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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConSIliere Relatore dott. Antonio Picardi ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 81/2023
promossa da:
elettivamente domiciliata in MO RM (PT), Corso Roma, Parte_1
n.104, presso lo studio dell'Avv. Giannitalo Papa, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP
PARTI APPELLATE NON COSTITUITE
avverso sentenza n. 680/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data 21/07/2022
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, previa sospensione ex artt. 283 e 351 cpc, anche inaudita altera parte, della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza, prima dell'udienza sopra fissata,
1) ACCOGLIERE l'appello proposto dalla IG.ra con il presente Parte_1
atto, avverso la Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena
Piccinni, comunicata alle parti dalla Cancelleria in data 22.11.2022; e, in riforma della
Sentenza impugnata,
IN VIA PRELIMINARE:
2) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, comunicata il 22.11.2022, per omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, di circostanze fattuali rilevanti, ai fini della definizione della presente controversia;
3) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, per contraddittorietà della motivazione;
4) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, per omessa o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia;
NEL MERITO:
IN TESI:
5) ACCERTARE E DICHIARARE la fondatezza della domanda possessoria avanzata dalla IG.ra e di cui alla causa possessoria iscritta al R.G. n. Parte_1
1938/2019; e conseguentemente
6) ORDINARE l'immediata reintegra dell'istante nel pieno ed esclusivo possesso dell'immobile di sua proprietà, posto in MO RM (PT), in Via Castellacci, n.
62; pertanto
7) ORDINARE ai IGg.ri Controparte_2 Controparte_1 CP
, tutti come in atti, di rilasciare l'immobile di cui in oggetto nello stato Controparte_3
2 dei luoghi preesistente alla loro illegittima ed arbitraria occupazione e libero da persone
e cose anche interposte;
8) CONDANNARE i IGg.ri Controparte_2 Controparte_1 CP
, tutti come in atti, al risarcimento, in favore della IG.ra Controparte_3 Parte_1
, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subìti e subendi,
[...]
nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la ritenesse che parte appellata, CP_5
sino ad oggi, non fosse consapevole di agire in dispregio del possesso spettante all'appellante,
9) ACCERTARE E DICHIARARE che la IG.ra alla data odierna, Parte_1
intende manifestare fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell'occupazione, da parte dei IGg.ri Controparte_1 CP_2
e dell'immobile di sua proprietà, sito in
[...] CP Controparte_3
MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62; e conseguentemente
10) ACCERTARE E DICHIARARE che i IGg.ri e Controparte_1 CP_2
e non vantano alcun diritto, di nessun genere,
[...] CP Controparte_3 in ordine all'occupazione dell'immobile di proprietà della IG.ra Parte_1
sito in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62; pertanto
11) ACCERTARE E DICHIARARE che i IGg.ri Controparte_1 CP_2
e occupano, dal mese di Maggio 2019 e
[...] CP Controparte_3
comunque dal ricevimento della comunicazione mezzo raccomandata A.R. della comparente in data 22.09.2020, senza alcun titolo e/o diritto, di nessun genere ed, in ogni caso, contro la volontà espressa e documentata della odierna istante, l'immobile posto in
MO RM (PT) Via Castellacci, n. 62, di proprietà della IG.ra Parte_1
; conseguentemente
[...]
12) ORDINARE l'immediata reintegra dell'istante, , nel pieno ed Parte_1
esclusivo possesso dell'immobile di sua proprietà, posto in MO RM (PT), in
Via Castellacci, n. 62; inoltre
13) ORDINARE ai IGg.ri Controparte_1 Controparte_2 CP
, tutti come in atti, di rilasciare l'immobile di cui in oggetto nello stato Controparte_3
dei luoghi preesistente alla loro illegittima ed arbitraria occupazione e libero da persone
e cose anche interposte;
14) CONDANNARE i IGg.ri Controparte_2 Controparte_1 CP
, al risarcimento dei danni, dovuti in favore dell'odierna istante, per Controparte_3
temerarietà della lite, ex art. 96 C.P.C., nella misura che sarà ritenuta di Giustizia.
3 Con ogni altro consequenziale provvedimento di Legge dovuto, anche se non espressamente richiesto.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Questa difesa insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi nel giudizio di merito nel primo grado, delle quali alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, C.P.C,. depositata da questa parte, come di seguito:
A) CTU grafologica, volta ad accertare la falsità della sottoscrizione della dichiarazione, la cui paternità apparentemente riconducibile alla IG.ra che Parte_1 autorizzava il Gestore dell'acquedotto Acque Toscane Suez, alla riattivazione dell'utenza idrica, prima interrotta, dell'immobile sito in MO RM (PT), in Via Castellacci,
n. 62.
B) INTERROGATORIO FORMALE: - della IG.ra sui seguenti Controparte_1
capitoli:
1) “D.C.V. che la dichiarazione (documento che Le si mostra), che autorizzava il Gestore dell'acquedotto Acque Toscane Suez, alla riattivazione dell'utenza idrica dell'immobile sito in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62, veniva sottoscritta dalla IG.ra
; Parte_1
2) “D.C.V. che, in data 25/01/2021, riceveva lettera raccomandata a/r, con la quale la
IG.ra per il tramite del suo difensore, manifestava fermamente ed Parte_1
inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell'occupazione, da parte Sua e dei Suoi figli, dell'immobile di proprietà della ricorrente, posto in MO RM
(PT), in Via Castellacci, n. 62”;
3) “D.C.V. che, ad oggi, Lei e i Suoi figli continuate, contro la volontà espressa della
IG.ra ad occupare l'immobile di sua proprietà, posto in Parte_1
MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62”;
- del IG. sui seguenti capitoli: Controparte_2
4) “D.C.V. che la dichiarazione (documento che Le si mostra), che autorizzava il Gestore dell'acquedotto Acque Toscane Suez, alla riattivazione dell'utenza idrica dell'immobile sito in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62, veniva sottoscritta dalla IG.ra
; Parte_1
5) “D.C.V. che, in data 25/01/2021, riceveva, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla allora figlia minore IG.ra lettera raccomandata a/r, con la quale la CP
IG.ra per il tramite del suo difensore, manifestava fermamente ed Parte_1
inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell'occupazione, da parte della
4 IG.ra e dei Vostri figli, dell'immobile di sua proprietà, posto in Controparte_1
MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62”;
6) “D.C.V. che, ad oggi, la IG.ra e i Suoi figli continuano, contro la Controparte_1
volontà espressa della IG.ra ad occupare l'immobile di sua Parte_1
proprietà, posto in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62”;
- del IG. sui seguenti capitoli: 7) “D.C.V. che, in data 25/01/2021, Controparte_3
riceveva lettera raccomandata a/r, con la quale la IG.ra per il Parte_1
tramite del suo difensore, manifestava fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell'occupazione, da parte Sua, dell'immobile di Sua proprietà, posto in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62”;
8) “D.C.V. che, ad oggi, Lei, assieme a Sua sorella e Sua madre, continua, contro la volontà espressa della IG.ra ad occupare l'immobile di sua Parte_1
proprietà, posto in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62”;
- della IG.ra sui seguenti capitoli: CP
9) “D.C.V. che, ad oggi, Lei, assieme a Suo fratello e Sua madre, sta continuando, contro la volontà espressa della IG.ra ad occupare l'immobile di sua Parte_1
proprietà, posto in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62”.
C) PROVA PER TESTI avente ad oggetto i seguenti capitoli di prova:
1) “D.C.V. che Lei svolge l'attività di Agente Immobiliare presso l'Agenzia Servizi
Immobiliari, posta in MO RM (PT), in Via Don Minzoni, n. 24/a”;
2) “D.C.V. che, nell'anno 2019, la IG.ra si era rivolta alla Sua Parte_1
Agenzia Immobiliare “Servizi Immobiliari”, al fine di conferirLe incarico di mediazione immobiliare per la vendita dell'immobile di sua proprietà, posto in MO RM
(PT), in Via Castellacci, n. 62”.
TESTE: IG.ra c/o Agenzia Immobiliare “Servizi Immobiliari”, in Testimone_1
MO RM (PT), in Via Don Giovanni Minzoni, n. 24/a.
Questa difesa si oppone fin da ora all'ammissione di tutti gli eventuali capitoli di prova ex adverso formulati”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 680/2022 del Tribunale di Pistoia, con la quale era stata respinta la domanda principale di reintegra nel possesso avanzata dalla stessa Parte_1
nei confronti di e (in proprio e quali genitori Controparte_1 Controparte_2
5 esercenti la potestà sui minori e ) e dichiarate inammissibili le Controparte_3 CP
domande avanzate in via subordinata dalla predetta ricorrente.
1.1) In particolare, la aveva depositato in data 28.6.2019 ricorso ex artt. Parte_1
1168 c.c. e 703 c.p.c., adducendo:
− di essere proprietaria di un immobile sito in MO RM (PT), via
Castellacci, n.62, acquistato nel 2016;
− di avere deciso di trasferirsi in altra abitazione, sempre sita in MO RM, ma in via Martini, n.19, affidandosi ad un'agenzia immobiliare per la vendita dell'immobile di cui sopra;
− di essersi tuttavia accorta, in data 25.5.2019, della sparizione delle chiavi dell'immobile sito in via Castellacci e, chiedendo spiegazioni al figlio convivente SI. , di aver quindi aveva appreso che l'ex coniuge del figlio Controparte_2
stesso, SI.ra , ed i figli e stavano Controparte_1 Controparte_3 CP
occupando senza alcun diritto da qualche settimana l'immobile predetto;
− che si era trattato di uno spoglio clandestino e violento, in assenza di un qualsivoglia consenso ed anzi contro la volontà della legittima proprietaria;
− che vi era dunque l'elemento psicologico dell'animus spoliandi, avendo la SI.ra agito nella piena consapevolezza di andare contro il volere della CP_1
privandola del possesso del predetto immobile;
Parte_1
− che aveva sporto denuncia per i fatti in questione, in cui era stato dato atto che
“...alla sua richiesta al figlio IG. di restituirle le chiavi Controparte_2 dell'immobile in parola, questi la apostrofava dicendo di averle prese lui e che ci aveva “messo dentro” la sua ex moglie con i figli”.
La aveva quindi chiesto di essere immediatamente reintegrata nel Parte_1 possesso, di ordinare ai resistenti di rilasciare immediatamente l'immobile, con condanna altresì al ripristino dello stato dei luoghi (in caso di loro alterazione) e, comunque, al risarcimento dei danni.
1.1.1) A fronte di tale ricorso si era costituita unicamente la SI.ra , CP_1
esponendo che il figlio della SI.ra SI. , nonché marito Parte_1 Controparte_2
della stessa , aveva da circa nove anni lasciato la famiglia. CP_1
La , nell'impossibilità peraltro di far fronte alle eSIenze della famiglia CP_1
stessa – composta da due figli: (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] CP_3 Pt_1
il 15.10.02) – aveva instaurato un procedimento per la separazione dei coniugi, mentre, nelle more, era stata attinta da intimazione di sfratto per morosità in relazione all'immobile dove precedentemente abitava con i figli predetti.
6 Il SI. , a fronte di ciò, aveva consegnato alla le chiavi dell'immobile CP_2 CP_1
sito in Via Castellacci, a MO RM, e la aveva sempre pensato che tale CP_1
disponibilità fosse ascrivibile sia allo stesso SI. che alla SI.ra CP_2 Parte_1
Il SI. , del resto, aveva consegnato al gestore dell'acquedotto (Acque CP_2
Toscane Suez) una dichiarazione sottoscritta dalla SI.ra con cui veniva Parte_1
autorizzata la riattivazione dell'utenza idrica dell'immobile in oggetto, prima interrotta.
Difettava dunque in radice l'animus spoliandi.
1.1.2) Con ordinanza dimessa in data 25.2.2020, il Tribunale di Pistoia aveva accolto la domanda di reintegra, condannando i resistenti all'immediato rilascio dell'immobile ed al pagamento delle spese di lite.
1.1.3) Nei confronti di tale provvedimento aveva proposto reclamo la SI.ra CP_1
ed il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale aveva accolto tale impugnazione, ritenendo in particolare che “...dalle emergenze istruttorie del giudizio di prima istanza può dirsi sufficientemente comprovata la mancanza di consapevolezza dell'odierna reclamante di agire in dispregio del possesso spettante alla e che “...la Parte_1
sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie di spoglio se pur predicabile a carico del resistente contumace nella presente fase di reclamo, (ma la questione Controparte_2
non occupa questo organo giudicante, non avendo tale parte mosso contestazione alcuna avverso il provvedimento del primo giudice), non lo sia invece con riferimento all'odierna reclamante”.
Il predetto Tribunale aveva quindi così statuito: “1) respinge le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente 2) accoglie il reclamo e, per Parte_1
l'effetto, revoca nei confronti di parte reclamante l'ordinanza n. Controparte_1
379/2020 emessa in data 26.2.2020 nel giudizio possessorio di cui al R.G. n. 1938/2019;
3) condanna parte resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese del giudizio possessorio, liquidate nell'importo di euro 4.109,35 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, nonché delle spese della presente fase di reclamo, liquidate nell'importo di euro 4.151,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e Cpa di legge”.
1.2) In data 1.10.2020 la aveva quindi formulato richiesta per la Parte_1 fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio, ripercorrendo i fatti già esposti nel ricorso possessorio introduttivo del giudizio e contestando sia sul piano processuale che del merito il contenuto della decisione adottata dal Tribunale di
Pistoia in composizione collegiale in sede di reclamo.
1.2.1) Su queste basi, la SI.ra aveva chiesto, previo accertamento della Parte_1
fondatezza della domanda, la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile sito in
7 MO RM, via Castellacci, n. 62, nello stato dei luoghi preesistente e conseguentemente di reintegrarla nel pieno ed esclusivo possesso dell'immobile in oggetto, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, nella misura ritenuta di giustizia.
In subordine veniva richiesto l'accertamento del dissenso espresso dall'istante e dell'occupazione sine titulo della SI.ra e del SI. e la conseguente condanna CP_1 CP_2 degli stessi al rilascio dell'immobile di cui sopra, oltre al risarcimento danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
1.2.2) Si era costituita anche in tale fase di giudizio la SI. , contestando CP_1
integralmente le domande attoree, di cui veniva chiesto il rigetto per infondatezza sia in fatto che in diritto.
Veniva inoltre eccepita l'inammissibilità delle nuove circostanze dedotte dall'attrice e le conclusioni avanzate da quest'ultima in via subordinata, in quanto nuove e diverse da quelle riportate nel ricorso introduttivo.
1.2.3) Il Tribunale di Pistoia, dopo aver dichiarato la contumacia del SI. e CP_2
dei figli e aveva ritenuto che: CP_3 Pt_1
− era infondata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta e basata sulla mancanza di volontà della di trovare un accordo tramite Parte_1
mediazione: quest'ultima, infatti, era comparsa in sede di mediazione, dovendosi pertanto ritenere integrata la condizione di procedibilità;
− erano inammissibili le domande formulate in via subordinata dalla Parte_1 nell'istanza di prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703, co.4 c.p.c., in quanto “...tutte fondate sul presupposto dell'accertamento dell'inesistenza di alcun diritto e/o titolo in capo ai convenuti in ordine all'occupazione dell'immobile sito in MO RM, Via Castellacci n. 62 di proprietà dell'attrice. Trattasi, infatti, di domande fondate – per stessa espressione testuale di cui alle rassegnate conclusioni - sull'accertamento (negativo) di diritti e non sull'accertamento di una mera situazione di fatto, come tali inammissibili nel giudizio possessorio”;
− era infondata, nei confronti di tutti i convenuti, la domanda possessoria avanzata dalla in quanto: Parte_1
o era pacifico che il figlio non fosse mai entrato nel Controparte_2 possesso dell'immobile, essendosi limitato a consegnare le chiavi all'ex coniuge;
o erano integralmente condivisibili le osservazioni del Collegio decidente in sede di reclamo, come esposte nell'ordinanza del 17.3.2020, in ordine
8 all'assenza dell'animus spoliandi in capo alla SI.ra , in particolare CP_1
rilevando che:
▪ dalla deposizione dell'informatore (“che ha riferito Testimone_2
di aver assistito a una telefonata fra gli ex coniugi e CP_1 CP_2 verso metà giugno 2019, nella quale quest'ultimo rassicurava la ex moglie che avrebbe sistemato tutto con la mamma (SI.ra
”), poteva dedursi l'inconsapevolezza della SI.ra Parte_1
circa la contrarietà dell'attrice all'avvenuta occupazione;
CP_1
▪ “la documentazione concernente la richiesta di riattivazione dell'utenza idrica per l'immobile”, pur non potendo essere utilizzata come prova delle circostanze in esso dedotte, in quanto disconosciuta da parte attrice, poteva tuttavia essere utilizzata per dimostrare l'assenza dell'animus spoliandi, in quanto avvalorava il convincimento “soggettivo” - dalla lettura della scrittura in esame ad opera della SI.ra - circa l'autorizzazione della CP_1 proprietaria all'utilizzo dell'intero appartamento.
o in assenza di ulteriori utili prove a sostegno della domanda possessoria, e di un espresso dissenso della SI.ra – palesatosi solo Parte_1 successivamente con l'introduzione del contenzioso giudiziale e pertanto irrilevabile ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo contestato - non poteva dunque che desumersi un suo (implicito) consenso;
− era infondata la domanda di risarcimento danni, formulata in termini generici senza prove del concreto pregiudizio arrecato a parte attrice, non potendo peraltro applicarsi al “caso di specie il “rimedio” della liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, in assenza dei requisiti di legge – danno risarcibile certo o impossibilità, o estrema o particolare difficoltà, nel dimostrare lo specifico ammontare - e di pregiudizi economici e non patrimoniali che, diversamente da quanto assito dall'attrice, ben possono essere oggetto di oggettiva quantificazione se ritualmente allegati e dimostrati”;
− la SI.ra era tenuta alla refusione delle spese di lite;
Parte_1
− era infine infondata la “domanda di condanna di parte attrice nei confronti dei convenuti ex art. 96 c.p.c.-”, in assenza dei presupposti giuridici.
1.2.3.1) Su tali basi il Tribunale di Pistoia aveva emesso la seguente statuizione:
“...rigetta le domande dell'attrice svolte in principalità; dichiara inammissibili le domande dell'attrice svolte in via subordinata;
condanna alla refusione Parte_1 delle spese di lite in favore dello Stato ex art. 133 D.p.r. 115/2002 liquidate in € 4.180,00
9 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda di condanna di parte attrice nei confronti dei convenuti ex art. 96
c.p.c.-”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la SI.ra Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “OMESSA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO, DI
CIRCOSTANZE FATTUALI RILEVANTI, AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA
PRESENTE CONTROVERSIA”, lamentando in particolar modo:
− il mancato accoglimento dell'azione possessoria nei confronti del SI.
[...]
, rilevando che l'azione in oggetto è proponibile “anche CP_2 contro chi ne sia stato l'autore morale, intendendosi per tale […] il mandante, cioè colui che preventivamente abbia dato incarico ad altri di porre in essere gli atti in cui lo spoglio si concreta o li abbia comunque autorizzati” (Trib. di Catania, sent. 12 luglio 2001, n. 2553; in senso conforme: Cass., sent. 11 settembre 2000, n. 11916)”;
− con riferimento ai convenuti , e Controparte_1 Controparte_3 CP
, il fatto che il giudice di prime cure avesse considerato assente
[...]
l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi, nonostante gli stessi avessero
“agito con la piena e totale consapevolezza di mutare lo stato di fatto preesistente contro il volere espresso della IG.ra e di Parte_1 privare quest'ultima del possesso del predetto bene” e nonostante il dissenso espresso dalla alla prosecuzione dell'occupazione, Parte_1
tramite l'instaurazione del contenzioso civile e ciò non senza ricordare la pendenza di un processo penale, avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di
Pistoia (rubricato al R.G. n. 29/21), a carico degli odierni appellati, imputati in concorso tra loro per aver occupato abusivamente l'immobile in oggetto di proprietà dell'appellante, costituitasi parte civile;
− che la deposizione della testimone SI.ra , “contrariamente a Testimone_2
quanto dedotto dal Giudice, non dimostra che la IG.ra nulla CP_1 sapesse della contrarietà della suocera, IG.ra ”; Parte_1
− che la documentazione relativa alla riattivazione dell'utenza idrica non era sufficiente per dimostrare l'insussistenza dell'animus spoliandi “...atteso che anche questa difesa aveva provveduto, appena appreso della sua esistenza, a richiedere ad il suddetto documento, Controparte_6
proprio al fine di disconoscere la firma della IG.ra non Parte_1
10 avendo quest'ultima fornito alcuna autorizzazione alla IG.ra ed CP_1 ai figli per la fruizione del servizio idrico”;
2°. “NULLITÁ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER CONTRADDITTORIETÁ
DELLA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA”, insistendo sulla presenza di un contrasto insanabile tra il percorso logico-deduttivo operato dal giudice di prime cure e le conclusioni a cui era addivenuto, tale da non consentire un'adeguata formulazione e motivazione delle argomentazioni a difesa dell'odierno appellante, sia con riferimento alle originarie valutazioni espresse con riferimento alle dichiarazioni rese dall'informatrice , sia con riferimento alle conclusioni tratte in ordine al Tes_2 documento concernente l'utenza idrica: da ciò derivava la nullità della sentenza, come da orientamento della Suprema Corte di Cassazione;
3°. “NULLITÁ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA O APPARENTE
MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA”, evidenziando anche in questo caso la non condivisibilità del percorso logico- deduttivo operato dal giudice di prime cure, con riferimento in particolare al denegato ricorso al “rimedio” della liquidazione equitativa del giudice, per ritenuta insussistenza dei requisiti di legge e dei pregiudizi economici e non patrimoniali: la sussistenza dei danni era infatti certa ma impossibile da quantificare puntualmente se non con l'esperimento del rimedio di cui sopra;
la sentenza era dunque da ritenersi nulla anche sotto questo profilo e, in particolare, per aver il giudice “omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ma anche quando li abbia indicati senza una loro approfondita disamina logica o giuridica o, ancora, quando la stessa disamina verta su principi generali e fattispecie astratte, senza però ricondurre il ragionamento all'esame della fattispecie concreta oggetto di controversia” (Cass., n. 4594/2019);
4°. “SULLE SPESE DI LITE E SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.”, rilevando che, anche in ipotesi di reiezione degli altri motivi di gravame, la sentenza impugnata avrebbe comunque dovuto essere riformata con riferimento alla decisione concernente la liquidazione delle spese di lite, esponendo che:
a. il giudice di prime cure non aveva tenuto conto “...della condotta illecitamente commessa dalle odierne parti appellate: sarebbe stato comprensibile, in caso di rigetto della domanda avanzata, se avesse disposto la compensazione delle spese di lite;
non è invece agevolmente intuibile come possa, dinanzi all'esposizione di così gravi fatti, aver
11 condannato l'odierna appellante a provvedere al suddetto pagamento quale parte soccombente”;
b. gli importi liquidati erano “...superiori rispetto a quanto ipoteticamente dovuto”;
c. la SI.ra aveva sollevato “deduzioni ed eccezioni pretestuose ed CP_1 inconsistenti”, sì che era evidente “considerando, peraltro, l'insistenza nella riproposizione di istanze istruttorie già espletate e che hanno condotto ad una ricostruzione delle circostanze fattuali diverse da quelle sostenute (basti considerare le ammissioni del IG. , Controparte_2 che sussistano profili di temerarietà nel comportamento assunto”;
d. “Questa difesa ritiene opportuno, ancora una volta, sottolineare che controparte, nel giudizio di merito, non ha neppure depositato la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, C.P.C., con ciò evidentemente confermando tutto quanto dedotto da questa difesa con la propria memoria ex art. 183, co. 6,
n. 3, C.P.C.”, con conseguente necessaria applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Nessuno degli appellati si è costituito nel presente grado di giudizio, con conseguente necessità di dichiarare la contumacia di Controparte_1 CP_2
, e , stante la ritualità delle notifiche.
[...] Controparte_3 CP
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame sono state sollevate varie censure alla sentenza impugnata laddove è stata respinta la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata dalla SI.ra articolata secondo due principali ordini di considerazioni. Parte_1
3.1.1) In primo luogo, è stata contestata la reiezione delle domande avanzate nei confronti del SI. adducendo l'erroneità della valutazione del Controparte_2
Tribunale di Pistoia secondo cui il predetto non era “...mai entrato nel possesso CP_2 dell'appartamento di MO RM, Via Castellacci n. 62, essendosi costui limitato a consegnare le chiavi dell'immobile alla SI.ra perché vi andasse ad abitare con i CP_1 figli e e non potendo quindi essere destinatario di una domanda di Pt_1 Controparte_3
reintegra nel possesso.
3.1.1.1) A sostegno del gravame sul punto, l'appellante ha esposto come l'azione di reintegra fosse pacificamente proponibile non solo contro l'autore materiale dello
12 spoglio, ma anche contro l'autore morale, ivi compreso il mandante che avesse incaricato altri di dare corso all'attività di spoliazione del possesso.
