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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 686/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PA RE, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3100/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13933/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 23/11/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210085177658000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Resistenti/Appellati: Non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo depositato l'11.10.2022 il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720210085177658000, di euro 39.418,00, notificata in data 16 marzo 2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del giudizio promosso per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2017/003/SC/000024262/0/001, notificato in materia di imposta di registro in data 29 luglio 2020 per la registrazione della sentenza civile n. 000024262/2017 emessa in data 30 dicembre 2017 dal Tribunale Civile di Roma. Assumeva che:
- la notifica della cartella di pagamento era inesistente in quanto proveniente dall'indirizzo notifica.acc. lazio@pec.agenziariscossione.gov.it non ricompreso in nessun pubblico elenco;
- la C.T.P., con la sentenza n. 10068/21/2021, depositata lo scorso 23 settembre 2021, aveva accolto parzialmente il ricorso riducendo la pretesa avanzata dall'Agenzia delle Entrate da euro 39.083,00 a euro 23.749,67, mentre nessuna delle parti in causa aveva proposto appello;
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva tenuto conto di tale riduzione della pretesa nella quantificazione dell'intimazione, che in ogni caso non sarebbe dovuta per la parte relativa a sanzioni, interessi ed aggi, trattandosi di pretesa tributaria definita in sede giurisdizionale. Resisteva l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma opponendosi ai motivi di ricorso e chiedendone il rigetto. Con separati atti, intervenivano in giudizio a sostegno delle ragioni di Ricorrente_1 , Nominativo_1 Nominativo_2 Nominativo_3 Nominativo_4 Nominativo_5, , nonché e quali eredi di . Ricorrente_1 depositava memoria illustrativa. Con sentenza n. 13933/2023, emessa dalla C.G.T. di primo grado di Roma, il ricorso veniva rigettato con compensazione delle spese di lite. Parte soccombente ha ritualmente e tempestivamente appellato la predetta sentenza eccependone l'erroneità stante la non debenza per sanzioni, interessi ed aggio di riscossione. Ha concluso chiedendo la riforma della gravata sentenza e l'annullamento, in parte qua, della cartella di pagamento impugnata in primo grado dichiarando non dovute le sanzioni per euro 7.214,90 (ossia la somma di euro 7.124,00 ed euro 90,00), gli interessi per euro 618.94, come risultante dal provvedimento di sgravio depositato nel corso del giudizio di primo grado da controparte, nonché l'aggio della riscossione per euro 1.555,12 e, per l'effetto, la condanna delle Amministrazione convenute al rimborso delle predette somme versate a titolo di riscossione provvisoria, oltre interessi maturati e maturandi fino alla data di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Con istanza del 23 settembre 2025, parte appellante ha chiesto la riunione per connessione soggettiva ed oggettiva al presente giudizio di ulteriori due giudizi pendenti in appello con udienza di trattazione fissata per il successivo 6 ottobre 2025 (R.G.A. n. 3102/2024 e R.G.A. n. 3104/2024). Gli appellati non si sono costituiti. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere delibata l'istanza di riunione avanzata da parte appellante. Detta istanza non può essere accolta in quanto per ambedue i giudizi di cui ad R.G.A. n. 3102/2024 e R.G.A. n. 3104/2024 risultano già depositate le sentenze di secondo grado di rigetto, con compensazione delle Nominativo_2 Nominativo_1spese, dei ricorsi in appello proposti rispettivamente da e da (n. 6123/2025 e n. 6124/2025 emesse dalla Sezione 16^ di questa Corte). Nel merito, il ricorso non merita accoglimento. Premesso che la cartella di pagamento è stata validamente notificata perché spedita dall'indirizzo notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it appartenente al dominio @pec.agenziariscossione.gov.it ricompreso nei pubblici elenchi e che, in ogni caso, la notifica ha conseguito lo scopo di provocare la formulazione del ricorso, sicché la sua eventuale nullità risulterebbe comunque sanata a mente dell'art. 156 c.p.c., il Collegio osserva che l'importo ingiunto di euro 39.418,00 tiene conto della riduzione della pretesa disposta dalla C.T.P. risultando essere stato pronunciato, con provvedimento n. 2022S0106539, lo sgravio parziale dell'imposta di registro complessivamente dovuta, come si desume dalla quantificazione in euro 23.749,67 anziché in euro 39.083,00. Come puntualmente osservato dal giudice di prime cure, proprio perché la sentenza della C.T.P. è intervenuta soltanto sulla riduzione dell'imposta di registro e non sulla sanzione e sugli interessi, correttamente l'Amministrazione finanziaria ha provveduto a ricalcolare la sanzione nella misura del 30% sul tributo come ridefinito, applicando su tale diversa somma rideterminata anche gli interessi. Invero, il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito" e non tra quelli di impugnazione-annullamento", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva (nella specie) dell'accertamento dell'Ufficio (Cass. n. 10117/2023; n. 7695/2020). Il giudicato sulla legittimità dell'avviso di accertamento, che non lasci margini di discrezionalità e incertezza in ordine alla quantificazione del tributo, consente l'iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato, anche qualora l'Amministrazione finanziaria adotti un atto di liquidazione, in quanto la maggiore tutela del contribuente, realizzata tramite l'adozione di atti diretti a chiarire la determinazione dell'importo dovuto, non può ridimensionare il valore del giudicato e delle sue conseguenze (Cass. n. 28882/2024). Ciò posto, per effetto della sentenza n. 10068/21/2021, passata in giudicato, la pretesa avanzata dall'Agenzia delle Entrate è stata ridotta da euro 39.083,00 a euro 23.749,67. Di conseguenza, l'Amministrazione - senza residui margini di discrezionalità nella definizione del tributo operata in sede giudiziaria - ha legittimamente ricalcolato la sanzione dovuta nella misura del 30% sul tributo ridefinito, applicando su tale diversa somma rideterminata dal Giudice tributario, e dunque in sostituzione del provvedimento impositivo, anche gli interessi.