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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 701 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GENOVESE ANNA MARIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FABBI RAFFAELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto:Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 04/04/2023 ha adito il Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto lamentando di aver subito un infortunio sul lavoro in data 08.12.2021 in conseguenza del quale aveva riportato una lesione della integrità psico-fisica stimata, dall' inizialmente nel 12% e, a seguito di opposizione, CP_1
nel 14%. Il ricorrente ha agito giudizialmente chiedendo riconoscersi che, in conseguenza dell'infortunio del 08.12.2021, ha riportato una lesione della integrità psico-fisica/danno biologico in misura superiore al 14% e non inferiore al 16%; ha chiesto, quindi, la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in capitale o alla CP_1
rendita, oltre accessori come per legge.
Nella resistenza dell' la causa è stata istruita con c.t.u. medico-legale e, all'udienza CP_1
del 04.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte, è decisa come segue.
2- Il ricorso merita accoglimento entro i limiti e con le precisazione di seguito esposte. Occorre premettere che l'art. 2 del T.U. n. 1124/65 delimita i fatti coperti da assicurazione (allorché indica nell'“occasione di lavoro” la coordinata critica per l'individuazione degli eventi tutelabili, e nella “causa violenta” l'elemento genetico differenziale dell'infortunio rispetto alla malattia professionale) e gli eventi lesivi oggetto di assicurazione (morte, lesioni personali comportanti una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, o una inabilità assoluta temporanea comportante una astensione del lavoro per più di tre giorni, danno biologico per inabilità permanente, ma solo per i fatti verificatesi dopo il 25/07/2000). La lunga evoluzione giurisprudenziale ha chiarito che nella occasione di lavoro rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine ed alle persone, sia dei colleghi che di terzi, ed anche dello stesso infortunio, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo spostamento della prestazione lavorativa, con l'unico limite, in quest'ultimo caso, del rischio elettivo (cfr.
Cass. 13447/2000).
Risulta, in quanto espressamente dedotto da parte ricorrente e non contestato dall' , che l'infortunio è occorso in occasione dello svolgimento dell'attività CP_1
lavorativa.
È opportuno evidenziare che, per quanto attiene all'ambito dei danni risarcibili, la disciplina è stata significativamente modificata dal d.lgs. n. 38/2000 (pubblicato in G.U.
n. 172 del 25/07/2000), tanto che è possibile rimarcare l'esistenza di due differenti sistemi giuridici ossia quello applicabile agli infortuni verificatesi prima del 25/07/2000
e alle malattie professionali denunciate prima di tale data, e quello concernente gli infortuni verificatesi (e le malattie denunciate) in data successiva. Per quanto riguarda la nuova disciplina (che attiene la fattispecie di cui è causa, trattandosi di un incidente intervenuto in data 23.09.2020), l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, dopo aver definito il danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico-legale”), stabilisce un indennizzo dello stesso conseguente all'evento tutelato, purché la menomazione sia di grado pari o superiore al 6%, all'uopo prevedendo una corresponsione di denaro in capitale per le menomazioni ricomprese tra un 6% ed un 15% (calcolato senza alcun riferimento alla retribuzione percepita dall'assicurato), e l'erogazione di una rendita (calcolata con riferimento sia al danno biologico mero che alla retribuzione percepita dall'assicurato) per le menomazioni pari o superiori al 16%. In conclusione, l'art. 13 abolisce la rendita per inabilità permanente e al suo posto prevede:
-nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6% (franchigia);
-indennizzo in capitale del solo danno biologico per gradi di menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%;
-indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%.
3- Tutto ciò premesso, con riguardo alla presente controversia va rilevato che il c.t.u. medico-legale, dott.ssa , dopo attento esame della documentazione Persona_1
sanitaria ed esame clinico, ha accertato che il ricorrente ha riportato, in conseguenza dell'infortunio per cui è causa, esiti di “frattura pluriframmentaria tibia e perone dx trattata con osteosintesi, danno estetico di grado lieve, deficit funzionale del ginocchio, con compromissione dell'integrità psico fisica e del suo modo di essere”.
Il c.t.u. ha ritenuto che il danno accertato sia eziologicamente connesso all' infortunio del 08.12.2021 e che il danno biologico permanente subito è pari al 16% (sedici per centi) a decorrere da giugno 2023.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Si osserva che le conclusioni del nominato c.t.u. vanno condivise anche in punto di decorrenza -giugno 2023- dell'accertato danno biologico, in quanto coincidente con la stabilizzazione dei postumi, con la rimozione dei mezzi di sintesi, alla luce della obiettività clinica e l'aumento di esiti estetici.
Conclusivamente va riconosciuto che, in conseguenza dell'infortunio del 08.12.2021, il ricorrente ha riportato una lesione dell'integrità psicofisica/danno biologico calcolato in misura del 16%, con decorrenza giugno 2023, con conseguente condanna dell' alla CP_1
costituzione della relativa rendita.
3- Le spese di lite devono essere per intero compensate tra le parti, posto che la decorrenza del danno biologico accertato è successiva alla introduzione del presente giudizio.
4- Le spese di ctu devono essere poste definitivamente a carico di avendo peraltro il CP_1
ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 701/2023 RG, così provvede:
1) dichiara il diritto di alla corresponsione della rendita Parte_1
commisurata ad un danno biologico nella misura del 16%, con decorrenza da Giugno
2023, e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in suo favore della predetta CP_1
rendita, oltre interessi legali e rivalutazione, fatta salva l'applicabilità dell'art.16, L.
30/12/1991 n. 412;
2) spese di lite compensate;
3) spese di ctu, come separatamente liquidate, a carico di in persona del legale rapp.te CP_1
pro tempore.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 26/02/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano