TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/09/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 306/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 306/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDARELLI Parte_1 P.IVA_1 ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente: Voglia l'Ill.mo Giudice adìto accogliere la domanda e per l'effetto:
• • in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
• • Nel merito, dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui ai §§ 1,2, e 3 esposti in narrativa;
• • Nel merito, in via subordinata al mancato accoglimento dei motivi nn. 1, 2 e 3, accogliere l'opposizione agli atti esecutivi in ragione dell'irregolarità dell'atto di precetto notificato in data
12.05.2022;
• • condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione la unipersonale ha proposto opposizione al precetto notificatole dal sig. Pt_1
A seguito dell'istanza formulata da parte opponente il giudice dott. Savino, con ordinanza CP_1
resa inaudita altera parte, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza del Trib, di Urbino n. 17/22 e fissava per la comparizione e discussione l'udienza del 06.07.2022. A tale udienza, presente anche il difensore di parte opposta, il giudice a scioglimento della riserva assunta, rilevando che parte opposta non risultava ancora costituita, e non risultava il conferimento dei necessari poteri rappresentativi neanche per stipulare l'accordo di cui al doc. 11) lo induceva a concludere per il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 615 cpc.
Alla prima udienza del 02.09.2022 tenutasi dal dott. Savino, presente solo la parte opponente venivano concessi i termini ex art. 183 co. VI cpc come richiesti, rinviando al 16.12.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori mediante trattazione scritta. Con provvedimento del 05.12.2022 il
Giudice Pres. Massimo Di Patria, viste le disposizioni tabellari urgenti rinviava l'udienza al
10.03.2023. A tale udienza assegnata successivamente a questo giudice, lette le note scritte depositate dalla parte opponente, veniva fissata l'udienza del 10.11.2023 per la precisazione delle conclusioni che la sola parte opponente rassegnava con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 cpc. e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata nei soli limiti che seguono.
Parte opponente espone che era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e che valutata l'impossibilità di riammettere al lavoro – al termine del secondo periodo di CIG Straordinaria – tutte le risorse interessate, si era reso indispensabile dare avvio alla procedura per la dichiarazione di mobilità di 13 lavoratori ai sensi dell'art. 4 L. 223/1991 (doc. 3). In data 04.08.2016, previo esame congiunto delle parti, è stato siglato e sottoscritto un accordo sindacale (doc. 4), all'esito del quale si è dato atto della impossibilità per l'azienda di mantenere l'organico in forze, «per non provocare uno squilibrio finanziario tale da rendere impossibile l'adempimento degli impegni assunti nell'ambito del
pagina 2 di 7 concordato preventivo, con conseguente pregiudizio per l'esistenza della società stessa», nonché della impossibilità di prosecuzione nell'utilizzo di ammortizzatori sociali di tipo conservativo.
Successivamente alla chiusura della procedura di cui all'art. 4 L. 223/1991 (doc. 5), l'impresa ha proceduto al licenziamento di 13 risorse, fra le quali il Sig. . CP_1
Il licenziamento veniva impugnato dal solo in data 5.5.2016 (doc. 6) convenendo in giudizio CP_1
Part la società , chiedendo al Tribunale di Urbino di dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato nei suoi confronti, optando, in luogo della reintegrazione, per l'indennità sostitutiva ex art. 18, comma
3, L. 300/1970. La fase a cognizione sommaria si concludeva con ordinanza del 16.06.2020 – Rel.
Dott. Andrea Piersantelli – la quale dichiarava infondato il ricorso (doc. 7, pp. 3 e 4) e tale ordinanza veniva opposta dal , pienamente soccombente, con ricorso depositato in data 14.07.2020. Il CP_1
Tribunale di Urbino, con sentenza n. 17 del 2022, accoglieva le doglianze del e, in riforma CP_1
Part dell'ordinanza opposta, condannava la al pagamento in favore dell'odierno appellato di un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 1.713,88) nonché all'ulteriore pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di
Part fatto (€ 1.713,88), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannava, inoltre, la alla rifusione delle spese di lite in favore del , liquidate in complessivi € 4.500,00 per le due fasi CP_1
oltre rimborso spese generali (doc. 8).
