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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/10/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1476/2023 R.G. promossa da
- nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare dell'impresa individuale , con sede in Controparte_1
Zafferana Etnee, via Marconi n. 100/A (P. IVA: ), rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avvocato Sebastiano Leonardi, presso il cui studio in Zafferana Etnea
(CT), via Libertà n. 41, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ). in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Alfio Lo Vecchio,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, Via G. D'Annunzio n. 62
APPELLATA
E
CONTRO
- (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Alfio Lo Vecchio,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, Via G. D'Annunzio n. 62
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1564/2023 pubblicata il 7.4.2023, resa nel procedimento n. 17930/2017 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava parzialmente la domanda di e per l'effetto condannava Controparte_2 Pt_1
a corrispondere alla medesima società la complessiva somma di €. 28.137,39 al
[...]
netto di IVA nonché le spese di lite e di CTU
Ha proposto appello nella sua qualità con atto di citazione notificato il Parte_1
7.11.2023.
Si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello, spese vinte, Controparte_2
anche ex art. 96 cpc. Si è costituito anche ed ha chiesto il rigetto Controparte_3
dell'appello, spese vinte, anche ex art. 96 cpc.
All'udienza del 29.9.2025 la causa è stata posta in decisione senza ulteriore termine per note conclusionali, già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non rilevato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 1,
n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, omesso esame e valutazione delle prove offerte.
2 Parlato deduce che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere non provata la manomissione, sempre negata dall'appellante e quindi accogliere la domanda ed annullare le fatture emesse. In assenza di manomissione del contatore, e quindi di alterazione dei consumi, non vi sarebbe alcuna fruizione irregolare.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice per non aver rilevato il difetto di legittimazione di e per Controparte_3
contraddittorietà della pronuncia tra motivazione e dispositivo.
Premesso che il primo giudice ha ritenuto che sia il distributore che il venditore sono coinvolti perché il primo è proprietario dell'impianto e dei relativi accessori e il secondo in quanto creditore del corrispettivo dovuto per l'energia fruita, l'appellante ritiene che ciò sia errato in quanto la presunta manomissione è legata all'apposizione di un magnete sul contatore e non vi è alcuna vandalizzazione e quindi nessun danno, men che meno per il solo fatto di essere “proprietaria” dei contatore.
Né è stata rivolta al distributore alcuna domanda, ma è chiamato in giudizio a seguito del preliminare diniego di legittimazione passiva di sollevato nella CP_2
comparsa di costituzione e risposta, nonostante sia stata questa ad emettere le fatture e le ricostruzioni dei consumi.
Ciò, sostiene sempre , viene riconosciuto dallo stesso primo giudice perché Pt_1
nel dispositivo pronuncia condanna solo in favore di ma, CP_2
contraddittoriamente, pone le spese anche a favore di anziché Controparte_3
pronunciarne il difetto di legittimazione passiva.
3 Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove difetta di motivazione in ordine all'onere della prova sulla ricostruzione consumi.
L'utente ha fornito coerente documentazione che assolve tale preteso onere della prova e dimostra la coerenza degli importi via via riportati in fattura sia prima che dopo la verifica.
Prosegue Parlato nel senso che è invalida anche la verifica, in quanto non costituisce prova fino a querela di falso in ordine ai fatti non direttamente percepiti dai funzionari ed operai CP_2
Con il quarto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha valutato correttamente la sentenza di assoluzione penale e non ha istruito adeguatamente la causa.
La sentenza n. 452 del 2021, pronunciata dal Tribunale di Catania
dell'11.2/3.5.2021, è stata emessa ai sensi dell'art. 530, primo comma, c.p.p. perché
il fatto non sussiste in quanto il magnete non è stato rinvenuto sul contatore, bensì
occultato ed il prelievo fraudolento è stato soltanto dedotto in via presuntiva.
Inoltre il giudice penale ha valorizzato quanto rilevato dal CTU in sede civile e cioè
che il contatore ed il magnete erano contenuti, al momento della sua verifica, in una busta trasparente che sembrava essere stata aperta successivamente alla sigillatura.
