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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3378/2024
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3378/2024 introdotto da nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. BERTI IVANO e l'avv. SCALA ELENA, giusta C.F._1
delega agli atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 11 nato il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
, C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
OGGETTO:
Procedimento ex artt. 337bis ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento,
collocamento e mantenimento del figlio minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI:
precisate dalla parte ricorrente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di OL, contrariis reiectis, fissare l'udienza per la
comparizione delle parti davanti a sé e voglia ai sensi degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50
c.p.c., emanare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti e confermarli in sede di
pronuncia nel merito in esito al giudizio ai sensi dell'art.473 bis.28 c.p.c.:
1. Disporre l'affidamento del figlio minore nato a [...] il Persona_1
17.04.2019, in via esclusiva alla madre che conseguentemente ne Parte_1
assumerà la responsabilità genitoriale, con collocamento presso la medesima;
pagina 2 di 11
2. Disporre che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e
cura del figlio minore saranno adottate dalla madre Parte_1
3. Disporre che potrà esercitare il diritto e dovere di visita nei Controparte_1
confronti del figlio , previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze Per_1
scolastiche ed extra-scolastiche del minore;
sino al momento in cui non verrà
ricostituito il rapporto padre-figlio, il diritto-dovere di visita verrà esercitato senza
pernottamento;
4. Disporre che corrisponderà alla signora a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della minore e sino al Persona_1
raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, un importo mensile pari ad €
300,00. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni
mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia di OL, con
prima rivalutazione dicembre 2025 su base novembre 2024. La signora Parte_1
provvederà a comunicare le coordinate bancarie del conto dove effettuare il
[...]
versamento;
5. contribuirà alla metà delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. Controparte_1
(visite specialistiche, eventuali ricoveri, plantari, apparecchi per i denti, occhiali,
tickets), delle spese di istruzione (rette, libri di testo, lezioni private, corsi integrativi,
cancelleria, materiale scolastico, gite, mensa), delle spese per attività sportive e/o
ricreative, con relativa attrezzatura per il figlio . Dette spese dovranno essere Per_1
pagina 3 di 11 rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro la fine di ciascun mese dietro
esibizione della relativa documentazione.
6. Viene fatto divieto al padre di condurre il comune figlio minore Controparte_1
all'estero senza il preventivo consenso scritto della madre Persona_1 Parte_1
con incarico alle Forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza di detto divieto
[...]
e la Questura di OL di mantenere il relativo inserimento allo S.D.I.M.;
7. Per la richiesta ed emissione di qualsiasi documento personale (compreso
passaporto, permesso di soggiorno e carta d'identità) necessario per il figlio minore
comune è sufficiente la sottoscrizione della madre Parte_1
8. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica (anche
l'Assegno Unico) andranno a beneficio esclusivo della signora Parte_1
9. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno richieste e percepite nella misura
del 100 % da parte della madre signora Parte_1
10. Le spese e competenze della presente procedura sono interamente a carico del
resistente;
In via istruttoria … (omissis)”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi
rassegnate dalle parti”.
pagina 4 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La parte ricorrente a esposto nel suo ricorso che dall'unione Parte_1
con la parte resistente è venuto alla luce il figlio: nato il Persona_1
17/04/2019 a OL;
2. Il padre on si è costituito nel giudizio (cfr. verbale d'udienza Controparte_1
del 05/06/2025) e dev'essere, perciò, dichiarato contumace. Le parti non sono sposate e hanno terminato la loro convivenza. Il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
3. I seguenti motivi depongono a favore dell'affidamento del figlio minore esclusivamente alla madre ai sensi dell'art. 337quater c.c., comprese “le decisioni di
maggiore interesse” (comma 3 dell'art. cit.), in quanto, per l'assenza del padre nella vita del figlio fin dalla sua nascita, l'affidamento congiunto sarebbe contrario all'interesse del minore.
