Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 28 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro di I grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 11114 dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DONVITO Giacinto ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio in Bari, alla via G. Carulli, n. 68
– Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ed elettivamente domiciliato presso la sua sede
– Resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.09.2024, dipendente del Parte_1 [...]
presso la Controparte_1 Controparte_2
in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, esponeva di aver presentato in data 07.10.2021 istanza di conservazione del posto di lavoro per un periodo pari a sei mesi, in quanto, a decorrere dal 16.10.2021, aveva preso servizio presso l' CP_3
[...]
posti da dirigente amministrativo.
Ciò posto, la ricorrente riteneva di aver maturato all'atto di cessazione del rapporto lavorativo un periodo di ferie non godute pari a 23 giorni e chiedeva il riconoscimento del diritto al trattamento economico sostitutivo, con la condanna del al CP_1 pagamento in suo favore della somma pari ad € 2.255,69, oltre accessori di legge.
Il si costituiva in giudizio, affermando che il mancato godimento delle ferie CP_1
maturate era da imputarsi esclusivamente alla condotta della ricorrente, alla quale potevano spettare al più 17 e non i 23 giorni richiesti, e proponeva domanda in via riconvenzionale per la condanna dell'istante al pagamento dell'indennità di mancato preavviso di cui agli artt. 67 e 68 del C.C.N.L. di comparto.
Non risultando necessario l'espletamento di attività istruttoria, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, va dichiarata d'ufficio la decadenza del dalla domanda CP_1
riconvenzionale, in quanto, ai sensi dell'art. 418, comma 1, c.p.c., non è stata contestualmente avanzata istanza di pronuncia di un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.
Entrando nel merito della questione sottesa al caso in esame, l'art. 36, comma 3, Cost. sancisce che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Secondo l'art. 2109, comma 2, c.c., il prestatore di lavoro “ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge […]”.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il suddetto periodo annuale di ferie retribuite, ai sensi dell'art. 10, d.lgs. n. 66 del 2003, “non” dev'essere “inferiore a
pag. 2/5 quattro settimane” e, salvo diversamente accordato dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, “va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”.
Anche l'art. 28 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, in materia di ferie e recupero delle festività soppresse, riconosce che “il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito” (comma 1). Le ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile, “non sono monetizzabili” e sono “fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente” (comma 9); solo nel caso in cui non siano godute per esigenze di servizio, sono monetizzabili “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”
(comma 11).
Analogamente, l'art. 31, n. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea dispone che ogni lavoratore abbia diritto ad una limitazione della durata massima del lavoro ed a periodi di riposo giornalieri e settimanali, nonché ferie annuali retribuite.
Ogni Stato, ai sensi dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003/CE, può attivarsi e assumere le misure necessarie affinché le ferie annuali retribuite possano corrispondere ad almeno quattro settimane all'anno, secondo le condizioni di ottenimento e concessione previste da legislazioni e prassi nazionali (comma 1), arrivando “finanche” a definire “la perdita del diritto, purché il lavoratore abbia effettivamente avuto la possibilità” di esercitarlo
(cfr. ex multis Corte di Giustizia UE, C-569/2016). Inoltre, il comma 2 del menzionato art. 7 prevede che “il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Tale indennità sostitutiva, infatti, è centrale per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, in quanto rappresenta il compenso economico riconosciuto al dipendente per le ferie maturate e non godute al momento della cessazione del rapporto per causa ad esso non imputabile.
pag. 3/5 L'indennità sostitutiva, dunque, non viene elargita se il lavoratore si sia volontariamente astenuto dalla facoltà di godere delle ferie maturate, dopo essere stato messo in grado di esercitare la prerogativa garantita dalla legge e debitamente informato dal datore di lavoro circa la perdita del diritto alle ferie in caso di mancata fruizione.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva partecipato al bando di selezione pubblica presso l' per la copertura di 5 posti di dirigente amministrativo (di cui 2 CP_3
riservati e 3 non riservati), risultando idonea ma non vincitrice, in quanto collocata alla posizione n. 4 della graduatoria finale dei non riservisti.
Soltanto il 27.09.2021 alla veniva comunicato lo scorrimento della graduatoria Pt_1
finale di merito a seguito di rinuncia e, pertanto, ella diveniva vincitrice del posto messo a concorso, manifestando con pec del 03.10.2021 la disponibilità a prendere servizio per il giorno 16.10.2021, data indicata dall' (cfr. all. 5 del fascicolo del ). CP_3 CP_1
In data 07.10.2021, la ricorrente avanzava al proprio richiesta di CP_1
conservazione del posto di lavoro, senza tuttavia contestualmente avanzare istanza di godimento delle ferie residue maturate.
Tanto premesso, va considerato che il lasso di tempo intercorrente fra il 03.10.2021
(data in cui la ha dichiarato di accettare il nuovo posto di lavoro) ed il 16.10.2021 Pt_1
(data della presa di servizio) era insufficiente per usufruire di tutte le ferie residue, pari a
17 giorni (come quantificati dal e non contestati), ma comunque tale da CP_1 poterle consentire di “consumare” 10 giorni di ferie nelle date del
4/5/6/7/8/11/12/13/14/15 ottobre 2021.
Di talché, avendo la aderito al conteggio del , che ha computato in 17 Pt_1 CP_1 giorni complessivi le ferie residue per gli anni 2020 e 2021, le spetta l'indennità sostitutiva per ferie non godute per soli 7 giorni (17 spettanti meno i 10 di cui avrebbe potuto usufruire nel periodo).
Tenuto conto della parziale fondatezza della domanda, equo appare condannare il soccombente al pagamento di una metà delle spese di lite, liquidate come da CP_1
pag. 4/5 dispositivo, in ragione della somma effettiva riconosciuta, di entità non superiore ad €
1.000,00, e dell'attività difensiva svolta, compensando fra le parti l'altra metà.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 13.09.2024, nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) dichiara decaduto il Ministero dalla domanda riconvenzionale;
2) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il soccombente al pagamento in favore della ricorrente dell'indennità sostitutiva CP_1
per mancata fruizione di 7 giorni di ferie maturati e non goduti con riferimento agli anni
2020 e 2021;
3) condanna il al pagamento in favore della ricorrente di una metà delle spese CP_1
di lite, già liquidata in € 300,00 per onorario, oltre r.f., i.v.a. e c.p.a., ed € 49,00 per esborsi, da distrarre in favore del procuratore anticipatario, compensando fra le parti la restante metà.
Bari, 28 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 5/5