Quindi, prosegue sempre Parlato, le verifiche non sarebbero attendibili e tali premesse, dovevano condurre a ritenere preclusa ogni valutazione in ambito civile.
4 Con il quinto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha rispettato l'articolo 112 c.p.c
Il Tribunale non ha esaminato la domanda avanzata dal in relazione ai danni Pt_1
subiti a causa del distacco (poi sospeso giudizialmente) di erogazione da parte di ma si è limitato a soffermarsi sulle risultanze della CTU e sulla contraddittoria CP_2
valutazione che, seppure non vi sia certezza né sulla manomissione né sul magnete né sul contatore, i consumi siano stati e debbano essere ricostruiti.
Nulla ha correttamente pronunciato sulle domande attoree.
Con il sesto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non si è pronunciato sulle spese.
Precisa l'appellante che il primo giudice ha disposto onerosamente sulle spese nonostante abbia disposto una considerevole riduzione dell'importo asseritamente dovuto dal che, rispetto al richiesto, si è ridotto a circa il 15%, per cui si Pt_1
doveva disporre almeno una parziale sostanziosa riduzione degli importi.
La Corte esamina preliminarmente il quarto motivo di appello, in quanto potrebbe, in tesi, rivelarsi pregiudiziale.
Osserva la Corte, in punto di fatto, che l'azione civile è stata incardinata dal Pt_1
nel mese di ottobre 2017 mentre l'azione penale è stata esercitata nel 2018 con una richiesta di giudizio immediato.
Inoltre, rileva sempre la Corte che la parte offesa è individuata in e Controparte_3
non anche in , somministrante. CP_2
5 Ciò detto l'azione penale non influisce su quella civile per le ragioni dette e cioè per un verso la parte civile danneggiata certamente dalla manomissione CP_2
contestata, non era parte civile, neppure indicata dal giudice penale, quindi non facente parte del giudizio penale e l'azione civile è stata incardinata nel 2017, prima della richiesta del P.M. di giudizio immediato.
Pertanto, osserva la Corte, trovano applicazione gli articoli 75 e 652 c.p.p., che stabiliscono i limiti del rapporto tra giudizio civile e penale e, quindi, la rispettiva autonomia.
Sui due profili sopra emarginati la Suprema Corte ha avuto modo di decidere nel senso che l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale, nella specie, relativa all'azione civile intrapresa da una donna per il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta provocata da un pozzetto ai margini della carreggiata (Cass, III, 29/03/2023, n.8879; 29/11/2018, n.30838;
31/01/2018 n.2378; 17.6.2013 n. 15112).
Quindi il quarto motivo è rigettato.
La Corte esamina adesso il secondo motivo, anch'esso di carattere pregiudiziale,
relativo alla legittimazione al giudizio di . Controparte_3
Il motivo è infondato.
6 Nei casi relativi alla manomissione degli apparecchi di misura ovvero al by pass dei medesimi, osserva la Corte, il rapporto è necessariamente trilatero.
E-Distribuzione è la proprietaria dell'impianto di distribuzione dell'energia fino al misuratore, è responsabile della sua installazione, manutenzione e lettura, e gestisce le reti di energia elettrica o gas: dunque è legittimata a partecipare ai giudizi nei quali viene in discussione l'eventuale manomissione o by pass dell'impianto e la conseguente ricostruzione dei consumi (Cass., III, 11/11/2024, n.29046; 22/03/2024,
n.7898; 16/01/2013, n.925).
Dunque, anche il secondo motivo è rigettato.
La Corte esamina di seguito, contestualmente, il primo ed il terzo motivo di appello,
entrambi relativa alla sussistenza o meno della prova della manomissione dell'impianto ed alla ricostruzione dei consumi, in quanto evidentemente connessi.
Quanto al primo profilo, se è vero che il magnete non è stato rinvenuto applicato al misuratore è altrettanto vero che la verifica è stato posta in essere dal distributore in quanto aveva registrato delle anomalie nei consumi derivanti proprio dall'applicazione di un magnete.
Orbene, nel caso di specie proprio il magnete è stato rinvenuto dai Carabinieri nel laboratorio oggetto dell'attività del (lavorazione marmi), seppure non Pt_1
applicato al misuratore, ed è stato in quella sede accertato dai verificatori che esso era in grado di alterare i consumi con una percentuale di quasi l'88%.
Ad inficiare l'iter argomentativo posto a fondamento dell'appello, osserva questa
Corte che il giudice nomofilattico ha affermato che in virtù del principio di vicinanza
7 della prova è l'utente a dover dimostrare che i consumi sono sproporzionati, che la pretesa eccessività degli stessi è imputabile ad un malfunzionamento ovvero all'azione di terzi e, altresì, per il caso di utilizzazione abusiva di energia, che essa non è stata facilitata dai suoi comportamenti negligenti nell'adottare misure di controllo atte ad impedire le condotte illecite altrui (Cass., VI, 17.5.2022 n. 15771;
9/1/2020, n.297; III, Ord. 21.5.2019 n. 13605, Corte Appello Firenze, sez. III,
18/05/2022, n.950; Tribunale Torino, sez. VIII, 19/02/2019, n.823).
Ancora, sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante;
dunque,
l'utente è responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto ovvero a prescindere dalla circostanza che il misuratore si trovi, o non, nell'area di pertinenza dell'utente (cfr. Cass. III, 15/9/2021, n.24903; VI , 8/10/2015 , n. 20175).
In tal caso l'utilizzatore per andare esente da responsabilità contrattuale è tenuto ad allegare e provare che la accertata manomissione è stata perpetrata da terzi ignoti nonostante egli abbia adottato tutte le misure di controllo e vigilanza in quanto custode del contatore e dei locali ove si svolgeva l'attività in questione.
Né ha offerto la prova che il magnete gli serviva per ragioni della sua attività, Pt_1
come pure argomentato tra le sue difese.
A ciò si aggiunga, quanto al valore della verifica effettuata dai tecnici che la CP_2
Suprema Corte ha più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova,
fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale/incaricato
8 di pubblico servizio come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (da ultimo, Cass.
7/11/2014, n. 23800, con ampi richiami giurisprudenziali).
Nel caso a mani il magnete è stato apposto sul contatore e l'apparecchiatura ne ha segnalato l'assorbimento nella misura di quasi l'88% (verifica . CP_2
Neppure possono trovare ingresso le censure operate dall'appellante in ordine agli esiti della CTU esperita in questo grado sia in ordine al rinvenimento del plico trovato aperto sia in ordine all'ulteriore verifica sugli effetti della manomissione con il magnete.
Quanto al plico aperto, ovvero all'identità del magnete rinvenuto nel laboratorio di on quello conservato da lo stesso CTU, a pagina 10 della sua relazione CP_1 CP_2
correttamente afferma per due volte che la verifica deve essere eseguita con il materiale oggetto di sequestro e non mette in dubbio che sia il medesimo ed a p. 11
afferma espressamente che sembra trattarsi dello stesso magnate oggetto di sequestro. La Corte non mette in dubbio che non ha operato alcuna CP_2
manomissione dei reperti sequestrati alla presenza dei Carabinieri seppure i lembi della busta possano essersi distaccati accidentalmente ovvero la stessa possa essere stata aperta non certamente per effettuare artefazioni dei due reperti, peraltro a fronte della precedente verifica effettuata nell'immediatezza dei fatti presso il laboratorio di marmi di . Pt_1
9 Del resto, gli esiti delle due verifiche, quella effettuata nell'immediatezza del sopralluogo di nel laboratorio del e quella posta in essere dal CTU CP_2 Pt_1
hanno offerto esito analogo per quanto riguarda la quantità dell'assorbimento del magnete, seppure il calcolo del dovuto è stato effettuato in maniera più realistica, e cioè applicando ai consumi rilevati dal misuratore il differenziale dato dall'esito della verifica operata dal CTU, quindi aumentandoli nella misura di circa il 66%.
In ogni caso il CTU ha adeguatamente replicato alle osservazione del (cfr. Pt_1
pp. 10/11 della relazione)
Per cui, anche alla luce di quanto sopra, non pare alla Corte lecito dubitare della genuinità del materiale oggetto del sequestro e della successiva verifica giudizialmente disposta.
