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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 16 del mese di dicembre, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1006 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...], il [...] Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Croce C.F._1
Valanidi n. 23, presso lo studio dell'avv. Francesco Moscato, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- ATTORE -
E
, nata a [...] l'[...] Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via San C.F._2
Martino n. 10, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Franchina, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA-
avente per OGGETTO: contratto di compravendita – garanzia per evizione. Sono comparsi:
l'avv. Francesco Moscato, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Maria Luisa Franchina, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - I sezione civile
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva Parte_1 in giudizio, davanti a questo Tribunale, la sig.ra , chiedendo di Controparte_1
“Ritenere e dichiarare che il contratto di compravendita del 09/04/2021, tra il
Sig. e le signore fu e nel quale Parte_1 Persona_1 Controparte_1 le parti venditrici trasferivano in favore della parte acquirente la piena proprietà ed il possesso legale e materiale di quanto compravenduto con tutti i diritti, azioni, ragioni e servitù attive e passive nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, compresa nella compravendita la servitù di passaggio dal cancello contiguo e sottostante il fabbricato compravenduto e la comproprietà del muro posto a confine con è atto affetto da evizione parziale e per CP_2 quanto statuito nel contratto stesso parte venditrice promette le garanzie di legge, anche per l'evizione e i casi di molestie, sia tenuta al risarcimento dei danni quantificato in €. 24.818,06 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
– Ritenere e dichiarare che fu e non hanno Persona_1 Controparte_1 adempiuto all'obbligazione di trasferire al Sig. la piena e Parte_1 completa proprietà di quanto compravenduto e – conseguentemente emettere contro eredi di fu e a Filano, e in favore del Sig. Persona_1 Controparte_1
, sentenza che, statuisca il risarcimento, in favore del Sig. Parte_1
per evizione parziale del bene compravenduto, da Parte_1 quantificarsi in misura non inferiore ad euro 24.818,06, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi con capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c. – Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Reggio Calabria di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituiva in giudizio la convenuta , resistendo alle domande Controparte_1 avversarie.
1. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza datata 26.11.2025, con la quale
è stata dichiarata l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate da parte attrice, siccome superflue ai fini del decidere.
2. Passando all'esame del merito della controversia, osserva questo Giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, le domande, proposte da parte attrice, non appaiono fondate e vanno, pertanto, rigettate.
E' documentalmente provato il contratto di compravendita, stipulato in data
09.04.2001, per AR (n. 99.221 del repertorio), con il quale la Persona_2 sig.ra (unitamente a , ormai deceduta), ha Controparte_1 Persona_3 venduto, al Sig. “un fabbricato di vecchia costruzione a due Parte_1 elevazioni fuori terra, da adibire a laboratorio artigianale, con piccola corte retrostante di pertinenza, sito nel Comune di Reggio Calabria, via Sbarre Centrali
n.ri 215 - 217 – 219, costituente un unico appartamento che si sviluppa sui due piani, di vani catastali otto, confinate con la via Sbarre Centrali, con proprietà con proprietà e con proprietà riportato nel N.C.E.U. CP_3 CP_2 Per_4 del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 104, particella 153, sub. 5 … E' compresa nella compravendita la servitù di passaggio dal cancello contiguo e sottostante al fabbricato compravenduto e la comproprietà del muro posto a confine con ” (cfr. contratto di compravendita, allegato da parte CP_2 attrice).
Il venditore è esposto alla domanda di garanzia per evizione, la quale forma proprio l'oggetto del presente giudizio;
essa è stata fondata, nella specie, sulla sentenza n. 332/2019, pubblicata il 28.02.2019 e resa nella causa civile, promossa da , con la quale, in accoglimento della domanda, CP_4 avanzata da quest'ultimo nei confronti dell'odierno attore, , Parte_1 il Tribunale di Reggio Calabria ha, tra l'altro, così statuito: “a) in accoglimento della domanda di rivendicazione, proposta da , accerta e dichiara CP_4 la proprietà, in capo all'attore, dell'immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Reggio Calabria con la particella n. 152 del foglio di mappa n. 104, comprensivo della striscia di terreno cosiddetta “sottopassaggio” e, per l'effetto, condanna a rilasciare e sgomberare il suddetto Parte_1 terreno (già “sottopassaggio”); b) in accoglimento dell'actio negatoria servitutis, esperita dall'attore, dichiara che il terreno, indicato al superiore capo, non è gravato da servitù di passaggio in favore dell'immobile, riportato al N.C.E.U. del
Comune di Reggio Calabria al foglio 104, particella 153, di proprietà di
[...]
