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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1005/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1005/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PINNA Parte_1 C.F._1
VALENTINA ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte del 29.4.2025:
“a) dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_2
in Alghero il 14.09.1996 regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
predetto comune Anno 1996, Atto 84 parte 2 serie A, mandando allo stato civile per le relative annotazioni;
b) porre a carico del un contributo per il mantenimento del figlio di € 600,00 mensili, CP_1 ER
da liquidare entro il 5 di ogni mese e rivalutare secondo ISTAT, nonché il 50% delle spese
pagina 1 di 5 straordinarie si rendessero necessarie secondo la classificazione operata dal protocollo CNF in data
29.11.2017;
c) con il favore delle spese”
Per parte resistente: nessuna conclusione stante la contumacia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 24.4.2024, ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Alghero in data 14.9.1996 (trascritto presso gli atti dello CP_1
Stato civile del Comune di Alghero – anno 1996, n. 84, P. II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli
(23.9.2000) e (29.11.2005), entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_2 ER ER
economicamente indipendente, dalla quale si era separata consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari del 3.7.2020 n. 6398/2020, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte ricorrente chiedeva, altresì, di porre a carico del padre un contributo per il CP_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 600,00 ER
mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF.
Il resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 6.5.2025.
Veniva disposti alcuni rinvii dal precedente Giudice istruttore.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e con interrogatorio libero di parte ricorrente.
All'udienza del 6.5.2025, svolta con la modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione davanti al Collegio.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Alghero in data 14.9.1996 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Alghero, anno
1996, n. 84, P. II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli (23.9.2000) e Per_2 ER
(29.11.2005).
pagina 2 di 5 Le parti si sono separate consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari del 3.7.2020 n.
6398/2020.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n.2, lett. b),
L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Mantenimento del figlio ER
Con riguardo al figlio maggiorenne , occorre richiamare i principi della giurisprudenza della ER
Suprema Corte, divenuti consolidati nel tempo, in merito ai presupposti per l'obbligo di contribuzione nel mantenimento del figlio maggiorenne.
L'obbligo del mantenimento da parte dei genitori non si protrae sine die, ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o ancora, quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa (cfr. C. Cass. n. 38366/2021).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene provata la non autosufficienza economica di , dovendosi ER
ritenere fondato il suo diritto al mantenimento. dichiarava che è attualmente studente al quinto anno di scuola superiore con Parte_1 ER
un buon rendimento.
Dal certificato scolastico sub doc. 4 di parte ricorrente emerge che, per l'anno scolastico 2023-2024, il figlio era iscritto al corso Istituto Tecnico Industriale presso l'Istituto Europa di Alghero.
Con riguardo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, l'attuale contributo al mantenimento a favore di è di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo Linee Guida ER
CNF, come previsto dal decreto di omologa delle condizioni di separazione (cfr. decreto del 3.7.2020).
La ricorrente ne chiedeva un aumento a € 600,00 mensili in ragione del persistente disinteresse del padre (che non aveva alcun contatto con la famiglia e il figlio) e dell'esposizione debitoria lasciata dall'ex marito a seguito del fallimento della sua impresa, che ha travolto anche la ricorrente.
Quanto alle condizioni reddituali dei genitori, è lavoratrice dipendente con mansioni di Parte_1
infermiera e percepisce un compenso mensile di circa € 1.800,00 (cfr. dichiarazione CU).
Non sono note le condizioni economiche attuali di CP_1
Occorre altresì considerare che ha raggiunto l'età di 20 anni ed è, ormai, prossimo al diploma ER
e all'auspicato ingresso nel mondo del lavoro.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene congruo confermare l'importo di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal decreto di omologa della separazione.
Dunque, si conferma quanto già previsto in sede di separazione, ponendo a carico di CP_1
l'obbligo di versare a in favore del figlio , maggiorenne ma non Parte_1 ER
economicamente indipendente, una somma mensile di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno sostenute in misura pari al 50% da entrambi i genitori in conformità con le condizioni di cui al ricorso di separazione: “il padre sarà ulteriormente tenuto a corrispondere il
50% delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico come meglio dettagliate a seguire:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari. Spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti Privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese extra- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze”.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia e il tenore della vertenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di separazione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1 Pt_1
, che hanno contratto matrimonio in Alghero in data 14.9.1996 (trascritto presso gli atti dello
[...]