La Corte, preso atto anche della verifica del CTU e dal successivo calcolo dei consumi adeguati “all'alterazione” discendente dall'applicazione del magnete sul misuratore, ha operato razionalmente, come dianzi precisato, ha esitato un maggior consumo di circa 28.000,00 euro (cfr. pp. da 7 a 10 della relazione), che appare il risultato di una relazione logica, coerente, effettuata alla luce della disciplina della materia e priva quindi di mende.
Mentre l'osservazione dedotta da tendente ad un calcolo di maggior differenza CP_2
di consumi a carico del , deve essere rigettata, in quanto la Corte ritiene più Pt_1
aderente alle circostanze operare la media di tre misurazioni della distorsione determinata dal magnete ed applicare il risultato ai consumi rilevati dal misuratore.
Sul punto, invero, il CTU ha replicato adeguatamente (cfr. p. 11/13).
10 Dunque, anche il primo ed il terzo motivo di appello devono essere rigettati.
Il quinto motivo rimane evidentemente assorbito avendo ad oggetto il risarcimento del danno patio dal a seguito della sospensione della fornitura, riattivata Pt_1
"iussu iudicis”, in quanto la domanda presuppone l'infondatezza delle verifiche effettuate, che invece deve escludersi.
Il sesto ed ultimo motivo attiene alle spese di lite del primo grado, eccesive secondo l'appellante.
Anche questo motivo è infondato in quanto la liquidazione è avvenuta, addirittura,
secondo la fascia di valore inferiore a quella effettiva (fino a 26.000 euro), giacché la condanna era pari a poco oltre 28.000,00 euro e, peraltro il primo decidente ha liquidato un compenso unico, ripartito per metà ciascuno a favire delle due società,
odierne appellate.
*****
Quanto alla domanda di condanna ex articolo 96 cpc avanzata da entrambe le appellate, la Corte ritiene che non ne sussistono i presupposti in quanto la portata generale della norma stabilisce che il giudice possa condannare a risarcire i danni la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, oppure chi abbia eseguito un provvedimento cautelare, trascritto una domanda, iscritto un'ipoteca giudiziale o avviato l'esecuzione forzata in base a un diritto inesistente (Cass. n. 7513/2021; n. 18496/2021). Con sostanziale riaffermazione, pertanto, della necessità di accertare l'esistenza di un profilo soggettivo di responsabilità, sia pure emergente dal fatto che "oggettivamente" risulti
11 che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale (Cass. n. 26545/2021; n. 3830/2021; SS.UU. n. 22405/2018).
Nel caso di specie, osserva la Corte, si può sostenere che le ragioni dell'appellante siano discutibili ed opinabili ma non, certamente, che esse siano permeate da mala fede e quindi espressione dell'abuso dello strumento processuale.
*****
Rimangono da regolare le spese di lite di questo grado che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di nella sua qualità Parte_1
ed a favore di e di . Controparte_2 Controparte_3
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, compensi minimi, aumentato del 15%
ex art. 4, comma 2, dei detti DD.MM., tenuto conto della posizione in parte sovrapponibile delle società appellate nonché dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di lite si liquidano in euro 4.997,00 di cui euro
1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per quella introduttiva, euro 1.524,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisionale, oltre il 15%
ex art. 4 detto, quindi nel complesso in euro 5.747,00, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte dà infine atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
12
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1476/2023 RG,
rigetta l'appello proposto da titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1564/2023 Controparte_1
pubblicata il 7.4.2023.
Condanna quale titolare della ditta a Parte_1 Controparte_1
pagare le spese di questo grado di giudizio ad e ad Controparte_2 Controparte_3
quantificate, complessivamente, in euro 5.747,00, oltre il rimborso per spese
[...]
generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il tre ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1476/2023 R.G. promossa da
- nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
titolare dell'impresa individuale , con sede in Controparte_1
Zafferana Etnee, via Marconi n. 100/A (P. IVA: ), rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'avvocato Sebastiano Leonardi, presso il cui studio in Zafferana Etnea
(CT), via Libertà n. 41, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. ). in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Alfio Lo Vecchio,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, Via G. D'Annunzio n. 62
APPELLATA
E
CONTRO
- (C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avvocato Alfio Lo Vecchio,
elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catania, Via G. D'Annunzio n. 62
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 1564/2023 pubblicata il 7.4.2023, resa nel procedimento n. 17930/2017 R.G., definitivamente pronunciando, rigettava parzialmente la domanda di e per l'effetto condannava Controparte_2 Pt_1
a corrispondere alla medesima società la complessiva somma di €. 28.137,39 al
[...]
netto di IVA nonché le spese di lite e di CTU
Ha proposto appello nella sua qualità con atto di citazione notificato il Parte_1
7.11.2023.
Si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello, spese vinte, Controparte_2
anche ex art. 96 cpc. Si è costituito anche ed ha chiesto il rigetto Controparte_3
dell'appello, spese vinte, anche ex art. 96 cpc.
All'udienza del 29.9.2025 la causa è stata posta in decisione senza ulteriore termine per note conclusionali, già depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non rilevato la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 1,
n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, contraddittoria ed illogica, omesso esame e valutazione delle prove offerte.
2 Parlato deduce che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere non provata la manomissione, sempre negata dall'appellante e quindi accogliere la domanda ed annullare le fatture emesse. In assenza di manomissione del contatore, e quindi di alterazione dei consumi, non vi sarebbe alcuna fruizione irregolare.
Con il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice per non aver rilevato il difetto di legittimazione di e per Controparte_3
contraddittorietà della pronuncia tra motivazione e dispositivo.
Premesso che il primo giudice ha ritenuto che sia il distributore che il venditore sono coinvolti perché il primo è proprietario dell'impianto e dei relativi accessori e il secondo in quanto creditore del corrispettivo dovuto per l'energia fruita, l'appellante ritiene che ciò sia errato in quanto la presunta manomissione è legata all'apposizione di un magnete sul contatore e non vi è alcuna vandalizzazione e quindi nessun danno, men che meno per il solo fatto di essere “proprietaria” dei contatore.
Né è stata rivolta al distributore alcuna domanda, ma è chiamato in giudizio a seguito del preliminare diniego di legittimazione passiva di sollevato nella CP_2
comparsa di costituzione e risposta, nonostante sia stata questa ad emettere le fatture e le ricostruzioni dei consumi.
Ciò, sostiene sempre , viene riconosciuto dallo stesso primo giudice perché Pt_1
nel dispositivo pronuncia condanna solo in favore di ma, CP_2
contraddittoriamente, pone le spese anche a favore di anziché Controparte_3
pronunciarne il difetto di legittimazione passiva.
3 Con il terzo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove difetta di motivazione in ordine all'onere della prova sulla ricostruzione consumi.
L'utente ha fornito coerente documentazione che assolve tale preteso onere della prova e dimostra la coerenza degli importi via via riportati in fattura sia prima che dopo la verifica.
Prosegue Parlato nel senso che è invalida anche la verifica, in quanto non costituisce prova fino a querela di falso in ordine ai fatti non direttamente percepiti dai funzionari ed operai CP_2
Con il quarto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha valutato correttamente la sentenza di assoluzione penale e non ha istruito adeguatamente la causa.
La sentenza n. 452 del 2021, pronunciata dal Tribunale di Catania
dell'11.2/3.5.2021, è stata emessa ai sensi dell'art. 530, primo comma, c.p.p. perché
il fatto non sussiste in quanto il magnete non è stato rinvenuto sul contatore, bensì
occultato ed il prelievo fraudolento è stato soltanto dedotto in via presuntiva.
Inoltre il giudice penale ha valorizzato quanto rilevato dal CTU in sede civile e cioè
che il contatore ed il magnete erano contenuti, al momento della sua verifica, in una busta trasparente che sembrava essere stata aperta successivamente alla sigillatura.
Quindi, prosegue sempre Parlato, le verifiche non sarebbero attendibili e tali premesse, dovevano condurre a ritenere preclusa ogni valutazione in ambito civile.