; …” (cfr. sentenza allegata prodotta al fascicolo di parte attrice). Parte_1
Invero, l'attore ha inteso promuovere l'odierna azione, quale rimedio, per essere rimasto soccombente rispetto alla menzionata actio negatoria servitutis
(esperita dal terzo) sebbene, nella citata compravendita stipulata tra le odierne parti, fosse compresa una servitù di passaggio (“E' compresa nella presente compravendita la servitù di passaggio dal cancello contiguo e sottostante al fabbricato compravenduto”).
Orbene, nella domanda di garanzia non si tratta di un diritto autonomo ed incompatibile con il diritto accertato nella sentenza resa inter alios. Il diritto alla garanzia per evizione è un caso classico di diritto dipendente, destinato a subire l'efficacia riflessa della sentenza resa tra le parti del rapporto pregiudiziale oggetto del processo (Corte di Cassazione, Sezione II, 3 novembre 2025 n.
29045).
Ne deriva che -per come eccepito dalla convenuta- la sig.ra , Controparte_1 che non è stata chiamata in causa dall'odierno attore, allorchè egli è stato convenuto in giudizio nell'actio negatoria servitutis -da parte del sig.
[...]
, per l'accertamento che il terreno di quest'ultimo non era gravato da CP_4 servitù di passaggio in favore dell'immobile, riportato al N.C.E.U. del Comune di
Reggio Calabria al foglio 104, particella 153, di proprietà del Parte_1 medesimo- vede tutelata la propria posizione dall'art. 1485 c.c., cioè dal potere di opporre al garantito acquirente che esistevano ragioni sufficienti per ottenere il rigetto della domanda del terzo.
Appare utile rimarcare che l'unico strumento che il compratore - convenuto dal soggetto che negava l'esistenza della servitù, vantando la proprietà del bene, libera da pesi- aveva a disposizione, per formulare le domande fondate sulla garanzia per evizione nei confronti della venditrice in via anticipata rispetto all'effettivo verificarsi della perdita della servitù, era il ricorso all'art. 1485 c.c., ossia alla chiamata in causa della venditrice nel giudizio in cui il compratore era appunto convenuto dal terzo.
Al di fuori di questa ipotesi, in base all'art. 1485 c.c., il compratore deve attendere di subire l'evizione ("qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato") e, nell'agire contro il venditore, correre il rischio di perdere la garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo (Tribunale Torino sez. II, 11/10/2022,
n.3927).
Ebbene, la convenuta -evocata in lite solo nel presente giudizio- si è difesa, opponendo la sentenza n. 1006/1981, resa dal medesimo Tribunale di Reggio
Calabria, nella causa civile iscritta al n. 1153 dell'anno 1978, tra Per_5 dante causa dell'odierna convenuta, padre della parte venditrice, per
[...] come indicato nell'atto di compravendita del 09.04.2001) ed il medesimo
[...]
, la quale “ordinava la reitegrazione del nel compossesso del CP_4 CP_1
“sottopassaggio”, mediante la consegna al , da parte del di una CP_1 CP_3 chiave del cancello apposto all'ingresso del sottopassaggio o mediante l'apertura del cancello” (cfr. sentenza prodotta in atti).
A parere di questo giudice, la venditrice ha provato, dunque, che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo, nei confronti dell'attore, potendo far valere l'esistenza di un possesso qualificato per il diritto di passaggio de quo (essendo, peraltro, configurabile la costituzione di una servitù anche per usucapione e, per tal via, pure l'acquisto dei vantati diritti sul muro).
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va, dunque, interamente rigettata.
3. La natura della controversia, i rapporti contrattuali tra le parti e le molteplici vicende processuali che fanno da sfondo alla vertenza, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
.
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 16 del mese di dicembre, all'udienza tenuta dal G.U. presso la Prima Sezione Civile dr.ssa Grazia Maria Crucitti, viene chiamata la causa iscritta al N. 1006 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...], il [...] Parte_1 [...]
elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via Croce C.F._1
Valanidi n. 23, presso lo studio dell'avv. Francesco Moscato, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- ATTORE -
E
, nata a [...] l'[...] Controparte_1 [...]