Part Veniva proposto appello e, in pendenza di impugnazione, le parti addivenivano ad un accordo: la , al dichiarato fine di evitare l'esecuzione forzata, si impegnava a versare a la somma di € CP_1
1.500,00 ogni mese, sì da adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 17 del 2022 (doc. 11), per
Part il mese di aprile, invece, il versamento ammontava a € 2.000,00. La , onorando l'accordo di cui sopra, provvedeva al pagamento delle prime due mensilità, per un totale di € 3.500,00 (doc. 12). Ciò nonostante, in data 12.05.2022, a ministero del proprio difensore, notificava CP_1
contestualmente alla odierna opponente titolo esecutivo e atto di precetto per la somma di € 36.029,43, preannunciando così la futura esecuzione, nonostante le parti fossero addivenute ad un accordo in merito al pagamento delle spettanze.
Parte opponente ha così spiegato la presente opposizione avverso l'atto di precetto, rappresentando l'insussistenza di alcun inadempimento avendo le parti stipulato un pactum de non petendo. Inoltre,
pagina 3 di 7 asserisce parte opponente non sussistere il diritto della parte opposta di procedere all'opposizione, in quanto la sentenza del Tribunale di Urbino n. 17/2022 non era passata in giudicato. In ogni caso, la somma portata in esecuzione deve essere ridotta in quanto la somma complessiva lorda è di €
Part 37.063,72, cui vanno sottratti € 3.500,00 già versati dalla in adempimento del contratto di cui al §
CP_ 1, per un totale di € 33.563,72. Tale somma è comprensiva dei contributi versati all' oltre alle ritenute IRPEF, come si evince dalla bozza del cedolino paghe del (doc. 15) e per converso, CP_1
l'atto di precetto notificato in data 12.05.2022 quantifica il credito globale in € 39.529,43 cui vanno sono stati sottratti € 3.500,00 versati a titolo di acconto, per un totale di 36.029,43.
Si consideri che parte opposta è rimasta contumace.
Entrando nel merito della questione sottesa, e ai motivi della presente opposizione, si osserva che vi è la possibilità di esecuzione contro le sentenze di lavoro in punto di condanna. Infatti, la sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva. L'art. 431 comma 1 c.p.c. prevede che le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive, mentre il comma 3 enuncia che “ Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno”. Non essendoci prova dell'avvenuta sospensione in sede di appello, la sentenza rimane provvisoriamente esecutiva. A tal proposito, la sentenza che dispone l'annullamento del licenziamento è una sentenza costitutiva, Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2016, n. 10679, mentre l'art. 282 c.p.c. vale solo per le sentenze condannatorie. Quindi il primo motivo di opposizione lamentato da parte opponente è da ritenere infondato.
In relazione poi, alla prova di un avvenuto pactum de non petendo ( documento n. 11) dalla documentazione versata in atti e da quanto argomentato, manca la prova del potere rappresentativo per la stipula dell'accordo. Lo stesso giudice nella fase cautelare ha dato contezza di ciò. Tale aspetto, peraltro assorbente rispetto a tutte le questioni prospettate e cioè alla riconducibilità o meno dell'accordo di rateizzazione all'ambito delle rinunzie o transazioni;
natura indisponibile o meno del diritto oggetto dell'accordo, applicabilità dell'art. 2113 c.c. anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, agli atti non è stata data prova del conferimento al legale del sig. dei CP_1
necessari poteri rappresentativi per stipulare l'accordo di cui al documento 11 e l'avveramento del pagina 4 di 7 pactum de non petendo. Tanto più, che deve ritenersi che tale prova non sia desumibile nemmeno in via presuntiva, in carenza di adeguati elementi inferenziali non potendosi peraltro escludere che il consenso manifestato presupponesse la mancata proposizione dell'impugnazione, circostanza che invece non si è verificata visto che pende il giudizio di appello.
Anche l'altro motivo di opposizione e cioè la richiesta di riduzione della somma precettata al netto per pagamento contributi previdenziali e IRPEF, non trova accoglimento. Si osserva infatti, "nella materia oggetto di odierno esame, costituisce ius receptum che "tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto” (Cass. Civ. n. 20482/2013, Cass.n.3582/2003,
n.22803/2006, n.10972/2009; id.n.2196/2012 tutte in tema di indennità risarcitorie conseguente a risoluzione del rapporto di lavoro).
