Articolo 11 della Legge 3 maggio 1985, n. 204
Articolo 10Articolo 12
Versione
6 giugno 1985
Art. 11.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, emanera' le norme di attuazione della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali di categoria e quelle a carattere generale dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Entrata in vigore il 6 giugno 1985