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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/10/2025, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 762/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio R.G. n. 762/2022
Tra
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Gaetano Maisto Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: spettanze
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.1.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato con continuità e senza alcuna interruzione dal 1.6.2017 al
28.6.2021, inquadrato solo dal 29.9.2017, dapprima alle dipendenze della “ASYA”
s.r.l.s., cancellata in data 22.04.2020, ma la cui attività d'impresa è continuata senza soluzione di continuità, presso gli stessi luoghi, con gli stessi lavoratori e gli stessi mezzi, con la nuova denominazione presso la quale è Controparte_1
poi parimenti stato inquadrato;
1 - che tale ditta svolge attività nel settore Commercio, segnatamente nel settore
Tessile piccola e media industria, occupandosi della vendita dei capi di abbigliamento sartoriali quali vestiti, giacche, cappotti ecc. e che occupa, in media, 50 dipendenti;
- di aver svolto le mansioni di addetto alla cucitura di semilavorati, con macchina cucitrice industriale “JUKI”; in particolare, operava cucendo i capi già tagliati, che poi venivano passati ai rifinitori, arrivando ad assemblare in una giornata lavorativa circa
80 capi;
- di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 19:30, con un'ora d'intervallo per il pranzo, dalle ore 13 alle ore 14, e la domenica dalle ore 8:00 alle ore
13:00;
- di aver, quindi, lavorato per 68 ore settimanali, pari a 295 ore mensili, aventi il carattere della fissità e continuatività, contro le 173 ore di lavoro mensili previste dal
CCNL di categoria, prestando, quindi, 122 ore di lavoro straordinario mensile, mai retribuite, fino alla fine del rapporto di lavoro;
- di aver percepito, dall'inizio del rapporto di lavoro, e fino a maggio 2020, la paga di
€ 3,25 all'ora, aumentata da maggio 2020 e sino alla fine del rapporto di lavoro ad €
3,50 all'ora;
- di non aver mai goduto delle ferie nel mese di agosto, di non aver percepito per tale periodo un'indennità sostitutiva;
di aver lavorato per due settimane ad agosto senza ricevere alcuna indennità sostitutiva;
di non aver ricevuto alcunché a titolo di T.F.R., spettanze di fine rapporto e 13^ mensilità;
- che il datore, per tutto il periodo dal 1.6.2017 sino al 28.6.2021, non ha provveduto integralmente al versamento dei contributi previdenziali all' , e a quelli assicurativi CP_2
all' ; CP_3
- che tale rapporto di lavoro cessava per dimissioni per giusta causa.
Chiedeva pertanto di “a) condannare La Società C.F. e Controparte_1
P.IVA ; PEC: con sede legale in Casandrino P.IVA_1 Email_1
(NA), alla Via Arno 72, c.a.p. 80025, in persona del suo Amministratore Unico, il sig. domiciliato in Casandrino (NA), alla Via Arno 72, , c.a.p. 80025, già CP_4
“ASYA” s.r.l.s. , cancellata, al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze di retribuzione, in € 126.683,11 di cui € 12.306,92 per T.F.R, come da conteggi analitici parte integrante del presente ricorso, con note esplicative, ex CCNL di categoria, con rivalutazione monetaria ed interessi legale dalla maturazione di ciascun credito e fino al soddisfo effettivo. Dichiarare, altresì l'obbligo della ditta convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, titolare, al versamento dei contributi omessi, in
2 favore dell' In ogni caso, condannare la ditta convenuta al risarcimento del danno CP_2
ex art. 2116 c.c., da liquidarsi in via equitativa. b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone.”
La società resistente, sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale, la parte rinunciava alla domanda nei confronti di , come da verbale in atti, e, rinviata la causa per la CP_2
decisione, lette le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata all'esito la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, si osserva che il ricorrente chiede il riconoscimento di un periodo di lavoro svolto senza regolare contratto, ossia dal 1.6.2017 al 29.9.2017, data, quest'ultima in cui veniva inquadrato dalla ASYA s.r.l.s.
La domanda sul punto non può essere tuttavia accolta in quanto non sufficientemente provata.
Entrambi i testi escussi in corso di causa, invero, hanno fatto genericamente riferimento all'anno 2017, senza specificare il mese in cui avrebbe avuto inizio il rapporto di lavoro del ricorrente e, quindi, in assenza di specifica indicazione, ed in assenza di altri riscontri, non può dirsi provato lo svolgimento dell'attività per conto della società resistente per il periodo predetto.
