confronti di esse 10
esponenti.
- Tanto prospettato la e la Parte_1 Controparte_2 rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale Adito, per i motivi esposti in narrativa, contrariis rejectis:
in via principale accertare e dichiarare l'avvenuta cessione ( se pure occulta, ossia non formalizzata mediante atto scritto) di azienda tra 10
e la e, per l'effetto, condannare
[...] Controparte_4
la al pagamento del debito della Controparte_4 10
nei confronti della e della nella misura ammessa al Parte_1 Controparte_2
passivo, pari, rispettivamente, quanto alla prima, ad € 41.485,42 e quanto alla seconda ad € 66.869,61, oltre gli interessi di mora, maturati e maturandi, dovuti come per legge.
Con espressa riserva di meglio precisare e/o modificare eccezioni e domande nei termini di cui all'art. 183, comma VI, cpc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Costituitasi ritualmente la eccepiva, preliminarmente il difetto Controparte_4
di competenza funzionale del Tribunale Civile di Roma, in favore del Tribunale Fallimentare, dinnanzi al quale pendeva la procedura concorsuale, nei confronti della debitrice principale, la Controparte_6
( fallita) e presso cui le attrici avevano depositato la domanda di insinuazione al passivo del
[...]
fallimento.
Pertanto, in virtù della vis attractiva esercitata, ai sensi dell'articolo 24 L.F., dal Tribunale Fallimentare, che aveva dichiarato il fallimento, per tutte le azioni che ne derivavano, domandava all'Adito Tribunale di dichiarare la propria incompetenza funzionale, devolvendola al Tribunale
Fallimentare.
Nel merito, con riferimento alla dedotta cessione d'azienda tra la e Controparte_6
la replicava che: Controparte_4 1) essa convenuta esercitava la propria attività nei locali di Roma, Via degli Scipioni n. 99, locali concessi in locazione con contratto decorrente dall'1 aprile 2018, ovvero quattro mesi dopo la cessazione del contratto di locazione delle predette unità immobiliari, tra la proprietà e la 10
; se vi fosse stata una cessione d'azienda il contratto di locazione de quo sarebbe stato
[...]
trasferito, contestualmente, in capo alla cessionaria.
2) Sebbene le società ex adverso coinvolte in sede giudiziale presentassero il medesimo oggetto sociale, i soci, gli amministratori ed i lavoratori dipendenti di essa convenuta e della società fallita non erano gli stessi.
Ed infatti i soci della società fallita erano il Sig. il di lui padre , Sig. ed il Sig. CP_5 CP_9
mentre il socio unico della convenuta era il Sig. anche i lavoratori Parte_2 CP_5
dipendenti non erano gli stessi, circostanza comprovata dal fatto che essa convenuta si avvaleva di un'agenzia interinale, per reperire il personale necessario all'erogazione dei servizi.
3) Non vi era stata cessione dell'avviamento commerciale della fallita, né alcun trasferimento dei beni mobili ( autoveicoli, arredi, stigliature) di proprietà della fallita, in favore di essa convenuta;
le utenze telefoniche erano state oggetto di voltura, in seguito alla stipulazione del contratto di affitto dei locali commerciali, da parte di essa convenuta.
4) Non vi era stata la cessione della clientela, essendo l'attività imprenditoriale esercitata da essa convenuta e, precedentemente, dalla fallita, caratterizzata dalla peculiarità del rapporto.
5) La mera circostanza che la sede legale delle società fosse la medesima non era profilo sintomatico della cessione d'azienda, potendo, evidentemente, più società avere sede presso uno stesso indirizzo, specie se si fosse trattato, come nel caso in oggetto, dello studio professionale di un commercialista.
Tanto premesso e considerato, la rassegnava Controparte_4 le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc. mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa:
A) accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale Adito, competenza da devolvere in favore del Tribunale Fallimentare;
B) in subordine, dichiarare inammissibili o improcedibili o comunque rigettare integralmente le avverse domande, in quanto integralmente destituite di fondamento. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per Legge. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria”. Sviluppatosi il contraddittorio la causa veniva rinviata all'udienza del 14 febbraio 2022, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Con la seconda memoria istruttoria, le attrici depositavano copia dei seguenti documenti: 1) relazioni semestrali redatte nell'anno 2021 dal Curatore del TO n. 452/2018 di idonee a comprovare l'attività svolta dalla curatela, Controparte_8
sia in sede penale, nei confronti del Sig. e del Sig. sia in sede civile, Persona_1 CP_5
per il recupero delle somme sottratte dal medesimo alla società, prima della dichiarazione CP_5
di fallimento;
2) visura camerale di (CF: ), avente medesima denominazione, Controparte_8 P.IVA_5 stessa sede legale, in Roma, Via degli Scipioni n. 99, identica attività ed identico marchio della convenuta, che, con atto di compravendita del 10.01.1997
(prot. RM 1997-14241), aveva ceduto alla poi fallita, Controparte_8
la propria azienda;
3) contratto di affitto di ramo d' azienda del 30.11.2018, con il quale la società convenuta aveva concesso in locazione ad altra società il punto vendita di Roma, Via delle Terme di Traiano n. 3.
Con la memoria di cui al n. 3 dell'art. 183 cpc, comma 6, la parte convenuta evidenziava l'inidoneità della documentazione ex adverso prodotta a provare la cessione occulta d'azienda e domandava l'integrale rigetto della prova testimoniale, richiesta dalle attrici con la seconda memoria istruttoria ( sui capitoli da 1
a 7) o, in subordine, di essere ammessa alla prova contraria, con i medesimi testi indicati dalla controparte.
Successivamente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 febbraio 2022,
il Giudice, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza, ai fini del decidere, della prova testimoniale articolata nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, quanto ai capitoli da 1 a 4, ammetteva la stessa, limitatamente ai predetti capitoli, nonché la relativa prova contraria.
Rinviava per l'audizione dei tre testimoni indicati dalla parte attrice, anche in prova contraria, all'udienza del 2 Maggio 2022 ore 11.30.
Durante quest'ultima, tra i testi ammessi, veniva ascoltato il curatore del TO
[...]
, Dott.ssa Controparte_11 Persona_2
Successivamente veniva più volte notificata intimazione al teste Dott. ( liquidatore e Persona_1
socio unico della in liquidazione), ma, stante l'irreperibilità dello stesso, parte Controparte_8
attrice rinunciava ad escuterlo. All'udienza del 5.11.2024, le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'incompetenza funzionale del Tribunale Civile di Roma per essere- asseritamente- competente la Sezione Fallimentare dello stesso ufficio giudiziario.
La domanda attorea, infatti, non è stata instaurata nei confronti della società fallita, sibbene di altra società, asseritamente cessionaria dell'azienda in capo alla prima, non essendo qualificabile, pertanto, come domanda derivante da quella proposta davanti al Tribunale di Roma- Sezione Fallimentare-.
