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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1744 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 19.9.2023
da
- Parte_1
(avv. MONTICELLI SILVIO)
contro
- Controparte_1
(avv. ORIONE MAURIZIO)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
espone nell'atto introduttivo di avere prestato la propria attività lavorativa alle Parte_1
dipendenze di dal 16.5.2022 sino al 14.7.2023 in qualità di Controparte_2
impiegato e di aver sempre svolto le proprie mansioni relativamente all'attività del come CP_2 appaltatore di per commesse interne allo stabilimento di Porto Marghera (VE), e ciò fino CP_1
alla cessazione del rapporto. Deduce la responsabilità di per il pagamento delle somme CP_1
non corrisposte dal proprio datore di lavoro, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/03, a titolo di saldo retribuzioni da giugno 2023 sino alla cessazione del rapporto, TFR nonché indennità di fine rapporto
(indennità per ferie, permessi ed ex festività non godute).
Si è costituita dando atto di aver conferito al plurimi ordini di appalto CP_1 Controparte_2
a partire dal 2017, ma contestando comunque le domande attoree per carenza di prova in relazione all'an e al quantum delle pretese azionate nei suoi confronti ed evidenziando che il rapporto con il era cessato il 9.3.2023. CP_2
Il GL ha disposto l'acquisizione, con onere di produzione a carico del ricorrente, dei verbali di assunzione delle prove per testi in cause analoghe, già decise da questo Tribunale.
La causa ora viene decisa.
*
Il ricorso, nei limiti di cui alla motivazione, è fondato.
Dai verbali di prova acquisiti in corso di causa emerge che il operava in regime di Controparte_2
monocommittenza rispetto a e che , come le colleghe , e , CP_1 Pt_1 CP_3 Pt_2 Pt_3
ha svolto la stessa attività fino alla cessazione del rapporto. In particolare, risulta evidente che, anche se i rapporti contrattuali con sono cessati in precedenza, gli impiegati hanno proseguito CP_1
sino al 14.7.2023 in attività relative all'appalto, quali la tenuta della contabilità di cantiere e delle presenze ai fini della redazione delle buste paga e la gestione degli aspetti contributivi.
Come già osservato da questo Tribunale in varie decisioni, che qui si richiamano anche ai sensi dell'art.118 disp. Att. cpc (v. sentenze prodotte), “l'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/03, affermando che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, non esclude infatti chi, tra i dipendenti dell'appaltatore, fornisca la propria attività a favore del committente sia pure con mansioni di concetto o comunque di ufficio, che sono necessariamente connesse all'attività di appalto e lo rendono possibile. Né dal tenore della norma può ricavarsi una assoluta limitazione temporale legata durata dell'appalto, imponendosi solo che i trattamenti retributivi/contributivi del personale siano dovuti “in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”, periodo che considerata l'attività
propedeutica o quella necessariamente connessa alla cessazione dell'appalto può essere eventualmente non del tutto coincidente con il periodo di attività lavorativa nei cantieri cui l'appalto
è riferito, dovendosi prediligere un'interpretazione che tenga conto e rispetti la ratio della norma, di fornire una tutela adeguata al prestatore di lavoro rispetto ad un proprio datore inadempiente, laddove anche altri (il committente) si sia avvalso – anche indirettamente - delle prestazioni del lavoratore”.
L'attività di era necessariamente connessa all'appalto presso anche perché il Pt_1 CP_1
lavorava in regime di monocommittenza. D'altro canto, anche dopo la cessazione CP_2
materiale dei lavori appaltati, era necessario procedere alla “ultimazione delle attività necessarie e sgombrare le aree di lavoro … assegnate …” (v. missiva 9.3.2023), per cui per tutte le CP_1
attività, anche collaterali, necessarie a portare a termine i lavori già iniziati persiste la responsabilità
ex art. 29 D. Lgs 276/2023 di CP_1
Parte ricorrente nelle note conclusive ha limitato la domanda iniziale alle sole voci di natura strettamente retributiva, tali essendo le retribuzioni di giugno e luglio 23 (quest'ultima sino al
14.7.23), il rateo di 13^ mensilità (sempre sino al 14.7.23) e il TFR calcolato sulla scorta della busta paga al 31.10.22 e maggiorato sino alla cessazione del rapporto per un totale lordo di 5.629,86 €. Il
ricorrente non ha viceversa insistito nelle altre voci, quali ferie residue, festività e permessi non goduti.
deve essere condannata a corrispondere ex art. 29 D.Lgs. 276/03 l'importo di €5.629,86, CP_1
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite sono compensate nella misura di un terzo in ragione della non integrale fondatezza delle pretese azionate.
P.Q.M.