3.1. Dagli atti processuali risulta che il sig. irreperibile, per cui Controparte_1
il ricorso ha dovuto essere notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. All'udienza del
05/06/2025 la ricorrente ha dichiarato che “con il padre di mio figlio non ho più
rapporti; non l'ho più sentito da quando è nato il bambino. Non so dove si trova. Non si
è mai interessato del figlio. Quando l'ho riconosciuto lavorava in Alto Adige, come
pittore; non so se in modo autonomo o come dipendente” (verbale d'udienza del
05/06/2025). All'anagrafe del Comune di OL risulta irreperibile già dal 18/10/2012
(cfr. certificato allegato al ricorso).
pagina 5 di 11 3.2. Dalla sua irreperibilità, sin dalla nascita del figlio, deriva il fatto che il sig.
[...]
on si occupi del figlio e che abbia palesemente trascurato i suoi doveri CP_1
di “cura, educazione, istruzione e assistenza morale” (art. 337ter, comma 1, c.c.).
3.3. Inoltre, il sig. non ha versato gli assegni di mantenimento a Controparte_1
favore del figlio minore e non ha quindi adempiuto al suo obbligo di mantenimento nei confronti dello stesso, senza che dagli atti processuali emergano ragioni che possano giustificare oggettivamente tale omissione.
3.4. Il padre sig. perciò, non ha mostrato il necessario interesse Controparte_1
e impegno per il figlio, per cui si deduce che non abbia i requisiti minimi per poter assumere adeguatamente la responsabilità paterna nei confronti del figlio;
la capacità
genitoriale del padre non pare sussistere nel caso in questione.
3.5. La madre i era sempre dedicata da sola all'educazione, alla Parte_1
sistemazione, all'istruzione e al mantenimento del figlio, circostanza da apprezzare anche giuridicamente.
3.6. Il fatto che il padre sig. sia rimasto contumace in questo CP_1
procedimento conferma il suo disinteresse per la sorte del proprio figlio.
4. Nel caso di specie, ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 337quater c.c. per prescindere, nell'interesse della prole, dalla regola generale dell'affidamento congiunto,
affidando il figlio alla sola madre Si veda sul punto la sentenza Parte_1
della Corte di Cassazione, sezione 1, n. 26587 del 17/12/2009: “Perché possa derogarsi
alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno
pagina 6 di 11 dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il
minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o
di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di
educazione del minore)”. Data l'irreperibilità del padre è pure necessario prevedere che anche “le decisioni di maggiore interesse” (art. 337quater, comma 3) siano affidate alla madre (c.d. affidamento superesclusivo: cfr. Cassazione, sezione 1, ordinanza n. 4056
del 09/02/2023).
5. Per quanto riguarda le visite del padre, va notato che è un diritto fondamentale dei figli mantenere contatti regolari con entrambi i genitori (cfr. art. 337ter, comma 1, c.c.).
Questo diritto fondamentale è adeguatamente considerato, nel rispetto delle circostanze concrete del caso, con le visite che il padre potrà esercitare su richiesta dello stesso,
previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
sino al momento in cui non verrà ricostituito il rapporto padre-figlio, il diritto-dovere di visita verrà esercitato senza pernottamento.
6. Non si è proceduto nel presente procedimento all'ascolto del figlio minore (nato il
17/04/2019) a causa della tenera età di quest'ultimo (cfr. art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.).
7. Il contributo al mantenimento del figlio sarà valutato alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 337ter, comma 4, c.c., con particolare attenzione alle circostanze ivi previste.
pagina 7 di 11 7.1. A questo proposito va considerato che avora come badante Parte_1
guadagnando al mese circa 1.300 - 1.400 euro. Attualmente non ha spese di locazione,
perché può vivere insieme al figlio presso la casa dove presta servizio come badante.
Riceve l'assegno unico di euro 200 al mese.
7.2. Secondo quanto riferito dalla ricorrente il sig. avrebbe Controparte_1
esercitato la professione di pittore;
la ricorrente non sa se come dipendente o in modo autonomo. Si presume che disponga di introiti che gli consentano di contribuire adeguatamente al mantenimento del proprio figlio.
7.3. Valutate tutte le circostanze del caso, appare opportuno, alla luce del principio di proporzionalità, stabilire a carico del sig. con decorrenza dal Controparte_1
mese dal 26/11/2024 (data del deposito del ricorso), un contributo di mantenimento ordinario per il figlio comune di € 300,00 mensili, oltre alla rivalutazione annuale
ASTAT (prima valutazione dicembre 2025 con base dicembre 2024), da versare in anticipo entro il 5 di ogni mese sul conto corrente comunicato dalla madre.
