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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2228/2019 RGAC vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Giancarlo Perfetti, presso il cui studio in Cosenza, via Savoia 22, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Nicola Carolillo e Carmelo Trulcio, giusta procura in atti
APPELLATO
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato , Parte_1
e proponevano impugnazione chiedendone la riforma Parte_3 Parte_2
della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza n. 1602/2019, pubblicata il 17/7/2019, a
1 definizione del giudizio civile numero 5659/2014 R. G., che rigettava la domanda promossa dagli odierni appellanti al fine di dichiarare l'ente Comunale obbligato a trasferire, in loro favore, nella qualità di eredi di , la proprietà dell'immobile di via Molicella Parte_4
29/D, riportato in catasto al foglio tre, particella numero 203, sub 14, zona censuaria due, cat.
A/4, consistenza vani 4.5, dando luogo, giusta la clausola di cui all'articolo 10 del contratto di cessione gratuita degli alloggi del 22 luglio 2003, al necessario atto pubblico di compravendita onde consentirne, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2643 e 2644 c.c.,
la trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari;
in via subordinata di accertare e dichiarare con sentenza che la compravendita dell'immobile per civile abitazione suindicata si è perfezionata in favore di sin dal 3 novembre Parte_4
1989, a seguito del versamento dell'intero prezzo preteso quale corrispettivo della cessione in proprietà e, per l'effetto, autorizzare la trascrizione della stessa in favore degli attori quali eredi di contro il attuale intestatario dell'immobile per Parte_4 Controparte_1
CP_ effetto della cessione gratuita operata in suo favore da .
Si costituiva il contestando nel merito l'avverso appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 03.03.2020, vista la dichiarazione del procuratore di parte appellante in ordine all'intervenuto decesso di , la Corte disponeva Parte_1
l'interruzione del giudizio.
Rilevato che il giudizio non veniva riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c.
ratione temporis applicabile, con provvedimento del 6.10.2025, la Corte fissata l'udienza del
11.11.2025 per l'adozione del provvedimento di estinzione.
All'esito dell'udienza della predetta udienza, la Corte, stante la mancata riassunzione nei termini di legge del giudizio interrotto, non può che dichiarare l'estinzione del presente giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18
giugno 2009, n. 69 e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente
2 giudizio di appello.
Catanzaro, 11.11.2025.
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
3
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2228/2019 RGAC vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Giancarlo Perfetti, presso il cui studio in Cosenza, via Savoia 22, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Nicola Carolillo e Carmelo Trulcio, giusta procura in atti
APPELLATO
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato , Parte_1
e proponevano impugnazione chiedendone la riforma Parte_3 Parte_2
della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza n. 1602/2019, pubblicata il 17/7/2019, a
1 definizione del giudizio civile numero 5659/2014 R. G., che rigettava la domanda promossa dagli odierni appellanti al fine di dichiarare l'ente Comunale obbligato a trasferire, in loro favore, nella qualità di eredi di , la proprietà dell'immobile di via Molicella Parte_4
29/D, riportato in catasto al foglio tre, particella numero 203, sub 14, zona censuaria due, cat.
A/4, consistenza vani 4.5, dando luogo, giusta la clausola di cui all'articolo 10 del contratto di cessione gratuita degli alloggi del 22 luglio 2003, al necessario atto pubblico di compravendita onde consentirne, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2643 e 2644 c.c.,
la trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari;
in via subordinata di accertare e dichiarare con sentenza che la compravendita dell'immobile per civile abitazione suindicata si è perfezionata in favore di sin dal 3 novembre Parte_4
1989, a seguito del versamento dell'intero prezzo preteso quale corrispettivo della cessione in proprietà e, per l'effetto, autorizzare la trascrizione della stessa in favore degli attori quali eredi di contro il attuale intestatario dell'immobile per Parte_4 Controparte_1
CP_ effetto della cessione gratuita operata in suo favore da .
Si costituiva il contestando nel merito l'avverso appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 03.03.2020, vista la dichiarazione del procuratore di parte appellante in ordine all'intervenuto decesso di , la Corte disponeva Parte_1
l'interruzione del giudizio.
Rilevato che il giudizio non veniva riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c.
ratione temporis applicabile, con provvedimento del 6.10.2025, la Corte fissata l'udienza del
11.11.2025 per l'adozione del provvedimento di estinzione.
All'esito dell'udienza della predetta udienza, la Corte, stante la mancata riassunzione nei termini di legge del giudizio interrotto, non può che dichiarare l'estinzione del presente giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18
giugno 2009, n. 69 e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente
2 giudizio di appello.
Catanzaro, 11.11.2025.
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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