Articolo 8 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 7Articolo 9
Versione
13 luglio 1980
Art. 8. (Accesso alle qualifiche IV e VI)

Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge di personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive puo' partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 14.
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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