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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2354/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
2) Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
3) Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2354 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/03/1972 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SCOZZAFAVA
ROBERTA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato/a
RICORRENTE
E
CF nato/a il 07/04/1965 a SAN PIETRO CP_1 C.F._2
APOSTOLO (CZ) –non costituito,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/05/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 23/08/1990 in San Pietro Apostolo, dalla cui unione sono CP_1
Per_ nati (20.04.1994), (12.08.1997) (23.11.2007) e (16.01.2014), e Per_1 Per_2 Per_4 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Catanzaro, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA del 02/07/2021 resa nel procedimento RG. 1702/2020 chiedeva pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deduceva che il marito non ha mai contribuito al mantenimento dei figli, per come così statuito in sede di omologa, e nonostante percepisse i sussidi in favore dei figli.
Formulando richieste istruttorie, così concludeva:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 23.08.1990 in San Pietro Apostolo con atto trascritto presso
[...] CP_1
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Pietro Apostolo al N.6 P.2 S. A anno 1990 CP_2 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Per_ 2. Disporre che i figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori con Per_4 collocazione e residenza presso la madre, sig.ra , regolamentando le modalità di Parte_1 visita ed incontri con il padre;
3. Disporre che il Signor versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1
Per_
, la somma di € 400,00 per i figli e oltre rivalutazione annuale Istat, Parte_1 Per_4 oltre il 50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
4. Disporre altresì che l'assegno unico universale sia interamente attribuito alla genitrice collocataria in considerazione del fatto che l'altro genitore non contribuisce minimamente al mantenimento dei figli minori.
5. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dello Stato essendo la Signora
stata ammessa al Gratuito Patrocinio.” Parte_1
Fissata l'udienza di comparizione delle parti al 12 marzo 2025, ove compariva la sola ricorrente, che rinunciava alle istanze istruttorie e domandava la decisione, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio senza concessione dei termini di legge.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato. Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi disposta con del 02/07/2021 resa nel procedimento RG. 1702/2020 dal Pt_2
Tribunale di Catanzaro.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull' affido dei minori e sul loro mantenimento
Per_ Preliminarmente occorre precisare che e non hanno ancora raggiunto la Per_4 maggiore età e pertanto per gli stessi occorre pronunciarsi in merito all'affidamento e al collocamento.
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori.
In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
In definitiva, occorre tutelare il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel caso di specie, in assenza di contrasti sul punto e in conformità alle richieste di parte ricorrente, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
al riguardo, si precisa che i genitori potranno esercitare in maniera disgiunta la responsabilità genitoriale, nel senso che gli stessi possono esercitarla separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo e i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli.
In merito al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene di dover confermare quanto statuito nell' accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione.
In merito al mantenimento dei minori occorre precisare quanto segue.
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore dei figli minori. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis
Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso,
"pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento. Ne consegue che, essendo stati i figli affidati alla madre sin dall'epoca della separazione ed essendo, come già detto, tutt'ora conviventi con la stessa, permane in capo alla predetta la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Di recente la Cassazione civile, con la sentenza n.19696 del 22/07/2019, ha ribadito che
“L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”.
Per_ Dagli atti è emerso che attualmente i figli della coppia, e non sono Per_4 economicamente autosufficienti.
Ciò premesso, in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c., disposizione applicabile anche in materia di divorzio. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli
(rispettivamente di anni 18 e di anni 11), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle loro esigenze e delle spese per il loro mantenimento ( cfr. tra le altre Cass.; sentenza
3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre.
Non sussistendo agli atti documentazione attestante la posizione reddituale del CP_1 il Tribunale, sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore dei due figli, ritiene opportuno disporre con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 400,00 (quattrocento,00) da ripartirsi in € 200,00 (duecento,00) Per_ cadauno per e La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non Per_4 oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2024.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a San Pietro Apostolo il 23/08/1990 dalle parti in causa (atto n. 6, parte 2, serie A, Reg. Atti Matrimonio anno 1990);
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00
[...]
Per_ (quattrocento/00) a titolo di assegno di mantenimento per i figli e . Detta somma Per_4 andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat.
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del CP_1
50%, a le spese straordinarie;
Parte_1
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Pietro Apostolo per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) Condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di CP_1 lite liquidate in € 98,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 09/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
2) Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
3) Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2354 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
CF nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/03/1972 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SCOZZAFAVA
ROBERTA presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato/a
RICORRENTE
E
CF nato/a il 07/04/1965 a SAN PIETRO CP_1 C.F._2
APOSTOLO (CZ) –non costituito,
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/05/2024 , premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 23/08/1990 in San Pietro Apostolo, dalla cui unione sono CP_1
Per_ nati (20.04.1994), (12.08.1997) (23.11.2007) e (16.01.2014), e Per_1 Per_2 Per_4 riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Catanzaro, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA del 02/07/2021 resa nel procedimento RG. 1702/2020 chiedeva pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Deduceva che il marito non ha mai contribuito al mantenimento dei figli, per come così statuito in sede di omologa, e nonostante percepisse i sussidi in favore dei figli.