4 Con il quinto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non ha rispettato l'articolo 112 c.p.c
Il Tribunale non ha esaminato la domanda avanzata dal in relazione ai danni Pt_1
subiti a causa del distacco (poi sospeso giudizialmente) di erogazione da parte di ma si è limitato a soffermarsi sulle risultanze della CTU e sulla contraddittoria CP_2
valutazione che, seppure non vi sia certezza né sulla manomissione né sul magnete né sul contatore, i consumi siano stati e debbano essere ricostruiti.
Nulla ha correttamente pronunciato sulle domande attoree.
Con il sesto motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove non si è pronunciato sulle spese.
Precisa l'appellante che il primo giudice ha disposto onerosamente sulle spese nonostante abbia disposto una considerevole riduzione dell'importo asseritamente dovuto dal che, rispetto al richiesto, si è ridotto a circa il 15%, per cui si Pt_1
doveva disporre almeno una parziale sostanziosa riduzione degli importi.
La Corte esamina preliminarmente il quarto motivo di appello, in quanto potrebbe, in tesi, rivelarsi pregiudiziale.
Osserva la Corte, in punto di fatto, che l'azione civile è stata incardinata dal Pt_1
nel mese di ottobre 2017 mentre l'azione penale è stata esercitata nel 2018 con una richiesta di giudizio immediato.
Inoltre, rileva sempre la Corte che la parte offesa è individuata in e Controparte_3
non anche in , somministrante. CP_2
5 Ciò detto l'azione penale non influisce su quella civile per le ragioni dette e cioè per un verso la parte civile danneggiata certamente dalla manomissione CP_2
contestata, non era parte civile, neppure indicata dal giudice penale, quindi non facente parte del giudizio penale e l'azione civile è stata incardinata nel 2017, prima della richiesta del P.M. di giudizio immediato.
Pertanto, osserva la Corte, trovano applicazione gli articoli 75 e 652 c.p.p., che stabiliscono i limiti del rapporto tra giudizio civile e penale e, quindi, la rispettiva autonomia.
Sui due profili sopra emarginati la Suprema Corte ha avuto modo di decidere nel senso che l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale, nella specie, relativa all'azione civile intrapresa da una donna per il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta provocata da un pozzetto ai margini della carreggiata (Cass, III, 29/03/2023, n.8879; 29/11/2018, n.30838;
31/01/2018 n.2378; 17.6.2013 n. 15112).
Quindi il quarto motivo è rigettato.
La Corte esamina adesso il secondo motivo, anch'esso di carattere pregiudiziale,
relativo alla legittimazione al giudizio di . Controparte_3
Il motivo è infondato.
6 Nei casi relativi alla manomissione degli apparecchi di misura ovvero al by pass dei medesimi, osserva la Corte, il rapporto è necessariamente trilatero.
E-Distribuzione è la proprietaria dell'impianto di distribuzione dell'energia fino al misuratore, è responsabile della sua installazione, manutenzione e lettura, e gestisce le reti di energia elettrica o gas: dunque è legittimata a partecipare ai giudizi nei quali viene in discussione l'eventuale manomissione o by pass dell'impianto e la conseguente ricostruzione dei consumi (Cass., III, 11/11/2024, n.29046; 22/03/2024,
n.7898; 16/01/2013, n.925).
Dunque, anche il secondo motivo è rigettato.
La Corte esamina di seguito, contestualmente, il primo ed il terzo motivo di appello,
entrambi relativa alla sussistenza o meno della prova della manomissione dell'impianto ed alla ricostruzione dei consumi, in quanto evidentemente connessi.
Quanto al primo profilo, se è vero che il magnete non è stato rinvenuto applicato al misuratore è altrettanto vero che la verifica è stato posta in essere dal distributore in quanto aveva registrato delle anomalie nei consumi derivanti proprio dall'applicazione di un magnete.
Orbene, nel caso di specie proprio il magnete è stato rinvenuto dai Carabinieri nel laboratorio oggetto dell'attività del (lavorazione marmi), seppure non Pt_1
applicato al misuratore, ed è stato in quella sede accertato dai verificatori che esso era in grado di alterare i consumi con una percentuale di quasi l'88%.
