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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/04/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 377/2022 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. DEL GAUDIO Parte_1
CARLO LINDO FRANCESCO;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. ; CP_1
Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato Parte_2 conveniva in giudizio chiedendone la CP_1 condanna al pagamento della somma di € 33.784,33 a titolo di differenze retributive e differenze sul TFR in relazione al rapporto di lavoro intercorso con lo stesso
. CP_1
Ha dedotto in punto di fatto di aver lavorato alle dipendenze di svolgendo le mansioni di CP_1 collaboratrice domestica convivente dal 1.8.2019 al
14.8.2019 e dal 22.3.2020 al 24.4.2020 con orario di lavoro di 54 ore settimanali;
di aver lavorato alle dipendenze di svolgendo le mansioni di CP_1 collaboratrice domestica non convivente dal 30.7.2020 al 14.4.2021 osservando il seguente orario di lavoro:dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 19,00 e il sabato dalle ore 8,30 alle 17,00 per un totale di 61 ore settimanali.
Si costituiva chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Rappresentava che la ricorrente era stata assunta con contratto part time di 25 ore settimanali il 3.12.2018 e che il rapporto di lavoro si interrompeva in data
26.3.2020 in concomitanza dell'emergenza COVID;
che successivamente era stato stipulato altro contratto il
30.7.2020 sempre part-time per 25 ore settimanali e che la prestazione lavorativa era stata resa fino al
14.4.2021 ,data in cui la ricorrente veniva licenziata;
che la ricorrente era stata retribuita come da buste paga sottoscritte dalla stessa.
Istruita attraverso l'escussione dei testi di parte convenuta, dichiarata parte ricorrente decaduta dalla prova testimoniale ,la causa veniva rinviata all'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito delle note ex art.127 ter cpc.
All'esito del deposito delle note la causa è stata decisa.
Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente deduce di aver lavorato,nei due rapporti lavorativi, per un numero di ore superiore a quello indicato nel contratto di assunzione e quindi di aver svolto lavoro straordinario.
Come è noto, in materia di lavoro straordinario,
l'onere probatorio dell'assolvimento di prestazioni per un monte orario eccedente quello ordinario grava sul lavoratore;
è quest'ultimo che deve fornire la prova dell'esecuzione della prestazione oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Ciò in conformità ai principi espressi in tema dalla giurisprudenza di legittimità, per cui: “a carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (v. Cass. n.
16150/2018; Cass. n. 4408/2021).
A fronte delle asserzioni di parte ricorrente,parte convenuta ha prodotto i contratti di assunzione, peraltro relativi a periodi diversi da quelli indicati dalla ricorrente, dai quali risulta che i contratti erano part- time con orario di lavoro di 25 ore settimanali;
la ricorrente nulla ha dedotto a seguito di tale produzione documentale.
Né l'osservanza di un orario di lavoro maggiore di quello contrattuale è emersa dalla prova testimoniale.
Dichiarata decaduta parte ricorrente dalla prova testimoniale per mancata citazione dei testi,i testi di parte convenuta hanno reso delle dichiarazioni che non confortano l'assunto attoreo.
Riferisce il teste ”Sono la mamma del Tes_1 convenuto. Conosco la ricorrente. Ha lavorato a casa di mio figlio ed aiutava mia nuora in casa e con i bambini.
Mia nuora mi diceva che la ricorrente andava di mattina e quando non poteva andare di mattina, andava di pomeriggio. Nel periodo 2018-2021 io mi recavo 2/3 volte la settimana a casa di mio figlio per dare una mano a mia nuora con i bambini. Quando io mi recavo a casa di mio figlio a volte trovavo la ricorrente e mia nuora mi diceva che era mancata la mattina. Io mi fermavo a casa di mio figlio 2/3 ore. Quando io trovavo la ricorrente vedevo che dava una mano a mia nuora sia in casa e sia con i bambini. Ribadisco che mia nuora mi riferiva che la ricorrente lavorava la mattina e solo quando, per qualche motivo, non poteva andare di mattina, andava di pomeriggio. Non so il motivo per cui è cessato il rapporto di lavoro. Io andavo il pomeriggio verso le
15:00 e mi fermavo fino alle 18:00/19:00. Le volte che trovavo la ricorrente la trovavo già lì quando io arrivavo e me ne andavo lasciandola a casa. Ovviamente nel periodo del lockdown quando c'era la chiusura totale non mi sono recata a casa di mio figlio. Poi quando potevamo uscire ho ripreso a frequentare casa di mio figlio. Durante la chiusura dovuta al lockdown ricordo che mio figlio mi disse che non c'era la ricorrente, la quale non aveva lavorato a casa loro. Io abito a Rende e mio figlio a Cosenza. Durante il periodo estivo mio figlio e mia nuora si trasferiscono per circa 10/15 giorni a mare a casa dei genitori di mia nuora. Io non mi reco da loro nel periodo estivo tranne che per il compleanno di uno dei bambini ed in quell'occasione non ricordo di aver visto la ricorrente. Per quel che mi risulta la ricorrente non lavorava nella casa al mare anche perché mia nuora aveva l'aiuto dei suoi familiari.
“
Riferisce il teste “Sono titolare di un panificio Tes_2
a Rende. Sono amico del sig. . Io consegno il pane CP_1
a domicilio e lo consegno anche alla famiglia del sig.
. Quest'attività la svolgo sia di mattina che di CP_1 pomeriggio. Consegno il pane alla Conad di Via Pasquale
Rossi e, stante il rapporto di amicizia, posto il pane ed altri prodotti al sig. . Il lunedì, il mercoledì CP_1 ed il venerdì, andavo di mattina. Il martedì ed il giovedì andavo di pomeriggio. Lo faccio da diversi anni
(anche prima del 2018). Di pomeriggio mi recavo (e mi reco) presso il sig. verso le 16:00/17:00. In CP_1 questo periodo ho visto la ricorrente quasi sempre la mattina;
spesso era lei che apriva la porta. Di pomeriggio ho visto la ricorrente poche volte. Vedevo più spesso o la moglie o la mamma del sig. Io CP_1 entro in casa del sig. perché c'è un rapporto di CP_1 amicizia. Di pomeriggio spesso mi trattenevo dopo aver consegnato il pane e, come detto, ho visto la ricorrente raramente. Vedendo la ricorrente ho pensato che fosse una collaboratrice domestica.Non so cosa facesse di preciso ma ho pensato che desse una mano alla moglie del sig. .Durante il periodo del lockdown andavo tutti CP_1
i giorni dal sig. perché potevamo fare consegne. CP_1
Non ricordo se in quei mesi vedevo la ricorrente a casa del sig. . Io consegno il pane al sig. solo a CP_1 CP_1
Cosenza. Non consegno il pane quando loro vanno in vacanza.”
Alla luce della espletata istruttoria si evince che è mancata del tutto, da parte della ricorrente, la dimostrazione di aver sempre lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, in particolare, la prova del numero di ore di ore di lavoro effettivamente svolte
Né può avere valenza probatoria la produzione documentale depositata dalla ricorrente successivamente al deposito del ricorso trattandosi di documentazione che poteva e doveva essere prodotta unitamente al ricorso.
Va infatti ricordato che nel rito del lavoro la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso in cui tali documenti si siano formati o siano giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui.
La domanda di differenze retributive va dunque rigettata.
Va altresì rigettata la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute.
Quanto all'indennità sostitutiva delle ferie va osservato come per giurisprudenza costante il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta.
Infatti l'indennità sostitutiva si configura come emolumento di natura retributiva, essendo posta in relazione a lavoro prestato con violazione di norme a tutela del lavoratore e per il quale il lavoratore ha in ogni caso diritto alla retribuzione e, secondo i criteri generali, l'onere probatorio si ripartisce esclusivamente facendo riferimento alla posizione processuale, restando rispettivamente a carico di chi vuol far valere un diritto ovvero di chi ne contesti l'esistenza, la estinzione o la modifica. . Sez. L,
Sentenza n. 22751 del 03/12/2004 .
Nel caso di specie parte ricorrente non ha provato di non aver goduto delle ferie.
In definitiva il ricorso va rigettato e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso.
Pone a carico della ricorrente le spese di lite che liquida in € 2314,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione. Cosenza,8.4.2025
Il giudice dott.ssa Silvana D.Ferrentino