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla via San C.F._2
Martino n. 10, presso lo studio dell'avv. Maria Luisa Franchina, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA-
avente per OGGETTO: contratto di compravendita – garanzia per evizione. Sono comparsi:
l'avv. Francesco Moscato, nell'interesse di parte attrice;
l'avv. Maria Luisa Franchina, nell'interesse di parte convenuta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL G.I.
DISPONE
che si proceda alla discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - I sezione civile
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva Parte_1 in giudizio, davanti a questo Tribunale, la sig.ra , chiedendo di Controparte_1
“Ritenere e dichiarare che il contratto di compravendita del 09/04/2021, tra il
Sig. e le signore fu e nel quale Parte_1 Persona_1 Controparte_1 le parti venditrici trasferivano in favore della parte acquirente la piena proprietà ed il possesso legale e materiale di quanto compravenduto con tutti i diritti, azioni, ragioni e servitù attive e passive nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, compresa nella compravendita la servitù di passaggio dal cancello contiguo e sottostante il fabbricato compravenduto e la comproprietà del muro posto a confine con è atto affetto da evizione parziale e per CP_2 quanto statuito nel contratto stesso parte venditrice promette le garanzie di legge, anche per l'evizione e i casi di molestie, sia tenuta al risarcimento dei danni quantificato in €. 24.818,06 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
– Ritenere e dichiarare che fu e non hanno Persona_1 Controparte_1 adempiuto all'obbligazione di trasferire al Sig. la piena e Parte_1 completa proprietà di quanto compravenduto e – conseguentemente emettere contro eredi di fu e a Filano, e in favore del Sig. Persona_1 Controparte_1
, sentenza che, statuisca il risarcimento, in favore del Sig. Parte_1
per evizione parziale del bene compravenduto, da Parte_1 quantificarsi in misura non inferiore ad euro 24.818,06, oltre interessi e rivalutazione come per legge, o nella diversa somma che sarà determinata dal Tribunale, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi con capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 1283 c.c. – Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Reggio Calabria di trascrivere la emananda sentenza, esonerando lo stesso da qualsiasi responsabilità. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Si costituiva in giudizio la convenuta , resistendo alle domande Controparte_1 avversarie.
1. Preliminarmente, va confermata l'ordinanza datata 26.11.2025, con la quale
è stata dichiarata l'inammissibilità delle richieste istruttorie avanzate da parte attrice, siccome superflue ai fini del decidere.
2. Passando all'esame del merito della controversia, osserva questo Giudice che, alla stregua delle risultanze processuali, le domande, proposte da parte attrice, non appaiono fondate e vanno, pertanto, rigettate.
E' documentalmente provato il contratto di compravendita, stipulato in data
09.04.2001, per AR (n. 99.221 del repertorio), con il quale la Persona_2 sig.ra (unitamente a , ormai deceduta), ha Controparte_1 Persona_3 venduto, al Sig. “un fabbricato di vecchia costruzione a due Parte_1 elevazioni fuori terra, da adibire a laboratorio artigianale, con piccola corte retrostante di pertinenza, sito nel Comune di Reggio Calabria, via Sbarre Centrali
n.ri 215 - 217 – 219, costituente un unico appartamento che si sviluppa sui due piani, di vani catastali otto, confinate con la via Sbarre Centrali, con proprietà con proprietà e con proprietà riportato nel N.C.E.U. CP_3 CP_2 Per_4 del Comune di Reggio Calabria al foglio di mappa 104, particella 153, sub. 5 … E' compresa nella compravendita la servitù di passaggio dal cancello contiguo e sottostante al fabbricato compravenduto e la comproprietà del muro posto a confine con ” (cfr. contratto di compravendita, allegato da parte CP_2 attrice).
Il venditore è esposto alla domanda di garanzia per evizione, la quale forma proprio l'oggetto del presente giudizio;
essa è stata fondata, nella specie, sulla sentenza n. 332/2019, pubblicata il 28.02.2019 e resa nella causa civile, promossa da , con la quale, in accoglimento della domanda, CP_4 avanzata da quest'ultimo nei confronti dell'odierno attore, , Parte_1 il Tribunale di Reggio Calabria ha, tra l'altro, così statuito: “a) in accoglimento della domanda di rivendicazione, proposta da , accerta e dichiara CP_4 la proprietà, in capo all'attore, dell'immobile identificato al N.C.E.U. del Comune di Reggio Calabria con la particella n. 152 del foglio di mappa n. 104, comprensivo della striscia di terreno cosiddetta “sottopassaggio” e, per l'effetto, condanna a rilasciare e sgomberare il suddetto Parte_1 terreno (già “sottopassaggio”); b) in accoglimento dell'actio negatoria servitutis, esperita dall'attore, dichiara che il terreno, indicato al superiore capo, non è gravato da servitù di passaggio in favore dell'immobile, riportato al N.C.E.U. del
Comune di Reggio Calabria al foglio 104, particella 153, di proprietà di
[...]