L'aspetto centrale infatti, di tale motivo di opposizione risiede nella definizione di cosa costituisca
“credito retributivo” del lavoratore. Ai sensi della vigente normativa, la retribuzione lorda include sia la parte che rimane al lavoratore sia quella che il datore di lavoro trattiene per adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali. Consolidato orientamento della Corte di Cassazione rileva che “la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” ( Cass. Sez. L. sent, n. 18044 /2015, Cass. n. 8017/2019).
pagina 5 di 7 La prassi giurisprudenziale è però ormai consolidata secondo la quale l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Ciò ribadisce un principio importante nel diritto del lavoro: il lavoratore ha diritto alle differenze retributive calcolate al lordo di ogni ritenuta, mentre il meccanismo di prelievo delle ritenute e l'incidenza di esse sulle parti del rapporto di lavoro opera solo al momento del pagamento del credito. La Corte ha spiegato che le ritenute fiscali operano su un piano diverso da quello del rapporto di lavoro. Esse riguardano il rapporto tributario tra il lavoratore (contribuente) e l'erario (lo Stato). Il datore di lavoro agisce solo come “sostituto d'imposta”, un intermediario che trattiene e versa le tasse per conto del dipendente.
L'obbligo di pagare le tasse, per il lavoratore, sorge solo quando la somma viene effettivamente percepita, secondo il cosiddetto “criterio di cassa”. Di conseguenza, il giudice del lavoro, che si occupa del rapporto civilistico tra le parti, non ha il potere di interferire in questo distinto rapporto tributario.
La determinazione dell'importo dovuto dal datore di lavoro deve quindi avvenire al lordo, e solo in un momento successivo, quando il lavoratore incasserà la somma, scatterà l'obbligo fiscale.
Di contro, emerge che parte opponente ha corrisposto la somma di € 3.500,00 e pertanto, l'opposizione, trova accoglimento solo per l'importo precettato che è risultato non conforme, avendo la PRB come già rappresentato, versato la somma di € 3.500,00 quale importo delle prime due mensilità del sedicente accordo. Il precetto opposto va dichiarato quindi, inefficace per la somma di € 3.500,00 già versata.
Le spese del giudizio, alla luce della contumacia della parte opposta possono ritenersi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e dichiara l'inefficacia del precetto notificato a parte attrice opponente per la somma di euro 3.500,00 già versata. Fermo nel resto.
Compensa tra le parti le spese. pagina 6 di 7 Urbino, 23 settembre 2025
Il Giudice on.
Anna Mercuri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di URBINO
sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. Anna Mercuri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 306/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDARELLI Parte_1 P.IVA_1 ANDREA
ATTORE/I contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte opponente: Voglia l'Ill.mo Giudice adìto accogliere la domanda e per l'effetto:
• • in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
• • Nel merito, dichiarare l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per i motivi di cui ai §§ 1,2, e 3 esposti in narrativa;
• • Nel merito, in via subordinata al mancato accoglimento dei motivi nn. 1, 2 e 3, accogliere l'opposizione agli atti esecutivi in ragione dell'irregolarità dell'atto di precetto notificato in data
12.05.2022;
• • condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.P.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 Con atto di citazione la unipersonale ha proposto opposizione al precetto notificatole dal sig. Pt_1
A seguito dell'istanza formulata da parte opponente il giudice dott. Savino, con ordinanza CP_1
resa inaudita altera parte, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza del Trib, di Urbino n. 17/22 e fissava per la comparizione e discussione l'udienza del 06.07.2022. A tale udienza, presente anche il difensore di parte opposta, il giudice a scioglimento della riserva assunta, rilevando che parte opposta non risultava ancora costituita, e non risultava il conferimento dei necessari poteri rappresentativi neanche per stipulare l'accordo di cui al doc. 11) lo induceva a concludere per il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 615 cpc.
Alla prima udienza del 02.09.2022 tenutasi dal dott. Savino, presente solo la parte opponente venivano concessi i termini ex art. 183 co. VI cpc come richiesti, rinviando al 16.12.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi istruttori mediante trattazione scritta. Con provvedimento del 05.12.2022 il
Giudice Pres. Massimo Di Patria, viste le disposizioni tabellari urgenti rinviava l'udienza al
10.03.2023. A tale udienza assegnata successivamente a questo giudice, lette le note scritte depositate dalla parte opponente, veniva fissata l'udienza del 10.11.2023 per la precisazione delle conclusioni che la sola parte opponente rassegnava con rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 cpc. e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata nei soli limiti che seguono.