Argomenta l'appellante, quindi, che “Di conseguenza, l'azione proposta con il ricorso possessorio era da intendersi certo estensibile anche nei confronti del IG.
[...]
figlio della IG.ra per aver privato quest'ultima delle CP_2 Parte_1 chiavi dell'appartamento di cui in oggetto, senza preventivamente chiederne il consenso e comunque contro la sua volontà, ed autorizzando l'occupazione materiale del bene suindicato da parte della IG.ra e i figli, ed Controparte_1 CP [...]
”. CP_3
3.1.1.2) Il motivo è infondato.
A) Va premesso che è condivisibile l'assunto difensivo dell'appellante secondo cui la domanda di reintegrazione nel possesso è suscettibile di essere proposta sia contro l'autore morale che contro quello materiale dello spoglio, essendo ormai consolidata in tal senso la giurisprudenza di legittimità (tra tante, da ultimo, Cass. 24967 del 10.10.2018).
Occorre tuttavia rilevare come la finalità della domanda di reintegrazione sia quella di ottenere, in concreto, la reimmissione nel possesso del bene, ciò che implica una persistente relazione di fatto con la cosa da parte (anche) dell'autore morale, non essendo altrimenti possibile, in natura prima ancora che sul piano giuridico, la restituzione di alcunché.
Tale principio, peraltro, è stato declinato dalla stessa Corte di Cassazione con riferimento all'autore materiale dello spoglio indicando che, affinché quest'ultimo “...sia passivamente legittimato alla relativa azione nella qualità di spogliatore in senso tecnico, occorre che stabilisca con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, senza di che egli non avrebbe nulla da restituire, onde la funzione di reintegrazione, propria dell'azione di spoglio, non potrebbe attuarsi nei suoi confronti”
(così, in motivazione, Cass. 8811 del 30.4.2015).
Tale principio, logicamente e giuridicamente del tutto condivisibile, non può che trovare applicazione anche con riferimento all'autore morale dello spoglio, dal momento che - anche in questo caso - l'assenza di un potere di disposizione sulla cosa preclude in radice la possibilità di restituire la cosa oggetto della domanda.
B) In questa prospettiva deve rilevarsi come la stessa odierna appellante abbia allegato che il figlio, , aveva sottratto le chiavi dell'appartamento ed Controparte_2
aveva fatto entrare la ex-moglie ed i figli nell'appartamento stesso, implicando in tal modo la consegna delle chiavi alla SI.ra . CP_1
In nessuna parte degli atti difensivi dell'odierna appellante risulta allegato
(tantomeno dimostrato) che il SI. sia tuttora nel possesso delle chiavi in questione, CP_2
13 essendo peraltro pacifico che nell'appartamento in oggetto risulta vivere solo la SI.ra con i due figli. CP_1
In assenza di tale dimostrazione (che attiene alla prova della titolarità passiva del rapporto in capo al SI. e dunque ad un elemento costitutivo della domanda, soggetto CP_2
ad onere istruttorio gravante sulla SI.ra la domanda di reintegra avanzata nei Parte_1
confronti del SI. non può, neppure astrattamente, trovare accoglimento. CP_2
C) Dunque, deve confermarsi in questa sede la valutazione esposta dal giudice di prime cure, con conseguente infondatezza del gravame sul punto in questione.
3.1.2) In secondo luogo, sempre nel contesto del primo motivo di gravame,
l'appellante ha contestato la reiezione della domanda di reintegra avanzata nei confronti della SI.ra e dei figli di quest'ultima, e . CP_1 CP_3 CP
3.1.2.1) Tale contestazione risulta articolata in varie censure che, nel complesso, devono ritenersi infondate.
3.1.2.1.1) Anzitutto è stato stigmatizzato il fatto il giudice di prime cure aveva trascurato di valorizzare che la SI.ra “...ha ampiamente e fermamente Parte_2 espresso il suo dissenso all'occupazione da parte della IG.ra e dei nipoti CP_1
( e dell'immobile di sua proprietà”, rilevando come Controparte_3 CP
l'assenza dell'animus spoliandi in capo ai predetti convenuti rappresentasse un dato in contrasto con il fatto che costoro avevano “agito con la piena e totale consapevolezza di mutare lo stato di fatto preesistente contro il volere espresso della IG.ra Parte_1 di privare quest'ultima del possesso del predetto bene”, ciò in quanto:
− “...alla luce dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Pistoia il 17/07/2020, con lettera inviata, a mezzo raccomandata a/r, agli odierni appellati e, altresì, via mail, al difensore della IG.ra Avv. Alfredo Calistri, questa Controparte_1
difesa SInificava che, fatto salvo tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e concluso, da questa parte, nel giudizio possessorio instaurato dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G.: 1938/2019), deciso con ordinanza n. 730/2020, e nel successivo giudizio di reclamo (R.G.: 823/2020) dinanzi al Tribunale di Pistoia, definito con ordinanza del 13/07/2020, si rendeva opportuno segnalare che, anche qualora gli stessi si fossero ritenuti, sino alla data di ricevimento della detta superiore comunicazione, inconsapevoli di agire in dispregio del possesso spettante alla
IG.ra quest'ultima intendeva, alla data suddetta, Parte_1
manifestare fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell'occupazione, da parte della IG.ra in Controparte_1
proprio, dei IGg.ri e quali esercenti Controparte_1 Controparte_2
la potestà genitoriale sulla figlia minore IG.rina e del IG. CP CP_2
14 , dell'immobile di sua proprietà esclusiva, sito in MO RM CP_3
(PT), in Via Castellacci, n. 62”;
− “a seguito di denuncia-querela sporta dalla IG.ra risultano Parte_1 imputati nel processo penale pendente avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di
Pistoia, rubricato al n. 29/21 R.G.N.R., Mod. 21-bis, con prossima udienza fissata per il giorno 26.01.2023, per il “reato di cui agli artt. 110, 633 c.p. perché in concorso tra loro invadevano abusivamente l'immobile di proprietà di Parte_1
situato in MO RM Via Castellacci n. 62 al fine di occuparlo”.
[...]
Nel suddetto procedimento penale, la IG.ra si è costituita Parte_1 parte civile”.
3.1.2.1.1.1) La censura, in sé considerata, non può essere condivisa nella misura in cui risulta fare riferimento a comunicazioni ed eventi che, per stessa prospettazione dell'appellante, sono successivi allo spoglio e che, dunque, in nessun modo consentono di riverberare i propri effetti – sul piano logico prima ancora che su quello giuridico – al momento dello spoglio stesso, tantomeno sotto il profilo dell'individuazione dell'elemento psicologico della condotta in capo alla SI.ra ed ai suoi figli. CP_1
3.1.2.1.2) In secondo luogo, l'appellante ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operate dal Tribunale di Pistoia, con riferimento alle dichiarazioni rese da . Testimone_2
A) L'appellante, in particolare, ha esposto come tale deposizione “non dimostra che la IG.ra nulla sapesse della contrarietà della suocera”, in quanto: CP_1
− il giudice di prime cure aveva trascurato che la teste aveva riferito:
o “di aver sentito parlare del trasloco della IG.ra nella casa ove CP_1 ora abita;
circostanza questa che, in realtà, conferma che quest'ultima vive nell'immobile della IG.ra che, peraltro, l'intenzione di ivi Parte_1 trasferirsi risale a tempo prima”;
o “di non ricordare della raccomandata ricevuta in nome e per conto della
IG.ra dal sottoscritto difensore;
circostanza del tutto Parte_1
inconsistente e superflua;
o “di aver assistito ad una telefonata della IG.ra con il marito e di CP_1 aver sentito che quest'ultimo le diceva che avrebbe sistemato tutto con la madre;
tale dichiarazione né prova che la IG.ra avesse Tes_2 ascoltato l'integrale contenuto della telefonata, né che effettivamente il IG.
avrebbe appianato le divergenze con la madre”; CP_2
− “Conseguentemente, non è agevolmente comprensibile quale pregio e valore abbia colto, al termine del procedimento, il Giudice nelle dichiarazioni
15 dell'informatrice, peraltro alla luce di quanto esposto dai IGg.ri CP_1
e ”;
[...] Controparte_3
B) L'appellante, poi, ha rilevato come la valutazione fornita dal Tribunale di
Pistoia nel provvedimento reso all'esito della fase sommaria fosse stata di tutt'altro avviso, essendo stato ivi valorizzato che “...che la IG.ra “sentita a CP_1 interrogatorio formale all'udienza del 19/11/2019 ha espressamente confermato di occupare assieme ai propri figli dal mese di giugno 2019 l'appartamento di proprietà della ricorrente […] e di avere ricevuto le chiavi dall'ex marito, cui Controparte_2 aveva chiesto l'autorizzazione a vivere nell'appartamento oggetto di causa. Il IG.
[...]
ha altresì confessato, nella medesima udienza del 19/11/2019, di avere CP_2 sottratto alla madre SI.ra le chiavi dell'abitazione di sua proprietà e di averle Parte_1 consegnate alla SI.ra ”;”. CP_1
3.1.2.1.2.1) Anche le censure in oggetto non possono trovare accoglimento.
A1) Quanto al primo profilo, va rilevato come non risulti chiaro quale elemento probatorio l'odierna appellante intenda trarre dal fatto che la SI.ra abbia Tes_2
“sentito parlare del trasloco della IG.ra nella casa ove ora abita” e che ciò CP_1 dimostrerebbe “che quest'ultima vive nell'immobile della IG.ra e che, Parte_1 peraltro, l'intenzione di ivi trasferirsi risale a tempo prima”, essendo pacifico in causa che la SI.ra risiede nell'abitazione in questione e che l'unico elemento in discussione è CP_1
costituito dal quesito concernente l'elemento psicologico caratterizzate la condotta della stessa nel momento (e solo in quello) in cui ella è andata ad abitare nell'immobile CP_1
in oggetto.
A quest'ultimo proposito, dunque, le osservazioni dell'appellante non rivestono alcuna rilevanza, non incidendo sulla positiva dimostrazione di tale elemento psicologico.
Va del resto evidenziato come incomba sulla SI.ra la dimostrazione Parte_1 dell'animus spoliandi in capo alla e non a quest'ultima dimostrarne l'assenza. CP_1
Preso poi atto dell'inconferenza del riferimento al mancato ricordo della SI.ra in ordine all'invio di una raccomandata da parte del difensore della SI.ra Tes_2
deve quindi rilevarsi come la menzione, operata dalla stessa , delle Parte_1 Tes_2 assicurazioni del SI. alla moglie attestino in effetti proprio l'assenza dell'elemento CP_2
soggettivo in questione.
Deve infatti ricordarsi che, a fronte della domanda rivolta alla Tes_2 all'udienza del 19.11.2019 (“DCV che il IG. in quell'occasione affermò che si CP_2
trattava di un errore e che avrebbe sistemato lui tutto con la visto che la stessa Parte_1 aveva autorizzato la consegna dell'immobile di via Castellacci di MO RM alla
”, riferita alla ricezione di una raccomandata di contestazioni inviata dal legale della CP_1
16 stessa – di cui la teste non ha serbato il ricordo, come detto –), la predetta SI.ra Parte_1
ha risposto: “Preciso che questo l'ho saputo per telefono dalla SI.ra . O Tes_2 CP_1
meglio, ho assistito alla telefonata della SI.ra al marito, la SI.ra era in CP_1 CP_1
macchina con me;
ho sentito che il marito le diceva che avrebbe sistemato tutto con la mamma”.
Dunque, del tutto correttamente il Tribunale di Pistoia ha ritenuto che da tale dichiarazione “ragionevolmente si deduce come, con elevato grado di verosimiglianza, la SI.ra nulla sapesse della contrarietà della suocera all'avvenuta occupazione del CP_1 bene e, una volta ricevute le rassicurazioni dall'ex marito, potesse ritenere la situazione risolvibile”, con valutazione che deve essere confermata nella presente sede.
A2) In ordine poi alla (implicitamente lamentata) contraddittorietà tra la valutazione fornita dal giudice di prime cure all'esito della fase sommaria del giudizio possessorio e quella esposta nel contesto della sentenza resa all'esito della fase del
“merito” possessorio, pare quasi pleonastico rilevare come non esista alcun effetto vincolante della prima rispetto alla seconda.
Il giudice è infatti pienamente libero di mutare la propria valutazione, all'esito della fase del merito possessorio, rispetto a quella espressa al termine della fase sommaria, mentre nella presente sede è dato unicamente valutare la coerenza intrinseca (sul piano della sequenza logico-argomentativa della sentenza impugnata) e quella estrinseca (sul piano della rispondenza agli esiti istruttori) della sentenza impugnata: sotto quest'ultimo profilo non è peraltro dato ravvisare alcuna incoerenza o contraddittorietà nel contesto della sentenza impugnata che, peraltro, risulta aver recepito le argomentazioni svolte dal
Tribunale di Pistoia in sede di reclamo (avverso il provvedimento di reintegra che aveva definito la fase sommaria).