Ne consegue che non è ravvisabile la vis attractiva dell'organo giurisdizionale che ha dichiarato il fallimento non potendo essere qualificata la controversia in esame quale segmento processuale derivante dalla richiamata procedura concorsuale.
Nel merito ritiene il decidente che la proposta domanda non possa trovare accoglimento perché infondata.
Ed invero, in ordine alla prospettata cessione d'azienda tra la Controparte_6
e la , mette conto considerare quanto segue: come noto, la
[...] Controparte_4 cessione d'azienda è il contratto, disciplinato dalla disposizione di cui all'art. 2556 c.c., mediante il quale viene ceduta un'azienda, intesa quale “complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”.
Con tale operazione, la società che vende, (cedente) trasferisce l'azienda alla società che acquista
(cessionaria) , comprensiva dei beni materiali ed immateriali e della titolarità dei debiti e dei crediti, in ragione dell'effetto traslativo del consenso con effetto di pubblicità nei confronti dei terzi a decorrere dall'epoca di iscrizione dell'atto di cessione nel locale registro delle imprese.
Perfezionatosi il trasferimento, pertanto, i creditori dell'azienda cedente (lavoratori dipendenti , fornitori di beni e servizi, enti di riscossione) divengono ipso facto creditori della compagine cessionaria.
I trasferimenti aziendali costituiscono un evento straordinario nell'esercizio dell'attività d'impresa e possono essere riconducibili sia ad iniziative pienamente legittime, quali ragioni d'investimento, sviluppo dell'azienda, cessazione dell'attività, passaggi generazionali, sia ad intenzioni elusive della disciplina vigente, preordinate a salvaguardare il patrimonio aziendale, in pregiudizio dei creditori. Il diritto di questi ultimi di riscuotere i crediti dall'azienda cessionaria, infatti, viene violato allorquando l'azienda compia un'operazione di “Cessione occulta d'azienda”, ovvero quando l'imprenditore, di fatto, ceda l'azienda senza formalizzare l'accordo di cessione con un accordo scritto, per eludere i debiti intestati alla società cedente.
A tutela dei creditori, la disposizione di cui all'art. 2560 c.c. prevede, rispettivamente al primo e al secondo comma, una duplice disciplina:
in primo luogo dispone che l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito;
in secondo luogo, prevede che, nel trasferimento di un'azienda commerciale, risponda dei suddetti debiti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
La disposizione di cui al primo comma sostanzialmente replica la generale tutela codicistica approntata per tutte le situazioni in cui si verifichi una sostituzione del debitore originario con un altro soggetto
(delegazione, espromissione, accollo);
il secondo comma introduce una forma di accollo cumulativo ex lege, attribuendo ai creditori dell'azienda una tutela, qualora si verifichi, con riguardo alla figura dei debitori, una successione a titolo particolare o universale e/o una novazione soggettiva, senza la partecipazione dei creditori medesimi.
Con riguardo al tenore di tale ultima disposizione negli atti di cessione d'azienda è usuale la pattuizione volta ad escludere dalla cessione stessa i debiti maturati in epoca pregressa dall'alienante.
Tale accordo ha efficacia inter partes nella misura in cui riconosce a quest'ultimo, sostanzialmente, il diritto di essere manlevato e tenuto indenne dal primo, nell'ipotesi di pagamenti di debiti imputabili alla pregressa gestione;
esso non ha, tuttavia, effetti, nei confronti dei terzi, non potendo derogare alla previsione codicistica, con la conseguenza per cui alienante e cessionario rispondono in solido dei debiti risultanti dai libri contabili( cfr. in tal senso ex multis, Cass. Civ. Sez. I, Sent. 09.10.2017 n. 23581).
.Alla luce della disciplina dettata dal codice civile, a tutela delle ragioni dei creditori della cedente, la giurisprudenza si è interrogata in ordine ai fatti e/o agli elementi che possano valere quali presunzioni, ai fini dell'accertamento della cessione occulta d'azienda o “cripto-cessione”.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. Sentenze: n. 6452 del 17.03.2009; n. 5709 del 10.03.2009; n. 5932 dl 5.03.2008), la cessione d'azienda consiste nel trasferimento di un'entità economica organizzata, in maniera stabile, che , in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo;
al fine di un simile accertamento, occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza, in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione. L'ipotesi della cessione d'azienda ricorre anche nell'ipotesi in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca il complesso di beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti;
tuttavia, per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa (in tal senso, cfr. Cass. Civ. n. 27286 del
9.12.2005 e Cass. Civ. n. 23496 del 17.12.2004).
Ai fini della ravvisabilità di una cessione, si deve, pertanto, verificare che il complesso degli elementi trasferiti costituisca un insieme organicamente finalizzato “ex ante” all'esercizio dell'attività d'impresa (cfr.
Cass. Civ. n. 1913 del 30.01.2007), di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di una determinata attività.
Pur non essendo necessario, quindi, ai fini del perfezionamento della cessione aziendale, il trasferimento di tutti gli elementi costituenti l'azienda, deve, tuttavia, appurarsi che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione, che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario.
Da tali coordinate interpretative si inferisce il postulato secondo cui, nell'ipotesi di cessione di singoli beni e/o entità, occorre verificare se l'insieme degli stessi consenta di cogliere un coordinamento con l'attività svolta dalla cedente.
Per tale via la sentenza della prima Sezione Civile della Suprema Corte, n. 21481 del 9.10.2009 ha affermato che “la cessione di singoli beni, come riferita dalla sentenza impugnata, in mancanza di alcun apprezzamento in relazione a detto coordinamento e a detta organizzazione, non è di per sé bastevole ad integrare la cessione di azienda”.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la pronuncia de qua, richiamandosi ad altri precedenti giurisprudenziali in tal senso, afferma il principio per cui l'iscrizione dei debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560 c.c., secondo comma, è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta da parte dell'acquirente. Segnatamente la Suprema Corte ha opinato che l'iscrizione del credito nelle scritture contabili obbligatorie del cedente, elemento indispensabile ed insostituibile per poter opporre al cessionario il debito dell'azienda ceduta, non possa desumersi dall'ammissione del credito al passivo fallimentare.
Del resto non vi è alcuna disposizione di legge che preveda il divieto di ammissione al passivo fallimentare di crediti non risultanti dai libri contabili obbligatori.
Così ricostruiti gli elementi costitutivi della cessione occulta d'azienda, o cripto-cessione, l'Organo di Nomofilachia ha ulteriormente definito l'istituto giuridico in esame, sulla scorta della disciplina dettata dall'Unione Europea.
Criterio decisivo, al fine del perfezionamento dello stesso, secondo la Direttiva UE
n. 2001/23/CE è l'individuazione della circostanza che l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità.