Quanto al periodo di lavoro svolto con regolare inquadramento contrattuale, deve rilevarsi che il ricorrente ha chiesto preliminarmente di accertare la fittizietà del trasferimento d'azienda dalla ASYA s.r.l.s. alla e, dunque, di Controparte_1
accertare la sussistenza di un unico rapporto lavorativo intercorso tra le parti, che va dal
1.6.2017 al 28.6.2021.
Osserva il Tribunale sul punto che dalla documentazione depositata in atti risulta che le due società condividono la sede legale (situata in Casandrino alla via Arno), il medesimo amministratore unico, ovvero il sig. nonché il medesimo CP_4
oggetto sociale, svolgendo entrambe attività di confezionamento di vestiario conto terzi.
Inoltre, entrambi i testi escussi hanno fatto riferimento all'intero periodo di lavoro, ossia dal 2017 al 2021, come ad un unico rapporto di lavoro.
Deve quindi ritenersi che, alla luce delle emergenze documentali nonché delle dichiarazioni raccolte dai testi, della cui credibilità e verosimiglianza non è emersa ragione per cui dubitare, debba ritenersi la sussistenza di un unico rapporto di lavoro del ricorrente per quanto concerne il periodo in cui ha avuto formale inquadramento contrattuale, ossia dal 29.9.2017 al 28.6.2021.
3 Ciò premesso, quanto al periodo contrattualizzato, parte ricorrente chiede riconoscersi le differenze retributive maturate, il pagamento del tfr e delle altre spettanze meglio precisate supra.
Va ricordato, quanto agli oneri probatori gravanti sul punto, che incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive, fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta, come detto, sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal 29.9.2017, e sino al 28.6.2021.
In ordine alla prova delle spettanze richieste, sono fondamentali le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Il primo teste escusso per parte ricorrente, sig. ha dichiarato: Tes_1
“indifferente; conosco il ricorrente perché abitavamo insieme, nello stesso appartamento, dividevamo la stanza di via Franceschini 7, abbiamo abitato insieme dal
2017 al 2022, poi lui si è trasferito poi a Milano. Adr 1 lui ha lavorato dal 2017 sino al
2021 per Asya che si trova in Casandrino via Arno, se non ricordo male, anche io ho lavorato con lui per un periodo, dall'inizio del 2018 sino alla fine del 2020, loro rinnovavano il contratto, io all'epoca ero al mio paese, fecero rinnovare il contratto a
perché gli dissero che doveva firmare, lui mi ha raccontato, adr 2 lui è un Pt_1
sarto, era una fabbrica, cucivano giacche, giubbini, io stiravo lì; i dipendenti erano circa 18-19 persone, lui lavorava dalle 8 alle 19.30 dal lunedì al sabato, oltre metà giornata di domenica dalle 8 alle 14, anche io avevo gli stessi orari, a volte però non andavo di domenica, litigavo con il datore, c'era un ragazzo del Bangladesh che ci gestiva, eravamo tutti stranieri questi 18-19 dipendenti, lo stipendio ce lo dava questo ragazzo che si chiamava , ci pagava in contanti, i soldi in busta paga erano Per_1 diversi, avevamo l'accordo che avuto lo stipendio con bonifico dovevamo portare i soldi indietro all'azienda, ce l'aveva detto sempre questo ragazzo, questo ragazzo portava le buste paga a tutti quelli che avevano il contratto per farla firmare, e davamo tutti i soldi indietro dal bonifico. Eravamo 5 del Pakistan e altri del Bangladesh, il mensile era di
850,00 euro per , come per me, mentre la busta paga era di circa 1100-1200 Pt_1
euro, quindi quello che avanzava dai 850 euro dovevamo restituirlo. Avevamo ferie solo per una settimana ad agosto, lavoravamo anche nei giorni festivi, pasqua, natale, capodanno, quando ha finito il rapporto di lavoro non ha avuto la liquidazione il
4 ricorrente, lui ha finito di lavorare per loro alla fine del 2021, prima dell'estate 2021, il rapporto è finito perché è stato licenziato quando ha detto che avrebbe fatto causa alla società perché non gli volevano dare la liquidazione dopo che aveva firmato le buste paga per la vecchia società. Loro dissero che o lavoravamo a queste condizioni o potevamo andarcene”.