Dunque, un giudizio di non condivisibilità potrebbe se mai essere espresso (anche se tale provvedimento non è oggetto di valutazione nella presente sede) proprio con riferimento al provvedimento di reintegra reso il 25.2.2020 e non in relazione alla sentenza impugnata nella presente sede.
3.1.2.1.3) L'ultima censura sollevata con il primo motivo di gravame attiene alla valutazione del Tribunale di Pistoia in ordine alla richiesta di riattivazione dell'utenza idrica a firma apparente della SI.ra sia pure ritenuta non utilizzabile ai fini Parte_1
della prova dei fatti ivi rappresentati (in conseguenza del disconoscimento operato dalla stessa , laddove è stato ritenuto che “...ciò che interessa nella prospettiva Parte_1 dell'accertamento dell'animus spoliandi non è la verità del fatto storico SInificato dalla scrittura (ossia, l'avvenuta autorizzazione alla riattivazione dell'utenza idrica da parte della SI.ra bensì il convincimento “soggettivo” che la SI.ra possa Parte_1 CP_1
17 aver tratto dalla lettura della scrittura in esame, in specie la convinzione circa l'assenso della proprietaria dell'immobile a che questo venisse abitato dalla nuora e dai nipoti”.
Tale rilievo è stato contestato dall'appellante adducendosi che “... è illogico individuare in esso la dimostrazione della insussistenza, nella condotta di controparte, dell'animus spoliandi, atteso che anche questa difesa aveva provveduto, appena appreso della sua esistenza, a richiedere ad il suddetto documento, proprio Controparte_6 al fine di disconoscere la firma della IG.ra non avendo quest'ultima Parte_1
fornito alcuna autorizzazione alla IG.ra ed ai figli per la fruizione del servizio CP_1 idrico”.
3.1.2.1.3.1) Il motivo è infondato, nella misura in cui non si confronta specificamente con il tenore concreto della motivazione esposta dal giudice di prime cure.
Come evidenziato supra, il Tribunale di Pistoia ha espressamente escluso la possibilità di utilizzo del documento in questione ai fini della prova dei fatti ivi rappresentati, valorizzando esclusivamente il fatto storico della sua esistenza, da cui ha tratto elementi presuntivi per desumere l'assenza dell'animus spoliandi (si intende, all'epoca in cui la SI.ra ha preso possesso del bene) in capo alla stessa . CP_1 CP_1
In quest'ottica è del tutto irrilevante che, in un momento successivo, la SI.ra abbia disconosciuto tale documento, previa richiesta di copia dello stesso ad Parte_2
né ciò incide sulla condivisibilità dell'impianto argomentativo Controparte_6
esposto dal giudice di prime cure.
3.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante ha ritenuto di censurare la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando
(nuovamente) che “vi è un'evidente contraddizione tra le argomentazioni svolte dal
Giudicante, poste a base del ragionamento logico-giuridico operato, atteso che: a) come indicato al punto precedente, le sue valutazioni circa la testimonianza dell'informatrice,
IG.ra , sono diverse rispetto a quelle espresse nel giudizio introduttivo;
b) Tes_2 sono, altresì, contrastanti le sue considerazioni circa il documento relativo all'utenza idrica... c) del pari contrastanti, più in generale, sono le considerazioni circa
l'insussistenza dell'animus rispetto alle argomentazioni contrarie espresse nel giudizio possessorio introduttivo del procedimento de quo”.
Sul punto, retoricamente, l'appellante ha esposto che “il percorso logico deduttivo del Giudice dovrebbe essere uno ed unico;
non si comprende come possa aver formulato nell'ambito dello stesso procedimento due ragionamenti del tutto diversi e contrari”.
3.2.1) Stante la reiterazione di argomentazioni già esposte nel contesto delle varie censure in cui è stato articolato il primo motivo di gravame, deve rilevarsi come anche in questo caso i rilievi dell'appellante non possano trovare accoglimento, sulla scorta delle
18 considerazioni e delle conclusioni già raggiunte nei paragrafi che precedono ed attinenti in particolare:
− alla diversità di funzione e struttura del provvedimento decisorio reso all'esito della fase sommaria e di quello reso all'esito della fase di merito;
− alla condivisibilità dei rilievi svolti nella sentenza impugnata, rispetto a quelli indicati nel provvedimento di reintegra reso nella fase sommaria;
− alla conseguente assenza di profili suscettibili di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
3.3) Il terzo motivo di gravame, poi, concerne la decisione del Tribunale di Pistoia di ritenere inapplicabile al caso concreto la liquidazione equitativa del danno, laddove è stato ritenuto che “Peraltro, non può supplire nel caso di specie il “rimedio” della liquidazione equitativa del danno da parte del Giudice, in assenza dei requisiti di legge e di pregiudizi economici e non patrimoniali che, diversamente da quanto assito dall'attrice, ben possono essere oggetto di oggettiva quantificazione se ritualmente allegati e dimostrati. Difatti, la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché
l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto”.
Tale rilievo è stato censurato dall'appellante argomentando che “Non si comprende quale possa essere il ragionamento del Giudice per arrivare a concludere che non sono sussistenti i requisiti per una liquidazione dei danni in via equitativa: il Tribunale di
Pistoia ha omesso di motivare o la motivazione è solo apparente. È assolutamente dimostrato e provato che la IG.ra abbia subito e stia subendo danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali, che nel caso di specie non possono che essere liquidati in via equitativa, non essendo possibile una quantificazione puntuale” e quindi ulteriormente rilevando come la ravvisabilità dei danni lamentati dalla dovesse ritenersi certa Parte_2
e che la Suprema Corte aveva reiteratamente avuto modo di rilevare la nullità delle sentenze gravate da motivazione soltanto apparente.
3.3.1) Il motivo è, anche in questo caso, infondato in quanto non direttamente attinente al contenuto concreto della motivazione adottata dal giudice di prime cure.
Va infatti posto nella dovuta evidenza come il Tribunale di Pistoia abbia esposto, immediatamente prima del brano della motivazione contestata dall'appellante, la valutazione (giuridicamente prioritaria rispetto a quella sopra ricordata) secondo la quale
“Il rigetto della domanda possessoria comporta anche il conseguente rigetto della domanda risarcitoria, peraltro formulata nei confronti di tutti i convenuti (dunque anche di in termini assolutamente generici, senza specifica allegazione Controparte_2
19 delle concrete conseguenze pregiudizievoli che tali condotte avrebbero arrecato alla SI.ra (ad esempio in termini di concreta perdita di occasione di vendita Parte_1 dell'appartamento, una volta contattata l'agenzia immobiliare per curare l'affare, con la conseguente inammissibilità perché superflue delle istanze di prova capitolate sul punto dall'attrice)”.
Dunque, la sequenza argomentativa esposta dal Tribunale di Pistoia risulta strutturata secondo una scaletta logico-giuridica per cui:
→ dapprima è stato ritenuto che la reiezione della domanda possessoria non potesse che comportare anche la reiezione della domanda risarcitoria;
→ poi è stato evidenziato il carattere generico della domanda risarcitoria, tale comunque da pregiudicarne l'accoglimento;
→ infine, e “peraltro” (e dunque con valenza meramente aggiuntiva) è stato rilevato che, proprio in considerazione di tali pregressi passaggi argomentativi, non poteva neppure venire in rilievo la liquidazione equitativa del danno.
Il fatto che l'appellante abbia censurato solo l'ultimo di tali passaggi della motivazione, senza nulla addurre in ordine ai primi due, evidenzia la strumentalità dell'impugnazione sotto il profilo in questione, ai limiti della temerarietà, che ne determina la radicale infondatezza.
3.4) Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato (in via subordinata rispetto alla reiezione degli altri motivi d'appello) l'erroneità della statuizione resa dal Tribunale di Pistoia in punto di regolazione delle spese di lite.
3.4.1) Tale censura è stata articolata adducendo che:
a) “In primo luogo, occorre evidenziare ancora una volta come, ai fini della definizione del presente procedimento, il Giudice di primo grado non abbia minimamente tenuto conto della condotta illecitamente commessa dalle odierne parti appellate: sarebbe stato comprensibile, in caso di rigetto della domanda avanzata, se avesse disposto la compensazione delle spese di lite;
non è invece agevolmente intuibile come possa, dinanzi all'esposizione di così gravi fatti, aver condannato l'odierna appellante a provvedere al suddetto pagamento quale parte soccombente”;
b) “In ogni caso, i compensi professionali individuati sono, a parere di questa difesa, superiori rispetto a quanto ipoteticamente dovuto”;
c) “Posto quanto sopra, è evidente, esaminando la condotta degli appellati e, in particolare della IG.ra che, costituitasi, ha sollevato Controparte_1
deduzioni ed eccezioni pretestuose ed incosistenti, considerando, peraltro,
l'insistenza nella riproposizione di istanze istruttorie già espletate e che hanno
20 condotto ad una ricostruzione delle circostanze fattuali diverse da quelle sostenute
(basti considerare le ammissioni del IG. , che sussistano Controparte_2 profili di temerarietà nel comportamento assunto”;
d) “Questa difesa ritiene opportuno, ancora una volta, sottolineare che controparte, nel giudizio di merito, non ha neppure depositato la memoria ex art. 183, co. 6, n.
3, C.P.C., con ciò evidentemente confermando tutto quanto dedotto da questa difesa con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, C.P.C.. Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art. 115 C.P.C., ciò che non viene specificatamente contestato, dovrà essere considerato dal Giudice come fatto provato, alla stregua e con pari dignità di ogni altro fatto che sia stato oggetto di accertamento probatorio”.
3.4.2) Nessuna delle argomentazioni sopra menzionate risulta suscettibile di essere recepita, osservando:
a1) quanto al primo profilo, emerge come l'appellante abbia allegato il carattere illecito della condotta ascritta alle controparte, con ciò tuttavia andando in contrasto con le stesse premesse formali del motivo di gravame in analisi, in quanto avanzato “in subordine” e dunque in ipotesi di reiezione degli altri motivi (ciò che, in effetti, avrebbe comportato ex lege la necessità di dare corso a nuova regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio), sì che non è chiaro a quale tipo di illiceità si riferisca la stessa appellante. Ciò in quanto, se il riferimento dell'appellante è alle condotte contestate in sede di reintegra nel possesso, la relativa domanda è stata respinta e nessun addebito di illiceità può essere mosso alle controparti sotto tale profilo. Se invece il riferimento è alla ravvisabilità di altri tipi di illecito, gli stessi non costituiscono oggetto di causa e non possono essere presi in considerazione neppure ai fini della regolazione delle spese di lite;
a2) la censura mossa con riferimento al carattere eccessivo della liquidazione delle spese è inammissibile per il tasso di genericità che la contraddistingue, essendo evidente che il “parere” della difesa (in assenza di qualsivoglia riferimento ai parametri di liquidazione ritenuti applicabili) non rappresenta un congruo elemento di valutazione sul punto;
a3) il riferimento al carattere pretestuoso delle difese avversarie è smentito dalla reiezione delle domande della SI.ra sia in primo che in secondo grado, non Parte_1
essendo altresì dato ravvisare alcun elemento di temerarietà nella resistenza della SI.ra alle domande della CP_1 Parte_1
a4) la valorizzazione data dall'appellante al mancato deposito ad opera della controparte in prime cure della terza memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c. è inconferente, dal momento che tale profilo non riveste alcun rilievo con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, neppure sotto il profilo dell'art. 115 c.p.c. (trattandosi di
21 argomentazione che, al più, avrebbe potuto e dovuto essere esposta con riferimento al merito della controversia).
4) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto, senza tuttavia dare corso ad alcuna statuizione in punto di spese di lite, stante la contumacia di tutti gli appellati.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 680/2022 del Tribunale di Pistoia, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
; CP
2) respinge l'appello;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di conSIlio del 19.3.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il ConSIliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
22 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConSIliere Relatore dott. Antonio Picardi ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 81/2023
promossa da:
elettivamente domiciliata in MO RM (PT), Corso Roma, Parte_1
n.104, presso lo studio dell'Avv. Giannitalo Papa, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro
, , e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP
PARTI APPELLATE NON COSTITUITE
avverso sentenza n. 680/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata in data 21/07/2022
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, previa sospensione ex artt. 283 e 351 cpc, anche inaudita altera parte, della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza, prima dell'udienza sopra fissata,
1) ACCOGLIERE l'appello proposto dalla IG.ra con il presente Parte_1
atto, avverso la Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena
Piccinni, comunicata alle parti dalla Cancelleria in data 22.11.2022; e, in riforma della
Sentenza impugnata,
IN VIA PRELIMINARE:
2) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, comunicata il 22.11.2022, per omessa valutazione, da parte del Giudice di primo grado, di circostanze fattuali rilevanti, ai fini della definizione della presente controversia;
3) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, per contraddittorietà della motivazione;
4) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità della Sentenza n. 680/2022 emessa, nel giudizio rubricato al n. R.G. 1938/2022, il 21/07/2022 dal Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Piccinni, per omessa o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia;
NEL MERITO:
IN TESI:
5) ACCERTARE E DICHIARARE la fondatezza della domanda possessoria avanzata dalla IG.ra e di cui alla causa possessoria iscritta al R.G. n. Parte_1
1938/2019; e conseguentemente
6) ORDINARE l'immediata reintegra dell'istante nel pieno ed esclusivo possesso dell'immobile di sua proprietà, posto in MO RM (PT), in Via Castellacci, n.