8. Le spese straordinarie per il figlio comune devono essere sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%. Per il resto si rinvia integralmente al Protocollo d'intesa tra Tribunale di OL, Procura di OL, Consiglio ordine avvocati di OL,
Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, sezione di OL, del 26/11/2024.
9. Gli assegni familiari (incluso l'assegno unico), le prestazioni pubbliche e gli sgravi fiscali per il figlio sono interamente corrisposti a favore della madre, presso la quale il figlio è collocato. Non può essere diversamente, data l'irreperibilità del padre.
pagina 8 di 11 10. La madre, per la stessa ragione, è da sola abilitata a chiedere emissione dei documenti personali del figlio Al padre si fa divieto di condurre Persona_1
il figlio all'estero senza il consenso scritto dalla madre.
11. La competenza del tribunale adito, sia per materia sia per territorio, sussiste ai sensi degli artt. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c.
12. Il resistente ha reso necessario il presente procedimento a causa del suo disinteresse per la sorte del figlio e del suo comportamento passivo, motivi per cui deve essere condannato a pagare le spese del procedimento. Data la semplicità del procedimento le spese sono liquidate nel dispositivo della sentenza, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, per la fascia di valore indeterminato di bassa complessità applicando gli importi minimi previsti per le singole fasi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Il figlio nato il [...] a [...], è affidato ai sensi Persona_1
dell'art. 337quater c.c. alla sola madre che adotterà da sola Parte_1
anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio (c.d. affidamento superesclusivo).
2. Il suddetto figlio continuerà a convivere con la madre avrà Parte_1
nel luogo di convivenza con la madre la propria residenza anagrafica.
3. Il padre ha il diritto e il dovere di vedere il figlio, previo Controparte_1
pagina 9 di 11 accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
sino al momento in cui non verrà ricostituito il rapporto padre-figlio, il diritto-
dovere di visita verrà esercitato senza pernottamento.
4. Il padre è obbligato a versare alla madre Controparte_1 [...]
a partire dal deposito del ricorso avvenuto il 26/11/2014 e fino Pt_1
all'indipendenza economica del figlio, l'importo mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario del proprio figlio. Il contributo di mantenimento è rivalutato in base agli indici ASTAT per la provincia di OL con prima rivalutazione nel mese di dicembre 2025 (con base dicembre 2024) e deve essere versato in anticipo dal sig.
sul conto della sig.ra ntro il 5° giorno Controparte_1 Parte_1
di ogni mese;
la sig.ra provvederà a comunicare le coordinate Parte_1
bancarie del conto sul quale effettuare il versamento.
5. Il padre oncorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle Controparte_1
spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio;
a tal fine si rinvia integralmente a quanto previsto nel Protocollo d'intesa tra Tribunale di OL, Procura
di OL, Consiglio ordine avvocati di OL, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, sezione di OL, del 26/11/2024
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contributo o sovvenzione pubblica (compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della sig.ra Parte_1
7. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno richieste e percepite nella misura del
100% dalla sig.ra Parte_1
pagina 10 di 11 8. Si autorizza la madre a richiedere, senza la firma del padre Parte_1
il rilascio di documenti identificativi (tra cui il permesso di Controparte_1
soggiorno, la carta d'identità e il passaporto) per il figlio minore.