Il secondo teste escusso per parte ricorrente, sig. ha dichiarato: Tes_2
“indifferente; conosco il ricorrente perché ho lavorato per 3 o 4 anni con lui, io stiravo
e lui cuciva, lavoravo in Casandrino, ho lavorato dal 2017 al 2021 insieme a lui, lavoravo per il sig lavoravamo dalle 8 del mattino alle 19.30 dal lunedì al CP_4 sabato, domenica no, avevo 3 euro all'ora, non so quanto aveva, avevo il Pt_1
contratto, non so dire in estate quando finiva il lavoro, eravamo 10-11 a lavorare lì, ero pagato in contanti, io firmavo busta paga, non ho mai visto firmare busta Pt_1 paga”.
Queste essendo le dichiarazioni rese dai testi escussi, la domanda relativa alle ore di straordinario lavorate non può trovare accoglimento, atteso che non risulta fornita prova sufficiente delle ore di straordinario lavorate.
In ordine alla prova delle ore di straordinario espletate, infatti, spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n.
8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
5 Per quanto riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015
n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
Sul punto parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la propria presenza sul luogo di lavoro nelle giornate richieste.
Quanto infine all'omesso pagamento della 13ma mensilità nonchè del TFR, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Ciò posto, quindi, rileva il Tribunale che nel caso di specie, parte resistente, su cui gravava l'onere della prova circa l'esatto adempimento di quanto dovuto, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova di aver corrisposto al ricorrente le somme pretese.
Sulla base della documentazione allegata, ed in ragione di quanto esposto circa il mancato raggiungimento della prova delle spettanze di cui sopra, deve condannarsi parte resistente al pagamento in favore del ricorrente al pagamento utilizzando come riferimento i conteggi elaborati dalla parte e la documentazione in atti, deve condannarsi parte resistente al pagamento dii euro 8.350,00 di cui euro 5.350,00 a titolo di TFR in favore del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
6 Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 8.350,00 di cui € 5.350,00 a titolo di
TFR;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.886,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Aversa, 25.10.2025.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio R.G. n. 762/2022
Tra
rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Gaetano Maisto Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: spettanze
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.1.2022 parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato con continuità e senza alcuna interruzione dal 1.6.2017 al
28.6.2021, inquadrato solo dal 29.9.2017, dapprima alle dipendenze della “ASYA”
s.r.l.s., cancellata in data 22.04.2020, ma la cui attività d'impresa è continuata senza soluzione di continuità, presso gli stessi luoghi, con gli stessi lavoratori e gli stessi mezzi, con la nuova denominazione presso la quale è Controparte_1
poi parimenti stato inquadrato;
1 - che tale ditta svolge attività nel settore Commercio, segnatamente nel settore
Tessile piccola e media industria, occupandosi della vendita dei capi di abbigliamento sartoriali quali vestiti, giacche, cappotti ecc. e che occupa, in media, 50 dipendenti;
- di aver svolto le mansioni di addetto alla cucitura di semilavorati, con macchina cucitrice industriale “JUKI”; in particolare, operava cucendo i capi già tagliati, che poi venivano passati ai rifinitori, arrivando ad assemblare in una giornata lavorativa circa
80 capi;
- di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 19:30, con un'ora d'intervallo per il pranzo, dalle ore 13 alle ore 14, e la domenica dalle ore 8:00 alle ore
13:00;
- di aver, quindi, lavorato per 68 ore settimanali, pari a 295 ore mensili, aventi il carattere della fissità e continuatività, contro le 173 ore di lavoro mensili previste dal
CCNL di categoria, prestando, quindi, 122 ore di lavoro straordinario mensile, mai retribuite, fino alla fine del rapporto di lavoro;
- di aver percepito, dall'inizio del rapporto di lavoro, e fino a maggio 2020, la paga di
€ 3,25 all'ora, aumentata da maggio 2020 e sino alla fine del rapporto di lavoro ad €
3,50 all'ora;
- di non aver mai goduto delle ferie nel mese di agosto, di non aver percepito per tale periodo un'indennità sostitutiva;
di aver lavorato per due settimane ad agosto senza ricevere alcuna indennità sostitutiva;
di non aver ricevuto alcunché a titolo di T.F.R., spettanze di fine rapporto e 13^ mensilità;
- che il datore, per tutto il periodo dal 1.6.2017 sino al 28.6.2021, non ha provveduto integralmente al versamento dei contributi previdenziali all' , e a quelli assicurativi CP_2
all' ; CP_3
- che tale rapporto di lavoro cessava per dimissioni per giusta causa.