Il GL, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di €5.629,86, CP_1
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente a rifondere 2/3 delle spese, liquidate in detta quota in € 3.100,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Venezia, 02/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 1744 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 19.9.2023
da
- Parte_1
(avv. MONTICELLI SILVIO)
contro
- Controparte_1
(avv. ORIONE MAURIZIO)
Oggetto: retribuzione
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
espone nell'atto introduttivo di avere prestato la propria attività lavorativa alle Parte_1
dipendenze di dal 16.5.2022 sino al 14.7.2023 in qualità di Controparte_2
impiegato e di aver sempre svolto le proprie mansioni relativamente all'attività del come CP_2 appaltatore di per commesse interne allo stabilimento di Porto Marghera (VE), e ciò fino CP_1
alla cessazione del rapporto. Deduce la responsabilità di per il pagamento delle somme CP_1
non corrisposte dal proprio datore di lavoro, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/03, a titolo di saldo retribuzioni da giugno 2023 sino alla cessazione del rapporto, TFR nonché indennità di fine rapporto
(indennità per ferie, permessi ed ex festività non godute).
Si è costituita dando atto di aver conferito al plurimi ordini di appalto CP_1 Controparte_2
a partire dal 2017, ma contestando comunque le domande attoree per carenza di prova in relazione all'an e al quantum delle pretese azionate nei suoi confronti ed evidenziando che il rapporto con il era cessato il 9.3.2023. CP_2
Il GL ha disposto l'acquisizione, con onere di produzione a carico del ricorrente, dei verbali di assunzione delle prove per testi in cause analoghe, già decise da questo Tribunale.
La causa ora viene decisa.
*
Il ricorso, nei limiti di cui alla motivazione, è fondato.
Dai verbali di prova acquisiti in corso di causa emerge che il operava in regime di Controparte_2
monocommittenza rispetto a e che , come le colleghe , e , CP_1 Pt_1 CP_3 Pt_2 Pt_3
ha svolto la stessa attività fino alla cessazione del rapporto. In particolare, risulta evidente che, anche se i rapporti contrattuali con sono cessati in precedenza, gli impiegati hanno proseguito CP_1
sino al 14.7.2023 in attività relative all'appalto, quali la tenuta della contabilità di cantiere e delle presenze ai fini della redazione delle buste paga e la gestione degli aspetti contributivi.
Come già osservato da questo Tribunale in varie decisioni, che qui si richiamano anche ai sensi dell'art.118 disp. Att. cpc (v. sentenze prodotte), “l'art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/03, affermando che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, non esclude infatti chi, tra i dipendenti dell'appaltatore, fornisca la propria attività a favore del committente sia pure con mansioni di concetto o comunque di ufficio, che sono necessariamente connesse all'attività di appalto e lo rendono possibile. Né dal tenore della norma può ricavarsi una assoluta limitazione temporale legata durata dell'appalto, imponendosi solo che i trattamenti retributivi/contributivi del personale siano dovuti “in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”, periodo che considerata l'attività
propedeutica o quella necessariamente connessa alla cessazione dell'appalto può essere eventualmente non del tutto coincidente con il periodo di attività lavorativa nei cantieri cui l'appalto
è riferito, dovendosi prediligere un'interpretazione che tenga conto e rispetti la ratio della norma, di fornire una tutela adeguata al prestatore di lavoro rispetto ad un proprio datore inadempiente, laddove anche altri (il committente) si sia avvalso – anche indirettamente - delle prestazioni del lavoratore”.
L'attività di era necessariamente connessa all'appalto presso anche perché il Pt_1 CP_1
lavorava in regime di monocommittenza. D'altro canto, anche dopo la cessazione CP_2
materiale dei lavori appaltati, era necessario procedere alla “ultimazione delle attività necessarie e sgombrare le aree di lavoro … assegnate …” (v. missiva 9.3.2023), per cui per tutte le CP_1
attività, anche collaterali, necessarie a portare a termine i lavori già iniziati persiste la responsabilità
ex art. 29 D. Lgs 276/2023 di CP_1
Parte ricorrente nelle note conclusive ha limitato la domanda iniziale alle sole voci di natura strettamente retributiva, tali essendo le retribuzioni di giugno e luglio 23 (quest'ultima sino al
14.7.23), il rateo di 13^ mensilità (sempre sino al 14.7.23) e il TFR calcolato sulla scorta della busta paga al 31.10.22 e maggiorato sino alla cessazione del rapporto per un totale lordo di 5.629,86 €. Il
ricorrente non ha viceversa insistito nelle altre voci, quali ferie residue, festività e permessi non goduti.
deve essere condannata a corrispondere ex art. 29 D.Lgs. 276/03 l'importo di €5.629,86, CP_1
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite sono compensate nella misura di un terzo in ragione della non integrale fondatezza delle pretese azionate.
P.Q.M.
Il GL, contrariis reiectis, condanna a corrispondere al ricorrente l'importo di €5.629,86, CP_1
oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte resistente a rifondere 2/3 delle spese, liquidate in detta quota in € 3.100,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Venezia, 02/04/2025.
Il Giudice del Lavoro