Sulla scorta di siffatte coordinate ermeneutiche, la Suprema Corte, con Ordinanza
n. 33814 del 16.11.2022, ha affermato il principio secondo cui si ha cessione occulta del ramo d'azienda quando il complesso dei beni ceduti mantenga una propria identità, tale da consentirgli di proseguire l'attività svolta prima del trasferimento.
In ordine all'individuazione dei fatti, che possono valere come presunzioni, ai fini dell'accertamento della cessione occulta d'azienda, si è espressa anche la giurisprudenza di merito (cfr. ex multis, Tribunale di
Treviso, Sez. III, sentenza 30.11.2018 n. 2395).
In particolare, in quest'ultima pronuncia, il Giudice locale ha precisato che l'obbligo della forma scritta ad probationem, per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, previsto dal primo comma dell'art. 2556 c.c., opera soltanto con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, ad opera dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite, potendo essere fornita anche con testimonianze e presunzioni, principio già affermato da un risalente orientamento della Suprema
Corte ( Cass. Civ. Sent. n. 6071/1987).
Il Giudice di merito era chiamato a pronunciarsi in merito ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da un creditore nei confronti di una società a responsabilità limitata, che era di fatto subentrata nell'esercizio dell'azienda gestita, in precedenza, da un'impresa individuale.
In accoglimento della domanda formulata dal creditore il richiamato organo giurisdizionale ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto per cui l'impresa individuale e la società avevano realizzato una cessione occulta d'azienda, desumibile a fronte di plurime presunzioni, ritenute gravi, precise e concordanti (identità della ditta, identità della sede, l'esercizio di attività similari, utilizzo dei medesimi recapiti e di un dominio internet, originariamente registrato dall'impresa individuale, poi utilizzato dalla società, nel quale erano elencati i lavori eseguiti dall'impresa individuale, con conseguente godimento da parte della società dell'avviamento di quest'ultima; il licenziamento da parte dell'impresa individuale di tutti i dipendenti, in gran parte riassunti senza soluzione di continuità dalla società; la mancata contestazione da parte della società delle lettere di diffida alla stessa inviate dal creditore, prima di avviare l'azione giudiziaria. ).
La sentenza richiamata ha il pregio di individuare gli elementi fattuali, in presenza dei quali è dato ravvisare una cessione occulta d'azienda, ancorchè in via presuntiva. Segnatamente ciò può avvenire quando l'azienda che si presume essere l'acquirente abbia: l'identità del nome e/o della ragione sociale dell'azienda cedente;
l'identità fisica della sede di esercizio dell'azienda cedente;
l'identità o la somiglianza dell'attività svolta dall'azienda cedente;
l'identità dei recapiti, quali numero di telefono e fax dell'azienda cedente;
l'utilizzo dello stesso dominio internet dell'azienda cedente;
l'eventuale riferimento nelle comunicazioni al pubblico (cartacee o digitali) all'attività dell'azienda cedente;
l'uso degli elementi caratterizzanti l'avviamento dell'azienda cedente ( es. vanto dei lavori pregressi, uso delle liste clienti); la riassunzione di tutti i dipendenti il giorno immediatamente successivo al licenziamento disposto dall'azienda cedente.
Segnatamente, in base alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di Cassazione ai fini della ravvisabilità dell'istituto della cessione occulta d'azienda ( o criptocessione), nonché degli elementi fattuali individuati dalla giurisprudenza di merito, quali indici presuntivi in tal senso, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, non è ravvisabile l'istituto de quo.
Ed infatti, pur avendo le due società una denominazione similare ed il medesimo oggetto sociale, difetta il requisito dell'identità sostanziale delle società, nel senso precisato dalla Direttiva Comunitaria e chiarito dalla Suprema Corte.
Risulta radicalmente carente, in particolare, la possibilità di individuare il coordinamento aziendale tra le due entità giuridiche, sulla base del complesso dei beni (ancorchè parziale) ceduti.
A tal proposito non può annettersi rilevanza alla circostanza che le due società avessero la stessa sede sociale, in mancanza di altri elementi idonei a ritenere l'identità oggettiva della realtà economica considerata e, tenuto conto, peraltro del rilievo , che, se vi fosse stata una cessione occulta, il contratto di locazione dei locali di Roma, Via degli Scipioni n. 99, sarebbe stato trasferito dalla cedente in capo alla cessionaria. Al contrario tali unità sono statieconcesse in locazione alla convenuta, con contratto decorrente dall'1
Aprile 2018, ovvero quattro mesi dopo la cessazione del rapporto locatizio tra la proprietà e la società fallita.
I soci ed i lavoratori dipendenti non sono gli stessi, atteso che i soci della fallita erano:
Il Sig. il di lui padre ed il Sig. mentre socio unico ed CP_5 CP_9 Parte_2
amministratore unico della convenuta è il Sig. CP_5
Quanto ai lavoratori dipendenti la convenuta ha provato di essersi avvalsa di un'agenzia interinale per il reclutamento del personale necessario all'erogazione dei servizi.
Del pari i lavoratori subordinati di si sono insinuati al passivo del 10 fallimento ove presumibilmente hanno richiesto che fosse loro corrisposto, inter alia, il trattamento di fine rapporto.
Non è stata, peraltro, fornita la prova dirimente che i lavoratori dipendenti della società cedente avessero continuato a lavorare con la società cessionaria mantenendo con la predetta la pregressa anzianità lavorativa.
In aggiunta, in base alla documentazione prodotta dalle società attrici, anche in via integrativa, con la seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183 cpc, nonché della testimonianza resa dal Curatore del fallimento, all'udienza del 2 Maggio 2022, risulta che non sia stato ceduto l'avviamento commerciale.
In particolare, a fronte dei capitoli di prova ammessi, la teste ha semplicemente confermato la circostanza che l'attività era svolta da entrambe le società presso la sede di Roma, Via degli Scipioni n. 99, e presso l'unità operativa di Roma, Via delle Terme di Traiano n. 1 ed ha precisato che, dopo essersi recato presso la sede di Roma, Via degli Scipioni n. 99, non ha rinvenuto suppellettili, ma solo mobili e armadi, scrivania e computer.
La predetta non ha confermato che vi sia stato un trasferimento di beni mobili, quali: autoveicoli, arredi, stigliature, dalla fallita alla convenuta, con la conseguenza che non sussiste, nel caso in oggetto, alcun trasferimento ( ancorchè parziale) dei beni mobili d'azienda, rilevante sotto il profilo di una cessione occulta.
Non è conseguentemente ravvisabile l'identità oggettiva delle due realtà economiche, né il coordinamento tra le stesse, intesa come attitudine della cessionaria a subentrare nella attività della cedente. Né un simile elemento è desumibile sulla scorta della comunanza di clientela che, vertendosi in un ambito commerciale, quale quello dei servizi funebri, è caratterizzato dall' intrasmissibilità del rapporto.
Del resto, se vi fosse stata una cessione d'azienda, il Curatore del TO di avrebbe richiesto la estensione del fallimento alla convenuta, 10
ovvero avrebbe intrapreso iniziative volte al recupero del credito vantato anche nei confronti della cessionaria.
Le società attrici, tuttavia, non hanno prodotto documentazione in tal senso, limitandosi a depositare le relazioni semestrali, redatte dal Curatore del TO n. 452/2018, dalle quali emerge che la curatela ha agito, in sede penale, per l'accertamento dei reati fallimentari commessi dal liquidatore in carica alla data del fallimento, Sig. , nonché in danno Persona_1
del Sig. CP_5
Dalle relazioni depositate, inoltre, si evincono le azioni promosse dal Curatore in sede civile, per il recupero delle somme sottratte dal Sig. alla società, in epoca prossima alla apertura della CP_5
procedura concorsuale della stessa.
Non vi è, tuttavia, un riferimento specifico ad azioni di recupero rivolte nei confronti dell'odierna convenuta.
In forza dei superiori rilievi la proposta domanda deve essere disattesa con ogni conseguenziale provvedimento in tema di riparto delle spese di lite- liquidate come da dispositivo-.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda attorea;
condanna la e la in solido fra loro, Parte_3 Controparte_2
a rifondere in favore di le spese del presente giudizio, che si liquidano in Controparte_12 misura pari ad € 13.430,00, oltre rimborso forfettario, spese generali al 15 %, compenso, cpa ed IVA, come per Legge
Roma, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 28378/2021, trattenuta in decisione all'udienza del 05 novembre 2024, vertente
TRA
La (CF: ), con sede a Roma, Circonvallazione Orientale n. 4697, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. (CF: , nato Controparte_1 C.F._1
a Roma il 02.02.1964 e la (CF: , con sede a Roma, in Via Giulio Controparte_2 P.IVA_2
Emanuele Rizzo n. 29, in persona del rappresentante legale pro tempore, Amministratore Unico, Sig. CP_3
(CF: , nato a [...] l'[...]; entrambe elettivamente domiciliate a Roma, in
[...] C.F._2
Via Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell'Avvocato Alessandro Alfieri (CF: – PEC: C.F._3
- fax: 06/68133084), che le rappresenta e difende, in virtù di Email_1
procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICI
E
(CF: , con sede a Roma, Controparte_4 P.IVA_3
Via Ciro Menotti n. 26, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. (CF: ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._4
Marchese n. 10, rappresentata e difesa, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dal Prof. Avv. Fabrizio Criscuolo (CF: ); fax: 06/32650140; PEC: C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Email_2
in Viale Bruno Buozzi N. 99;
CONVENUTA
Materia: contratti e obbligazioni varie( contr. atipici)
Codice: 143101
Oggetto: cessione di azienda
Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado( post 01/03/2006).
All'udienza del 5 Novembre 2024 comparivano l'Avv. Alessandro Alfieri, per le società attrici, e l'Avv. Davide
Fratino, in sostituzione dell'Avv. Fabrizio Criscuolo, per la parte convenuta.
I procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti e chiedevano che la causa fosse trattenuta in decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato via p.e.c. in data 8 Aprile 2021, le società attrici citavano in giudizio la chiedendo l'accertamento della cessione occulta d'azienda tra Controparte_4 la società fallita, e Controparte_6 la esponendo che: Controparte_4
- la aveva per oggetto, come da statuto “ la costituzione Parte_1
di una organizzazione comune che possa dotare i consorziati di un sistema produttivo e commerciale centrale per provvedere, sia in Italia che all'estero, a tutte le prestazioni preliminari, connesse e consequenziali all'esecuzione di servizi funebri e cimiteriali”;
- tale consorzio era socio di riferimento della nonché della Controparte_2
e della Funeraria Servizi S.c. a r.l., aventi per oggetto Controparte_7
l'espletamento di servizi funerari e cimiteriali e di tutte le attività ad esse connesse;
le società Funeraria Servizi S.c. a r.l. e la avevano erogato beni e CP_7
servizi in favore di (P.IVA: ), con sede Controparte_8 P.IVA_4
a Roma, in Via degli Scipioni n. 99, rimasti insoluti;
- la era risultata, conseguentemente, debitrice Controparte_6 di € 41.485,42 nei confronti della Funeraria Servizi s.c. a r.l., nonché di ulteriori
€ 66.869,61, verso la (oltre interessi di mora dalle scadenze delle fatture CP_7
azionate e sino al soddisfo);
- le società attrici, quali cessionarie dei suddetti crediti, nel corso del 2016, in forza dei titoli giudiziari, provvisoriamente esecutivi, ottenuti dalla Funeraria
Servizi S.c. a r.l. e dalla avevano depositato due ricorsi CP_7
per la dichiarazione di fallimento di Controparte_8
(rubricati ai numeri: 813/2016 e 1788/2016, successivamente riuniti);
- Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 2.11. 2016, aveva respinto entrambe le istanze sull'assunto della carenza di prova circa la sussistenza dello stato d'insolvenza della società;
- medio tempore, nel corso del 2016, la aveva chiuso Controparte_6
la propria unità locale di Roma, Via delle Terme di Traiano n. 3 ed in data
09.11.2016, i signori e soci di CP_5 CP_9 Controparte_8
avevano proceduto alla costituzione della Controparte_4
(CF: ); P.IVA_3
- quest'ultima , in data 13.01.2017, aveva iniziato la propria attività con l'apertura di una propria unità locale, in Roma, Via delle Terme di Traiano n. 3;
- il successivo 28.06.2017 la aveva richiesto il pignoramento Controparte_2
mobiliare presso la sede di Via degli Scipioni n. 99 di Controparte_8 per un credito pari ad € 69.540,75;
- in tale occasione, alla presenza dell'amministratore unico, Sig. CP_5
nominato custode, erano stati sottoposti a pignoramento beni mobili ed autoveicoli, per un valore, rispettivamente, di € 2.045,00 e di€ 1.000,00;
- l'amministratore aveva dichiarato, inoltre, che il conto corrente intestato alla società aveva un saldo pari ad € 0,00;
- il 3.07.2017, l'assemblea dei soci di previa Controparte_8
approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016, aveva deliberato la distribuzione degli utili d'esercizio, pari ad € 88.970,26, a favore dei soci, in proporzione delle rispettive quote di partecipazione (per il 40% ai Sig. ri e CP_9 CP_5
per il 20% al Sig. );
[...] Parte_2
- quindi, in data 11.07.2017, la società era stata posta in liquidazione, con contestuale nomina, quale liquidatore, del Sig. , il quale Persona_1 aveva stipulato, il successivo 28.07.2017, un protocollo d'intesa con il Sig. CP_5 secondo cui quest'ultimo si impegnava a corrispondere alla società
[...]
