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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 6855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6855 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 27405/2024
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ON ZA, presso il cui studio elettivamente domicilia RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.12.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 27.03.2023 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell' assegno di invalidità civile, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto al beneficio invocato, spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** ** Il ricorso è infondato. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità dell'elaborato peritale per violazione del diritto di difesa, per non avere il CTU provveduto ad allegare alla relazione definitiva le osservazioni rese dalle parti alla bozza, con una sintetica valutazione delle stesse;
quindi, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase sommaria lamentando sottovalutazione del quadro patologico a proprio carico, con particolare riferimento all'apparato psichico e ai disturbi della memoria, conseguenza dell'evento ischemico, da ritersi aggravati;
ha dedotto omissione diagnostica con riguardo alle affezioni a danno dell'apparato osteoarticolare e alla sindrome ansioso depressiva.
Preliminarmente, quanto alla lamentata violazione del diritto di difesa, compiuta dal CTU attraverso la mancata “allegazione”, alla relazione definitiva depositata dal CTU, delle osservazioni rese alla bozza della consulenza tecnica, deve rilevarsi che, dalla documentazione versata in atti, non emerge che furono redatte, a cura della difesa della parte ricorrente, osservazioni atte a confutare e motivare carenze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientificamente errate all'interno della perizia, bensì il solo rilievo inerente la scelta del CTU di fare a meno di attendere i tempi richiesti per l'espletamento della visita neurochirurgica, inizialmente richiesta e poi ritenuta superflua, per i motivi illustrati nella corrispondenza via mail con il procuratore costituito (v. in atti). Ne deriva che in mancanza di osservazioni medico legali della parte, nulla era da allegare alla relazione definitiva.
Ciò posto, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha affermato che: “il Sig. è affetto da: “Esiti di pregresso evento ischemico a livello Parte_1 occipitale sinistro. Esiti di laminectomia (2021) a livello di L4-L5 in ernie discali multipli livelli in regione lombosacrale, con manifestazioni radicolopatiche”. Trattasi di un soggetto 64enne sufficientemente orientato nei canoni T/S, in discrete condizioni generali, che presenta il quadro clinico in diagnosi caratterizzato sostanzialmente dalla patologia in area osteoarticolare rappresentata dalla spondilodiscopatia lombosacrale già trattata chirurgicamente nel 2021, in presenza di ernie discali multipli livelli con interessamento radicolopatico. Le manifestazioni algiche correlate risultano realizzare ricorrenti episodi di limitazione alfogunzionale distrettuale. Tuttavia la mobilità a livello dei principali cingoli articolari risulta globalmente valida come descritto in esame obiettivo, in assenza di limitazioni funzionali distrettuali di particolare rilievo avente carattere di permanenza. Risulta inoltre rilievo strumentale descritto di evento ischemico in sede occipitale pregresso, i cui esiti risultano valutati ed espressi in esame obiettivo precedentemente descritto. Non risultano segni di scompenso emodinamico né manifestazioni correlabili a disventilazione. In conclusione, dall'attenta consultazione delle tabelle di invalidità attualmente in vigore si possono estrarre le seguenti voci diagnostiche con i rispettivi valori tabellari secondo il D.M. vigente :
- IL HI OM Valutazione : 40 % (31-40% - cod. 7010) *** D.M. Per analogia. ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA Valutazione : 20 % (11-20% - cod. 1101) *** D.M. Per analogia Da quanto esposto, si evince pertanto un orientamento valutativo ascrivibile ad una percentuale del 52(cinquantadue) %. Secondo storia evolutiva delle patologie riscontrate e tenuto conto della documentazione esibita, è possibile attribuire il suddetto giudizio d'invalidità sin da epoca precedente alla domanda inoltrata (27/03/2023).” Ha quindi rassegnato le seguenti “CONCLUSIONI”: Sulla base di tutto quanto esposto, ai quesiti postimi posso pertanto rispondere affermando che:
1) Il Sig. è affetto da: “Esiti di pregresso evento ischemico a livello Parte_1 occipitale sinistro. Esiti di laminectomia (2021) a livello di L4-L5 in ernie discali multipli livelli in regione lombosacrale, con manifestazioni radicolopatiche”.
2) Tale complesso morboso può farsi risalire ad epoca precedente a quella della domanda amministrativa inoltrata (27/03/2023).
3) Esso determina una invalidità corrispondente a INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% con una percentuale ascrivibile al 52% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 27/03/2023.” L'Ausiliare conclude, quindi, che, tenuto conto del grado e della natura delle infermità riscontrate, esse abbiano una incidenza funzionale determinante una percentuale della riduzione della capacità lavorativa della stessa in misura pari al 52%. A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti. Invero, quanto al primo motivo di doglianza, deve osservarsi che, del tutto genericamente parte ricorrente deduce aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c. delle condizioni psichiche e mnesiche del ricorrente in ragione di un supposto peggioramento dei disturbi della memoria (conseguenza dell'evento ischemico occorsogli), peggioramento tuttavia mai diagnosticato non essendo state allegate le risultanze della visita neurochirurgica, prospettata in ricorso ma evidentemente non espletata. Con riferimento a tale accertamento, si osserva che, inizialmente richiesto, era poi ritenuta superfluo dal CTU “in considerazione della scarsa incidenza degli esiti neurologici rilevati durante le operazioni peritali” per come chiarito nella corrispondenza con il procuratore costituito. Anche gli altri motivi di censura, sotto il profilo della omessa considerazione delle affezioni a danno dell'apparato osteoarticolare e della sindrome ansioso depressiva risultano del tutto inconsistenti, avuto riguardo alla compiuta valutazione a cura del CTU della spondilodiscopatia lombosacrale per come sopra osservato;
altresì, tenuto conto del fatto che la patologia della sindrome ansioso depressiva, pur menzionata nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, non trova alcun riscontro diagnostico nella documentazione medica versata in atti nella fase sommaria . Può pertanto essere richiamato - avuto riguardo al generico motivo di opposizione formulato dalla parte ricorrente ed in assenza di ulteriore documentazione idonea a contrastare le valutazioni definitive del CTU della fase sommaria - l'orientamento in più occasioni espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui ““nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. civ. sentenza n. 26259 del 13.12.2022). Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). L'opposizione deve essere pertanto respinta. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali Napoli, 1.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Gagliardi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Gabriella Gagliardi, all'udienza del 1.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 27405/2024
TRA
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ON ZA, presso il cui studio elettivamente domicilia RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.12.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 27.03.2023 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell' assegno di invalidità civile, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto. Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto al beneficio invocato, spese vinte con attribuzione. L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge. Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** ** Il ricorso è infondato. Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità. I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992),
o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità dell'elaborato peritale per violazione del diritto di difesa, per non avere il CTU provveduto ad allegare alla relazione definitiva le osservazioni rese dalle parti alla bozza, con una sintetica valutazione delle stesse;
quindi, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase sommaria lamentando sottovalutazione del quadro patologico a proprio carico, con particolare riferimento all'apparato psichico e ai disturbi della memoria, conseguenza dell'evento ischemico, da ritersi aggravati;
ha dedotto omissione diagnostica con riguardo alle affezioni a danno dell'apparato osteoarticolare e alla sindrome ansioso depressiva.
Preliminarmente, quanto alla lamentata violazione del diritto di difesa, compiuta dal CTU attraverso la mancata “allegazione”, alla relazione definitiva depositata dal CTU, delle osservazioni rese alla bozza della consulenza tecnica, deve rilevarsi che, dalla documentazione versata in atti, non emerge che furono redatte, a cura della difesa della parte ricorrente, osservazioni atte a confutare e motivare carenze diagnostiche o affermazioni illogiche o scientificamente errate all'interno della perizia, bensì il solo rilievo inerente la scelta del CTU di fare a meno di attendere i tempi richiesti per l'espletamento della visita neurochirurgica, inizialmente richiesta e poi ritenuta superflua, per i motivi illustrati nella corrispondenza via mail con il procuratore costituito (v. in atti). Ne deriva che in mancanza di osservazioni medico legali della parte, nulla era da allegare alla relazione definitiva.