Chiedeva pertanto di “a) condannare La Società C.F. e Controparte_1
P.IVA ; PEC: con sede legale in Casandrino P.IVA_1 Email_1
(NA), alla Via Arno 72, c.a.p. 80025, in persona del suo Amministratore Unico, il sig. domiciliato in Casandrino (NA), alla Via Arno 72, , c.a.p. 80025, già CP_4
“ASYA” s.r.l.s. , cancellata, al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze di retribuzione, in € 126.683,11 di cui € 12.306,92 per T.F.R, come da conteggi analitici parte integrante del presente ricorso, con note esplicative, ex CCNL di categoria, con rivalutazione monetaria ed interessi legale dalla maturazione di ciascun credito e fino al soddisfo effettivo. Dichiarare, altresì l'obbligo della ditta convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, titolare, al versamento dei contributi omessi, in
2 favore dell' In ogni caso, condannare la ditta convenuta al risarcimento del danno CP_2
ex art. 2116 c.c., da liquidarsi in via equitativa. b) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone.”
La società resistente, sebbene ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva e pertanto ne va dichiarata la contumacia.
In corso di causa veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale, la parte rinunciava alla domanda nei confronti di , come da verbale in atti, e, rinviata la causa per la CP_2
decisione, lette le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., è pronunciata all'esito la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, si osserva che il ricorrente chiede il riconoscimento di un periodo di lavoro svolto senza regolare contratto, ossia dal 1.6.2017 al 29.9.2017, data, quest'ultima in cui veniva inquadrato dalla ASYA s.r.l.s.
La domanda sul punto non può essere tuttavia accolta in quanto non sufficientemente provata.
Entrambi i testi escussi in corso di causa, invero, hanno fatto genericamente riferimento all'anno 2017, senza specificare il mese in cui avrebbe avuto inizio il rapporto di lavoro del ricorrente e, quindi, in assenza di specifica indicazione, ed in assenza di altri riscontri, non può dirsi provato lo svolgimento dell'attività per conto della società resistente per il periodo predetto.
Quanto al periodo di lavoro svolto con regolare inquadramento contrattuale, deve rilevarsi che il ricorrente ha chiesto preliminarmente di accertare la fittizietà del trasferimento d'azienda dalla ASYA s.r.l.s. alla e, dunque, di Controparte_1
accertare la sussistenza di un unico rapporto lavorativo intercorso tra le parti, che va dal
1.6.2017 al 28.6.2021.
Osserva il Tribunale sul punto che dalla documentazione depositata in atti risulta che le due società condividono la sede legale (situata in Casandrino alla via Arno), il medesimo amministratore unico, ovvero il sig. nonché il medesimo CP_4
oggetto sociale, svolgendo entrambe attività di confezionamento di vestiario conto terzi.
Inoltre, entrambi i testi escussi hanno fatto riferimento all'intero periodo di lavoro, ossia dal 2017 al 2021, come ad un unico rapporto di lavoro.
Deve quindi ritenersi che, alla luce delle emergenze documentali nonché delle dichiarazioni raccolte dai testi, della cui credibilità e verosimiglianza non è emersa ragione per cui dubitare, debba ritenersi la sussistenza di un unico rapporto di lavoro del ricorrente per quanto concerne il periodo in cui ha avuto formale inquadramento contrattuale, ossia dal 29.9.2017 al 28.6.2021.
3 Ciò premesso, quanto al periodo contrattualizzato, parte ricorrente chiede riconoscersi le differenze retributive maturate, il pagamento del tfr e delle altre spettanze meglio precisate supra.
Va ricordato, quanto agli oneri probatori gravanti sul punto, che incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive, fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Orbene, dalla documentazione versata in atti risulta, come detto, sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra le parti a far data dal 29.9.2017, e sino al 28.6.2021.
In ordine alla prova delle spettanze richieste, sono fondamentali le dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Il primo teste escusso per parte ricorrente, sig. ha dichiarato: Tes_1
“indifferente; conosco il ricorrente perché abitavamo insieme, nello stesso appartamento, dividevamo la stanza di via Franceschini 7, abbiamo abitato insieme dal
2017 al 2022, poi lui si è trasferito poi a Milano. Adr 1 lui ha lavorato dal 2017 sino al
2021 per Asya che si trova in Casandrino via Arno, se non ricordo male, anche io ho lavorato con lui per un periodo, dall'inizio del 2018 sino alla fine del 2020, loro rinnovavano il contratto, io all'epoca ero al mio paese, fecero rinnovare il contratto a
perché gli dissero che doveva firmare, lui mi ha raccontato, adr 2 lui è un Pt_1
sarto, era una fabbrica, cucivano giacche, giubbini, io stiravo lì; i dipendenti erano circa 18-19 persone, lui lavorava dalle 8 alle 19.30 dal lunedì al sabato, oltre metà giornata di domenica dalle 8 alle 14, anche io avevo gli stessi orari, a volte però non andavo di domenica, litigavo con il datore, c'era un ragazzo del Bangladesh che ci gestiva, eravamo tutti stranieri questi 18-19 dipendenti, lo stipendio ce lo dava questo ragazzo che si chiamava , ci pagava in contanti, i soldi in busta paga erano Per_1 diversi, avevamo l'accordo che avuto lo stipendio con bonifico dovevamo portare i soldi indietro all'azienda, ce l'aveva detto sempre questo ragazzo, questo ragazzo portava le buste paga a tutti quelli che avevano il contratto per farla firmare, e davamo tutti i soldi indietro dal bonifico. Eravamo 5 del Pakistan e altri del Bangladesh, il mensile era di
850,00 euro per , come per me, mentre la busta paga era di circa 1100-1200 Pt_1
euro, quindi quello che avanzava dai 850 euro dovevamo restituirlo. Avevamo ferie solo per una settimana ad agosto, lavoravamo anche nei giorni festivi, pasqua, natale, capodanno, quando ha finito il rapporto di lavoro non ha avuto la liquidazione il
4 ricorrente, lui ha finito di lavorare per loro alla fine del 2021, prima dell'estate 2021, il rapporto è finito perché è stato licenziato quando ha detto che avrebbe fatto causa alla società perché non gli volevano dare la liquidazione dopo che aveva firmato le buste paga per la vecchia società. Loro dissero che o lavoravamo a queste condizioni o potevamo andarcene”.
Il secondo teste escusso per parte ricorrente, sig. ha dichiarato: Tes_2
“indifferente; conosco il ricorrente perché ho lavorato per 3 o 4 anni con lui, io stiravo
e lui cuciva, lavoravo in Casandrino, ho lavorato dal 2017 al 2021 insieme a lui, lavoravo per il sig lavoravamo dalle 8 del mattino alle 19.30 dal lunedì al CP_4 sabato, domenica no, avevo 3 euro all'ora, non so quanto aveva, avevo il Pt_1
contratto, non so dire in estate quando finiva il lavoro, eravamo 10-11 a lavorare lì, ero pagato in contanti, io firmavo busta paga, non ho mai visto firmare busta Pt_1 paga”.
Queste essendo le dichiarazioni rese dai testi escussi, la domanda relativa alle ore di straordinario lavorate non può trovare accoglimento, atteso che non risulta fornita prova sufficiente delle ore di straordinario lavorate.
In ordine alla prova delle ore di straordinario espletate, infatti, spetta al lavoratore fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n.
8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
5 Per quanto riguarda la questione inerente alla prova del mancato godimento delle ferie e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), la giurisprudenza della Corte ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015
n. 8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
Sul punto parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa la propria presenza sul luogo di lavoro nelle giornate richieste.
Quanto infine all'omesso pagamento della 13ma mensilità nonchè del TFR, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Ciò posto, quindi, rileva il Tribunale che nel caso di specie, parte resistente, su cui gravava l'onere della prova circa l'esatto adempimento di quanto dovuto, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova di aver corrisposto al ricorrente le somme pretese.
Sulla base della documentazione allegata, ed in ragione di quanto esposto circa il mancato raggiungimento della prova delle spettanze di cui sopra, deve condannarsi parte resistente al pagamento in favore del ricorrente al pagamento utilizzando come riferimento i conteggi elaborati dalla parte e la documentazione in atti, deve condannarsi parte resistente al pagamento dii euro 8.350,00 di cui euro 5.350,00 a titolo di TFR in favore del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
6 Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 8.350,00 di cui € 5.350,00 a titolo di
TFR;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
1.886,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi.
Aversa, 25.10.2025.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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