l'importo di € 145.000,00, mediante accollo dei debiti della società stessa o versamenti rateali, o in unica soluzione;
- in data 24.11.2017, la Cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, aveva comunicato alla la pendenza di una nuova istanza di Controparte_6
fallimento (istanza n. 2905/2017), depositata da e da Parte_1
Controparte_2
- il 4.01.2018 i Sigg.ri e (soci ed amministratore, CP_9 CP_5 padre e figlio), avevano ceduto l'intero capitale sociale di Controparte_8
al liquidatore nominato, Sig. ;
[...] Per_1
- la sede della società era stata trasferita in Roma, Via Ciro Menotti n. 26;
- Il fallimento della società era stato dichiarato il successivo 31.05.2018;
- secondo la ricostruzione fattuale della vicenda operata dalle società attrici l'attività della fallita era stata ceduta, di fatto, sebbene in modo occulto, in quanto in assenza di un atto scritto, alla nuova società denominata Controparte_4
Tale assunto, secondo le deducenti, sarebbe stato avvalorato dai seguenti profili:
1) entrambe le società presentavano il medesimo oggetto sociale, quale
“l'assistenza in tutte le pratiche funebri e cimiteriali da espletare, per ordine e per conto della clientela, presso gli uffici comunali cimiteriali ed altri enti competenti per la tumulazione delle salme”;
- 2) entrambe le società avevano esercitato la medesima attività presso i locali di Roma, Via degli Scipioni n. 99, dove la sarebbe Controparte_4
stata ancora operativa;
- 3) la società da ultimo denominata era stata costituita nel mese di novembre 2016, iniziando ad operare nel gennaio 2017, in concomitanza con la cessazione di ogni attività da parte della Controparte_6
- 4) entrambe le società avevano i medesimi soci, amministratori, lavoratori dipendenti;
segnatamente la era amministrata Controparte_4
sin dalla sua costituzione dal Sig. che ne era anche socio unico, CP_5
il quale era stato amministratore e socio (insieme al padre) anche della società fallita;
- 5) si era verificata una cessione della clientela e dell'avviamento di
[...]
in favore della nuova società; 10 - 6) la sede legale era la medesima ed era ubicata, in Roma, Via Ciro Menotti n. 26, presso uno studio di commercialisti, mentre quella operativa si trovava da sempre in Roma, Via degli Scipioni n°99 ; entrambe le società avevano anche la stessa unità locale in Roma, Via delle Terme di Traiano n. 3;
- 7) la nuova società utilizzava le stesse utenze telefoniche, il marchio, l'insegna e gran parte dei fornitori di quella fallita;
- 8) la messa in liquidazione della società fallita precedeva di qualche mese la cessione dell'intero capitale sociale da parte del Sig. (e del di lui CP_5
padre, Sig. al liquidatore nominato, Sig. ; CP_9 Persona_1
- 9) gli andamenti del fatturato, emergenti dai bilanci depositati dalle società, sostanzialmente coincidenti, al 31.12.2016, al 31.12.2017 ed al 31.12.2018, comprovavano la continuità aziendale tra le due società, in funzione dell'acquisizione dell'azienda e del relativo avviamento, da parte del nuovo ente giuridico;
- 10) la sostanziale continuità aziendale era stata constatata anche dalla Curatela del TO di , che aveva dichiarato 10 di voler agire in sede penale, sia per conseguire la restituzione dell'azienda, sia per perseguire le condotte illecite tenute dall' amministratore della stessa,
Sig. per i delitti di bancarotta;
CP_5
- 11) i crediti vantati da esse attrici erano stati delibati dal Tribunale in via monitoria, oltre che accertati con sentenza passata in giudicato ed oggetto di ulteriore verifica, sia nell'ambito dei giudizi di opposizione, promossi da Controparte_8
in bonis, sia in sede di ammissione al passivo del fallimento;
gli stessi risultavano, inoltre, espressamente annotati nelle scritture contabili obbligatorie della società fallita;
in particolare, la Funeraria Servizi s.c. a r.l. e la CP_7
al fine di recuperare gli importi insoluti, maturati nei confronti di Controparte_8
a fronte delle fatture emesse per i servizi resi, aveva richiesto ed
[...] ottenuto dal Tribunale di Roma, la prima l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 34.747,42, oltre interessi e spese, la seconda l'emissione di un altro decreto ingiuntivo, per l'importo di € 66.869,61, oltre interessi e spese;
- 12) in seguito alle cessioni dei predetti crediti, a favore delle attrici, queste si erano attivavate per il recupero degli stessi, prima in sede esecutiva e poi in sede pre-fallimentare, fino alla dichiarazione di fallimento di 10 , pronunciata dal Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, in data
[...]
31.05.2018;
- 13) successivamente, con provvedimento del 21.11.2018, esse istanti erano state entrambe ammesse al passivo del fallimento N. 452/2018 di 10
, per l'importo, rispettivamente, di € 41.485,42 e di € 66.869,61,
[...]
oltre interessi maturati sino alla data del fallimento;
- 14) pertanto, in forza della postulata cessione d'azienda, la cessionaria
[...]
avrebbe dovuto essere tenuta a rispondere del debito Controparte_4
della cedente, la , nei confronti di esse 10
esponenti.
- Tanto prospettato la e la Parte_1 Controparte_2 rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale Adito, per i motivi esposti in narrativa, contrariis rejectis:
in via principale accertare e dichiarare l'avvenuta cessione ( se pure occulta, ossia non formalizzata mediante atto scritto) di azienda tra 10
e la e, per l'effetto, condannare
[...] Controparte_4
la al pagamento del debito della Controparte_4 10
nei confronti della e della nella misura ammessa al Parte_1 Controparte_2
passivo, pari, rispettivamente, quanto alla prima, ad € 41.485,42 e quanto alla seconda ad € 66.869,61, oltre gli interessi di mora, maturati e maturandi, dovuti come per legge.
Con espressa riserva di meglio precisare e/o modificare eccezioni e domande nei termini di cui all'art. 183, comma VI, cpc. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Costituitasi ritualmente la eccepiva, preliminarmente il difetto Controparte_4
di competenza funzionale del Tribunale Civile di Roma, in favore del Tribunale Fallimentare, dinnanzi al quale pendeva la procedura concorsuale, nei confronti della debitrice principale, la Controparte_6
( fallita) e presso cui le attrici avevano depositato la domanda di insinuazione al passivo del
[...]
fallimento.
Pertanto, in virtù della vis attractiva esercitata, ai sensi dell'articolo 24 L.F., dal Tribunale Fallimentare, che aveva dichiarato il fallimento, per tutte le azioni che ne derivavano, domandava all'Adito Tribunale di dichiarare la propria incompetenza funzionale, devolvendola al Tribunale
Fallimentare.
Nel merito, con riferimento alla dedotta cessione d'azienda tra la e Controparte_6
la replicava che: Controparte_4 1) essa convenuta esercitava la propria attività nei locali di Roma, Via degli Scipioni n. 99, locali concessi in locazione con contratto decorrente dall'1 aprile 2018, ovvero quattro mesi dopo la cessazione del contratto di locazione delle predette unità immobiliari, tra la proprietà e la 10
; se vi fosse stata una cessione d'azienda il contratto di locazione de quo sarebbe stato
[...]
trasferito, contestualmente, in capo alla cessionaria.