9. Al padre è fatto divieto di condurre il comune figlio Controparte_1 [...]
nato il [...] a [...], all'estero senza il consenso espresso Per_1
per iscritto dalla madre Parte_1
10. Il resistente deve rimborsare alla ricorrente Controparte_1 [...]
a titolo di spese di lite, € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre 15% Pt_1
spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 125,00 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in OL (BZ) in Camera di Consiglio, il 11/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3378/2024
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo - Presidente
Morris Recla - Giudice
Günter Morandell - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3378/2024 introdotto da nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. BERTI IVANO e l'avv. SCALA ELENA, giusta C.F._1
delega agli atti,
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 11 nato il [...] a [...], codice fiscale: Controparte_1
, C.F._2
- parte resistente, contumace -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO,
- parte intervenuta -;
OGGETTO:
Procedimento ex artt. 337bis ss. c.c. per la regolamentazione di affidamento,
collocamento e mantenimento del figlio minorenne;
causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI:
precisate dalla parte ricorrente Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di OL, contrariis reiectis, fissare l'udienza per la
comparizione delle parti davanti a sé e voglia ai sensi degli artt. 473 bis.22 e 473 bis.50
c.p.c., emanare i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti e confermarli in sede di
pronuncia nel merito in esito al giudizio ai sensi dell'art.473 bis.28 c.p.c.:
1. Disporre l'affidamento del figlio minore nato a [...] il Persona_1
17.04.2019, in via esclusiva alla madre che conseguentemente ne Parte_1
assumerà la responsabilità genitoriale, con collocamento presso la medesima;
pagina 2 di 11
2. Disporre che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e
cura del figlio minore saranno adottate dalla madre Parte_1
3. Disporre che potrà esercitare il diritto e dovere di visita nei Controparte_1
confronti del figlio , previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze Per_1
scolastiche ed extra-scolastiche del minore;
sino al momento in cui non verrà
ricostituito il rapporto padre-figlio, il diritto-dovere di visita verrà esercitato senza
pernottamento;
4. Disporre che corrisponderà alla signora a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della minore e sino al Persona_1
raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, un importo mensile pari ad €
300,00. Tale importo dovrà essere versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni
mese, con annuale rivalutazione secondo gli indici Astat della Provincia di OL, con
prima rivalutazione dicembre 2025 su base novembre 2024. La signora Parte_1
provvederà a comunicare le coordinate bancarie del conto dove effettuare il
[...]
versamento;
5. contribuirà alla metà delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N. Controparte_1
(visite specialistiche, eventuali ricoveri, plantari, apparecchi per i denti, occhiali,
tickets), delle spese di istruzione (rette, libri di testo, lezioni private, corsi integrativi,
cancelleria, materiale scolastico, gite, mensa), delle spese per attività sportive e/o
ricreative, con relativa attrezzatura per il figlio . Dette spese dovranno essere Per_1
pagina 3 di 11 rimborsate al genitore che le avrà anticipate entro la fine di ciascun mese dietro
esibizione della relativa documentazione.
6. Viene fatto divieto al padre di condurre il comune figlio minore Controparte_1
all'estero senza il preventivo consenso scritto della madre Persona_1 Parte_1
con incarico alle Forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza di detto divieto
[...]
e la Questura di OL di mantenere il relativo inserimento allo S.D.I.M.;
7. Per la richiesta ed emissione di qualsiasi documento personale (compreso
passaporto, permesso di soggiorno e carta d'identità) necessario per il figlio minore
comune è sufficiente la sottoscrizione della madre Parte_1
8. Gli assegni familiari e ogni eventuale contribuzione o sovvenzione pubblica (anche
l'Assegno Unico) andranno a beneficio esclusivo della signora Parte_1
9. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno richieste e percepite nella misura
del 100 % da parte della madre signora Parte_1
10. Le spese e competenze della presente procedura sono interamente a carico del
resistente;
In via istruttoria … (omissis)”;
precisate dal Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordi
rassegnate dalle parti”.
pagina 4 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. La parte ricorrente a esposto nel suo ricorso che dall'unione Parte_1
con la parte resistente è venuto alla luce il figlio: nato il Persona_1
17/04/2019 a OL;
2. Il padre on si è costituito nel giudizio (cfr. verbale d'udienza Controparte_1
del 05/06/2025) e dev'essere, perciò, dichiarato contumace. Le parti non sono sposate e hanno terminato la loro convivenza. Il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
3. I seguenti motivi depongono a favore dell'affidamento del figlio minore esclusivamente alla madre ai sensi dell'art. 337quater c.c., comprese “le decisioni di
maggiore interesse” (comma 3 dell'art. cit.), in quanto, per l'assenza del padre nella vita del figlio fin dalla sua nascita, l'affidamento congiunto sarebbe contrario all'interesse del minore.