62; pertanto
7) ORDINARE ai IGg.ri Controparte_2 Controparte_1 CP
, tutti come in atti, di rilasciare l'immobile di cui in oggetto nello stato Controparte_3
2 dei luoghi preesistente alla loro illegittima ed arbitraria occupazione e libero da persone
e cose anche interposte;
8) CONDANNARE i IGg.ri Controparte_2 Controparte_1 CP
, tutti come in atti, al risarcimento, in favore della IG.ra Controparte_3 Parte_1
, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subìti e subendi,
[...]
nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la ritenesse che parte appellata, CP_5
sino ad oggi, non fosse consapevole di agire in dispregio del possesso spettante all'appellante,
9) ACCERTARE E DICHIARARE che la IG.ra alla data odierna, Parte_1
intende manifestare fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell'occupazione, da parte dei IGg.ri Controparte_1 CP_2
e dell'immobile di sua proprietà, sito in
[...] CP Controparte_3
MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62; e conseguentemente
10) ACCERTARE E DICHIARARE che i IGg.ri e Controparte_1 CP_2
e non vantano alcun diritto, di nessun genere,
[...] CP Controparte_3 in ordine all'occupazione dell'immobile di proprietà della IG.ra Parte_1
sito in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62; pertanto
11) ACCERTARE E DICHIARARE che i IGg.ri Controparte_1 CP_2
e occupano, dal mese di Maggio 2019 e
[...] CP Controparte_3
comunque dal ricevimento della comunicazione mezzo raccomandata A.R. della comparente in data 22.09.2020, senza alcun titolo e/o diritto, di nessun genere ed, in ogni caso, contro la volontà espressa e documentata della odierna istante, l'immobile posto in
MO RM (PT) Via Castellacci, n. 62, di proprietà della IG.ra Parte_1
; conseguentemente
[...]
12) ORDINARE l'immediata reintegra dell'istante, , nel pieno ed Parte_1
esclusivo possesso dell'immobile di sua proprietà, posto in MO RM (PT), in
Via Castellacci, n. 62; inoltre
13) ORDINARE ai IGg.ri Controparte_1 Controparte_2 CP
, tutti come in atti, di rilasciare l'immobile di cui in oggetto nello stato Controparte_3
dei luoghi preesistente alla loro illegittima ed arbitraria occupazione e libero da persone
e cose anche interposte;
14) CONDANNARE i IGg.ri Controparte_2 Controparte_1 CP
, al risarcimento dei danni, dovuti in favore dell'odierna istante, per Controparte_3
temerarietà della lite, ex art. 96 C.P.C., nella misura che sarà ritenuta di Giustizia.
3 Con ogni altro consequenziale provvedimento di Legge dovuto, anche se non espressamente richiesto.
Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizi.
IN VIA ISTRUTTORIA
Questa difesa insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi nel giudizio di merito nel primo grado, delle quali alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, C.P.C,. depositata da questa parte, come di seguito:
A) CTU grafologica, volta ad accertare la falsità della sottoscrizione della dichiarazione, la cui paternità apparentemente riconducibile alla IG.ra che Parte_1 autorizzava il Gestore dell'acquedotto Acque Toscane Suez, alla riattivazione dell'utenza idrica, prima interrotta, dell'immobile sito in MO RM (PT), in Via Castellacci,
n. 62.
B) INTERROGATORIO FORMALE: - della IG.ra sui seguenti Controparte_1
capitoli:
1) “D.C.V. che la dichiarazione (documento che Le si mostra), che autorizzava il Gestore dell'acquedotto Acque Toscane Suez, alla riattivazione dell'utenza idrica dell'immobile sito in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62, veniva sottoscritta dalla IG.ra
; Parte_1
2) “D.C.V. che, in data 25/01/2021, riceveva lettera raccomandata a/r, con la quale la
IG.ra per il tramite del suo difensore, manifestava fermamente ed Parte_1
inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell'occupazione, da parte Sua e dei Suoi figli, dell'immobile di proprietà della ricorrente, posto in MO RM
(PT), in Via Castellacci, n. 62”;
3) “D.C.V. che, ad oggi, Lei e i Suoi figli continuate, contro la volontà espressa della
IG.ra ad occupare l'immobile di sua proprietà, posto in Parte_1
MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62”;
- del IG. sui seguenti capitoli: Controparte_2
4) “D.C.V. che la dichiarazione (documento che Le si mostra), che autorizzava il Gestore dell'acquedotto Acque Toscane Suez, alla riattivazione dell'utenza idrica dell'immobile sito in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62, veniva sottoscritta dalla IG.ra
; Parte_1
5) “D.C.V. che, in data 25/01/2021, riceveva, in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla allora figlia minore IG.ra lettera raccomandata a/r, con la quale la CP
IG.ra per il tramite del suo difensore, manifestava fermamente ed Parte_1
inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell'occupazione, da parte della
4 IG.ra e dei Vostri figli, dell'immobile di sua proprietà, posto in Controparte_1
MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62”;
6) “D.C.V. che, ad oggi, la IG.ra e i Suoi figli continuano, contro la Controparte_1
volontà espressa della IG.ra ad occupare l'immobile di sua Parte_1
proprietà, posto in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62”;
- del IG. sui seguenti capitoli: 7) “D.C.V. che, in data 25/01/2021, Controparte_3
riceveva lettera raccomandata a/r, con la quale la IG.ra per il Parte_1
tramite del suo difensore, manifestava fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell'occupazione, da parte Sua, dell'immobile di Sua proprietà, posto in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62”;
8) “D.C.V. che, ad oggi, Lei, assieme a Sua sorella e Sua madre, continua, contro la volontà espressa della IG.ra ad occupare l'immobile di sua Parte_1
proprietà, posto in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62”;
- della IG.ra sui seguenti capitoli: CP
9) “D.C.V. che, ad oggi, Lei, assieme a Suo fratello e Sua madre, sta continuando, contro la volontà espressa della IG.ra ad occupare l'immobile di sua Parte_1
proprietà, posto in MO RM (PT), in Via Castellacci, n. 62”.
C) PROVA PER TESTI avente ad oggetto i seguenti capitoli di prova:
1) “D.C.V. che Lei svolge l'attività di Agente Immobiliare presso l'Agenzia Servizi
Immobiliari, posta in MO RM (PT), in Via Don Minzoni, n. 24/a”;
2) “D.C.V. che, nell'anno 2019, la IG.ra si era rivolta alla Sua Parte_1
Agenzia Immobiliare “Servizi Immobiliari”, al fine di conferirLe incarico di mediazione immobiliare per la vendita dell'immobile di sua proprietà, posto in MO RM
(PT), in Via Castellacci, n. 62”.
TESTE: IG.ra c/o Agenzia Immobiliare “Servizi Immobiliari”, in Testimone_1
MO RM (PT), in Via Don Giovanni Minzoni, n. 24/a.
Questa difesa si oppone fin da ora all'ammissione di tutti gli eventuali capitoli di prova ex adverso formulati”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 680/2022 del Tribunale di Pistoia, con la quale era stata respinta la domanda principale di reintegra nel possesso avanzata dalla stessa Parte_1
nei confronti di e (in proprio e quali genitori Controparte_1 Controparte_2
5 esercenti la potestà sui minori e ) e dichiarate inammissibili le Controparte_3 CP
domande avanzate in via subordinata dalla predetta ricorrente.
1.1) In particolare, la aveva depositato in data 28.6.2019 ricorso ex artt. Parte_1
1168 c.c. e 703 c.p.c., adducendo:
− di essere proprietaria di un immobile sito in MO RM (PT), via
Castellacci, n.62, acquistato nel 2016;
− di avere deciso di trasferirsi in altra abitazione, sempre sita in MO RM, ma in via Martini, n.19, affidandosi ad un'agenzia immobiliare per la vendita dell'immobile di cui sopra;
− di essersi tuttavia accorta, in data 25.5.2019, della sparizione delle chiavi dell'immobile sito in via Castellacci e, chiedendo spiegazioni al figlio convivente SI. , di aver quindi aveva appreso che l'ex coniuge del figlio Controparte_2
stesso, SI.ra , ed i figli e stavano Controparte_1 Controparte_3 CP
occupando senza alcun diritto da qualche settimana l'immobile predetto;
− che si era trattato di uno spoglio clandestino e violento, in assenza di un qualsivoglia consenso ed anzi contro la volontà della legittima proprietaria;
− che vi era dunque l'elemento psicologico dell'animus spoliandi, avendo la SI.ra agito nella piena consapevolezza di andare contro il volere della CP_1
privandola del possesso del predetto immobile;
Parte_1
− che aveva sporto denuncia per i fatti in questione, in cui era stato dato atto che
“...alla sua richiesta al figlio IG. di restituirle le chiavi Controparte_2 dell'immobile in parola, questi la apostrofava dicendo di averle prese lui e che ci aveva “messo dentro” la sua ex moglie con i figli”.
La aveva quindi chiesto di essere immediatamente reintegrata nel Parte_1 possesso, di ordinare ai resistenti di rilasciare immediatamente l'immobile, con condanna altresì al ripristino dello stato dei luoghi (in caso di loro alterazione) e, comunque, al risarcimento dei danni.
1.1.1) A fronte di tale ricorso si era costituita unicamente la SI.ra , CP_1
esponendo che il figlio della SI.ra SI. , nonché marito Parte_1 Controparte_2
della stessa , aveva da circa nove anni lasciato la famiglia. CP_1
La , nell'impossibilità peraltro di far fronte alle eSIenze della famiglia CP_1
stessa – composta da due figli: (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] CP_3 Pt_1
il 15.10.02) – aveva instaurato un procedimento per la separazione dei coniugi, mentre, nelle more, era stata attinta da intimazione di sfratto per morosità in relazione all'immobile dove precedentemente abitava con i figli predetti.
6 Il SI. , a fronte di ciò, aveva consegnato alla le chiavi dell'immobile CP_2 CP_1
sito in Via Castellacci, a MO RM, e la aveva sempre pensato che tale CP_1
disponibilità fosse ascrivibile sia allo stesso SI. che alla SI.ra CP_2 Parte_1
Il SI. , del resto, aveva consegnato al gestore dell'acquedotto (Acque CP_2
Toscane Suez) una dichiarazione sottoscritta dalla SI.ra con cui veniva Parte_1
autorizzata la riattivazione dell'utenza idrica dell'immobile in oggetto, prima interrotta.
Difettava dunque in radice l'animus spoliandi.
1.1.2) Con ordinanza dimessa in data 25.2.2020, il Tribunale di Pistoia aveva accolto la domanda di reintegra, condannando i resistenti all'immediato rilascio dell'immobile ed al pagamento delle spese di lite.
1.1.3) Nei confronti di tale provvedimento aveva proposto reclamo la SI.ra CP_1
ed il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale aveva accolto tale impugnazione, ritenendo in particolare che “...dalle emergenze istruttorie del giudizio di prima istanza può dirsi sufficientemente comprovata la mancanza di consapevolezza dell'odierna reclamante di agire in dispregio del possesso spettante alla e che “...la Parte_1
sussistenza di tutti gli elementi della fattispecie di spoglio se pur predicabile a carico del resistente contumace nella presente fase di reclamo, (ma la questione Controparte_2
non occupa questo organo giudicante, non avendo tale parte mosso contestazione alcuna avverso il provvedimento del primo giudice), non lo sia invece con riferimento all'odierna reclamante”.
Il predetto Tribunale aveva quindi così statuito: “1) respinge le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente 2) accoglie il reclamo e, per Parte_1
l'effetto, revoca nei confronti di parte reclamante l'ordinanza n. Controparte_1
379/2020 emessa in data 26.2.2020 nel giudizio possessorio di cui al R.G. n. 1938/2019;
3) condanna parte resistente al pagamento in favore dell'Erario delle spese del giudizio possessorio, liquidate nell'importo di euro 4.109,35 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge, nonché delle spese della presente fase di reclamo, liquidate nell'importo di euro 4.151,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e Cpa di legge”.
1.2) In data 1.10.2020 la aveva quindi formulato richiesta per la Parte_1 fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio, ripercorrendo i fatti già esposti nel ricorso possessorio introduttivo del giudizio e contestando sia sul piano processuale che del merito il contenuto della decisione adottata dal Tribunale di
Pistoia in composizione collegiale in sede di reclamo.
1.2.1) Su queste basi, la SI.ra aveva chiesto, previo accertamento della Parte_1
fondatezza della domanda, la condanna dei convenuti al rilascio dell'immobile sito in
7 MO RM, via Castellacci, n. 62, nello stato dei luoghi preesistente e conseguentemente di reintegrarla nel pieno ed esclusivo possesso dell'immobile in oggetto, oltre il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, nella misura ritenuta di giustizia.
In subordine veniva richiesto l'accertamento del dissenso espresso dall'istante e dell'occupazione sine titulo della SI.ra e del SI. e la conseguente condanna CP_1 CP_2 degli stessi al rilascio dell'immobile di cui sopra, oltre al risarcimento danni per lite temeraria ex art.96 c.p.c.
1.2.2) Si era costituita anche in tale fase di giudizio la SI. , contestando CP_1
integralmente le domande attoree, di cui veniva chiesto il rigetto per infondatezza sia in fatto che in diritto.
Veniva inoltre eccepita l'inammissibilità delle nuove circostanze dedotte dall'attrice e le conclusioni avanzate da quest'ultima in via subordinata, in quanto nuove e diverse da quelle riportate nel ricorso introduttivo.
1.2.3) Il Tribunale di Pistoia, dopo aver dichiarato la contumacia del SI. e CP_2
dei figli e aveva ritenuto che: CP_3 Pt_1
− era infondata l'eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta e basata sulla mancanza di volontà della di trovare un accordo tramite Parte_1
mediazione: quest'ultima, infatti, era comparsa in sede di mediazione, dovendosi pertanto ritenere integrata la condizione di procedibilità;
− erano inammissibili le domande formulate in via subordinata dalla Parte_1 nell'istanza di prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703, co.4 c.p.c., in quanto “...tutte fondate sul presupposto dell'accertamento dell'inesistenza di alcun diritto e/o titolo in capo ai convenuti in ordine all'occupazione dell'immobile sito in MO RM, Via Castellacci n. 62 di proprietà dell'attrice. Trattasi, infatti, di domande fondate – per stessa espressione testuale di cui alle rassegnate conclusioni - sull'accertamento (negativo) di diritti e non sull'accertamento di una mera situazione di fatto, come tali inammissibili nel giudizio possessorio”;
− era infondata, nei confronti di tutti i convenuti, la domanda possessoria avanzata dalla in quanto: Parte_1
o era pacifico che il figlio non fosse mai entrato nel Controparte_2 possesso dell'immobile, essendosi limitato a consegnare le chiavi all'ex coniuge;
o erano integralmente condivisibili le osservazioni del Collegio decidente in sede di reclamo, come esposte nell'ordinanza del 17.3.2020, in ordine
8 all'assenza dell'animus spoliandi in capo alla SI.ra , in particolare CP_1
rilevando che:
▪ dalla deposizione dell'informatore (“che ha riferito Testimone_2
di aver assistito a una telefonata fra gli ex coniugi e CP_1 CP_2 verso metà giugno 2019, nella quale quest'ultimo rassicurava la ex moglie che avrebbe sistemato tutto con la mamma (SI.ra
”), poteva dedursi l'inconsapevolezza della SI.ra Parte_1
circa la contrarietà dell'attrice all'avvenuta occupazione;
CP_1
▪ “la documentazione concernente la richiesta di riattivazione dell'utenza idrica per l'immobile”, pur non potendo essere utilizzata come prova delle circostanze in esso dedotte, in quanto disconosciuta da parte attrice, poteva tuttavia essere utilizzata per dimostrare l'assenza dell'animus spoliandi, in quanto avvalorava il convincimento “soggettivo” - dalla lettura della scrittura in esame ad opera della SI.ra - circa l'autorizzazione della CP_1 proprietaria all'utilizzo dell'intero appartamento.
o in assenza di ulteriori utili prove a sostegno della domanda possessoria, e di un espresso dissenso della SI.ra – palesatosi solo Parte_1 successivamente con l'introduzione del contenzioso giudiziale e pertanto irrilevabile ai fini dell'esclusione dell'elemento soggettivo contestato - non poteva dunque che desumersi un suo (implicito) consenso;
− era infondata la domanda di risarcimento danni, formulata in termini generici senza prove del concreto pregiudizio arrecato a parte attrice, non potendo peraltro applicarsi al “caso di specie il “rimedio” della liquidazione equitativa del danno da parte del giudice, in assenza dei requisiti di legge – danno risarcibile certo o impossibilità, o estrema o particolare difficoltà, nel dimostrare lo specifico ammontare - e di pregiudizi economici e non patrimoniali che, diversamente da quanto assito dall'attrice, ben possono essere oggetto di oggettiva quantificazione se ritualmente allegati e dimostrati”;
− la SI.ra era tenuta alla refusione delle spese di lite;
Parte_1
− era infine infondata la “domanda di condanna di parte attrice nei confronti dei convenuti ex art. 96 c.p.c.-”, in assenza dei presupposti giuridici.
1.2.3.1) Su tali basi il Tribunale di Pistoia aveva emesso la seguente statuizione:
“...rigetta le domande dell'attrice svolte in principalità; dichiara inammissibili le domande dell'attrice svolte in via subordinata;
condanna alla refusione Parte_1 delle spese di lite in favore dello Stato ex art. 133 D.p.r. 115/2002 liquidate in € 4.180,00
9 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda di condanna di parte attrice nei confronti dei convenuti ex art. 96
c.p.c.-”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello la SI.ra Parte_1
2.1) Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:
1°. “OMESSA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO, DI
CIRCOSTANZE FATTUALI RILEVANTI, AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLA
PRESENTE CONTROVERSIA”, lamentando in particolar modo:
− il mancato accoglimento dell'azione possessoria nei confronti del SI.
[...]
, rilevando che l'azione in oggetto è proponibile “anche CP_2 contro chi ne sia stato l'autore morale, intendendosi per tale […] il mandante, cioè colui che preventivamente abbia dato incarico ad altri di porre in essere gli atti in cui lo spoglio si concreta o li abbia comunque autorizzati” (Trib. di Catania, sent. 12 luglio 2001, n. 2553; in senso conforme: Cass., sent. 11 settembre 2000, n. 11916)”;
− con riferimento ai convenuti , e Controparte_1 Controparte_3 CP
, il fatto che il giudice di prime cure avesse considerato assente
[...]
l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi, nonostante gli stessi avessero
“agito con la piena e totale consapevolezza di mutare lo stato di fatto preesistente contro il volere espresso della IG.ra e di Parte_1 privare quest'ultima del possesso del predetto bene” e nonostante il dissenso espresso dalla alla prosecuzione dell'occupazione, Parte_1
tramite l'instaurazione del contenzioso civile e ciò non senza ricordare la pendenza di un processo penale, avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di
Pistoia (rubricato al R.G. n. 29/21), a carico degli odierni appellati, imputati in concorso tra loro per aver occupato abusivamente l'immobile in oggetto di proprietà dell'appellante, costituitasi parte civile;
− che la deposizione della testimone SI.ra , “contrariamente a Testimone_2
quanto dedotto dal Giudice, non dimostra che la IG.ra nulla CP_1 sapesse della contrarietà della suocera, IG.ra ”; Parte_1
− che la documentazione relativa alla riattivazione dell'utenza idrica non era sufficiente per dimostrare l'insussistenza dell'animus spoliandi “...atteso che anche questa difesa aveva provveduto, appena appreso della sua esistenza, a richiedere ad il suddetto documento, Controparte_6
proprio al fine di disconoscere la firma della IG.ra non Parte_1
10 avendo quest'ultima fornito alcuna autorizzazione alla IG.ra ed CP_1 ai figli per la fruizione del servizio idrico”;
2°. “NULLITÁ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER CONTRADDITTORIETÁ
DELLA MOTIVAZIONE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA
CONTROVERSIA”, insistendo sulla presenza di un contrasto insanabile tra il percorso logico-deduttivo operato dal giudice di prime cure e le conclusioni a cui era addivenuto, tale da non consentire un'adeguata formulazione e motivazione delle argomentazioni a difesa dell'odierno appellante, sia con riferimento alle originarie valutazioni espresse con riferimento alle dichiarazioni rese dall'informatrice , sia con riferimento alle conclusioni tratte in ordine al Tes_2 documento concernente l'utenza idrica: da ciò derivava la nullità della sentenza, come da orientamento della Suprema Corte di Cassazione;
3°. “NULLITÁ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER OMESSA O APPARENTE
MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA”, evidenziando anche in questo caso la non condivisibilità del percorso logico- deduttivo operato dal giudice di prime cure, con riferimento in particolare al denegato ricorso al “rimedio” della liquidazione equitativa del giudice, per ritenuta insussistenza dei requisiti di legge e dei pregiudizi economici e non patrimoniali: la sussistenza dei danni era infatti certa ma impossibile da quantificare puntualmente se non con l'esperimento del rimedio di cui sopra;
la sentenza era dunque da ritenersi nulla anche sotto questo profilo e, in particolare, per aver il giudice “omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ma anche quando li abbia indicati senza una loro approfondita disamina logica o giuridica o, ancora, quando la stessa disamina verta su principi generali e fattispecie astratte, senza però ricondurre il ragionamento all'esame della fattispecie concreta oggetto di controversia” (Cass., n. 4594/2019);
4°. “SULLE SPESE DI LITE E SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C.”, rilevando che, anche in ipotesi di reiezione degli altri motivi di gravame, la sentenza impugnata avrebbe comunque dovuto essere riformata con riferimento alla decisione concernente la liquidazione delle spese di lite, esponendo che:
a. il giudice di prime cure non aveva tenuto conto “...della condotta illecitamente commessa dalle odierne parti appellate: sarebbe stato comprensibile, in caso di rigetto della domanda avanzata, se avesse disposto la compensazione delle spese di lite;
non è invece agevolmente intuibile come possa, dinanzi all'esposizione di così gravi fatti, aver
11 condannato l'odierna appellante a provvedere al suddetto pagamento quale parte soccombente”;
b. gli importi liquidati erano “...superiori rispetto a quanto ipoteticamente dovuto”;
c. la SI.ra aveva sollevato “deduzioni ed eccezioni pretestuose ed CP_1 inconsistenti”, sì che era evidente “considerando, peraltro, l'insistenza nella riproposizione di istanze istruttorie già espletate e che hanno condotto ad una ricostruzione delle circostanze fattuali diverse da quelle sostenute (basti considerare le ammissioni del IG. , Controparte_2 che sussistano profili di temerarietà nel comportamento assunto”;
d. “Questa difesa ritiene opportuno, ancora una volta, sottolineare che controparte, nel giudizio di merito, non ha neppure depositato la memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, C.P.C., con ciò evidentemente confermando tutto quanto dedotto da questa difesa con la propria memoria ex art. 183, co. 6,
n. 3, C.P.C.”, con conseguente necessaria applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Nessuno degli appellati si è costituito nel presente grado di giudizio, con conseguente necessità di dichiarare la contumacia di Controparte_1 CP_2
, e , stante la ritualità delle notifiche.
[...] Controparte_3 CP
3) Ciò premesso, deve immediatamente rilevarsi come l'appello si presenti infondato e debba essere, conseguentemente, respinto.
3.1) Con il primo motivo di gravame sono state sollevate varie censure alla sentenza impugnata laddove è stata respinta la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata dalla SI.ra articolata secondo due principali ordini di considerazioni. Parte_1
3.1.1) In primo luogo, è stata contestata la reiezione delle domande avanzate nei confronti del SI. adducendo l'erroneità della valutazione del Controparte_2
Tribunale di Pistoia secondo cui il predetto non era “...mai entrato nel possesso CP_2 dell'appartamento di MO RM, Via Castellacci n. 62, essendosi costui limitato a consegnare le chiavi dell'immobile alla SI.ra perché vi andasse ad abitare con i CP_1 figli e e non potendo quindi essere destinatario di una domanda di Pt_1 Controparte_3
reintegra nel possesso.
3.1.1.1) A sostegno del gravame sul punto, l'appellante ha esposto come l'azione di reintegra fosse pacificamente proponibile non solo contro l'autore materiale dello
12 spoglio, ma anche contro l'autore morale, ivi compreso il mandante che avesse incaricato altri di dare corso all'attività di spoliazione del possesso.
Argomenta l'appellante, quindi, che “Di conseguenza, l'azione proposta con il ricorso possessorio era da intendersi certo estensibile anche nei confronti del IG.
[...]
figlio della IG.ra per aver privato quest'ultima delle CP_2 Parte_1 chiavi dell'appartamento di cui in oggetto, senza preventivamente chiederne il consenso e comunque contro la sua volontà, ed autorizzando l'occupazione materiale del bene suindicato da parte della IG.ra e i figli, ed Controparte_1 CP [...]
”. CP_3
3.1.1.2) Il motivo è infondato.
A) Va premesso che è condivisibile l'assunto difensivo dell'appellante secondo cui la domanda di reintegrazione nel possesso è suscettibile di essere proposta sia contro l'autore morale che contro quello materiale dello spoglio, essendo ormai consolidata in tal senso la giurisprudenza di legittimità (tra tante, da ultimo, Cass. 24967 del 10.10.2018).
Occorre tuttavia rilevare come la finalità della domanda di reintegrazione sia quella di ottenere, in concreto, la reimmissione nel possesso del bene, ciò che implica una persistente relazione di fatto con la cosa da parte (anche) dell'autore morale, non essendo altrimenti possibile, in natura prima ancora che sul piano giuridico, la restituzione di alcunché.
Tale principio, peraltro, è stato declinato dalla stessa Corte di Cassazione con riferimento all'autore materiale dello spoglio indicando che, affinché quest'ultimo “...sia passivamente legittimato alla relativa azione nella qualità di spogliatore in senso tecnico, occorre che stabilisca con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione, senza di che egli non avrebbe nulla da restituire, onde la funzione di reintegrazione, propria dell'azione di spoglio, non potrebbe attuarsi nei suoi confronti”
(così, in motivazione, Cass. 8811 del 30.4.2015).
Tale principio, logicamente e giuridicamente del tutto condivisibile, non può che trovare applicazione anche con riferimento all'autore morale dello spoglio, dal momento che - anche in questo caso - l'assenza di un potere di disposizione sulla cosa preclude in radice la possibilità di restituire la cosa oggetto della domanda.
B) In questa prospettiva deve rilevarsi come la stessa odierna appellante abbia allegato che il figlio, , aveva sottratto le chiavi dell'appartamento ed Controparte_2
aveva fatto entrare la ex-moglie ed i figli nell'appartamento stesso, implicando in tal modo la consegna delle chiavi alla SI.ra . CP_1
In nessuna parte degli atti difensivi dell'odierna appellante risulta allegato
(tantomeno dimostrato) che il SI. sia tuttora nel possesso delle chiavi in questione, CP_2
13 essendo peraltro pacifico che nell'appartamento in oggetto risulta vivere solo la SI.ra con i due figli. CP_1
In assenza di tale dimostrazione (che attiene alla prova della titolarità passiva del rapporto in capo al SI. e dunque ad un elemento costitutivo della domanda, soggetto CP_2
ad onere istruttorio gravante sulla SI.ra la domanda di reintegra avanzata nei Parte_1
confronti del SI. non può, neppure astrattamente, trovare accoglimento. CP_2
C) Dunque, deve confermarsi in questa sede la valutazione esposta dal giudice di prime cure, con conseguente infondatezza del gravame sul punto in questione.
3.1.2) In secondo luogo, sempre nel contesto del primo motivo di gravame,
l'appellante ha contestato la reiezione della domanda di reintegra avanzata nei confronti della SI.ra e dei figli di quest'ultima, e . CP_1 CP_3 CP
3.1.2.1) Tale contestazione risulta articolata in varie censure che, nel complesso, devono ritenersi infondate.
3.1.2.1.1) Anzitutto è stato stigmatizzato il fatto il giudice di prime cure aveva trascurato di valorizzare che la SI.ra “...ha ampiamente e fermamente Parte_2 espresso il suo dissenso all'occupazione da parte della IG.ra e dei nipoti CP_1
( e dell'immobile di sua proprietà”, rilevando come Controparte_3 CP
l'assenza dell'animus spoliandi in capo ai predetti convenuti rappresentasse un dato in contrasto con il fatto che costoro avevano “agito con la piena e totale consapevolezza di mutare lo stato di fatto preesistente contro il volere espresso della IG.ra Parte_1 di privare quest'ultima del possesso del predetto bene”, ciò in quanto:
− “...alla luce dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Pistoia il 17/07/2020, con lettera inviata, a mezzo raccomandata a/r, agli odierni appellati e, altresì, via mail, al difensore della IG.ra Avv. Alfredo Calistri, questa Controparte_1
difesa SInificava che, fatto salvo tutto quanto esposto, dedotto, eccepito e concluso, da questa parte, nel giudizio possessorio instaurato dinanzi al Tribunale di Pistoia (R.G.: 1938/2019), deciso con ordinanza n. 730/2020, e nel successivo giudizio di reclamo (R.G.: 823/2020) dinanzi al Tribunale di Pistoia, definito con ordinanza del 13/07/2020, si rendeva opportuno segnalare che, anche qualora gli stessi si fossero ritenuti, sino alla data di ricevimento della detta superiore comunicazione, inconsapevoli di agire in dispregio del possesso spettante alla
IG.ra quest'ultima intendeva, alla data suddetta, Parte_1
manifestare fermamente ed inequivocabilmente il proprio dissenso alla prosecuzione nell'occupazione, da parte della IG.ra in Controparte_1
proprio, dei IGg.ri e quali esercenti Controparte_1 Controparte_2
la potestà genitoriale sulla figlia minore IG.rina e del IG. CP CP_2
14 , dell'immobile di sua proprietà esclusiva, sito in MO RM CP_3
(PT), in Via Castellacci, n. 62”;
− “a seguito di denuncia-querela sporta dalla IG.ra risultano Parte_1 imputati nel processo penale pendente avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di
Pistoia, rubricato al n. 29/21 R.G.N.R., Mod. 21-bis, con prossima udienza fissata per il giorno 26.01.2023, per il “reato di cui agli artt. 110, 633 c.p. perché in concorso tra loro invadevano abusivamente l'immobile di proprietà di Parte_1
situato in MO RM Via Castellacci n. 62 al fine di occuparlo”.
[...]
Nel suddetto procedimento penale, la IG.ra si è costituita Parte_1 parte civile”.
3.1.2.1.1.1) La censura, in sé considerata, non può essere condivisa nella misura in cui risulta fare riferimento a comunicazioni ed eventi che, per stessa prospettazione dell'appellante, sono successivi allo spoglio e che, dunque, in nessun modo consentono di riverberare i propri effetti – sul piano logico prima ancora che su quello giuridico – al momento dello spoglio stesso, tantomeno sotto il profilo dell'individuazione dell'elemento psicologico della condotta in capo alla SI.ra ed ai suoi figli. CP_1
3.1.2.1.2) In secondo luogo, l'appellante ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operate dal Tribunale di Pistoia, con riferimento alle dichiarazioni rese da . Testimone_2
A) L'appellante, in particolare, ha esposto come tale deposizione “non dimostra che la IG.ra nulla sapesse della contrarietà della suocera”, in quanto: CP_1
− il giudice di prime cure aveva trascurato che la teste aveva riferito:
o “di aver sentito parlare del trasloco della IG.ra nella casa ove CP_1 ora abita;
circostanza questa che, in realtà, conferma che quest'ultima vive nell'immobile della IG.ra che, peraltro, l'intenzione di ivi Parte_1 trasferirsi risale a tempo prima”;
o “di non ricordare della raccomandata ricevuta in nome e per conto della
IG.ra dal sottoscritto difensore;
circostanza del tutto Parte_1
inconsistente e superflua;
o “di aver assistito ad una telefonata della IG.ra con il marito e di CP_1 aver sentito che quest'ultimo le diceva che avrebbe sistemato tutto con la madre;
tale dichiarazione né prova che la IG.ra avesse Tes_2 ascoltato l'integrale contenuto della telefonata, né che effettivamente il IG.
avrebbe appianato le divergenze con la madre”; CP_2
− “Conseguentemente, non è agevolmente comprensibile quale pregio e valore abbia colto, al termine del procedimento, il Giudice nelle dichiarazioni
15 dell'informatrice, peraltro alla luce di quanto esposto dai IGg.ri CP_1
e ”;
[...] Controparte_3
B) L'appellante, poi, ha rilevato come la valutazione fornita dal Tribunale di
Pistoia nel provvedimento reso all'esito della fase sommaria fosse stata di tutt'altro avviso, essendo stato ivi valorizzato che “...che la IG.ra “sentita a CP_1 interrogatorio formale all'udienza del 19/11/2019 ha espressamente confermato di occupare assieme ai propri figli dal mese di giugno 2019 l'appartamento di proprietà della ricorrente […] e di avere ricevuto le chiavi dall'ex marito, cui Controparte_2 aveva chiesto l'autorizzazione a vivere nell'appartamento oggetto di causa. Il IG.
[...]
ha altresì confessato, nella medesima udienza del 19/11/2019, di avere CP_2 sottratto alla madre SI.ra le chiavi dell'abitazione di sua proprietà e di averle Parte_1 consegnate alla SI.ra ”;”. CP_1
3.1.2.1.2.1) Anche le censure in oggetto non possono trovare accoglimento.
A1) Quanto al primo profilo, va rilevato come non risulti chiaro quale elemento probatorio l'odierna appellante intenda trarre dal fatto che la SI.ra abbia Tes_2
“sentito parlare del trasloco della IG.ra nella casa ove ora abita” e che ciò CP_1 dimostrerebbe “che quest'ultima vive nell'immobile della IG.ra e che, Parte_1 peraltro, l'intenzione di ivi trasferirsi risale a tempo prima”, essendo pacifico in causa che la SI.ra risiede nell'abitazione in questione e che l'unico elemento in discussione è CP_1
costituito dal quesito concernente l'elemento psicologico caratterizzate la condotta della stessa nel momento (e solo in quello) in cui ella è andata ad abitare nell'immobile CP_1
in oggetto.
A quest'ultimo proposito, dunque, le osservazioni dell'appellante non rivestono alcuna rilevanza, non incidendo sulla positiva dimostrazione di tale elemento psicologico.
Va del resto evidenziato come incomba sulla SI.ra la dimostrazione Parte_1 dell'animus spoliandi in capo alla e non a quest'ultima dimostrarne l'assenza. CP_1
Preso poi atto dell'inconferenza del riferimento al mancato ricordo della SI.ra in ordine all'invio di una raccomandata da parte del difensore della SI.ra Tes_2
deve quindi rilevarsi come la menzione, operata dalla stessa , delle Parte_1 Tes_2 assicurazioni del SI. alla moglie attestino in effetti proprio l'assenza dell'elemento CP_2
soggettivo in questione.
Deve infatti ricordarsi che, a fronte della domanda rivolta alla Tes_2 all'udienza del 19.11.2019 (“DCV che il IG. in quell'occasione affermò che si CP_2
trattava di un errore e che avrebbe sistemato lui tutto con la visto che la stessa Parte_1 aveva autorizzato la consegna dell'immobile di via Castellacci di MO RM alla
”, riferita alla ricezione di una raccomandata di contestazioni inviata dal legale della CP_1
16 stessa – di cui la teste non ha serbato il ricordo, come detto –), la predetta SI.ra Parte_1
ha risposto: “Preciso che questo l'ho saputo per telefono dalla SI.ra . O Tes_2 CP_1
meglio, ho assistito alla telefonata della SI.ra al marito, la SI.ra era in CP_1 CP_1
macchina con me;
ho sentito che il marito le diceva che avrebbe sistemato tutto con la mamma”.
Dunque, del tutto correttamente il Tribunale di Pistoia ha ritenuto che da tale dichiarazione “ragionevolmente si deduce come, con elevato grado di verosimiglianza, la SI.ra nulla sapesse della contrarietà della suocera all'avvenuta occupazione del CP_1 bene e, una volta ricevute le rassicurazioni dall'ex marito, potesse ritenere la situazione risolvibile”, con valutazione che deve essere confermata nella presente sede.
A2) In ordine poi alla (implicitamente lamentata) contraddittorietà tra la valutazione fornita dal giudice di prime cure all'esito della fase sommaria del giudizio possessorio e quella esposta nel contesto della sentenza resa all'esito della fase del
“merito” possessorio, pare quasi pleonastico rilevare come non esista alcun effetto vincolante della prima rispetto alla seconda.
Il giudice è infatti pienamente libero di mutare la propria valutazione, all'esito della fase del merito possessorio, rispetto a quella espressa al termine della fase sommaria, mentre nella presente sede è dato unicamente valutare la coerenza intrinseca (sul piano della sequenza logico-argomentativa della sentenza impugnata) e quella estrinseca (sul piano della rispondenza agli esiti istruttori) della sentenza impugnata: sotto quest'ultimo profilo non è peraltro dato ravvisare alcuna incoerenza o contraddittorietà nel contesto della sentenza impugnata che, peraltro, risulta aver recepito le argomentazioni svolte dal
Tribunale di Pistoia in sede di reclamo (avverso il provvedimento di reintegra che aveva definito la fase sommaria).
Dunque, un giudizio di non condivisibilità potrebbe se mai essere espresso (anche se tale provvedimento non è oggetto di valutazione nella presente sede) proprio con riferimento al provvedimento di reintegra reso il 25.2.2020 e non in relazione alla sentenza impugnata nella presente sede.
3.1.2.1.3) L'ultima censura sollevata con il primo motivo di gravame attiene alla valutazione del Tribunale di Pistoia in ordine alla richiesta di riattivazione dell'utenza idrica a firma apparente della SI.ra sia pure ritenuta non utilizzabile ai fini Parte_1
della prova dei fatti ivi rappresentati (in conseguenza del disconoscimento operato dalla stessa , laddove è stato ritenuto che “...ciò che interessa nella prospettiva Parte_1 dell'accertamento dell'animus spoliandi non è la verità del fatto storico SInificato dalla scrittura (ossia, l'avvenuta autorizzazione alla riattivazione dell'utenza idrica da parte della SI.ra bensì il convincimento “soggettivo” che la SI.ra possa Parte_1 CP_1
17 aver tratto dalla lettura della scrittura in esame, in specie la convinzione circa l'assenso della proprietaria dell'immobile a che questo venisse abitato dalla nuora e dai nipoti”.
Tale rilievo è stato contestato dall'appellante adducendosi che “... è illogico individuare in esso la dimostrazione della insussistenza, nella condotta di controparte, dell'animus spoliandi, atteso che anche questa difesa aveva provveduto, appena appreso della sua esistenza, a richiedere ad il suddetto documento, proprio Controparte_6 al fine di disconoscere la firma della IG.ra non avendo quest'ultima Parte_1
fornito alcuna autorizzazione alla IG.ra ed ai figli per la fruizione del servizio CP_1 idrico”.
3.1.2.1.3.1) Il motivo è infondato, nella misura in cui non si confronta specificamente con il tenore concreto della motivazione esposta dal giudice di prime cure.
Come evidenziato supra, il Tribunale di Pistoia ha espressamente escluso la possibilità di utilizzo del documento in questione ai fini della prova dei fatti ivi rappresentati, valorizzando esclusivamente il fatto storico della sua esistenza, da cui ha tratto elementi presuntivi per desumere l'assenza dell'animus spoliandi (si intende, all'epoca in cui la SI.ra ha preso possesso del bene) in capo alla stessa . CP_1 CP_1
In quest'ottica è del tutto irrilevante che, in un momento successivo, la SI.ra abbia disconosciuto tale documento, previa richiesta di copia dello stesso ad Parte_2
né ciò incide sulla condivisibilità dell'impianto argomentativo Controparte_6
esposto dal giudice di prime cure.
3.2) Con il secondo motivo di gravame, poi, l'appellante ha ritenuto di censurare la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando
(nuovamente) che “vi è un'evidente contraddizione tra le argomentazioni svolte dal
Giudicante, poste a base del ragionamento logico-giuridico operato, atteso che: a) come indicato al punto precedente, le sue valutazioni circa la testimonianza dell'informatrice,
IG.ra , sono diverse rispetto a quelle espresse nel giudizio introduttivo;
b) Tes_2 sono, altresì, contrastanti le sue considerazioni circa il documento relativo all'utenza idrica... c) del pari contrastanti, più in generale, sono le considerazioni circa
l'insussistenza dell'animus rispetto alle argomentazioni contrarie espresse nel giudizio possessorio introduttivo del procedimento de quo”.
Sul punto, retoricamente, l'appellante ha esposto che “il percorso logico deduttivo del Giudice dovrebbe essere uno ed unico;
non si comprende come possa aver formulato nell'ambito dello stesso procedimento due ragionamenti del tutto diversi e contrari”.
3.2.1) Stante la reiterazione di argomentazioni già esposte nel contesto delle varie censure in cui è stato articolato il primo motivo di gravame, deve rilevarsi come anche in questo caso i rilievi dell'appellante non possano trovare accoglimento, sulla scorta delle
18 considerazioni e delle conclusioni già raggiunte nei paragrafi che precedono ed attinenti in particolare:
− alla diversità di funzione e struttura del provvedimento decisorio reso all'esito della fase sommaria e di quello reso all'esito della fase di merito;
− alla condivisibilità dei rilievi svolti nella sentenza impugnata, rispetto a quelli indicati nel provvedimento di reintegra reso nella fase sommaria;
− alla conseguente assenza di profili suscettibili di integrare il vizio di contraddittorietà della motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
3.3) Il terzo motivo di gravame, poi, concerne la decisione del Tribunale di Pistoia di ritenere inapplicabile al caso concreto la liquidazione equitativa del danno, laddove è stato ritenuto che “Peraltro, non può supplire nel caso di specie il “rimedio” della liquidazione equitativa del danno da parte del Giudice, in assenza dei requisiti di legge e di pregiudizi economici e non patrimoniali che, diversamente da quanto assito dall'attrice, ben possono essere oggetto di oggettiva quantificazione se ritualmente allegati e dimostrati. Difatti, la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché
l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto”.
Tale rilievo è stato censurato dall'appellante argomentando che “Non si comprende quale possa essere il ragionamento del Giudice per arrivare a concludere che non sono sussistenti i requisiti per una liquidazione dei danni in via equitativa: il Tribunale di
Pistoia ha omesso di motivare o la motivazione è solo apparente. È assolutamente dimostrato e provato che la IG.ra abbia subito e stia subendo danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali, che nel caso di specie non possono che essere liquidati in via equitativa, non essendo possibile una quantificazione puntuale” e quindi ulteriormente rilevando come la ravvisabilità dei danni lamentati dalla dovesse ritenersi certa Parte_2
e che la Suprema Corte aveva reiteratamente avuto modo di rilevare la nullità delle sentenze gravate da motivazione soltanto apparente.
3.3.1) Il motivo è, anche in questo caso, infondato in quanto non direttamente attinente al contenuto concreto della motivazione adottata dal giudice di prime cure.
Va infatti posto nella dovuta evidenza come il Tribunale di Pistoia abbia esposto, immediatamente prima del brano della motivazione contestata dall'appellante, la valutazione (giuridicamente prioritaria rispetto a quella sopra ricordata) secondo la quale
“Il rigetto della domanda possessoria comporta anche il conseguente rigetto della domanda risarcitoria, peraltro formulata nei confronti di tutti i convenuti (dunque anche di in termini assolutamente generici, senza specifica allegazione Controparte_2
19 delle concrete conseguenze pregiudizievoli che tali condotte avrebbero arrecato alla SI.ra (ad esempio in termini di concreta perdita di occasione di vendita Parte_1 dell'appartamento, una volta contattata l'agenzia immobiliare per curare l'affare, con la conseguente inammissibilità perché superflue delle istanze di prova capitolate sul punto dall'attrice)”.
Dunque, la sequenza argomentativa esposta dal Tribunale di Pistoia risulta strutturata secondo una scaletta logico-giuridica per cui:
→ dapprima è stato ritenuto che la reiezione della domanda possessoria non potesse che comportare anche la reiezione della domanda risarcitoria;
→ poi è stato evidenziato il carattere generico della domanda risarcitoria, tale comunque da pregiudicarne l'accoglimento;
→ infine, e “peraltro” (e dunque con valenza meramente aggiuntiva) è stato rilevato che, proprio in considerazione di tali pregressi passaggi argomentativi, non poteva neppure venire in rilievo la liquidazione equitativa del danno.
Il fatto che l'appellante abbia censurato solo l'ultimo di tali passaggi della motivazione, senza nulla addurre in ordine ai primi due, evidenzia la strumentalità dell'impugnazione sotto il profilo in questione, ai limiti della temerarietà, che ne determina la radicale infondatezza.
3.4) Infine, con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha lamentato (in via subordinata rispetto alla reiezione degli altri motivi d'appello) l'erroneità della statuizione resa dal Tribunale di Pistoia in punto di regolazione delle spese di lite.
3.4.1) Tale censura è stata articolata adducendo che:
a) “In primo luogo, occorre evidenziare ancora una volta come, ai fini della definizione del presente procedimento, il Giudice di primo grado non abbia minimamente tenuto conto della condotta illecitamente commessa dalle odierne parti appellate: sarebbe stato comprensibile, in caso di rigetto della domanda avanzata, se avesse disposto la compensazione delle spese di lite;
non è invece agevolmente intuibile come possa, dinanzi all'esposizione di così gravi fatti, aver condannato l'odierna appellante a provvedere al suddetto pagamento quale parte soccombente”;
b) “In ogni caso, i compensi professionali individuati sono, a parere di questa difesa, superiori rispetto a quanto ipoteticamente dovuto”;
c) “Posto quanto sopra, è evidente, esaminando la condotta degli appellati e, in particolare della IG.ra che, costituitasi, ha sollevato Controparte_1
deduzioni ed eccezioni pretestuose ed incosistenti, considerando, peraltro,
l'insistenza nella riproposizione di istanze istruttorie già espletate e che hanno
20 condotto ad una ricostruzione delle circostanze fattuali diverse da quelle sostenute
(basti considerare le ammissioni del IG. , che sussistano Controparte_2 profili di temerarietà nel comportamento assunto”;
d) “Questa difesa ritiene opportuno, ancora una volta, sottolineare che controparte, nel giudizio di merito, non ha neppure depositato la memoria ex art. 183, co. 6, n.
3, C.P.C., con ciò evidentemente confermando tutto quanto dedotto da questa difesa con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, C.P.C.. Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art. 115 C.P.C., ciò che non viene specificatamente contestato, dovrà essere considerato dal Giudice come fatto provato, alla stregua e con pari dignità di ogni altro fatto che sia stato oggetto di accertamento probatorio”.
3.4.2) Nessuna delle argomentazioni sopra menzionate risulta suscettibile di essere recepita, osservando:
a1) quanto al primo profilo, emerge come l'appellante abbia allegato il carattere illecito della condotta ascritta alle controparte, con ciò tuttavia andando in contrasto con le stesse premesse formali del motivo di gravame in analisi, in quanto avanzato “in subordine” e dunque in ipotesi di reiezione degli altri motivi (ciò che, in effetti, avrebbe comportato ex lege la necessità di dare corso a nuova regolazione delle spese di lite del primo grado di giudizio), sì che non è chiaro a quale tipo di illiceità si riferisca la stessa appellante. Ciò in quanto, se il riferimento dell'appellante è alle condotte contestate in sede di reintegra nel possesso, la relativa domanda è stata respinta e nessun addebito di illiceità può essere mosso alle controparti sotto tale profilo. Se invece il riferimento è alla ravvisabilità di altri tipi di illecito, gli stessi non costituiscono oggetto di causa e non possono essere presi in considerazione neppure ai fini della regolazione delle spese di lite;
a2) la censura mossa con riferimento al carattere eccessivo della liquidazione delle spese è inammissibile per il tasso di genericità che la contraddistingue, essendo evidente che il “parere” della difesa (in assenza di qualsivoglia riferimento ai parametri di liquidazione ritenuti applicabili) non rappresenta un congruo elemento di valutazione sul punto;
a3) il riferimento al carattere pretestuoso delle difese avversarie è smentito dalla reiezione delle domande della SI.ra sia in primo che in secondo grado, non Parte_1
essendo altresì dato ravvisare alcun elemento di temerarietà nella resistenza della SI.ra alle domande della CP_1 Parte_1
a4) la valorizzazione data dall'appellante al mancato deposito ad opera della controparte in prime cure della terza memoria ex art. 183, VI° comma, c.p.c. è inconferente, dal momento che tale profilo non riveste alcun rilievo con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, neppure sotto il profilo dell'art. 115 c.p.c. (trattandosi di
21 argomentazione che, al più, avrebbe potuto e dovuto essere esposta con riferimento al merito della controversia).
4) Il gravame deve quindi essere integralmente respinto, senza tuttavia dare corso ad alcuna statuizione in punto di spese di lite, stante la contumacia di tutti gli appellati.
4.1) Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 680/2022 del Tribunale di Pistoia, così statuisce: Parte_1
1) dichiara la contumacia di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
; CP
2) respinge l'appello;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove Parte_1
dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di conSIlio del 19.3.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il ConSIliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
22 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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