Parte opponente espone che era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e che valutata l'impossibilità di riammettere al lavoro – al termine del secondo periodo di CIG Straordinaria – tutte le risorse interessate, si era reso indispensabile dare avvio alla procedura per la dichiarazione di mobilità di 13 lavoratori ai sensi dell'art. 4 L. 223/1991 (doc. 3). In data 04.08.2016, previo esame congiunto delle parti, è stato siglato e sottoscritto un accordo sindacale (doc. 4), all'esito del quale si è dato atto della impossibilità per l'azienda di mantenere l'organico in forze, «per non provocare uno squilibrio finanziario tale da rendere impossibile l'adempimento degli impegni assunti nell'ambito del
pagina 2 di 7 concordato preventivo, con conseguente pregiudizio per l'esistenza della società stessa», nonché della impossibilità di prosecuzione nell'utilizzo di ammortizzatori sociali di tipo conservativo.
Successivamente alla chiusura della procedura di cui all'art. 4 L. 223/1991 (doc. 5), l'impresa ha proceduto al licenziamento di 13 risorse, fra le quali il Sig. . CP_1
Il licenziamento veniva impugnato dal solo in data 5.5.2016 (doc. 6) convenendo in giudizio CP_1
Part la società , chiedendo al Tribunale di Urbino di dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato nei suoi confronti, optando, in luogo della reintegrazione, per l'indennità sostitutiva ex art. 18, comma
3, L. 300/1970. La fase a cognizione sommaria si concludeva con ordinanza del 16.06.2020 – Rel.
Dott. Andrea Piersantelli – la quale dichiarava infondato il ricorso (doc. 7, pp. 3 e 4) e tale ordinanza veniva opposta dal , pienamente soccombente, con ricorso depositato in data 14.07.2020. Il CP_1
Tribunale di Urbino, con sentenza n. 17 del 2022, accoglieva le doglianze del e, in riforma CP_1
Part dell'ordinanza opposta, condannava la al pagamento in favore dell'odierno appellato di un'indennità sostitutiva pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 1.713,88) nonché all'ulteriore pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di
Part fatto (€ 1.713,88), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannava, inoltre, la alla rifusione delle spese di lite in favore del , liquidate in complessivi € 4.500,00 per le due fasi CP_1
oltre rimborso spese generali (doc. 8).
Part Veniva proposto appello e, in pendenza di impugnazione, le parti addivenivano ad un accordo: la , al dichiarato fine di evitare l'esecuzione forzata, si impegnava a versare a la somma di € CP_1
1.500,00 ogni mese, sì da adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 17 del 2022 (doc. 11), per
Part il mese di aprile, invece, il versamento ammontava a € 2.000,00. La , onorando l'accordo di cui sopra, provvedeva al pagamento delle prime due mensilità, per un totale di € 3.500,00 (doc. 12). Ciò nonostante, in data 12.05.2022, a ministero del proprio difensore, notificava CP_1
contestualmente alla odierna opponente titolo esecutivo e atto di precetto per la somma di € 36.029,43, preannunciando così la futura esecuzione, nonostante le parti fossero addivenute ad un accordo in merito al pagamento delle spettanze.
Parte opponente ha così spiegato la presente opposizione avverso l'atto di precetto, rappresentando l'insussistenza di alcun inadempimento avendo le parti stipulato un pactum de non petendo. Inoltre,
pagina 3 di 7 asserisce parte opponente non sussistere il diritto della parte opposta di procedere all'opposizione, in quanto la sentenza del Tribunale di Urbino n. 17/2022 non era passata in giudicato. In ogni caso, la somma portata in esecuzione deve essere ridotta in quanto la somma complessiva lorda è di €
Part 37.063,72, cui vanno sottratti € 3.500,00 già versati dalla in adempimento del contratto di cui al §
CP_ 1, per un totale di € 33.563,72. Tale somma è comprensiva dei contributi versati all' oltre alle ritenute IRPEF, come si evince dalla bozza del cedolino paghe del (doc. 15) e per converso, CP_1
l'atto di precetto notificato in data 12.05.2022 quantifica il credito globale in € 39.529,43 cui vanno sono stati sottratti € 3.500,00 versati a titolo di acconto, per un totale di 36.029,43.
Si consideri che parte opposta è rimasta contumace.
Entrando nel merito della questione sottesa, e ai motivi della presente opposizione, si osserva che vi è la possibilità di esecuzione contro le sentenze di lavoro in punto di condanna. Infatti, la sentenza di condanna è provvisoriamente esecutiva. L'art. 431 comma 1 c.p.c. prevede che le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive, mentre il comma 3 enuncia che “ Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno”. Non essendoci prova dell'avvenuta sospensione in sede di appello, la sentenza rimane provvisoriamente esecutiva. A tal proposito, la sentenza che dispone l'annullamento del licenziamento è una sentenza costitutiva, Cass. civ., sez. lav., 23 maggio 2016, n. 10679, mentre l'art. 282 c.p.c. vale solo per le sentenze condannatorie. Quindi il primo motivo di opposizione lamentato da parte opponente è da ritenere infondato.