Ad inficiare l'iter argomentativo posto a fondamento dell'appello, osserva questa
Corte che il giudice nomofilattico ha affermato che in virtù del principio di vicinanza
7 della prova è l'utente a dover dimostrare che i consumi sono sproporzionati, che la pretesa eccessività degli stessi è imputabile ad un malfunzionamento ovvero all'azione di terzi e, altresì, per il caso di utilizzazione abusiva di energia, che essa non è stata facilitata dai suoi comportamenti negligenti nell'adottare misure di controllo atte ad impedire le condotte illecite altrui (Cass., VI, 17.5.2022 n. 15771;
9/1/2020, n.297; III, Ord. 21.5.2019 n. 13605, Corte Appello Firenze, sez. III,
18/05/2022, n.950; Tribunale Torino, sez. VIII, 19/02/2019, n.823).
Ancora, sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante;
dunque,
l'utente è responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto ovvero a prescindere dalla circostanza che il misuratore si trovi, o non, nell'area di pertinenza dell'utente (cfr. Cass. III, 15/9/2021, n.24903; VI , 8/10/2015 , n. 20175).
In tal caso l'utilizzatore per andare esente da responsabilità contrattuale è tenuto ad allegare e provare che la accertata manomissione è stata perpetrata da terzi ignoti nonostante egli abbia adottato tutte le misure di controllo e vigilanza in quanto custode del contatore e dei locali ove si svolgeva l'attività in questione.
Né ha offerto la prova che il magnete gli serviva per ragioni della sua attività, Pt_1
come pure argomentato tra le sue difese.
A ciò si aggiunga, quanto al valore della verifica effettuata dai tecnici che la CP_2
Suprema Corte ha più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova,
fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale/incaricato
8 di pubblico servizio come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante (da ultimo, Cass.
7/11/2014, n. 23800, con ampi richiami giurisprudenziali).
Nel caso a mani il magnete è stato apposto sul contatore e l'apparecchiatura ne ha segnalato l'assorbimento nella misura di quasi l'88% (verifica . CP_2
Neppure possono trovare ingresso le censure operate dall'appellante in ordine agli esiti della CTU esperita in questo grado sia in ordine al rinvenimento del plico trovato aperto sia in ordine all'ulteriore verifica sugli effetti della manomissione con il magnete.
Quanto al plico aperto, ovvero all'identità del magnete rinvenuto nel laboratorio di on quello conservato da lo stesso CTU, a pagina 10 della sua relazione CP_1 CP_2
correttamente afferma per due volte che la verifica deve essere eseguita con il materiale oggetto di sequestro e non mette in dubbio che sia il medesimo ed a p. 11
afferma espressamente che sembra trattarsi dello stesso magnate oggetto di sequestro. La Corte non mette in dubbio che non ha operato alcuna CP_2
manomissione dei reperti sequestrati alla presenza dei Carabinieri seppure i lembi della busta possano essersi distaccati accidentalmente ovvero la stessa possa essere stata aperta non certamente per effettuare artefazioni dei due reperti, peraltro a fronte della precedente verifica effettuata nell'immediatezza dei fatti presso il laboratorio di marmi di . Pt_1
9 Del resto, gli esiti delle due verifiche, quella effettuata nell'immediatezza del sopralluogo di nel laboratorio del e quella posta in essere dal CTU CP_2 Pt_1
hanno offerto esito analogo per quanto riguarda la quantità dell'assorbimento del magnete, seppure il calcolo del dovuto è stato effettuato in maniera più realistica, e cioè applicando ai consumi rilevati dal misuratore il differenziale dato dall'esito della verifica operata dal CTU, quindi aumentandoli nella misura di circa il 66%.
In ogni caso il CTU ha adeguatamente replicato alle osservazione del (cfr. Pt_1
pp. 10/11 della relazione)
Per cui, anche alla luce di quanto sopra, non pare alla Corte lecito dubitare della genuinità del materiale oggetto del sequestro e della successiva verifica giudizialmente disposta.
