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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/04/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 18/04/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 11845 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
TRA
, Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. SCAURO DOMENICO;
Ricorrente
E
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. SANTANIELLO ETTORE;
Resistente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/10/2023 ha chiesto, previo accertamento del relativo Parte_1 diritto, la condanna della l risarcimento del danno per la mancata fruizione Controparte_1 del servizio mensa, con riferimento agli anni 2019-2020-2021-2022-2023, per l'importo complessivo di euro
4.271,08 a titolo di modalità sostitutiva della stessa per ogni giornata di effettivo servizio, con vittoria delle spese di lite in distrazione.
Resisteva la Controparte_2
Alla odierna udienza i procuratori delle parti davano, congiuntamente, atto della volontà di rinunciare all'azione ed alla domanda, chiedendo, quindi, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
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Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto concordemente dai procuratori di entrambe le parti.
Ed, invero, nella specie, trattasi di rinunzia all'azione la quale comporta il riconoscimento da parte del ricorrente del venir meno dell'interesse al giudizio.
1 A differenza dalla rinunzia agli atti del giudizio di cui all'art. 306, 1° comma c.p.c., che è una dichiarazione unilaterale a contenuto non negoziale con effetti puramente processuali, la rinunzia all'azione implica, invece, la rinunzia al diritto sostanziale sottostante.
Mentre la prima produce l'estinzione del processo, ove sia accettata dalla controparte, la seconda determina la cessazione della materia del contendere senza che sia necessaria l'accettazione dell'altra parte la quale non ha interesse alla prosecuzione del giudizio per ottenere il rigetto dell'azione contro di essa proposta (si veda ex plurimis Cass. n. 629/1975 e, di recente, Cass. n. 18255/2004).
La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita, (si veda Cass. n.
21685/2005), ben potendo intervenire a mezzo dichiarazione della parte o del suo procuratore in udienza, in quanto tale comportamento presuppone l'incompatibilità assoluta tra il comportamento del ricorrente e la volontà di proseguire nella domanda proposta.
Per quanto suesposto e stante la congiunta richiesta dei procuratori delle parti, non può che dichiararsi la cessazione della materia del contendere e sull'accordo, la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti di Parte_1 con ricorso depositato il 25/10/2023, così provvede: Controparte_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese processuali
Così deciso in Bari, in data 18/04/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Procoli
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