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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/09/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4507 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 4507 /2025 promossa da
(c.f. ), difesa dall'Avv. SALA LAURA SANTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] in data [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/04/2025, ha assunto di avere Parte_1 contratto matrimonio con , a Chandigarh (India) in data CP_1
03/04/2005, matrimonio registrato in data 03/04/2006 e trascritto nel registro degli Atti di matrimonio-Matrimonio estero del Comune di Verolanuova in data 17/01/2023 Parte II, Serie C, N. 03; che dal matrimonio sono nati tre figli, di cui una maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ( , nata in Persona_1
India il 16.1.2006), e due minorenni ( nato a [...] in Persona_2 data 26/03/2008, e nato a [...] in data [...]) Persona_3
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale, con addebito al convenuto, e la pronuncia di scioglimento del matrimonio, i provvedimenti inerenti alla prole, l'assegnazione della casa coniugale e i provvedimenti economici.
Con ordinanza ex art. 473- bis. 22 c.p.c. il giudice adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
dispone l'affido esclusivo dei figli alla madre, con facoltà di quest'ultima di assumere le decisioni di maggiore importanza per i figli;
assegna la casa coniugale alla ricorrente, che vi abiterà insieme ai figli, collocati in via prevalente presso di lei;
dispone che gli incontri padre-figli avverranno in modalità protetta, con l'ausilio di un educatore a ciò incaricato, una volta ogni due settimane;
conferma l'incarico già conferito ai Servizi Sociali da parte del Tribunale dei Minorenni onera parte resistente di contribuire al mantenimento dei minori, versando la somma mensile in favore della ricorrente di € 450,00 (€ 150,00 a figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia;
dispone che l'assegno unico per i figli verrà interamente percepito dalla ricorrente;
conferma la nomina dell'avv.to Elena Soppa come curatrice speciale dei minori;
rimette la causa al Collegio per l'adozione della sentenza parziale”.
A seguito della rimessione al collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
***
Il pubblico ministero non è intervenuto nel processo. Tuttavia, è sufficiente rilevare che la parte pubblica, parte necessaria di questo processo [art. 70, co. 1, n. 2), c.p.c.], è stata messa nelle condizioni di intervenire (cfr. in argomento per tutte Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2018, n. 5492), essendo stata partecipata della pendenza del processo, mediante la comunicazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata. Sussistono i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c.; si deve ritenere provato che la vita matrimoniale è divenuta intollerabile e non proseguibile, giuste le allegazioni di violenza e l'abuso di alcol da parte del marito, che hanno reso la convivenza intollerabile.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La prosecuzione del processo, per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli, per le questioni economiche, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dispone la separazione personale di e Parte_1 CP_1 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verolanuova (BS) di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (anno 2023 Parte II, Serie C, N. 03) e alle ulteriori incombenze di legge;
rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 9.9.2025
Il Presidente estensore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Costanza Teti Presidente relatore
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 4507 /2025 promossa da
(c.f. ), difesa dall'Avv. SALA LAURA SANTA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato in [...] in data [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/04/2025, ha assunto di avere Parte_1 contratto matrimonio con , a Chandigarh (India) in data CP_1
03/04/2005, matrimonio registrato in data 03/04/2006 e trascritto nel registro degli Atti di matrimonio-Matrimonio estero del Comune di Verolanuova in data 17/01/2023 Parte II, Serie C, N. 03; che dal matrimonio sono nati tre figli, di cui una maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ( , nata in Persona_1
India il 16.1.2006), e due minorenni ( nato a [...] in Persona_2 data 26/03/2008, e nato a [...] in data [...]) Persona_3
La ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale, con addebito al convenuto, e la pronuncia di scioglimento del matrimonio, i provvedimenti inerenti alla prole, l'assegnazione della casa coniugale e i provvedimenti economici.
Con ordinanza ex art. 473- bis. 22 c.p.c. il giudice adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
dispone l'affido esclusivo dei figli alla madre, con facoltà di quest'ultima di assumere le decisioni di maggiore importanza per i figli;
assegna la casa coniugale alla ricorrente, che vi abiterà insieme ai figli, collocati in via prevalente presso di lei;
dispone che gli incontri padre-figli avverranno in modalità protetta, con l'ausilio di un educatore a ciò incaricato, una volta ogni due settimane;
conferma l'incarico già conferito ai Servizi Sociali da parte del Tribunale dei Minorenni onera parte resistente di contribuire al mantenimento dei minori, versando la somma mensile in favore della ricorrente di € 450,00 (€ 150,00 a figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie indicate nel Protocollo del Tribunale di Brescia;
dispone che l'assegno unico per i figli verrà interamente percepito dalla ricorrente;
conferma la nomina dell'avv.to Elena Soppa come curatrice speciale dei minori;
rimette la causa al Collegio per l'adozione della sentenza parziale”.
A seguito della rimessione al collegio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
***
Il pubblico ministero non è intervenuto nel processo. Tuttavia, è sufficiente rilevare che la parte pubblica, parte necessaria di questo processo [art. 70, co. 1, n. 2), c.p.c.], è stata messa nelle condizioni di intervenire (cfr. in argomento per tutte Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2018, n. 5492), essendo stata partecipata della pendenza del processo, mediante la comunicazione del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata. Sussistono i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c.; si deve ritenere provato che la vita matrimoniale è divenuta intollerabile e non proseguibile, giuste le allegazioni di violenza e l'abuso di alcol da parte del marito, che hanno reso la convivenza intollerabile.
Deve dunque essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
La prosecuzione del processo, per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli, per le questioni economiche, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dispone la separazione personale di e Parte_1 CP_1 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Verolanuova (BS) di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (anno 2023 Parte II, Serie C, N. 03) e alle ulteriori incombenze di legge;
rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 9.9.2025
Il Presidente estensore
Costanza Teti