In relazione poi, alla prova di un avvenuto pactum de non petendo ( documento n. 11) dalla documentazione versata in atti e da quanto argomentato, manca la prova del potere rappresentativo per la stipula dell'accordo. Lo stesso giudice nella fase cautelare ha dato contezza di ciò. Tale aspetto, peraltro assorbente rispetto a tutte le questioni prospettate e cioè alla riconducibilità o meno dell'accordo di rateizzazione all'ambito delle rinunzie o transazioni;
natura indisponibile o meno del diritto oggetto dell'accordo, applicabilità dell'art. 2113 c.c. anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, agli atti non è stata data prova del conferimento al legale del sig. dei CP_1
necessari poteri rappresentativi per stipulare l'accordo di cui al documento 11 e l'avveramento del pagina 4 di 7 pactum de non petendo. Tanto più, che deve ritenersi che tale prova non sia desumibile nemmeno in via presuntiva, in carenza di adeguati elementi inferenziali non potendosi peraltro escludere che il consenso manifestato presupponesse la mancata proposizione dell'impugnazione, circostanza che invece non si è verificata visto che pende il giudizio di appello.
Anche l'altro motivo di opposizione e cioè la richiesta di riduzione della somma precettata al netto per pagamento contributi previdenziali e IRPEF, non trova accoglimento. Si osserva infatti, "nella materia oggetto di odierno esame, costituisce ius receptum che "tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto” (Cass. Civ. n. 20482/2013, Cass.n.3582/2003,
n.22803/2006, n.10972/2009; id.n.2196/2012 tutte in tema di indennità risarcitorie conseguente a risoluzione del rapporto di lavoro).
L'aspetto centrale infatti, di tale motivo di opposizione risiede nella definizione di cosa costituisca
“credito retributivo” del lavoratore. Ai sensi della vigente normativa, la retribuzione lorda include sia la parte che rimane al lavoratore sia quella che il datore di lavoro trattiene per adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali. Consolidato orientamento della Corte di Cassazione rileva che “la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della L. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo” ( Cass. Sez. L. sent, n. 18044 /2015, Cass. n. 8017/2019).
pagina 5 di 7 La prassi giurisprudenziale è però ormai consolidata secondo la quale l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Ciò ribadisce un principio importante nel diritto del lavoro: il lavoratore ha diritto alle differenze retributive calcolate al lordo di ogni ritenuta, mentre il meccanismo di prelievo delle ritenute e l'incidenza di esse sulle parti del rapporto di lavoro opera solo al momento del pagamento del credito. La Corte ha spiegato che le ritenute fiscali operano su un piano diverso da quello del rapporto di lavoro. Esse riguardano il rapporto tributario tra il lavoratore (contribuente) e l'erario (lo Stato). Il datore di lavoro agisce solo come “sostituto d'imposta”, un intermediario che trattiene e versa le tasse per conto del dipendente.
L'obbligo di pagare le tasse, per il lavoratore, sorge solo quando la somma viene effettivamente percepita, secondo il cosiddetto “criterio di cassa”. Di conseguenza, il giudice del lavoro, che si occupa del rapporto civilistico tra le parti, non ha il potere di interferire in questo distinto rapporto tributario.
La determinazione dell'importo dovuto dal datore di lavoro deve quindi avvenire al lordo, e solo in un momento successivo, quando il lavoratore incasserà la somma, scatterà l'obbligo fiscale.
Di contro, emerge che parte opponente ha corrisposto la somma di € 3.500,00 e pertanto, l'opposizione, trova accoglimento solo per l'importo precettato che è risultato non conforme, avendo la PRB come già rappresentato, versato la somma di € 3.500,00 quale importo delle prime due mensilità del sedicente accordo. Il precetto opposto va dichiarato quindi, inefficace per la somma di € 3.500,00 già versata.
Le spese del giudizio, alla luce della contumacia della parte opposta possono ritenersi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione e dichiara l'inefficacia del precetto notificato a parte attrice opponente per la somma di euro 3.500,00 già versata. Fermo nel resto.
Compensa tra le parti le spese. pagina 6 di 7 Urbino, 23 settembre 2025
Il Giudice on.
Anna Mercuri
pagina 7 di 7