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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 28/01/2026, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 636/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2592/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025591912000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025591912000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025591912000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110015453877000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110015453877000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097822142000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097822142000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097822142000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130059037380000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130059037380000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130059037380000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130059037380000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130059037380000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130059037380000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130091556551000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130091556551000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130091556551000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140034272473000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140034272473000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140034272473000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259015826728000 TRIB.VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2908/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Dopo ampia discussione entrambe le parti concludono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al n. R.G.R. 2592/2025, promosso da Ricorrente_1 ricorrente, contro
– Agenzia delle Entrate – Riscossione,
– Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo,
– Comune di Palermo, in relazione all'intimazione di pagamento n. 29620259015826728/000 del 29.04.2025.
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29620259015826728/000 del 29.04.2025. deducendo:
– mancata notifica delle cartelle;
– prescrizione e decadenza;
– nullità dell'atto per difetti di motivazione.
Le Amministrazioni resistenti si sono tutte costituite.
1. Produzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
AdER ha depositato tutte le relate di notifica delle cartelle sottese, con ulteriore documentazione dettagliata nell'intimazione del 2025, da cui risultano chiaramente: notifiche delle cartelle negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; ulteriori cartelle notificate nel 2019, 2022; avvisi di addebito INPS notificati nel 2019; avviso di accertamento TARI del Comune notificato nel 2020; la relata di notifica dell'intimazione del 29.04.2025, effettuata regolarmente anche via PEC e con deposito ex art. 140 c.p.c.
Dall'intimazione emergono puntualmente importi, date e uffici che hanno emesso i ruoli e le cartelle, costituendo prova piena della rituale notificazione di tutti gli atti presupposti.
2. Produzioni del Comune di Palermo
Il Comune, nelle proprie controdeduzioni, conferma:
– la regolare notifica degli avvisi TARSU/TARI;
– la carenza di legittimazione passiva sulle doglianze relative a notifiche di cartelle, rimesse esclusivamente all'Agente della riscossione;
– l'inammissibilità delle censure sugli atti presupposti, richiamando giurisprudenza costante (Cass.
10692/2024, 28689/2018) e l'autonoma impugnabilità ex art. 19, co. 3, d.lgs. 546/1992.
3. Produzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha a sua volta documentato:
– la notifica delle cartelle di propria competenza negli anni 2010-2014;
– la definitività delle stesse per mancata impugnazione nei termini;
– l'inammissibilità delle censure sugli atti prodromici, ex art. 19, co. 3, d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta mancata notifica delle cartelle
La doglianza è inammissibile.
Tutte le cartelle risultano regolarmente notificate come dimostrato:
– dalle relate depositate da AdER;
– dal dettaglio dell'intimazione 2025 con date e importi delle notifiche;
– dalla documentazione PEC di notifica dell'intimazione stessa.
Le cartelle, non impugnate entro 60 giorni, sono divenute definitive, precludendo ogni contestazione oggi riproposta.
2. Sulle eccezioni di decadenza e prescrizione
Anch'esse inammissibili.
La giurisprudenza (Cass. 23755/2025) stabilisce che:
Prescrizione e decadenza maturate a monte non possono essere fatte valere contro l'intimazione quando le cartelle sono state regolarmente notificate e non impugnate. Inoltre:
– gli atti interruttivi (intimazioni 2017, 2019, 2025) risultano notificati;
– opera la sospensione COVID-19 (art. 68 d.l. 18/2020) e le proroghe ex art. 12 d.lgs. 159/2015, come richiamato da AdER e dal Comune.
3. Sulla motivazione dell'intimazione
L'atto rispetta la normativa e la giurisprudenza:
– l'intimazione non deve contenere una motivazione autonoma, essendo un atto meramente sollecitatorio;
– è sufficiente il richiamo sintetico dei debiti e delle cartelle divenute definitive (Cass. 10692/2024).
L'intimazione qui esaminata contiene un dettaglio capillare del debito, suddiviso per tributo, anno e cartella: il massimo livello di motivazione possibile.
Per effetto della complessa esistenza di giurisprudenza non unanime sui punti controversi, compensa le spese
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese Palermo, 24.11.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2592/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025591912000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025591912000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620100025591912000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110015453877000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620110015453877000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097822142000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097822142000 IVA-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120097822142000 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130059037380000 TARSU/TIA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130059037380000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130059037380000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130059037380000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130059037380000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130059037380000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130091556551000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130091556551000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620130091556551000 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140034272473000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140034272473000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140034272473000 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259015826728000 TRIB.VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2908/2025 depositato il
27/11/2025
Richieste delle parti:
Dopo ampia discussione entrambe le parti concludono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al n. R.G.R. 2592/2025, promosso da Ricorrente_1 ricorrente, contro
– Agenzia delle Entrate – Riscossione,
– Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo,
– Comune di Palermo, in relazione all'intimazione di pagamento n. 29620259015826728/000 del 29.04.2025.
Il ricorrente Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 29620259015826728/000 del 29.04.2025. deducendo:
– mancata notifica delle cartelle;
– prescrizione e decadenza;
– nullità dell'atto per difetti di motivazione.
Le Amministrazioni resistenti si sono tutte costituite.
1. Produzioni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
AdER ha depositato tutte le relate di notifica delle cartelle sottese, con ulteriore documentazione dettagliata nell'intimazione del 2025, da cui risultano chiaramente: notifiche delle cartelle negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; ulteriori cartelle notificate nel 2019, 2022; avvisi di addebito INPS notificati nel 2019; avviso di accertamento TARI del Comune notificato nel 2020; la relata di notifica dell'intimazione del 29.04.2025, effettuata regolarmente anche via PEC e con deposito ex art. 140 c.p.c.
Dall'intimazione emergono puntualmente importi, date e uffici che hanno emesso i ruoli e le cartelle, costituendo prova piena della rituale notificazione di tutti gli atti presupposti.
2. Produzioni del Comune di Palermo
Il Comune, nelle proprie controdeduzioni, conferma:
– la regolare notifica degli avvisi TARSU/TARI;
– la carenza di legittimazione passiva sulle doglianze relative a notifiche di cartelle, rimesse esclusivamente all'Agente della riscossione;
– l'inammissibilità delle censure sugli atti presupposti, richiamando giurisprudenza costante (Cass.
10692/2024, 28689/2018) e l'autonoma impugnabilità ex art. 19, co. 3, d.lgs. 546/1992.
3. Produzioni dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate ha a sua volta documentato:
– la notifica delle cartelle di propria competenza negli anni 2010-2014;
– la definitività delle stesse per mancata impugnazione nei termini;
– l'inammissibilità delle censure sugli atti prodromici, ex art. 19, co. 3, d.lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta mancata notifica delle cartelle
La doglianza è inammissibile.
Tutte le cartelle risultano regolarmente notificate come dimostrato:
– dalle relate depositate da AdER;
– dal dettaglio dell'intimazione 2025 con date e importi delle notifiche;
– dalla documentazione PEC di notifica dell'intimazione stessa.
Le cartelle, non impugnate entro 60 giorni, sono divenute definitive, precludendo ogni contestazione oggi riproposta.
2. Sulle eccezioni di decadenza e prescrizione
Anch'esse inammissibili.
La giurisprudenza (Cass. 23755/2025) stabilisce che:
Prescrizione e decadenza maturate a monte non possono essere fatte valere contro l'intimazione quando le cartelle sono state regolarmente notificate e non impugnate. Inoltre:
– gli atti interruttivi (intimazioni 2017, 2019, 2025) risultano notificati;
– opera la sospensione COVID-19 (art. 68 d.l. 18/2020) e le proroghe ex art. 12 d.lgs. 159/2015, come richiamato da AdER e dal Comune.
3. Sulla motivazione dell'intimazione
L'atto rispetta la normativa e la giurisprudenza:
– l'intimazione non deve contenere una motivazione autonoma, essendo un atto meramente sollecitatorio;
– è sufficiente il richiamo sintetico dei debiti e delle cartelle divenute definitive (Cass. 10692/2024).
L'intimazione qui esaminata contiene un dettaglio capillare del debito, suddiviso per tributo, anno e cartella: il massimo livello di motivazione possibile.
Per effetto della complessa esistenza di giurisprudenza non unanime sui punti controversi, compensa le spese
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese Palermo, 24.11.25 IL PRESIDENTE