Ordinanza cautelare 18 novembre 2025
Sentenza breve 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 17/02/2026, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03043/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13140/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13140 del 2025, proposto da
Castello dei Nonni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Antonazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, Municipio Roma XIV, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione dirigenziale numero repertorio CT/1088/2025 del 16 maggio 2025 e numero protocollo CT/63922/2025 del 16 maggio 2025, emessa dal Comune di Roma e avente a oggetto: “ Revoca dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento, chiusura dell'attività della comunità alloggio e applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui alla L.R. Lazio 41/2003 e ss.mm.ii., denominata "Castello dei nonni" con sede a Roma in via Casteggio 34- 00166 Roma, a nome dell'amministratrice Monica Di Zoppo, per conto di "Il Castello dei nonni s.r.l.s.", con ricettività massima di 10 posti. ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa NC CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti presenti e all’esito della discussione orale;
considerato che con apposita dichiarazione resa a verbale all’udienza odierna - fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente -, quest’ultima ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, nel merito, del presente giudizio;
considerato che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perso interesse alla definizione nel merito della pretesa azionata, nel qual caso il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare – alla stregua della predetta esplicita dichiarazione della parte ricorrente – l’improcedibilità del presente gravame per sopravvenuto difetto d’interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
ritenuti, infine, sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN LA, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
NC CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC CA | AN LA |
IL SEGRETARIO