3.1. Dagli atti processuali risulta che il sig. irreperibile, per cui Controparte_1
il ricorso ha dovuto essere notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. All'udienza del
05/06/2025 la ricorrente ha dichiarato che “con il padre di mio figlio non ho più
rapporti; non l'ho più sentito da quando è nato il bambino. Non so dove si trova. Non si
è mai interessato del figlio. Quando l'ho riconosciuto lavorava in Alto Adige, come
pittore; non so se in modo autonomo o come dipendente” (verbale d'udienza del
05/06/2025). All'anagrafe del Comune di OL risulta irreperibile già dal 18/10/2012
(cfr. certificato allegato al ricorso).
pagina 5 di 11 3.2. Dalla sua irreperibilità, sin dalla nascita del figlio, deriva il fatto che il sig.
[...]
on si occupi del figlio e che abbia palesemente trascurato i suoi doveri CP_1
di “cura, educazione, istruzione e assistenza morale” (art. 337ter, comma 1, c.c.).
3.3. Inoltre, il sig. non ha versato gli assegni di mantenimento a Controparte_1
favore del figlio minore e non ha quindi adempiuto al suo obbligo di mantenimento nei confronti dello stesso, senza che dagli atti processuali emergano ragioni che possano giustificare oggettivamente tale omissione.
3.4. Il padre sig. perciò, non ha mostrato il necessario interesse Controparte_1
e impegno per il figlio, per cui si deduce che non abbia i requisiti minimi per poter assumere adeguatamente la responsabilità paterna nei confronti del figlio;
la capacità
genitoriale del padre non pare sussistere nel caso in questione.
3.5. La madre i era sempre dedicata da sola all'educazione, alla Parte_1
sistemazione, all'istruzione e al mantenimento del figlio, circostanza da apprezzare anche giuridicamente.
3.6. Il fatto che il padre sig. sia rimasto contumace in questo CP_1
procedimento conferma il suo disinteresse per la sorte del proprio figlio.
4. Nel caso di specie, ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 337quater c.c. per prescindere, nell'interesse della prole, dalla regola generale dell'affidamento congiunto,
affidando il figlio alla sola madre Si veda sul punto la sentenza Parte_1
della Corte di Cassazione, sezione 1, n. 26587 del 17/12/2009: “Perché possa derogarsi
alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi che risulti, nei confronti di uno
pagina 6 di 11 dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o
comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il
minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o
di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di
educazione del minore)”. Data l'irreperibilità del padre è pure necessario prevedere che anche “le decisioni di maggiore interesse” (art. 337quater, comma 3) siano affidate alla madre (c.d. affidamento superesclusivo: cfr. Cassazione, sezione 1, ordinanza n. 4056
del 09/02/2023).
5. Per quanto riguarda le visite del padre, va notato che è un diritto fondamentale dei figli mantenere contatti regolari con entrambi i genitori (cfr. art. 337ter, comma 1, c.c.).
Questo diritto fondamentale è adeguatamente considerato, nel rispetto delle circostanze concrete del caso, con le visite che il padre potrà esercitare su richiesta dello stesso,
previo accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
sino al momento in cui non verrà ricostituito il rapporto padre-figlio, il diritto-dovere di visita verrà esercitato senza pernottamento.
6. Non si è proceduto nel presente procedimento all'ascolto del figlio minore (nato il
17/04/2019) a causa della tenera età di quest'ultimo (cfr. art. 473bis.4, comma 2, c.p.c.).
7. Il contributo al mantenimento del figlio sarà valutato alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 337ter, comma 4, c.c., con particolare attenzione alle circostanze ivi previste.
pagina 7 di 11 7.1. A questo proposito va considerato che avora come badante Parte_1
guadagnando al mese circa 1.300 - 1.400 euro. Attualmente non ha spese di locazione,
perché può vivere insieme al figlio presso la casa dove presta servizio come badante.
Riceve l'assegno unico di euro 200 al mese.
7.2. Secondo quanto riferito dalla ricorrente il sig. avrebbe Controparte_1
esercitato la professione di pittore;
la ricorrente non sa se come dipendente o in modo autonomo. Si presume che disponga di introiti che gli consentano di contribuire adeguatamente al mantenimento del proprio figlio.
7.3. Valutate tutte le circostanze del caso, appare opportuno, alla luce del principio di proporzionalità, stabilire a carico del sig. con decorrenza dal Controparte_1
mese dal 26/11/2024 (data del deposito del ricorso), un contributo di mantenimento ordinario per il figlio comune di € 300,00 mensili, oltre alla rivalutazione annuale
ASTAT (prima valutazione dicembre 2025 con base dicembre 2024), da versare in anticipo entro il 5 di ogni mese sul conto corrente comunicato dalla madre.
