Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00416/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2021, proposto da
Vodafone Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Mele e Veronica Vitagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaella Durante e Cinzia Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
1. del provvedimento conclusivo negativo prot. 101 del 6 settembre 2021 con il quale si comunica l'adozione della Determinazione di Conclusione Negativa della Conferenza di servizi in riferimento all'istanza depositata da Vodafone Italia S.p.A. in data 03.03.2021 per la modifica dell'impianto preesistente regolarmente autorizzato sito nel Comune di L'Aquila (Aq) in località Molino del Campo S.Elia (foglio 92- particella 251);
2. del diniego di autorizzazione paesaggistica del 09/07/2021 del Comune di L'Aquila prot.63630 comunicato alla ricorrente in allegato alla Determina prot.101 del 06/09/2021;
3. del parere negativo della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere del'08/07/2021 prot. 62440;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune dell'Aquila e del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e i Comuni del Cratere;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa MA Lo AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La società ricorrente ha presentato il 3 marzo 2021 un’istanza per l’autorizzazione alla realizzazione di un intervento di adeguamento di una stazione radio base (SRB) esistente e l’ installazione di un nuovo impianto per il servizio di telefonia mobile TIM, su un terreno nel Comune dell’Aquila.
2. Il progetto prevedeva la rimozione della struttura carrata mobile esistente e l’installazione di un palo fisso alto 30 metri con quattro antenne, con lavori di scavo per la realizzazione delle fondazioni. In altri termini, l’intervento era finalizzato al potenziamento dell’impianto già esistente, attraverso la sostituzione della precedente installazione collocata su base carrata, caratterizzata da mobilità e rimovibilità e posizionata nell’area con natura temporanea; autorizzata in tal senso, anche sotto il profilo paesaggistico, in considerazione della possibilità di una successiva rimozione.
Poiché l’area è sottoposta a tutela paesaggistica per la presenza del fiume Aterno e ricade in zona A2 (conservazione parziale) del Piano Regionale Paesistico, il Comune ha avviato il procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, trasmettendo la documentazione alla Soprintendenza territorialmente competente.
La Soprintendenza, rilevata l’incompletezza della documentazione, ha chiesto con una articolata e dettagliata nota, integrazioni progettuali e chiarimenti sugli scavi, sulle opere di fondazione, sulle modalità di collegamento alla linea pubblica, necessarie alla messa in funzione del nuovo impianto; nonché sulla possibile interferenza del tracciato con il Tratturo Magno L’Aquila–Foggia, situato in prossimità dell’area (Sabap AQ prot. 2486).
Con successiva nota prot. 19782 del 04/05/2021, il SUAP del Comune dell’Aquila ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi relativi all’intervento, fra cui la Relazione paesaggistica. La Soprintendenza, con nota del 17/05/2021, ha però comunicato preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e, all’esito delle osservazioni presentate dalla società, ha adottato il parere negativo provvedimento dell’8 luglio 2021. In seguito, il SUAP del Comune dell’Aquila ha convocato una conferenza di servizi, nella quale il parere negativo è stato ribadito; il procedimento si è concluso con provvedimento finale negativo del 6 settembre 2021.
3. Parte ricorrente, dopo aver ricostruito il quadro normativo relativo agli impianti di stazioni radio base, volto a qualificarne le infrastrutture come opere di pubblica utilità in ragione dell’interesse pubblico alla diffusione capillare delle reti di comunicazione sul territorio nazionale, finalità di derivazione eurounitaria, riconosciuta dalla unanime giurisprudenza e che non è in discussione in questa sede, fonda il ricorso sia sul difetto di adeguata motivazione del parere negativo della Sovrintendenza, di cui contesta l’apoditticità, la mancata considerazione delle osservazioni procedimentali, l’omesso rilievo che l’intervento non avrebbe comportato modifiche sostanziali rispetto alla precedente installazione; sia sulla mancata motivazione da parte del Comune, che nella determinazione finale della conferenza di servizi, avrebbe fatto mero richiamo al parere negativo, pur essendo esso tardivo e quindi non vincolante.
4. In data 12 marzo 2026, ed in vista dell’udienza di smaltimento del 13 marzo 2026, la ricorrente ha depositato memoria rappresentando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
5. Alla luce della predetta dichiarazione espressa e del principio della domanda che regge il processo amministrativo, deve pertanto dichiararsi il ricorso improcedibile ex art. 35 c.p.a.
5. La articolata vicenda fattuale giustifica peraltro la compensazione delle spese tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ZI, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
MA Lo AP, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA Lo AP | MA ZI |
IL SEGRETARIO