2) Sebbene le società ex adverso coinvolte in sede giudiziale presentassero il medesimo oggetto sociale, i soci, gli amministratori ed i lavoratori dipendenti di essa convenuta e della società fallita non erano gli stessi.
Ed infatti i soci della società fallita erano il Sig. il di lui padre , Sig. ed il Sig. CP_5 CP_9
mentre il socio unico della convenuta era il Sig. anche i lavoratori Parte_2 CP_5
dipendenti non erano gli stessi, circostanza comprovata dal fatto che essa convenuta si avvaleva di un'agenzia interinale, per reperire il personale necessario all'erogazione dei servizi.
3) Non vi era stata cessione dell'avviamento commerciale della fallita, né alcun trasferimento dei beni mobili ( autoveicoli, arredi, stigliature) di proprietà della fallita, in favore di essa convenuta;
le utenze telefoniche erano state oggetto di voltura, in seguito alla stipulazione del contratto di affitto dei locali commerciali, da parte di essa convenuta.
4) Non vi era stata la cessione della clientela, essendo l'attività imprenditoriale esercitata da essa convenuta e, precedentemente, dalla fallita, caratterizzata dalla peculiarità del rapporto.
5) La mera circostanza che la sede legale delle società fosse la medesima non era profilo sintomatico della cessione d'azienda, potendo, evidentemente, più società avere sede presso uno stesso indirizzo, specie se si fosse trattato, come nel caso in oggetto, dello studio professionale di un commercialista.
Tanto premesso e considerato, la rassegnava Controparte_4 le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc. mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa:
A) accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale Adito, competenza da devolvere in favore del Tribunale Fallimentare;
B) in subordine, dichiarare inammissibili o improcedibili o comunque rigettare integralmente le avverse domande, in quanto integralmente destituite di fondamento. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori come per Legge. Con ogni più ampia riserva, anche istruttoria”. Sviluppatosi il contraddittorio la causa veniva rinviata all'udienza del 14 febbraio 2022, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Con la seconda memoria istruttoria, le attrici depositavano copia dei seguenti documenti: 1) relazioni semestrali redatte nell'anno 2021 dal Curatore del TO n. 452/2018 di idonee a comprovare l'attività svolta dalla curatela, Controparte_8
sia in sede penale, nei confronti del Sig. e del Sig. sia in sede civile, Persona_1 CP_5
per il recupero delle somme sottratte dal medesimo alla società, prima della dichiarazione CP_5
di fallimento;
2) visura camerale di (CF: ), avente medesima denominazione, Controparte_8 P.IVA_5 stessa sede legale, in Roma, Via degli Scipioni n. 99, identica attività ed identico marchio della convenuta, che, con atto di compravendita del 10.01.1997
(prot. RM 1997-14241), aveva ceduto alla poi fallita, Controparte_8
la propria azienda;
3) contratto di affitto di ramo d' azienda del 30.11.2018, con il quale la società convenuta aveva concesso in locazione ad altra società il punto vendita di Roma, Via delle Terme di Traiano n. 3.
Con la memoria di cui al n. 3 dell'art. 183 cpc, comma 6, la parte convenuta evidenziava l'inidoneità della documentazione ex adverso prodotta a provare la cessione occulta d'azienda e domandava l'integrale rigetto della prova testimoniale, richiesta dalle attrici con la seconda memoria istruttoria ( sui capitoli da 1
a 7) o, in subordine, di essere ammessa alla prova contraria, con i medesimi testi indicati dalla controparte.
Successivamente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14 febbraio 2022,
il Giudice, ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza, ai fini del decidere, della prova testimoniale articolata nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, quanto ai capitoli da 1 a 4, ammetteva la stessa, limitatamente ai predetti capitoli, nonché la relativa prova contraria.
Rinviava per l'audizione dei tre testimoni indicati dalla parte attrice, anche in prova contraria, all'udienza del 2 Maggio 2022 ore 11.30.
Durante quest'ultima, tra i testi ammessi, veniva ascoltato il curatore del TO
[...]
, Dott.ssa Controparte_11 Persona_2
Successivamente veniva più volte notificata intimazione al teste Dott. ( liquidatore e Persona_1
socio unico della in liquidazione), ma, stante l'irreperibilità dello stesso, parte Controparte_8
attrice rinunciava ad escuterlo. All'udienza del 5.11.2024, le parti precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'incompetenza funzionale del Tribunale Civile di Roma per essere- asseritamente- competente la Sezione Fallimentare dello stesso ufficio giudiziario.
La domanda attorea, infatti, non è stata instaurata nei confronti della società fallita, sibbene di altra società, asseritamente cessionaria dell'azienda in capo alla prima, non essendo qualificabile, pertanto, come domanda derivante da quella proposta davanti al Tribunale di Roma- Sezione Fallimentare-.
Ne consegue che non è ravvisabile la vis attractiva dell'organo giurisdizionale che ha dichiarato il fallimento non potendo essere qualificata la controversia in esame quale segmento processuale derivante dalla richiamata procedura concorsuale.
Nel merito ritiene il decidente che la proposta domanda non possa trovare accoglimento perché infondata.
Ed invero, in ordine alla prospettata cessione d'azienda tra la Controparte_6
e la , mette conto considerare quanto segue: come noto, la
[...] Controparte_4 cessione d'azienda è il contratto, disciplinato dalla disposizione di cui all'art. 2556 c.c., mediante il quale viene ceduta un'azienda, intesa quale “complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”.
Con tale operazione, la società che vende, (cedente) trasferisce l'azienda alla società che acquista
(cessionaria) , comprensiva dei beni materiali ed immateriali e della titolarità dei debiti e dei crediti, in ragione dell'effetto traslativo del consenso con effetto di pubblicità nei confronti dei terzi a decorrere dall'epoca di iscrizione dell'atto di cessione nel locale registro delle imprese.
Perfezionatosi il trasferimento, pertanto, i creditori dell'azienda cedente (lavoratori dipendenti , fornitori di beni e servizi, enti di riscossione) divengono ipso facto creditori della compagine cessionaria.
I trasferimenti aziendali costituiscono un evento straordinario nell'esercizio dell'attività d'impresa e possono essere riconducibili sia ad iniziative pienamente legittime, quali ragioni d'investimento, sviluppo dell'azienda, cessazione dell'attività, passaggi generazionali, sia ad intenzioni elusive della disciplina vigente, preordinate a salvaguardare il patrimonio aziendale, in pregiudizio dei creditori. Il diritto di questi ultimi di riscuotere i crediti dall'azienda cessionaria, infatti, viene violato allorquando l'azienda compia un'operazione di “Cessione occulta d'azienda”, ovvero quando l'imprenditore, di fatto, ceda l'azienda senza formalizzare l'accordo di cessione con un accordo scritto, per eludere i debiti intestati alla società cedente.
A tutela dei creditori, la disposizione di cui all'art. 2560 c.c. prevede, rispettivamente al primo e al secondo comma, una duplice disciplina:
in primo luogo dispone che l'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito;
in secondo luogo, prevede che, nel trasferimento di un'azienda commerciale, risponda dei suddetti debiti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
La disposizione di cui al primo comma sostanzialmente replica la generale tutela codicistica approntata per tutte le situazioni in cui si verifichi una sostituzione del debitore originario con un altro soggetto
(delegazione, espromissione, accollo);
il secondo comma introduce una forma di accollo cumulativo ex lege, attribuendo ai creditori dell'azienda una tutela, qualora si verifichi, con riguardo alla figura dei debitori, una successione a titolo particolare o universale e/o una novazione soggettiva, senza la partecipazione dei creditori medesimi.
Con riguardo al tenore di tale ultima disposizione negli atti di cessione d'azienda è usuale la pattuizione volta ad escludere dalla cessione stessa i debiti maturati in epoca pregressa dall'alienante.
Tale accordo ha efficacia inter partes nella misura in cui riconosce a quest'ultimo, sostanzialmente, il diritto di essere manlevato e tenuto indenne dal primo, nell'ipotesi di pagamenti di debiti imputabili alla pregressa gestione;
esso non ha, tuttavia, effetti, nei confronti dei terzi, non potendo derogare alla previsione codicistica, con la conseguenza per cui alienante e cessionario rispondono in solido dei debiti risultanti dai libri contabili( cfr. in tal senso ex multis, Cass. Civ. Sez. I, Sent. 09.10.2017 n. 23581).
.Alla luce della disciplina dettata dal codice civile, a tutela delle ragioni dei creditori della cedente, la giurisprudenza si è interrogata in ordine ai fatti e/o agli elementi che possano valere quali presunzioni, ai fini dell'accertamento della cessione occulta d'azienda o “cripto-cessione”.
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. Sentenze: n. 6452 del 17.03.2009; n. 5709 del 10.03.2009; n. 5932 dl 5.03.2008), la cessione d'azienda consiste nel trasferimento di un'entità economica organizzata, in maniera stabile, che , in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo;
al fine di un simile accertamento, occorre la valutazione complessiva di una pluralità di elementi, tra loro in rapporto di interdipendenza, in relazione al tipo di impresa, consistenti nell'eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell'avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione. L'ipotesi della cessione d'azienda ricorre anche nell'ipotesi in cui il complesso degli elementi trasferiti non esaurisca il complesso di beni costituenti l'azienda o il ramo ceduti;
tuttavia, per la ricorrenza di detta cessione è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l'attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all'esercizio dell'impresa (in tal senso, cfr. Cass. Civ. n. 27286 del
9.12.2005 e Cass. Civ. n. 23496 del 17.12.2004).
Ai fini della ravvisabilità di una cessione, si deve, pertanto, verificare che il complesso degli elementi trasferiti costituisca un insieme organicamente finalizzato “ex ante” all'esercizio dell'attività d'impresa (cfr.
Cass. Civ. n. 1913 del 30.01.2007), di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di una determinata attività.
Pur non essendo necessario, quindi, ai fini del perfezionamento della cessione aziendale, il trasferimento di tutti gli elementi costituenti l'azienda, deve, tuttavia, appurarsi che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione, che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario.
Da tali coordinate interpretative si inferisce il postulato secondo cui, nell'ipotesi di cessione di singoli beni e/o entità, occorre verificare se l'insieme degli stessi consenta di cogliere un coordinamento con l'attività svolta dalla cedente.
Per tale via la sentenza della prima Sezione Civile della Suprema Corte, n. 21481 del 9.10.2009 ha affermato che “la cessione di singoli beni, come riferita dalla sentenza impugnata, in mancanza di alcun apprezzamento in relazione a detto coordinamento e a detta organizzazione, non è di per sé bastevole ad integrare la cessione di azienda”.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la pronuncia de qua, richiamandosi ad altri precedenti giurisprudenziali in tal senso, afferma il principio per cui l'iscrizione dei debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori, ai sensi dell'art. 2560 c.c., secondo comma, è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti fosse comunque conosciuta da parte dell'acquirente. Segnatamente la Suprema Corte ha opinato che l'iscrizione del credito nelle scritture contabili obbligatorie del cedente, elemento indispensabile ed insostituibile per poter opporre al cessionario il debito dell'azienda ceduta, non possa desumersi dall'ammissione del credito al passivo fallimentare.
Del resto non vi è alcuna disposizione di legge che preveda il divieto di ammissione al passivo fallimentare di crediti non risultanti dai libri contabili obbligatori.
Così ricostruiti gli elementi costitutivi della cessione occulta d'azienda, o cripto-cessione, l'Organo di Nomofilachia ha ulteriormente definito l'istituto giuridico in esame, sulla scorta della disciplina dettata dall'Unione Europea.
Criterio decisivo, al fine del perfezionamento dello stesso, secondo la Direttiva UE
n. 2001/23/CE è l'individuazione della circostanza che l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità.
Sulla scorta di siffatte coordinate ermeneutiche, la Suprema Corte, con Ordinanza
n. 33814 del 16.11.2022, ha affermato il principio secondo cui si ha cessione occulta del ramo d'azienda quando il complesso dei beni ceduti mantenga una propria identità, tale da consentirgli di proseguire l'attività svolta prima del trasferimento.
In ordine all'individuazione dei fatti, che possono valere come presunzioni, ai fini dell'accertamento della cessione occulta d'azienda, si è espressa anche la giurisprudenza di merito (cfr. ex multis, Tribunale di
Treviso, Sez. III, sentenza 30.11.2018 n. 2395).
In particolare, in quest'ultima pronuncia, il Giudice locale ha precisato che l'obbligo della forma scritta ad probationem, per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda, previsto dal primo comma dell'art. 2556 c.c., opera soltanto con riguardo alle parti contraenti e non è applicabile ai terzi, ad opera dei quali la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite, potendo essere fornita anche con testimonianze e presunzioni, principio già affermato da un risalente orientamento della Suprema
Corte ( Cass. Civ. Sent. n. 6071/1987).
Il Giudice di merito era chiamato a pronunciarsi in merito ad un'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da un creditore nei confronti di una società a responsabilità limitata, che era di fatto subentrata nell'esercizio dell'azienda gestita, in precedenza, da un'impresa individuale.
In accoglimento della domanda formulata dal creditore il richiamato organo giurisdizionale ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto per cui l'impresa individuale e la società avevano realizzato una cessione occulta d'azienda, desumibile a fronte di plurime presunzioni, ritenute gravi, precise e concordanti (identità della ditta, identità della sede, l'esercizio di attività similari, utilizzo dei medesimi recapiti e di un dominio internet, originariamente registrato dall'impresa individuale, poi utilizzato dalla società, nel quale erano elencati i lavori eseguiti dall'impresa individuale, con conseguente godimento da parte della società dell'avviamento di quest'ultima; il licenziamento da parte dell'impresa individuale di tutti i dipendenti, in gran parte riassunti senza soluzione di continuità dalla società; la mancata contestazione da parte della società delle lettere di diffida alla stessa inviate dal creditore, prima di avviare l'azione giudiziaria. ).
La sentenza richiamata ha il pregio di individuare gli elementi fattuali, in presenza dei quali è dato ravvisare una cessione occulta d'azienda, ancorchè in via presuntiva. Segnatamente ciò può avvenire quando l'azienda che si presume essere l'acquirente abbia: l'identità del nome e/o della ragione sociale dell'azienda cedente;
l'identità fisica della sede di esercizio dell'azienda cedente;
l'identità o la somiglianza dell'attività svolta dall'azienda cedente;
l'identità dei recapiti, quali numero di telefono e fax dell'azienda cedente;
l'utilizzo dello stesso dominio internet dell'azienda cedente;
l'eventuale riferimento nelle comunicazioni al pubblico (cartacee o digitali) all'attività dell'azienda cedente;
l'uso degli elementi caratterizzanti l'avviamento dell'azienda cedente ( es. vanto dei lavori pregressi, uso delle liste clienti); la riassunzione di tutti i dipendenti il giorno immediatamente successivo al licenziamento disposto dall'azienda cedente.
Segnatamente, in base alle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Corte di Cassazione ai fini della ravvisabilità dell'istituto della cessione occulta d'azienda ( o criptocessione), nonché degli elementi fattuali individuati dalla giurisprudenza di merito, quali indici presuntivi in tal senso, con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio, non è ravvisabile l'istituto de quo.
Ed infatti, pur avendo le due società una denominazione similare ed il medesimo oggetto sociale, difetta il requisito dell'identità sostanziale delle società, nel senso precisato dalla Direttiva Comunitaria e chiarito dalla Suprema Corte.
Risulta radicalmente carente, in particolare, la possibilità di individuare il coordinamento aziendale tra le due entità giuridiche, sulla base del complesso dei beni (ancorchè parziale) ceduti.
A tal proposito non può annettersi rilevanza alla circostanza che le due società avessero la stessa sede sociale, in mancanza di altri elementi idonei a ritenere l'identità oggettiva della realtà economica considerata e, tenuto conto, peraltro del rilievo , che, se vi fosse stata una cessione occulta, il contratto di locazione dei locali di Roma, Via degli Scipioni n. 99, sarebbe stato trasferito dalla cedente in capo alla cessionaria. Al contrario tali unità sono statieconcesse in locazione alla convenuta, con contratto decorrente dall'1
Aprile 2018, ovvero quattro mesi dopo la cessazione del rapporto locatizio tra la proprietà e la società fallita.
I soci ed i lavoratori dipendenti non sono gli stessi, atteso che i soci della fallita erano:
Il Sig. il di lui padre ed il Sig. mentre socio unico ed CP_5 CP_9 Parte_2
amministratore unico della convenuta è il Sig. CP_5
Quanto ai lavoratori dipendenti la convenuta ha provato di essersi avvalsa di un'agenzia interinale per il reclutamento del personale necessario all'erogazione dei servizi.
Del pari i lavoratori subordinati di si sono insinuati al passivo del 10 fallimento ove presumibilmente hanno richiesto che fosse loro corrisposto, inter alia, il trattamento di fine rapporto.
Non è stata, peraltro, fornita la prova dirimente che i lavoratori dipendenti della società cedente avessero continuato a lavorare con la società cessionaria mantenendo con la predetta la pregressa anzianità lavorativa.
In aggiunta, in base alla documentazione prodotta dalle società attrici, anche in via integrativa, con la seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183 cpc, nonché della testimonianza resa dal Curatore del fallimento, all'udienza del 2 Maggio 2022, risulta che non sia stato ceduto l'avviamento commerciale.
In particolare, a fronte dei capitoli di prova ammessi, la teste ha semplicemente confermato la circostanza che l'attività era svolta da entrambe le società presso la sede di Roma, Via degli Scipioni n. 99, e presso l'unità operativa di Roma, Via delle Terme di Traiano n. 1 ed ha precisato che, dopo essersi recato presso la sede di Roma, Via degli Scipioni n. 99, non ha rinvenuto suppellettili, ma solo mobili e armadi, scrivania e computer.
La predetta non ha confermato che vi sia stato un trasferimento di beni mobili, quali: autoveicoli, arredi, stigliature, dalla fallita alla convenuta, con la conseguenza che non sussiste, nel caso in oggetto, alcun trasferimento ( ancorchè parziale) dei beni mobili d'azienda, rilevante sotto il profilo di una cessione occulta.
Non è conseguentemente ravvisabile l'identità oggettiva delle due realtà economiche, né il coordinamento tra le stesse, intesa come attitudine della cessionaria a subentrare nella attività della cedente. Né un simile elemento è desumibile sulla scorta della comunanza di clientela che, vertendosi in un ambito commerciale, quale quello dei servizi funebri, è caratterizzato dall' intrasmissibilità del rapporto.
Del resto, se vi fosse stata una cessione d'azienda, il Curatore del TO di avrebbe richiesto la estensione del fallimento alla convenuta, 10
ovvero avrebbe intrapreso iniziative volte al recupero del credito vantato anche nei confronti della cessionaria.
Le società attrici, tuttavia, non hanno prodotto documentazione in tal senso, limitandosi a depositare le relazioni semestrali, redatte dal Curatore del TO n. 452/2018, dalle quali emerge che la curatela ha agito, in sede penale, per l'accertamento dei reati fallimentari commessi dal liquidatore in carica alla data del fallimento, Sig. , nonché in danno Persona_1
del Sig. CP_5
Dalle relazioni depositate, inoltre, si evincono le azioni promosse dal Curatore in sede civile, per il recupero delle somme sottratte dal Sig. alla società, in epoca prossima alla apertura della CP_5
procedura concorsuale della stessa.
Non vi è, tuttavia, un riferimento specifico ad azioni di recupero rivolte nei confronti dell'odierna convenuta.
In forza dei superiori rilievi la proposta domanda deve essere disattesa con ogni conseguenziale provvedimento in tema di riparto delle spese di lite- liquidate come da dispositivo-.
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge la domanda attorea;
condanna la e la in solido fra loro, Parte_3 Controparte_2
a rifondere in favore di le spese del presente giudizio, che si liquidano in Controparte_12 misura pari ad € 13.430,00, oltre rimborso forfettario, spese generali al 15 %, compenso, cpa ed IVA, come per Legge
Roma, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Manzi