Stato civile del Comune di Alghero, anno 1996, n. 84, P. II, Serie A);
2) conferma la condizione di cui alla separazione consensuale relativa all'obbligo di di CP_1
contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, ER mediante il versamento di un assegno mensile pari a € 500,00, da versarsi a favore di Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dal decreto di omologa del
3.7.2020, e il 50% delle spese straordinarie secondo la regolamentazione di cui alla separazione;
3) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 15.5.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Stefania Deiana Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1005/2024 r.g. promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. PINNA Parte_1 C.F._1
VALENTINA ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente, come da note scritte del 29.4.2025:
“a) dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_2
in Alghero il 14.09.1996 regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
predetto comune Anno 1996, Atto 84 parte 2 serie A, mandando allo stato civile per le relative annotazioni;
b) porre a carico del un contributo per il mantenimento del figlio di € 600,00 mensili, CP_1 ER
da liquidare entro il 5 di ogni mese e rivalutare secondo ISTAT, nonché il 50% delle spese
pagina 1 di 5 straordinarie si rendessero necessarie secondo la classificazione operata dal protocollo CNF in data
29.11.2017;
c) con il favore delle spese”
Per parte resistente: nessuna conclusione stante la contumacia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 24.4.2024, ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Alghero in data 14.9.1996 (trascritto presso gli atti dello CP_1
Stato civile del Comune di Alghero – anno 1996, n. 84, P. II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli
(23.9.2000) e (29.11.2005), entrambi maggiorenni, ma non ancora Per_2 ER ER
economicamente indipendente, dalla quale si era separata consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari del 3.7.2020 n. 6398/2020, chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La parte ricorrente chiedeva, altresì, di porre a carico del padre un contributo per il CP_1
mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, di € 600,00 ER
mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF.
Il resistente non si costituiva e, rilevata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 6.5.2025.
Veniva disposti alcuni rinvii dal precedente Giudice istruttore.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e con interrogatorio libero di parte ricorrente.
All'udienza del 6.5.2025, svolta con la modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa in decisione davanti al Collegio.
*
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta in quanto fondata.
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Alghero in data 14.9.1996 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Alghero, anno
1996, n. 84, P. II, Serie A), dalla cui unione sono nati i figli (23.9.2000) e Per_2 ER
(29.11.2005).
pagina 2 di 5 Le parti si sono separate consensualmente con decreto del Tribunale di Sassari del 3.7.2020 n.
6398/2020.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione e avendo la parte ricorrente dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dagli art. 3, n.2, lett. b),
L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Mantenimento del figlio ER
Con riguardo al figlio maggiorenne , occorre richiamare i principi della giurisprudenza della ER
Suprema Corte, divenuti consolidati nel tempo, in merito ai presupposti per l'obbligo di contribuzione nel mantenimento del figlio maggiorenne.
L'obbligo del mantenimento da parte dei genitori non si protrae sine die, ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita o ancora, quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa (cfr. C. Cass. n. 38366/2021).
Nel caso di specie, il Collegio ritiene provata la non autosufficienza economica di , dovendosi ER
ritenere fondato il suo diritto al mantenimento. dichiarava che è attualmente studente al quinto anno di scuola superiore con Parte_1 ER
un buon rendimento.
Dal certificato scolastico sub doc. 4 di parte ricorrente emerge che, per l'anno scolastico 2023-2024, il figlio era iscritto al corso Istituto Tecnico Industriale presso l'Istituto Europa di Alghero.
Con riguardo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, l'attuale contributo al mantenimento a favore di è di € 500,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo Linee Guida ER
CNF, come previsto dal decreto di omologa delle condizioni di separazione (cfr. decreto del 3.7.2020).
La ricorrente ne chiedeva un aumento a € 600,00 mensili in ragione del persistente disinteresse del padre (che non aveva alcun contatto con la famiglia e il figlio) e dell'esposizione debitoria lasciata dall'ex marito a seguito del fallimento della sua impresa, che ha travolto anche la ricorrente.
Quanto alle condizioni reddituali dei genitori, è lavoratrice dipendente con mansioni di Parte_1
infermiera e percepisce un compenso mensile di circa € 1.800,00 (cfr. dichiarazione CU).
Non sono note le condizioni economiche attuali di CP_1
Occorre altresì considerare che ha raggiunto l'età di 20 anni ed è, ormai, prossimo al diploma ER
e all'auspicato ingresso nel mondo del lavoro.
pagina 3 di 5 Alla luce di quanto sopra descritto, si ritiene congruo confermare l'importo di € 500,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dal decreto di omologa della separazione.
Dunque, si conferma quanto già previsto in sede di separazione, ponendo a carico di CP_1
l'obbligo di versare a in favore del figlio , maggiorenne ma non Parte_1 ER
economicamente indipendente, una somma mensile di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno sostenute in misura pari al 50% da entrambi i genitori in conformità con le condizioni di cui al ricorso di separazione: “il padre sarà ulteriormente tenuto a corrispondere il
50% delle spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico come meglio dettagliate a seguire:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari. Spese mediche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari. Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa. Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da Istituti Privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese extra- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze”.
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Nulla sulle spese di lite attesa la contumacia e il tenore della vertenza.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, a parziale modifica delle condizioni di separazione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e CP_1 Pt_1
, che hanno contratto matrimonio in Alghero in data 14.9.1996 (trascritto presso gli atti dello
[...]
Stato civile del Comune di Alghero, anno 1996, n. 84, P. II, Serie A);
2) conferma la condizione di cui alla separazione consensuale relativa all'obbligo di di CP_1
contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, ER mediante il versamento di un assegno mensile pari a € 500,00, da versarsi a favore di Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dal decreto di omologa del
3.7.2020, e il 50% delle spese straordinarie secondo la regolamentazione di cui alla separazione;
3) spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alghero per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari in data 15.5.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Stefania Deiana dott.ssa Elisa Remonti
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