Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 19/06/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2155/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 24/04/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PALVARINI LUCA
E
) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SPAGGIARI CARLO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … - Le figlie minori e saranno affidate ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre.
- La casa familiare sita in Castelletto Borgo (MN), Strada delle Acque 25, di proprietà esclusiva del sig. , già liberata dalla sig.ra Controparte_1
e dalle figlie da tutti i beni di proprietà della stessa, resta assegnata Parte_1 al padre.
- Entrambi i genitori potranno, nei periodi di rispettiva pertinenza, esercitare la
- Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto detto Par trasferimento, a mezzo e-mail ordinaria e/o pec e/o raccomandata
- Quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione delle figlie minori con il padre, questi potrà averle e tenerle con sé, secondo le modalità che seguono: a) a fine settimana alternati, dal sabato mattina, sino alle ore 19:30 della domenica;
b) un pomeriggio infrasettimanale ricompreso in un giorno tra lunedì e venerdì, a scelta del sig. e con onere di comunicazione alla sig.ra CP_1 Parte_1 almeno 7 giorni prima, dall'uscita da scuola fino alle ore 19.30. Nelle rispettive permanenze presso l'uno o l'altro genitore questo dovrà assumere e sostenere integralmente ogni onere e spesa relativa al minore, avendo diritto unicamente alla ripetizione del 50% delle spese straordinarie per come precisate nel prosieguo, ove integralmente sostenute, oltre a consentire un contatto telefonico tra il figlio e il genitore non presente, nella fascia oraria 19.00 – 20.00. Nelle rispettive permanenze presso l'uno o l'altro genitore è fondamentale rispettare gli impegni scolastici, ludici, sportivi delle figlie. Nei periodi di vacanza: e) 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da individuarsi in concreto, previo accordo tra le parti, entro il 31 maggio di ogni anno;
f) durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé le figlie il giorno della Vigilia (24 dicembre), mentre la madre terrà le figlie con sé il giorno di Natale (25 dicembre), come da consuetudine;
il padre terrà con sé le figlie dal 23 al 29 dicembre negli anni dispari e dal 30 dicembre al 6 gennaio negli anni pari;
c) nel periodo Pasquale le figlie resteranno col padre dal Giovedì Santo alla domenica di Pasqua negli anni dispari, e dalla Domenica di Pasqua al mercoledì successivo negli anni pari;
g) per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare destinazione delle vacanze e relativo alloggio e recapiti.
- A titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minori, la sig.ra avrà diritto a ricevere dal sig. , entro il giorno 15 di ogni Parte_1 CP_1 mese, la somma mensile di € 400,00, (quattrocento//00) per ogni figlia e quindi per un totale di € 800,00 (ottocento//00) al seguente IBAN: [...] (Banco BPM – intestato a ). Parte_1 La somma di € 800,00 sarà automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, con primo scatto ad aprile 2025. I c.d. assegni familiari (ossia quello attualmente denominato assegno unico) saranno sempre e comunque di esclusiva spettanza del padre.
- Si pone a carico dei genitori il pagamento al 50% delle spese straordinarie, con obbligo di rimborso entro 15 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero. Dette spese vanno preventivamente concordate tra le parti, con risposta da effettuarsi entro 7 giorni, anche a mezzo di messaggistica telefonica. Spirato detto termine la proposta è da intendersi accettata. Si intendono di natura straordinaria
2 le seguenti spese: a) Spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche dentistiche, odontoiatriche, oculistiche, prescritte da un medico o ritenute necessarie, siano esse pubbliche o private;
farmaci; cure termali e fisioterapiche;
b) Spese scolastiche: tasse di iscrizione asilo nido, alla scuola di infanzia, alla scuola media e superiore e all'università imposte da istituti pubblici, ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'Istituto; libri di testo e tutto il materiale scolastico e universitario, comprensivi di libri e materiale per le vacanze;
gite scolastiche;
mensa scolastica;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria), con mezzo pubblico;
corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese per tempo prolungato;
c) Spese extrascolastiche: pre-scuola e dopo-scuola; per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, equitazione, spese per lezioni di scuola guida (pratica e teoria); corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature. - entrambi i genitori dovranno relazionarsi con estrema cautela con terze persone, evitando pernottamenti fintantoché sono con le minori, al fine di preservarle da traumi e/o pregiudizi. I genitori si obbligano altresì a fare quanto possibile per favorire un sereno e continuo rapporto tra le minori e i nonni. Spese del presente procedimento interamente compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
ON (MN) il 20/05/2006 ed ivi trascritto al numero 10, Parte II,
Serie A, Uff. 1 del registro dei relativi atti dell'anno 2006;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché
3 all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 12/06/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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