Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/06/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello MAGGI
- Presidente
- Giudice Dott.ssa Patrizia NIGRI
-Giudice relatore Dott.ssa Enrica DI TURSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 17/06/2025, nel proc. n. 4908 del
Ruolo Generale anno 2024, avente ad oggetto: "Divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio".
TRA
,rappresentato e difeso dall'avv. PERCOLLA Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. MARAZIA
-RESISTENTE-Controparte_1
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
,premesso di aver contratto Con ricorso depositato il 10.11.2024 sig. Parte_1
Controparte_1matrimonio in Taranto il 13.06.1979 con la sig.ra che dalla loro unione
,
Persona_2 a Grottaglie il 23/11/1983
,a Taranto il 04/01/1978, nascevano Persona_1
e Controparte_2 a Taranto il 19/10/1997, che con decreto del 22/01/1994 n. cron. 929, rep. 319, emesso nell'ambito del giudizio n. 1322/1993 rg, dal Tribunale di Taranto, veniva omologata la separazione consensuale, che dalla data di comparizione presidenziale i coniugi non si erano più riconciliati e che era cessata ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva, pertanto, che fosse pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Controparte_1 aderiva alla richiesta declaratoria diCon comparsa di costituzione, la sig.ra cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo che fosse pronunciato alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione.
Controparte_1per mezzo dei loro procuratori, Avv. PERCOLLA VINCENZO e per la sig.ra l'avv. FRANCESCA FISCHETTI in sostituzione dell'avv. MARAZIA TOMMASO, avendo raggiunto un accordo di massima chiedevano la fissazione di udienza per depositare un accordo definitivo sottoscritto dalle parti, al fine di trasformare il procedimento da contenzioso in congiunto.
Il Giudice fissava per detti incombenti l'udienza del 17.06.2025, disponendo che l'udienza sarebbe stata tenuta con le modalità della trattazione scritta assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza ore 9.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti e autenticato dai difensori, avvertendo le parti che alla data dell'udienza il giudice relatore delegato si sarebbe riservato di riferire al collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 17.06.2025 tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i coniugi chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio trasformando il divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'allegato accordo e note difensive depositate in data 17.06.2025 per l'udienza del 17.06.2025.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto di omologa della separazione n. cron. 929, rep. 319 del 22/01/1994 emesso da questo Tribunale.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali nell'accordo depositato in data 17.06.2025 da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 e CP_1
[...] in Taranto in data 13.06.1979, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Taranto dell'anno 1979 al nr.40, parte II, serie A, Uff.6;
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo e alle note difensive depositate in data 17 giugno 2025 per l'udienza del 17.06.2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 17.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi