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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1308/2025 R.G. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con il patrocinio dell'avv. RANFAGNI ANDREA e dell'avv. CONTE
[...] ANDREA
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara l'illegittimità delle riduzioni e/o degli assorbimenti del superminimo / sovraminimo individuale operati a danno dei ricorrenti con decorrenze dal 1° gennaio 2018 e dal 1° luglio 2018, e per gli effetti accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita prima di tali assorbimenti di
€ 100,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 120,00 Pt_1 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 220,00 lordi Parte_2 fissi mensili per quanto riguarda Abis, € 310,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda;
Pt_4 per l'effetto, condanna a ricostituire il superminimo Controparte_1
/ sovraminimo individuale dei ricorrenti nelle misure originariamente pagina 1 di 2 attribuite, oltre che a corrispondere in favore dei ricorrenti le differenze retributive maturate e pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in solido con fino alla data del Controparte_2
30.6.2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo;
condanna e in solido, alla Controparte_2 Controparte_1 rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 23.9.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1308/2025 R.G. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con il patrocinio dell'avv. RANFAGNI ANDREA e dell'avv. CONTE
[...] ANDREA
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accerta e dichiara l'illegittimità delle riduzioni e/o degli assorbimenti del superminimo / sovraminimo individuale operati a danno dei ricorrenti con decorrenze dal 1° gennaio 2018 e dal 1° luglio 2018, e per gli effetti accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al mantenimento del superminimo / sovraminimo individuale nella misura originariamente attribuita prima di tali assorbimenti di
€ 100,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 120,00 Pt_1 lordi fissi mensili per quanto riguarda € 220,00 lordi Parte_2 fissi mensili per quanto riguarda Abis, € 310,00 lordi fissi mensili per quanto riguarda;
Pt_4 per l'effetto, condanna a ricostituire il superminimo Controparte_1
/ sovraminimo individuale dei ricorrenti nelle misure originariamente pagina 1 di 2 attribuite, oltre che a corrispondere in favore dei ricorrenti le differenze retributive maturate e pari alla differenza tra quanto avrebbero percepito se le riduzioni e/o gli assorbimenti non fossero stati operati e quanto concretamente corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in solido con fino alla data del Controparte_2
30.6.2024, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al saldo;
condanna e in solido, alla Controparte_2 Controparte_1 rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 23.9.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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