La Corte, preso atto anche della verifica del CTU e dal successivo calcolo dei consumi adeguati “all'alterazione” discendente dall'applicazione del magnete sul misuratore, ha operato razionalmente, come dianzi precisato, ha esitato un maggior consumo di circa 28.000,00 euro (cfr. pp. da 7 a 10 della relazione), che appare il risultato di una relazione logica, coerente, effettuata alla luce della disciplina della materia e priva quindi di mende.
Mentre l'osservazione dedotta da tendente ad un calcolo di maggior differenza CP_2
di consumi a carico del , deve essere rigettata, in quanto la Corte ritiene più Pt_1
aderente alle circostanze operare la media di tre misurazioni della distorsione determinata dal magnete ed applicare il risultato ai consumi rilevati dal misuratore.
Sul punto, invero, il CTU ha replicato adeguatamente (cfr. p. 11/13).
10 Dunque, anche il primo ed il terzo motivo di appello devono essere rigettati.
Il quinto motivo rimane evidentemente assorbito avendo ad oggetto il risarcimento del danno patio dal a seguito della sospensione della fornitura, riattivata Pt_1
"iussu iudicis”, in quanto la domanda presuppone l'infondatezza delle verifiche effettuate, che invece deve escludersi.
Il sesto ed ultimo motivo attiene alle spese di lite del primo grado, eccesive secondo l'appellante.
Anche questo motivo è infondato in quanto la liquidazione è avvenuta, addirittura,
secondo la fascia di valore inferiore a quella effettiva (fino a 26.000 euro), giacché la condanna era pari a poco oltre 28.000,00 euro e, peraltro il primo decidente ha liquidato un compenso unico, ripartito per metà ciascuno a favire delle due società,
odierne appellate.
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Quanto alla domanda di condanna ex articolo 96 cpc avanzata da entrambe le appellate, la Corte ritiene che non ne sussistono i presupposti in quanto la portata generale della norma stabilisce che il giudice possa condannare a risarcire i danni la parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, oppure chi abbia eseguito un provvedimento cautelare, trascritto una domanda, iscritto un'ipoteca giudiziale o avviato l'esecuzione forzata in base a un diritto inesistente (Cass. n. 7513/2021; n. 18496/2021). Con sostanziale riaffermazione, pertanto, della necessità di accertare l'esistenza di un profilo soggettivo di responsabilità, sia pure emergente dal fatto che "oggettivamente" risulti
11 che si è agito o resistito in giudizio in modo pretestuoso, con abuso dello strumento processuale (Cass. n. 26545/2021; n. 3830/2021; SS.UU. n. 22405/2018).
Nel caso di specie, osserva la Corte, si può sostenere che le ragioni dell'appellante siano discutibili ed opinabili ma non, certamente, che esse siano permeate da mala fede e quindi espressione dell'abuso dello strumento processuale.
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Rimangono da regolare le spese di lite di questo grado che, in osservanza del principio di soccombenza, si devono porre a carico di nella sua qualità Parte_1
ed a favore di e di . Controparte_2 Controparte_3
I compensi difensivi si determinano ai sensi dei DD.MM. 10.3.2014 n. 55 e
13.8.2022 n. 147, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella loro vigenza, fascia di valore tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00, compensi minimi, aumentato del 15%
ex art. 4, comma 2, dei detti DD.MM., tenuto conto della posizione in parte sovrapponibile delle società appellate nonché dell'attività effettivamente svolta.
Pertanto, le spese di questo grado di lite si liquidano in euro 4.997,00 di cui euro
1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per quella introduttiva, euro 1.524,00 per la fase di istruttoria/trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisionale, oltre il 15%
ex art. 4 detto, quindi nel complesso in euro 5.747,00, oltre il rimborso per spese generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte dà infine atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
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P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1476/2023 RG,
rigetta l'appello proposto da titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1564/2023 Controparte_1
pubblicata il 7.4.2023.
Condanna quale titolare della ditta a Parte_1 Controparte_1
pagare le spese di questo grado di giudizio ad e ad Controparte_2 Controparte_3
quantificate, complessivamente, in euro 5.747,00, oltre il rimborso per spese
[...]
generali (15%), CPA ed IVA come per legge.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania il tre ottobre 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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