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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22431/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22431/2024 avente ad oggetto: Interdizione (collegio) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv. UMBERTO Parte_1 C.F._1
RIZZI e ROBERTA MONTAGNINI elettivamente domiciliati presso il suo studio in TORINO, VIA
BLIGNY N. 15, presso i difensori avv. UMBERTO RIZZI e ROBERTA MONTAGNINI
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 12.12.2024: “in via principale, pronunciare, l'interdizione della Sig.ra per infermità abituale di mente, nominando tutore provvisorio l'odierna CP_1 ricorrente e con ogni consequenziale provvedimento di legge. In via subordinata: previa adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti che riterrà opportuni nell'interesse della Sig.ra CP_1 disporre la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per la nomina di un Amministratore di
Sostegno”.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra nata il [...] a [...], residente in [...], Corso CP_1
Lombardia n. 115, madre dell'odierna ricorrente, sig.ra è ricoverata dal Parte_1
09.08.2021 presso la R.S.A. “CASA SERENA”, struttura socioassistenziale sita in Torino, in Corso
Lombardia 115 e gestita dal . Controparte_2
Dall'anno 2020, iniziava a carico della Sig.ra un declino cognitivo rapido con CP_1 perdita di autonomia, come certificato dal Centro per i disturbi cognitivi e le demenze (C.D.C.D.) dell'ASL di Torino. Successivamente ad un accesso al DEA del “SAN GIOVANNI BOSCO” di
Torino, a seguito di agitazione psicomotoria, rigidità, confusione con tremori ed a fronte di un'anamnesi patologica remota rappresentata, tra l'altro, da disturbo neuro cognitivo maggiore ed importante wandering, la resistente, essendo divenuta alquanto difficile la gestione presso la propria abitazione di Torino, Via Nino Oxilia 40 ove conviveva con il marito allora Persona_1 ottantatreenne, trascorreva dapprima un breve periodo (dal 26/07/2021 al 08/08/2021) presso la R.S.A.
“VILLA ANNA MARIA” di Torino, per essere poi (dal 09/08/2021) definitivamente ricoverata presso la suddetta struttura “CASA SERENA” ove a tutt'oggi è ospite. Invero, l'ASL di Torino, con comunicazione del 21/07/2021, a seguito di valutazione U.V.G., autorizzava sine die la degenza della
Sig.ra presso una struttura residenziale in alta intensità con decorrenza dal 05/08/2021. Con CP_1 verbale di accertamento del 18/05/2021, l' accertava in capo alla sig.ra lo CP_3 CP_1 stato di «invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta», con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ad oggi, giusta allegata relazione medica della R.S.A. “CASA SERENA” ove è ricoverata, la sig.ra presenta una grave condizione di infermità di mente, irreversibile, che la rende assolutamente incapace di intendere e volere e di provvedere ai propri interessi a causa di un severo deterioramento cognitivo. Invero il test
SPMSQ o test di Pfeiffer, con un valore 9/10, ha evidenziato da un punto di vista cognitivo un grave deterioramento delle funzioni intellettive. In questo senso, la ricorrente adiva in Tribunale di Torino con ricorso del 12.12.2024 per chiedere, in via principale, l'interdizione della sig.ra CP_1 per infermità abituale di mente, nominando tutore provvisorio la ricorrente e con ogni consequenziale provvedimento di legge;
in via subordinata: previa adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti che riterrà opportuni nell'interesse della sig.ra disporre la trasmissione del CP_1 procedimento al Giudice Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza dinanzi al GOP delegato per l'incombente e successivi connessi, alli 1.2.2025, e fissava contestualmente udienza dinanzi a sé per la precisazione delle conclusioni in data 8.4.2025.
L'udienza dinanzi al GOP viene celebrata in modalità da remoto in data 20.2.2025. La GOP, constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso, procede all'esame della persona interdicenda. All'esito dell'esame, la GOP rileva che la stessa ha risposto alle domande, dopo che le stesse le sono state ripetute più volte dalla OSS della struttura, ed è apparsa in discrete condizioni fisiche ma all'evidenza confusa e spaesata. Dopo avere sentito la parte ricorrente e il difensore di questa, la GOP, ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un tutore provvisorio, nominava tutore provvisorio della persona interdicenda la sig.ra (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.5.1964, residente in [...], strada Pino Torinese 7/4, rimettendo parti e causa avanti il
Giudice Relatore delegante per l'udienza di rimessione della causa in decisione già fissata al 8.4.2025.
pagina 2 di 4 All'udienza del 8.4.2025, il difensore di parte ricorrente precisava come da ricorso.
Non risultano dichiarazioni di opposizione della stessa persona interdicenda, sig.ra CP_1 verso la domanda di interdizione proposta nei suoi confronti.
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di interdizione risulta fondata.
Dalla documentazione in atti si evince che la sig.ra isulta ricoverata dal 09/08/2021 CP_1 presso la R.S.A. “CASA SERENA”, struttura socioassistenziale sita in Torino, in Corso Lombardia 115
e gestita dal . Controparte_2
Analizzando la documentazione depositata in atti, e specificatamente dalla Relazione depositata in atti del Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (C.D.C.D.) della Casa della Salute distretto nord- ovest di Torino del 05.01.2021, risulta che la sig.ra risulta affetta da una CP_1
«progressiva perdita della memoria di fissazione e di autonomia;
deflessione del tono dell'umore, facile irritabilità, non consapevolezza di malattia;
perdita di interessi e di iniziativa;
riferito a volte atteggiamento oppositivo e comparsa di spunti deliranti;
ridotto, introito alimentare, con calo ponderale», risultando affetta da un disturbo neuro cognitivo maggiore, con deterioramento lieve- moderato. Con verbale di accertamento del 18.5.2021, l' accertava in capo alla sig.ra CP_3 [...]
lo stato di «invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta», con necessità CP_1 di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ad oggi, giusta allegata relazione medica della R.S.A. “CASA SERENA” ove è ricoverata, la sig.ra presenta «una grave condizione di infermità di mente, irreversibile, che la rende assolutamente incapace di intendere
e volere e di provvedere ai propri interessi a causa di un severo deterioramento cognitivo». Invero il test SPMSQ o test di Pfeiffer, con un valore 9/10, ha evidenziato da un punto di vista cognitivo un grave deterioramento delle funzioni intellettive.
Alla luce di tutta la documentazione depositata in atti, risulta provato che la resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale e che sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414
c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Si dà atto dell'intervenuta nomina a tutore provvisorio della persona interdicenda della sig.ra
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Baldissero Torinese, strada Pino Torinese 7/4, avvenuta all'udienza del 20.2.2025 dinanzi al GOP dott.ssa Barbara Ferrero.
Rigettata ogni ulteriore istanza;
si trasmette, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza al
Giudice Tutelare, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. CP_1
, nata il [...] a [...], residente in [...], Corso C.F._1
Lombardia n. 115, presso la Struttura R.S.A. “CASA SERENA”.
NULLA sulle spese di lite.
Manda al Giudice Tutelare, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/4/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22431/2024 avente ad oggetto: Interdizione (collegio) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv. UMBERTO Parte_1 C.F._1
RIZZI e ROBERTA MONTAGNINI elettivamente domiciliati presso il suo studio in TORINO, VIA
BLIGNY N. 15, presso i difensori avv. UMBERTO RIZZI e ROBERTA MONTAGNINI
RICORRENTE contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17/4/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso del 12.12.2024: “in via principale, pronunciare, l'interdizione della Sig.ra per infermità abituale di mente, nominando tutore provvisorio l'odierna CP_1 ricorrente e con ogni consequenziale provvedimento di legge. In via subordinata: previa adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti che riterrà opportuni nell'interesse della Sig.ra CP_1 disporre la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare per la nomina di un Amministratore di
Sostegno”.
Per il Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La Sig.ra nata il [...] a [...], residente in [...], Corso CP_1
Lombardia n. 115, madre dell'odierna ricorrente, sig.ra è ricoverata dal Parte_1
09.08.2021 presso la R.S.A. “CASA SERENA”, struttura socioassistenziale sita in Torino, in Corso
Lombardia 115 e gestita dal . Controparte_2
Dall'anno 2020, iniziava a carico della Sig.ra un declino cognitivo rapido con CP_1 perdita di autonomia, come certificato dal Centro per i disturbi cognitivi e le demenze (C.D.C.D.) dell'ASL di Torino. Successivamente ad un accesso al DEA del “SAN GIOVANNI BOSCO” di
Torino, a seguito di agitazione psicomotoria, rigidità, confusione con tremori ed a fronte di un'anamnesi patologica remota rappresentata, tra l'altro, da disturbo neuro cognitivo maggiore ed importante wandering, la resistente, essendo divenuta alquanto difficile la gestione presso la propria abitazione di Torino, Via Nino Oxilia 40 ove conviveva con il marito allora Persona_1 ottantatreenne, trascorreva dapprima un breve periodo (dal 26/07/2021 al 08/08/2021) presso la R.S.A.
“VILLA ANNA MARIA” di Torino, per essere poi (dal 09/08/2021) definitivamente ricoverata presso la suddetta struttura “CASA SERENA” ove a tutt'oggi è ospite. Invero, l'ASL di Torino, con comunicazione del 21/07/2021, a seguito di valutazione U.V.G., autorizzava sine die la degenza della
Sig.ra presso una struttura residenziale in alta intensità con decorrenza dal 05/08/2021. Con CP_1 verbale di accertamento del 18/05/2021, l' accertava in capo alla sig.ra lo CP_3 CP_1 stato di «invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta», con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ad oggi, giusta allegata relazione medica della R.S.A. “CASA SERENA” ove è ricoverata, la sig.ra presenta una grave condizione di infermità di mente, irreversibile, che la rende assolutamente incapace di intendere e volere e di provvedere ai propri interessi a causa di un severo deterioramento cognitivo. Invero il test
SPMSQ o test di Pfeiffer, con un valore 9/10, ha evidenziato da un punto di vista cognitivo un grave deterioramento delle funzioni intellettive. In questo senso, la ricorrente adiva in Tribunale di Torino con ricorso del 12.12.2024 per chiedere, in via principale, l'interdizione della sig.ra CP_1 per infermità abituale di mente, nominando tutore provvisorio la ricorrente e con ogni consequenziale provvedimento di legge;
in via subordinata: previa adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti che riterrà opportuni nell'interesse della sig.ra disporre la trasmissione del CP_1 procedimento al Giudice Tutelare per la nomina di un Amministratore di Sostegno.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza dinanzi al GOP delegato per l'incombente e successivi connessi, alli 1.2.2025, e fissava contestualmente udienza dinanzi a sé per la precisazione delle conclusioni in data 8.4.2025.
L'udienza dinanzi al GOP viene celebrata in modalità da remoto in data 20.2.2025. La GOP, constatata la regolarità delle notificazioni del ricorso, procede all'esame della persona interdicenda. All'esito dell'esame, la GOP rileva che la stessa ha risposto alle domande, dopo che le stesse le sono state ripetute più volte dalla OSS della struttura, ed è apparsa in discrete condizioni fisiche ma all'evidenza confusa e spaesata. Dopo avere sentito la parte ricorrente e il difensore di questa, la GOP, ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un tutore provvisorio, nominava tutore provvisorio della persona interdicenda la sig.ra (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.5.1964, residente in [...], strada Pino Torinese 7/4, rimettendo parti e causa avanti il
Giudice Relatore delegante per l'udienza di rimessione della causa in decisione già fissata al 8.4.2025.
pagina 2 di 4 All'udienza del 8.4.2025, il difensore di parte ricorrente precisava come da ricorso.
Non risultano dichiarazioni di opposizione della stessa persona interdicenda, sig.ra CP_1 verso la domanda di interdizione proposta nei suoi confronti.
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di interdizione risulta fondata.
Dalla documentazione in atti si evince che la sig.ra isulta ricoverata dal 09/08/2021 CP_1 presso la R.S.A. “CASA SERENA”, struttura socioassistenziale sita in Torino, in Corso Lombardia 115
e gestita dal . Controparte_2
Analizzando la documentazione depositata in atti, e specificatamente dalla Relazione depositata in atti del Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (C.D.C.D.) della Casa della Salute distretto nord- ovest di Torino del 05.01.2021, risulta che la sig.ra risulta affetta da una CP_1
«progressiva perdita della memoria di fissazione e di autonomia;
deflessione del tono dell'umore, facile irritabilità, non consapevolezza di malattia;
perdita di interessi e di iniziativa;
riferito a volte atteggiamento oppositivo e comparsa di spunti deliranti;
ridotto, introito alimentare, con calo ponderale», risultando affetta da un disturbo neuro cognitivo maggiore, con deterioramento lieve- moderato. Con verbale di accertamento del 18.5.2021, l' accertava in capo alla sig.ra CP_3 [...]
lo stato di «invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta», con necessità CP_1 di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Ad oggi, giusta allegata relazione medica della R.S.A. “CASA SERENA” ove è ricoverata, la sig.ra presenta «una grave condizione di infermità di mente, irreversibile, che la rende assolutamente incapace di intendere
e volere e di provvedere ai propri interessi a causa di un severo deterioramento cognitivo». Invero il test SPMSQ o test di Pfeiffer, con un valore 9/10, ha evidenziato da un punto di vista cognitivo un grave deterioramento delle funzioni intellettive.
Alla luce di tutta la documentazione depositata in atti, risulta provato che la resistente si trovi in condizioni di abituale infermità mentale e che sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e che, pertanto, si trovi nelle condizioni volute dall'art. 414
c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
Si dà atto dell'intervenuta nomina a tutore provvisorio della persona interdicenda della sig.ra
[...]
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Baldissero Torinese, strada Pino Torinese 7/4, avvenuta all'udienza del 20.2.2025 dinanzi al GOP dott.ssa Barbara Ferrero.
Rigettata ogni ulteriore istanza;
si trasmette, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza al
Giudice Tutelare, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto del rapporto di parentela fra le parti ed in assenza di opposizione della parte convenuta.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di (C.F. CP_1
, nata il [...] a [...], residente in [...], Corso C.F._1
Lombardia n. 115, presso la Struttura R.S.A. “CASA SERENA”.
NULLA sulle spese di lite.
Manda al Giudice Tutelare, a cura della Cancelleria, copia della presente sentenza, ex art. 42 disp. att. cod. civ., per la nomina del tutore definitivo e per l'esercizio delle funzioni di sua spettanza.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17/4/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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