8. Le spese straordinarie per il figlio comune devono essere sostenute da ciascun genitore nella misura del 50%. Per il resto si rinvia integralmente al Protocollo d'intesa tra Tribunale di OL, Procura di OL, Consiglio ordine avvocati di OL,
Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, sezione di OL, del 26/11/2024.
9. Gli assegni familiari (incluso l'assegno unico), le prestazioni pubbliche e gli sgravi fiscali per il figlio sono interamente corrisposti a favore della madre, presso la quale il figlio è collocato. Non può essere diversamente, data l'irreperibilità del padre.
pagina 8 di 11 10. La madre, per la stessa ragione, è da sola abilitata a chiedere emissione dei documenti personali del figlio Al padre si fa divieto di condurre Persona_1
il figlio all'estero senza il consenso scritto dalla madre.
11. La competenza del tribunale adito, sia per materia sia per territorio, sussiste ai sensi degli artt. 473 bis.11 e 473 bis.47 c.p.c.
12. Il resistente ha reso necessario il presente procedimento a causa del suo disinteresse per la sorte del figlio e del suo comportamento passivo, motivi per cui deve essere condannato a pagare le spese del procedimento. Data la semplicità del procedimento le spese sono liquidate nel dispositivo della sentenza, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, per la fascia di valore indeterminato di bassa complessità applicando gli importi minimi previsti per le singole fasi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Il figlio nato il [...] a [...], è affidato ai sensi Persona_1
dell'art. 337quater c.c. alla sola madre che adotterà da sola Parte_1
anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio (c.d. affidamento superesclusivo).
2. Il suddetto figlio continuerà a convivere con la madre avrà Parte_1
nel luogo di convivenza con la madre la propria residenza anagrafica.
3. Il padre ha il diritto e il dovere di vedere il figlio, previo Controparte_1
pagina 9 di 11 accordo con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore;
sino al momento in cui non verrà ricostituito il rapporto padre-figlio, il diritto-
dovere di visita verrà esercitato senza pernottamento.
4. Il padre è obbligato a versare alla madre Controparte_1 [...]
a partire dal deposito del ricorso avvenuto il 26/11/2014 e fino Pt_1
all'indipendenza economica del figlio, l'importo mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario del proprio figlio. Il contributo di mantenimento è rivalutato in base agli indici ASTAT per la provincia di OL con prima rivalutazione nel mese di dicembre 2025 (con base dicembre 2024) e deve essere versato in anticipo dal sig.
sul conto della sig.ra ntro il 5° giorno Controparte_1 Parte_1
di ogni mese;
la sig.ra provvederà a comunicare le coordinate Parte_1
bancarie del conto sul quale effettuare il versamento.
5. Il padre oncorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle Controparte_1
spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio;
a tal fine si rinvia integralmente a quanto previsto nel Protocollo d'intesa tra Tribunale di OL, Procura
di OL, Consiglio ordine avvocati di OL, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, sezione di OL, del 26/11/2024
6. Gli assegni familiari e ogni eventuale contributo o sovvenzione pubblica (compreso l'assegno unico) andranno a beneficio esclusivo della sig.ra Parte_1
7. Le detrazioni fiscali per il figlio a carico saranno richieste e percepite nella misura del
100% dalla sig.ra Parte_1
pagina 10 di 11 8. Si autorizza la madre a richiedere, senza la firma del padre Parte_1
il rilascio di documenti identificativi (tra cui il permesso di Controparte_1
soggiorno, la carta d'identità e il passaporto) per il figlio minore.
9. Al padre è fatto divieto di condurre il comune figlio Controparte_1 [...]
nato il [...] a [...], all'estero senza il consenso espresso Per_1
per iscritto dalla madre Parte_1
10. Il resistente deve rimborsare alla ricorrente Controparte_1 [...]
a titolo di spese di lite, € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre 15% Pt_1
spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 125,00 per spese esenti, e successive occorrende.
Così deciso in OL (BZ) in Camera di Consiglio, il 11/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter Morandell Andrea Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
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