Formulando richieste istruttorie, così concludeva:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e in data 23.08.1990 in San Pietro Apostolo con atto trascritto presso
[...] CP_1
l'Ufficio di Stato Civile del Comune di San Pietro Apostolo al N.6 P.2 S. A anno 1990 CP_2 ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
Per_ 2. Disporre che i figli minori e siano affidati ad entrambi i genitori con Per_4 collocazione e residenza presso la madre, sig.ra , regolamentando le modalità di Parte_1 visita ed incontri con il padre;
3. Disporre che il Signor versi, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra CP_1
Per_
, la somma di € 400,00 per i figli e oltre rivalutazione annuale Istat, Parte_1 Per_4 oltre il 50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
4. Disporre altresì che l'assegno unico universale sia interamente attribuito alla genitrice collocataria in considerazione del fatto che l'altro genitore non contribuisce minimamente al mantenimento dei figli minori.
5. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dello Stato essendo la Signora
stata ammessa al Gratuito Patrocinio.” Parte_1
Fissata l'udienza di comparizione delle parti al 12 marzo 2025, ove compariva la sola ricorrente, che rinunciava alle istanze istruttorie e domandava la decisione, il Giudice, fatte precisare le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio senza concessione dei termini di legge.
* * *
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente che non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente citato. Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi disposta con del 02/07/2021 resa nel procedimento RG. 1702/2020 dal Pt_2
Tribunale di Catanzaro.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e della L. 11.5.2015 n. 55 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Sull' affido dei minori e sul loro mantenimento
Per_ Preliminarmente occorre precisare che e non hanno ancora raggiunto la Per_4 maggiore età e pertanto per gli stessi occorre pronunciarsi in merito all'affidamento e al collocamento.
Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori.
In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli.
In definitiva, occorre tutelare il diritto della minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel caso di specie, in assenza di contrasti sul punto e in conformità alle richieste di parte ricorrente, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
al riguardo, si precisa che i genitori potranno esercitare in maniera disgiunta la responsabilità genitoriale, nel senso che gli stessi possono esercitarla separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo e i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli.
In merito al diritto di visita del padre, il Tribunale ritiene di dover confermare quanto statuito nell' accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione.
In merito al mantenimento dei minori occorre precisare quanto segue.
In via preliminare deve osservarsi che sussiste la legittimazione della ricorrente ad agire iure proprio per la determinazione di un assegno di mantenimento a carico dell'ex coniuge in favore dei figli minori. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis
Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso,
"pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento. Ne consegue che, essendo stati i figli affidati alla madre sin dall'epoca della separazione ed essendo, come già detto, tutt'ora conviventi con la stessa, permane in capo alla predetta la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Di recente la Cassazione civile, con la sentenza n.19696 del 22/07/2019, ha ribadito che
“L'obbligo del mantenimento dei genitori consiste nel dovere di assicurare ai figli, anche oltre il raggiungimento della maggiore età, e in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente. La prova del raggiungimento di un sufficiente grado di capacità lavorativa è ricavabile anche in via presuntiva dalla formazione acquisita e dalla esistenza di un mercato del lavoro in cui essa sia spendibile. La prova contraria non può che gravare sul figlio maggiorenne che, pur avendo completato il proprio percorso formativo non riesca ad ottenere, per fattori estranei alla sua responsabilità, una sufficiente remunerazione della propria capacità lavorativa. Tuttavia, anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori. Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore e la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento”.
Per_ Dagli atti è emerso che attualmente i figli della coppia, e non sono Per_4 economicamente autosufficienti.
Ciò premesso, in ordine alla misura del contributo paterno al mantenimento dei figli soccorrono i criteri contenuti nel novellato art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c., disposizione applicabile anche in materia di divorzio. In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli
(rispettivamente di anni 18 e di anni 11), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle loro esigenze e delle spese per il loro mantenimento ( cfr. tra le altre Cass.; sentenza
3.8.2007 n. 17055). In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre.
Non sussistendo agli atti documentazione attestante la posizione reddituale del CP_1 il Tribunale, sussistendo l'obbligo del mantenimento in favore dei due figli, ritiene opportuno disporre con decorrenza dalla domanda, quale contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di € 400,00 (quattrocento,00) da ripartirsi in € 200,00 (duecento,00) Per_ cadauno per e La somma come stabilita andrà versata alla ricorrente entro e non Per_4 oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di maggio 2024.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a San Pietro Apostolo il 23/08/1990 dalle parti in causa (atto n. 6, parte 2, serie A, Reg. Atti Matrimonio anno 1990);
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP_1 Parte_1
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00
[...]
Per_ (quattrocento/00) a titolo di assegno di mantenimento per i figli e . Detta somma Per_4 andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat.
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del CP_1
50%, a le spese straordinarie;
Parte_1
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Pietro Apostolo per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) Condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di CP_1 lite liquidate in € 98,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 09/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo