Art. 8. (Accesso alle qualifiche IV e VI)
Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 14.
Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 14.