Ciò posto, è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione. L'ausiliare nominato, dott. , valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico del periziando, ha affermato che: “il Sig. è affetto da: “Esiti di pregresso evento ischemico a livello Parte_1 occipitale sinistro. Esiti di laminectomia (2021) a livello di L4-L5 in ernie discali multipli livelli in regione lombosacrale, con manifestazioni radicolopatiche”. Trattasi di un soggetto 64enne sufficientemente orientato nei canoni T/S, in discrete condizioni generali, che presenta il quadro clinico in diagnosi caratterizzato sostanzialmente dalla patologia in area osteoarticolare rappresentata dalla spondilodiscopatia lombosacrale già trattata chirurgicamente nel 2021, in presenza di ernie discali multipli livelli con interessamento radicolopatico. Le manifestazioni algiche correlate risultano realizzare ricorrenti episodi di limitazione alfogunzionale distrettuale. Tuttavia la mobilità a livello dei principali cingoli articolari risulta globalmente valida come descritto in esame obiettivo, in assenza di limitazioni funzionali distrettuali di particolare rilievo avente carattere di permanenza. Risulta inoltre rilievo strumentale descritto di evento ischemico in sede occipitale pregresso, i cui esiti risultano valutati ed espressi in esame obiettivo precedentemente descritto. Non risultano segni di scompenso emodinamico né manifestazioni correlabili a disventilazione. In conclusione, dall'attenta consultazione delle tabelle di invalidità attualmente in vigore si possono estrarre le seguenti voci diagnostiche con i rispettivi valori tabellari secondo il D.M. vigente :
- IL HI OM Valutazione : 40 % (31-40% - cod. 7010) *** D.M. Per analogia. ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DELLA MEMORIA Valutazione : 20 % (11-20% - cod. 1101) *** D.M. Per analogia Da quanto esposto, si evince pertanto un orientamento valutativo ascrivibile ad una percentuale del 52(cinquantadue) %. Secondo storia evolutiva delle patologie riscontrate e tenuto conto della documentazione esibita, è possibile attribuire il suddetto giudizio d'invalidità sin da epoca precedente alla domanda inoltrata (27/03/2023).” Ha quindi rassegnato le seguenti “CONCLUSIONI”: Sulla base di tutto quanto esposto, ai quesiti postimi posso pertanto rispondere affermando che:
1) Il Sig. è affetto da: “Esiti di pregresso evento ischemico a livello Parte_1 occipitale sinistro. Esiti di laminectomia (2021) a livello di L4-L5 in ernie discali multipli livelli in regione lombosacrale, con manifestazioni radicolopatiche”.
2) Tale complesso morboso può farsi risalire ad epoca precedente a quella della domanda amministrativa inoltrata (27/03/2023).
3) Esso determina una invalidità corrispondente a INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% con una percentuale ascrivibile al 52% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ovvero dal 27/03/2023.” L'Ausiliare conclude, quindi, che, tenuto conto del grado e della natura delle infermità riscontrate, esse abbiano una incidenza funzionale determinante una percentuale della riduzione della capacità lavorativa della stessa in misura pari al 52%. A fronte dei rilievi espressi dal CTU, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti. Invero, quanto al primo motivo di doglianza, deve osservarsi che, del tutto genericamente parte ricorrente deduce aggravamento ai sensi dell'art. 149 disp.att. c.p.c. delle condizioni psichiche e mnesiche del ricorrente in ragione di un supposto peggioramento dei disturbi della memoria (conseguenza dell'evento ischemico occorsogli), peggioramento tuttavia mai diagnosticato non essendo state allegate le risultanze della visita neurochirurgica, prospettata in ricorso ma evidentemente non espletata. Con riferimento a tale accertamento, si osserva che, inizialmente richiesto, era poi ritenuta superfluo dal CTU “in considerazione della scarsa incidenza degli esiti neurologici rilevati durante le operazioni peritali” per come chiarito nella corrispondenza con il procuratore costituito. Anche gli altri motivi di censura, sotto il profilo della omessa considerazione delle affezioni a danno dell'apparato osteoarticolare e della sindrome ansioso depressiva risultano del tutto inconsistenti, avuto riguardo alla compiuta valutazione a cura del CTU della spondilodiscopatia lombosacrale per come sopra osservato;
altresì, tenuto conto del fatto che la patologia della sindrome ansioso depressiva, pur menzionata nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, non trova alcun riscontro diagnostico nella documentazione medica versata in atti nella fase sommaria . Può pertanto essere richiamato - avuto riguardo al generico motivo di opposizione formulato dalla parte ricorrente ed in assenza di ulteriore documentazione idonea a contrastare le valutazioni definitive del CTU della fase sommaria - l'orientamento in più occasioni espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui ““nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. civ. sentenza n. 26259 del 13.12.2022). Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003). L'opposizione deve essere pertanto respinta. La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c.. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali Napoli, 1.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Gagliardi