; …” (cfr. sentenza allegata prodotta al fascicolo di parte attrice). Parte_1
Invero, l'attore ha inteso promuovere l'odierna azione, quale rimedio, per essere rimasto soccombente rispetto alla menzionata actio negatoria servitutis
(esperita dal terzo) sebbene, nella citata compravendita stipulata tra le odierne parti, fosse compresa una servitù di passaggio (“E' compresa nella presente compravendita la servitù di passaggio dal cancello contiguo e sottostante al fabbricato compravenduto”).
Orbene, nella domanda di garanzia non si tratta di un diritto autonomo ed incompatibile con il diritto accertato nella sentenza resa inter alios. Il diritto alla garanzia per evizione è un caso classico di diritto dipendente, destinato a subire l'efficacia riflessa della sentenza resa tra le parti del rapporto pregiudiziale oggetto del processo (Corte di Cassazione, Sezione II, 3 novembre 2025 n.
29045).
Ne deriva che -per come eccepito dalla convenuta- la sig.ra , Controparte_1 che non è stata chiamata in causa dall'odierno attore, allorchè egli è stato convenuto in giudizio nell'actio negatoria servitutis -da parte del sig.
[...]
, per l'accertamento che il terreno di quest'ultimo non era gravato da CP_4 servitù di passaggio in favore dell'immobile, riportato al N.C.E.U. del Comune di
Reggio Calabria al foglio 104, particella 153, di proprietà del Parte_1 medesimo- vede tutelata la propria posizione dall'art. 1485 c.c., cioè dal potere di opporre al garantito acquirente che esistevano ragioni sufficienti per ottenere il rigetto della domanda del terzo.
Appare utile rimarcare che l'unico strumento che il compratore - convenuto dal soggetto che negava l'esistenza della servitù, vantando la proprietà del bene, libera da pesi- aveva a disposizione, per formulare le domande fondate sulla garanzia per evizione nei confronti della venditrice in via anticipata rispetto all'effettivo verificarsi della perdita della servitù, era il ricorso all'art. 1485 c.c., ossia alla chiamata in causa della venditrice nel giudizio in cui il compratore era appunto convenuto dal terzo.
Al di fuori di questa ipotesi, in base all'art. 1485 c.c., il compratore deve attendere di subire l'evizione ("qualora non lo faccia e sia condannato con sentenza passata in giudicato") e, nell'agire contro il venditore, correre il rischio di perdere la garanzia se il venditore prova che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo (Tribunale Torino sez. II, 11/10/2022,
n.3927).
Ebbene, la convenuta -evocata in lite solo nel presente giudizio- si è difesa, opponendo la sentenza n. 1006/1981, resa dal medesimo Tribunale di Reggio
Calabria, nella causa civile iscritta al n. 1153 dell'anno 1978, tra Per_5 dante causa dell'odierna convenuta, padre della parte venditrice, per
[...] come indicato nell'atto di compravendita del 09.04.2001) ed il medesimo
[...]
, la quale “ordinava la reitegrazione del nel compossesso del CP_4 CP_1
“sottopassaggio”, mediante la consegna al , da parte del di una CP_1 CP_3 chiave del cancello apposto all'ingresso del sottopassaggio o mediante l'apertura del cancello” (cfr. sentenza prodotta in atti).
A parere di questo giudice, la venditrice ha provato, dunque, che esistevano ragioni sufficienti per far respingere la domanda del terzo, nei confronti dell'attore, potendo far valere l'esistenza di un possesso qualificato per il diritto di passaggio de quo (essendo, peraltro, configurabile la costituzione di una servitù anche per usucapione e, per tal via, pure l'acquisto dei vantati diritti sul muro).
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice va, dunque, interamente rigettata.
3. La natura della controversia, i rapporti contrattuali tra le parti e le molteplici vicende processuali che fanno da sfondo alla vertenza, giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(Dott.ssa Grazia Maria Crucitti)
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