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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
n. rg2942 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2942 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. LUONGO FABIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'avv. ABATI MARCO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/02/2025, e Parte_1
, - premettendo di aver contratto matrimonio Controparte_2
in San Giorgio a Cremano il 04/05/2002 e che dalla loro unione
1 nascevano due figlia maggiorenni non economicamente autosufficienti, il 06.02.2003 e il 30.11.2004, - rappresentavano la Per_1 Per_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. T coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, pertanto, verrà temporaneamente utilizzata dalla Sig.ra e dalle figlie maggiorenni conviventi, trovando poi applicazione le Controparte_2
condizioni indicate al punto 5 del presente atto;
3. A carico del signor sarà posto a titolo di concorso al mantenimento Parte_1
delle figlie un assegno mensile dell'importo complessivo di euro 800,00 (ottocento/00)
(€400,00 per ciascuna figlia), oltre aggiornamento ISTAT, da pagarsi, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente della sig.ra avente il Controparte_2
seguente IBAN: [...];
4. Le spese straordinarie per le figlie sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore, i quali, per la relativa disciplina applicheranno il Protocollo del Tribunale di
Napoli, di cui con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di averne avuta piena conoscenza;
5. I coniugi intendono, infine, cosi regolare i loro rapporti economici:
- la sig.ra , avendo a breve la disponibilità di altro immobile, si Controparte_2
impegna a lasciare la casa coniugale entro il mese di Giugno 2025, portando con sé i propri effetti personali ed i mobili ivi presenti, ad esclusione di quelli presenti all'interno del vano cucina;
2 - il Sig. a titolo di assegno di mantenimento una tantum per la Parte_1
moglie, si impegna a versare alla Sig.ra che accetta, l'importo di Controparte_2
euro 20.000,00 (ventimila/00).
Tale somma dovrà essere versata dal Sig. in n.2 due rate ciascuna dell'importo Pt_1
di € 10.000,00, di cui la prima sarà corrisposta alla sottoscrizione del presente atto e, la seconda entro la data del rilascio della casa coniugale che dovrà avvenire entro e non oltre il 30.06.2025, previa comunicazione della Sig.ra entrambi i CP_2
versamenti dovranno essere eseguiti a mezzo bonifico bancario istantaneo sul conto corrente indicato al punto 3) del presente atto;
6. I coniugi confermano reciprocamente che l'immobile situato in Santa Croce sull'Arno (PI), alla Via Allende snc, registrato nel N.C.E.U. al foglio 15, particella 225, sub 8, piano 1, categoria A/2, acquistato dal Sig. ed Parte_1
intestato per sua volontà alla OR , è stato alienato nel mese di Controparte_2
dicembre 2024. Pertanto, il Sig. si impegna a sostenere tutte le spese Parte_1
relative all'immobile, comprese tasse e imposte fino al mese di dicembre 2024, ed a manlevare la OR da qualsiasi richiesta di natura economica in CP_2
qualsiasi modo collegata al suddetto immobile;
7. La RA si impegna alla chiusura, nel più breve tempo Controparte_2
possibile, del conto corrente bancario cointestato presso la già Controparte_3
la cui chiusura già è stata firmata dal signor Controparte_4 [...]
Pt_1
8. T coniugi, pertanto, dichiarano che, per effetto dell'esatto adempimento di quanto pattuito con il presente accordo di separazione e del versamento della somma di cui al punto 5), hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica.
9. I coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di separazione all'Ufficio dello stato civile di San Giorgio a Cremano affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
10. I coniugi dichiarano che le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_2
n.23, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2002);
b) omologa le condizioni di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in
Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2942 del Ruolo Generale degli
Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. LUONGO FABIO presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_2
procura in atti, dall'avv. ABATI MARCO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/02/2025, e Parte_1
, - premettendo di aver contratto matrimonio Controparte_2
in San Giorgio a Cremano il 04/05/2002 e che dalla loro unione
1 nascevano due figlia maggiorenni non economicamente autosufficienti, il 06.02.2003 e il 30.11.2004, - rappresentavano la Per_1 Per_2
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. T coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, pertanto, verrà temporaneamente utilizzata dalla Sig.ra e dalle figlie maggiorenni conviventi, trovando poi applicazione le Controparte_2
condizioni indicate al punto 5 del presente atto;
3. A carico del signor sarà posto a titolo di concorso al mantenimento Parte_1
delle figlie un assegno mensile dell'importo complessivo di euro 800,00 (ottocento/00)
(€400,00 per ciascuna figlia), oltre aggiornamento ISTAT, da pagarsi, entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente della sig.ra avente il Controparte_2
seguente IBAN: [...];
4. Le spese straordinarie per le figlie sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore, i quali, per la relativa disciplina applicheranno il Protocollo del Tribunale di
Napoli, di cui con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di averne avuta piena conoscenza;
5. I coniugi intendono, infine, cosi regolare i loro rapporti economici:
- la sig.ra , avendo a breve la disponibilità di altro immobile, si Controparte_2
impegna a lasciare la casa coniugale entro il mese di Giugno 2025, portando con sé i propri effetti personali ed i mobili ivi presenti, ad esclusione di quelli presenti all'interno del vano cucina;
2 - il Sig. a titolo di assegno di mantenimento una tantum per la Parte_1
moglie, si impegna a versare alla Sig.ra che accetta, l'importo di Controparte_2
euro 20.000,00 (ventimila/00).
Tale somma dovrà essere versata dal Sig. in n.2 due rate ciascuna dell'importo Pt_1
di € 10.000,00, di cui la prima sarà corrisposta alla sottoscrizione del presente atto e, la seconda entro la data del rilascio della casa coniugale che dovrà avvenire entro e non oltre il 30.06.2025, previa comunicazione della Sig.ra entrambi i CP_2
versamenti dovranno essere eseguiti a mezzo bonifico bancario istantaneo sul conto corrente indicato al punto 3) del presente atto;
6. I coniugi confermano reciprocamente che l'immobile situato in Santa Croce sull'Arno (PI), alla Via Allende snc, registrato nel N.C.E.U. al foglio 15, particella 225, sub 8, piano 1, categoria A/2, acquistato dal Sig. ed Parte_1
intestato per sua volontà alla OR , è stato alienato nel mese di Controparte_2
dicembre 2024. Pertanto, il Sig. si impegna a sostenere tutte le spese Parte_1
relative all'immobile, comprese tasse e imposte fino al mese di dicembre 2024, ed a manlevare la OR da qualsiasi richiesta di natura economica in CP_2
qualsiasi modo collegata al suddetto immobile;
7. La RA si impegna alla chiusura, nel più breve tempo Controparte_2
possibile, del conto corrente bancario cointestato presso la già Controparte_3
la cui chiusura già è stata firmata dal signor Controparte_4 [...]
Pt_1
8. T coniugi, pertanto, dichiarano che, per effetto dell'esatto adempimento di quanto pattuito con il presente accordo di separazione e del versamento della somma di cui al punto 5), hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica.
9. I coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza di separazione all'Ufficio dello stato civile di San Giorgio a Cremano affinché si proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
10. I coniugi dichiarano che le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_2
n.23, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 2002);
b) omologa le condizioni di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giorgio a Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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