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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 477/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Lo Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. A. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239001104240000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170000192148000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Lo RT LO chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 30.01.2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione alla pretesa tributaria contenuta nella cartella di pagamento n. 292 2023 90011042 40 000.
Rilevava parte ricorrente:
- la nullità dell'intimazione di pagamento per non essere stata compilata, datata e firmata la relata di notifica sull'atto consegnato al destinatario;
- la nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica della sottesa cartella esattoriale;
- la nullità della notifica di detta cartella per omessa notifica dell'avviso bonario, per mancata apposizione della relata in calce alla cartella stessa;
- il difetto di motivazione della cartella impugnata;
- la nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione autografa del funzionario che ha emesso l'atto;
- la prescrizione dei crediti fatti valere (riguardanti l'anno 2013).
L'ADER, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente la tardività dell'impugnazione; nel merito, rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative insistendo sui motivi di impugnazione proposti.
All'udienza del 9.02.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da ritenere inammissibile, non essendo stato proposto nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato previsto dall'art.21 del D.lgs 542/1992.
L'intimazione di pagamento impugnata è stata ritualmente notificata il 30.01.2024.
Contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, non può dubitarsi della regolarità di tale notifica.
Invero, la succitata intimazione di pagamento è stata ritualmente notificata in data 30/01/2024 a mani di Lo
Associazione_1 , qualificatasi figlia convivente del ricorrente (cfr. relata di notifica allegata alle controdeduzioni ADER).
Di seguito alla succitata notificazione il messo notificatore ha inviato a Lo RT LO raccomandata informativa n. NPA130015720633 avvisandolo di aver provveduto a notificare l'intimazione di pagamento impugnata.
Tutto ciò premesso e considerato che il presente ricorso risulta notificato all'ADER il 2.04.2024, ovvero quando era già trascorso il termine di legge di giorni sessanta, il ricorso va ritenuto inammissibile.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'ADER, che liquida in €500,00, oltre accessori di legge.
Caltanissetta, 9 febbraio 2026 IL GIUDICE
(Dott.Andrea Salvatore Catalano)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANDREA SALVATORE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 477/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 Lo Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Avv. A. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caltanissetta - Via G. Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29220239001104240000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29220170000192148000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 60/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Lo RT LO chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 30.01.2024 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione alla pretesa tributaria contenuta nella cartella di pagamento n. 292 2023 90011042 40 000.
Rilevava parte ricorrente:
- la nullità dell'intimazione di pagamento per non essere stata compilata, datata e firmata la relata di notifica sull'atto consegnato al destinatario;
- la nullità dell'intimazione di pagamento per l'omessa notifica della sottesa cartella esattoriale;
- la nullità della notifica di detta cartella per omessa notifica dell'avviso bonario, per mancata apposizione della relata in calce alla cartella stessa;
- il difetto di motivazione della cartella impugnata;
- la nullità dell'atto impugnato per mancata sottoscrizione autografa del funzionario che ha emesso l'atto;
- la prescrizione dei crediti fatti valere (riguardanti l'anno 2013).
L'ADER, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente la tardività dell'impugnazione; nel merito, rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative insistendo sui motivi di impugnazione proposti.
All'udienza del 9.02.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da ritenere inammissibile, non essendo stato proposto nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato previsto dall'art.21 del D.lgs 542/1992.
L'intimazione di pagamento impugnata è stata ritualmente notificata il 30.01.2024.
Contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, non può dubitarsi della regolarità di tale notifica.
Invero, la succitata intimazione di pagamento è stata ritualmente notificata in data 30/01/2024 a mani di Lo
Associazione_1 , qualificatasi figlia convivente del ricorrente (cfr. relata di notifica allegata alle controdeduzioni ADER).
Di seguito alla succitata notificazione il messo notificatore ha inviato a Lo RT LO raccomandata informativa n. NPA130015720633 avvisandolo di aver provveduto a notificare l'intimazione di pagamento impugnata.
Tutto ciò premesso e considerato che il presente ricorso risulta notificato all'ADER il 2.04.2024, ovvero quando era già trascorso il termine di legge di giorni sessanta, il ricorso va ritenuto inammissibile.
Le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'ADER, che liquida in €500,00, oltre accessori di legge.
Caltanissetta, 9 febbraio 2026 IL GIUDICE
(Dott.Andrea Salvatore Catalano)