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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10233/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Marco TOSCHI presso il cui studio a Imola (BO), Via Emilia, n. 16/A, è elettivamente domiciliato RICORRENTE e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Davide ROTONDO presso il cui studio a Imola (BO), viale A. Costa, n. 62, è elettivamente domiciliata RESISTENTE RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio a Khouribga il 2 settembre Parte_1 CP_1
2016. Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
pagina 1 di 4 Con sentenza n. n. 1725/2024 pubblicata il 12 giugno 2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e, quanto alle statuizioni accessorie: a) il figlio è stato affidato a entrambi i genitori in forma condivisa e collocato presso la madre;
b) la casa coniugale è stata assegnata alla signora c) è stato stabilito il calendario di visite paterne al CP_1 minore;
d) è stato previsto che il marito versi alla moglie a titolo di mantenimento ordinario per il minore un assegno di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) è stato stabilito che l'assegno unico sia percepito dalla madre.
2. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 il signor a chiesto che: a) sia Pt_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) siano confermate le modalità di visita paterna stabilite nella sentenza di separazione;
c) sia posto a proprio carico un contributo di 200,00 euro per il mantenimento ordinario del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) a entrambi i genitori sia concessa l'autorizzazione all'espatrio con per turismo in Marocco. Per_1
Si è costituita nel giudizio la signora contestando integralmente le CP_1 allegazioni di controparte, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e ha domandato che: a) il minore sia affidato a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé; b) sia confermato il calendario di visite paterne previsto nella sentenza di separazione;
c) sia posto in capo al padre l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di 305,00 euro per il mantenimento ordinario di oltre all'50% delle spese straordinarie;
d) sia disposto che l'assegno unico Per_1 continui ad essere da lei percepito;
e) sia dato atto del reciproco assenso all'espatrio assieme al figlio per turismo in Marocco. Nell'udienza di comparizione dell'8 aprile 2025 si sono presentate entrambe le parti e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. La Giudice ha confermato le condizioni di separazione e ha contestualmente rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo. Con sentenza n. 948/2025 pubblicata il 15 aprile 2025 il Tribunale di Bologna ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Il 29 ottobre 2025 le parti hanno depositato telematicamente atto di precisazione delle conclusioni congiunte. Con istanza depositata unitamente il 28 novembre 2025 i ricorrenti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione del 18 dicembre 2025 con le note scritte contenenti la conferma delle condizioni come rassegnate nell'atto di precisazione delle conclusioni congiunte, depositate entro il termine perentorio assegnato. La Giudice, lette le note in sostituzione dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto. Il contenuto dell'accordo può essere recepito.
pagina 2 di 4 Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute, alla religione e alla residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il bambino presso la madre;
3) dispone che il padre veda e tenga con sé il minore, con possibilità di pernotto, compatibilmente con gli impegni di entrambi:
- a fine settimana alternati;
- uno o due pomeriggi a settimana;
4) a far data dal deposito della domanda pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva CP_1 di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario di somma annualmente Per_1 rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
quando la madre troverà un lavoro a tempo indeterminato il predetto contributo sarà ridotto ad euro 250,00 mensili, anch'essi annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) con decorso dalla data di deposito della domanda dispone che le spese straordinarie siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 3 di 4 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
7) prende atto che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente all'espatrio assieme al figlio per soli motivi di turismo in Marocco;
8) come da concorde richiesta delle parti compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 17 dicembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso in giudizio dall' Avv. Marco TOSCHI presso il cui studio a Imola (BO), Via Emilia, n. 16/A, è elettivamente domiciliato RICORRENTE e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Davide ROTONDO presso il cui studio a Imola (BO), viale A. Costa, n. 62, è elettivamente domiciliata RESISTENTE RESITENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 18 dicembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio a Khouribga il 2 settembre Parte_1 CP_1
2016. Dalla loro unione è nato il [...]. Per_1
pagina 1 di 4 Con sentenza n. n. 1725/2024 pubblicata il 12 giugno 2024 è stata dichiarata la separazione tra le parti e, quanto alle statuizioni accessorie: a) il figlio è stato affidato a entrambi i genitori in forma condivisa e collocato presso la madre;
b) la casa coniugale è stata assegnata alla signora c) è stato stabilito il calendario di visite paterne al CP_1 minore;
d) è stato previsto che il marito versi alla moglie a titolo di mantenimento ordinario per il minore un assegno di 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) è stato stabilito che l'assegno unico sia percepito dalla madre.
2. Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 il signor a chiesto che: a) sia Pt_1 dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
b) siano confermate le modalità di visita paterna stabilite nella sentenza di separazione;
c) sia posto a proprio carico un contributo di 200,00 euro per il mantenimento ordinario del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
d) a entrambi i genitori sia concessa l'autorizzazione all'espatrio con per turismo in Marocco. Per_1
Si è costituita nel giudizio la signora contestando integralmente le CP_1 allegazioni di controparte, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e ha domandato che: a) il minore sia affidato a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé; b) sia confermato il calendario di visite paterne previsto nella sentenza di separazione;
c) sia posto in capo al padre l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile di 305,00 euro per il mantenimento ordinario di oltre all'50% delle spese straordinarie;
d) sia disposto che l'assegno unico Per_1 continui ad essere da lei percepito;
e) sia dato atto del reciproco assenso all'espatrio assieme al figlio per turismo in Marocco. Nell'udienza di comparizione dell'8 aprile 2025 si sono presentate entrambe le parti e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. La Giudice ha confermato le condizioni di separazione e ha contestualmente rimesso la causa al collegio per la decisione sul vincolo. Con sentenza n. 948/2025 pubblicata il 15 aprile 2025 il Tribunale di Bologna ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Il 29 ottobre 2025 le parti hanno depositato telematicamente atto di precisazione delle conclusioni congiunte. Con istanza depositata unitamente il 28 novembre 2025 i ricorrenti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione del 18 dicembre 2025 con le note scritte contenenti la conferma delle condizioni come rassegnate nell'atto di precisazione delle conclusioni congiunte, depositate entro il termine perentorio assegnato. La Giudice, lette le note in sostituzione dell'udienza, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto. Il contenuto dell'accordo può essere recepito.
pagina 2 di 4 Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute, alla religione e alla residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
2) colloca il bambino presso la madre;
3) dispone che il padre veda e tenga con sé il minore, con possibilità di pernotto, compatibilmente con gli impegni di entrambi:
- a fine settimana alternati;
- uno o due pomeriggi a settimana;
4) a far data dal deposito della domanda pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva CP_1 di 300,00 euro mensili per il mantenimento ordinario di somma annualmente Per_1 rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
quando la madre troverà un lavoro a tempo indeterminato il predetto contributo sarà ridotto ad euro 250,00 mensili, anch'essi annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) con decorso dalla data di deposito della domanda dispone che le spese straordinarie siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017 e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 3 di 4 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sia percepito integralmente dalla madre;
7) prende atto che i ricorrenti si autorizzano reciprocamente all'espatrio assieme al figlio per soli motivi di turismo in Marocco;
8) come da concorde richiesta delle parti compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 17 dicembre 2025.
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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