Art. 5.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di eta' e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilita' previste dagli articoli 6, 7, 8 e 93 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 .
Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di eta' e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilita' previste dagli articoli 6, 7, 8 e 93 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26 .