Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 26/02/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice, esaminati gli atti della causa n. 274/2021, lette le note di trattazione scritta depositate, letto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”).
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies co. 1 c.p.c. nella causa n. 274/2021 avente ad oggetto “Mutuo” e vertente tra
(C.F. ), col ministero/assistenza, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dell'avv. LEMBO GIANLUCA;
- opponente - e
(C.F. ), col ministero/assistenza, giusta procura CP_1 P.IVA_1 in atti, dell'avv. PESENTI MARCO;
- opposto - e (C.F. ), col ministero/assistenza, Controparte_2 P.IVA_2 giusta procura in atti dell'avv. GRILLO GIUSEPPE;
- intervenuto - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi all'intestato Tribunale esponendo che in data Controparte_1
11.01.2021, veniva notificato all'odierna opponente decreto ingiuntivo n.
che la società CP_1 fondava il proprio preteso diritto di credito, pari alla somma ingiunta di
[...]
€. 5.640,00, su presunto contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving) stipulato dalla parte istante con la CP_3
in data 09.02.2004; che in data 08/07/2017 la
[...] Controparte_3 avrebbe ceduto il presunto credito vantato nei confronti della sig.ra Pt_1 alla Banca IFIS S.p.a., la quale a sua volta avrebbe conferito il ramo
[...]
d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati alla in virtù di cessione del 29 giugno 2018. Controparte_1
Tanto premesso, lamentava l'inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva della la prescrizione della pretesa Controparte_1 creditoria;
l'illegittimità della pretesa creditoria della per la Controparte_1 inesistenza del contratto di finanziamento per cui è causa;
l'illegittimità ed inammissibilità della pretesa creditoria per carenza dei presupposti di legge – eccezione di disconoscimento della documentazione prodotta e della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c.. Pertanto, concludeva “In via preliminare - Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto revocare Controparte_1
e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 263/2020, R.G. 1149/2020 emesso in data 05.11.2020 dal Tribunale di Vallo della Lucania Nel merito - disattesa ogni contraria richiesta, rigettare e revocare per tutte le motivazioni di cui in narrativa l'opposto decreto ingiuntivo n. 263/2020, R.G. 1149/2020 emesso in data 05.11.2020 dal Tribunale di Vallo della Lucania e notificato in data 11.01.2021 perché nullo, infondato, ingiusto, inammissibile ed improduttivo di effetti per insussistenza e/o prescrizione del credito”. Vinte le spese di lite da distrarsi. Provvedeva a costituirsi in giudizio la contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto la domanda attorea, con vittoria delle spese di lite. Interveniva in giudizio on atto di intervento Controparte_4 del successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., facendo propria la posizione processuale della cedente in virtù di un contratto di cessione Controparte_1 di crediti stipulato il 01.12.2021.
pag. 2/5 Espletato negativamente in tentativo di mediazione (v. verbale con esito negativo depositato in data 6.10.2023), nessuna istruttoria, precisate dalle parti le conclusioni, la causa ritenuta matura per la decisione veniva rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.2.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. L'opposizione è fondata. In termini generali va osservato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, solo formalmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. Pertanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio da sommario si trasforma in uno a cognizione piena e il giudice procede all'esame nel merito della controversia con poteri a cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Ne consegue che il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, 12311; Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) mentre il debitore deve provare gli eventuali fatti costitutivi dell'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cass. SSUU, 06.04/30.10.2001 n. 13533; Cass. SSUU, 07.07.1993 n.7448). Applicando le suindicate coordinate ermeneutiche in tema di riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, grava sull'ente creditizio opposto l'onere di provare il fondamento della propria pretesa creditoria, mentre sull'opposto di aver adempiuto alla propria prestazione, oppure dimostrare fatti modificativi o impeditivi dell'adempimento. Ciò posto, parte opposta con le note del 10.2.2025 ha dichiarato “Il sottoscritto difensore fa rilevare innanzitutto all'On. Giudicante che nelle more del giudizio di opposizione, la azionava pignoramento presso il datore di lavoro della CP_5 opponente per il recupero coattivo delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto. In esecuzione di esso pignoramento a far data dal mese di giungo 2022 e fino al mese di maggio
pag. 3/5 2024 veniva trattenuta mensilmente la somma di Euro 380,00 sulla retribuzione della sig.ra
Ad oggi, pertanto risultano integralmente pagate dalla sig.ra le Parte_1 Parte_1 somme portate dal decreto ingiuntivo n. 263/2020 opposto. Tanto premesso ad oggi la
[...] non vanta alcun credito nei confronti della sig.ra in virtù del decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo 263/2020 opposto”. A supporto, sono stati depositati, unitamente alla memoria, alcuni cedolini con la trattenuta in busta paga ed il messaggio in allegato al cedolino di Giugno 2022 ove si legge “ Parte_2
LA S.V. CHE È PERVENUTO UN ATTO Dl
[...]
PIGNORAMENTO AD ISTANZA DI IFIS NPL INVESTING SPA, PER IL QUALE IN ATTESA DELL'ORDINANZA DEL GIUDICE (UDIENZA DEL 09/06/2022) E' STATA DISPOSTA L'ATTIVAZIONE Dl RITENUTA CAUTELATIVA Dl EURO 380 A DECORRERE DALLA RATA DI STIPENDIO 06/2022. RATA 202206 F.I.P. ESPERO FONDO COMPLEMENTARE SCUOLA DATORE LAVORO”. Pertanto, considerato che non sussiste più alcuna pretesa creditoria, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. Considerata la natura della controversia, i contrasti di giurisprudenza, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona del dott. Carmine Esposito, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 263/2020, emesso in data 05.11.2020 dal Tribunale di Vallo della Lucania, proposta da , ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così Parte_1 provvede:
- accoglie l'opposizione così come proposta e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 263/2020, emesso in data 05.11.2020 dal Tribunale di Vallo della Lucania;
- compensa le spese. Vallo della Lucania, 26/2/2025 Il Giudice dott. Carmine Esposito
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