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PA RE, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3100/2024 depositato il 21/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13933/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 23/11/2023 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210085177658000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Resistenti/Appellati: Non costituiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso-reclamo depositato l'11.10.2022 il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 09720210085177658000, di euro 39.418,00, notificata in data 16 marzo 2022 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del giudizio promosso per l'annullamento dell'avviso di liquidazione n. 2017/003/SC/000024262/0/001, notificato in materia di imposta di registro in data 29 luglio 2020 per la registrazione della sentenza civile n. 000024262/2017 emessa in data 30 dicembre 2017 dal Tribunale Civile di Roma. Assumeva che:
- la notifica della cartella di pagamento era inesistente in quanto proveniente dall'indirizzo notifica.acc. lazio@pec.agenziariscossione.gov.it non ricompreso in nessun pubblico elenco;
- la C.T.P., con la sentenza n. 10068/21/2021, depositata lo scorso 23 settembre 2021, aveva accolto parzialmente il ricorso riducendo la pretesa avanzata dall'Agenzia delle Entrate da euro 39.083,00 a euro 23.749,67, mentre nessuna delle parti in causa aveva proposto appello;
- l'Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva tenuto conto di tale riduzione della pretesa nella quantificazione dell'intimazione, che in ogni caso non sarebbe dovuta per la parte relativa a sanzioni, interessi ed aggi, trattandosi di pretesa tributaria definita in sede giurisdizionale. Resisteva l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Roma opponendosi ai motivi di ricorso e chiedendone il rigetto. Con separati atti, intervenivano in giudizio a sostegno delle ragioni di Ricorrente_1 , Nominativo_1 Nominativo_2 Nominativo_3 Nominativo_4 Nominativo_5, , nonché e quali eredi di . Ricorrente_1 depositava memoria illustrativa. Con sentenza n. 13933/2023, emessa dalla C.G.T. di primo grado di Roma, il ricorso veniva rigettato con compensazione delle spese di lite. Parte soccombente ha ritualmente e tempestivamente appellato la predetta sentenza eccependone l'erroneità stante la non debenza per sanzioni, interessi ed aggio di riscossione. Ha concluso chiedendo la riforma della gravata sentenza e l'annullamento, in parte qua, della cartella di pagamento impugnata in primo grado dichiarando non dovute le sanzioni per euro 7.214,90 (ossia la somma di euro 7.124,00 ed euro 90,00), gli interessi per euro 618.94, come risultante dal provvedimento di sgravio depositato nel corso del giudizio di primo grado da controparte, nonché l'aggio della riscossione per euro 1.555,12 e, per l'effetto, la condanna delle Amministrazione convenute al rimborso delle predette somme versate a titolo di riscossione provvisoria, oltre interessi maturati e maturandi fino alla data di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Con istanza del 23 settembre 2025, parte appellante ha chiesto la riunione per connessione soggettiva ed oggettiva al presente giudizio di ulteriori due giudizi pendenti in appello con udienza di trattazione fissata per il successivo 6 ottobre 2025 (R.G.A. n. 3102/2024 e R.G.A. n. 3104/2024). Gli appellati non si sono costituiti. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere delibata l'istanza di riunione avanzata da parte appellante. Detta istanza non può essere accolta in quanto per ambedue i giudizi di cui ad R.G.A. n. 3102/2024 e R.G.A. n. 3104/2024 risultano già depositate le sentenze di secondo grado di rigetto, con compensazione delle Nominativo_2 Nominativo_1spese, dei ricorsi in appello proposti rispettivamente da e da (n. 6123/2025 e n. 6124/2025 emesse dalla Sezione 16^ di questa Corte). Nel merito, il ricorso non merita accoglimento. Premesso che la cartella di pagamento è stata validamente notificata perché spedita dall'indirizzo notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it appartenente al dominio @pec.agenziariscossione.gov.it ricompreso nei pubblici elenchi e che, in ogni caso, la notifica ha conseguito lo scopo di provocare la formulazione del ricorso, sicché la sua eventuale nullità risulterebbe comunque sanata a mente dell'art. 156 c.p.c., il Collegio osserva che l'importo ingiunto di euro 39.418,00 tiene conto della riduzione della pretesa disposta dalla C.T.P. risultando essere stato pronunciato, con provvedimento n. 2022S0106539, lo sgravio parziale dell'imposta di registro complessivamente dovuta, come si desume dalla quantificazione in euro 23.749,67 anziché in euro 39.083,00. Come puntualmente osservato dal giudice di prime cure, proprio perché la sentenza della C.T.P. è intervenuta soltanto sulla riduzione dell'imposta di registro e non sulla sanzione e sugli interessi, correttamente l'Amministrazione finanziaria ha provveduto a ricalcolare la sanzione nella misura del 30% sul tributo come ridefinito, applicando su tale diversa somma rideterminata anche gli interessi. Invero, il processo tributario è annoverabile tra quelli di "impugnazione-merito" e non tra quelli di impugnazione-annullamento", in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva (nella specie) dell'accertamento dell'Ufficio (Cass. n. 10117/2023; n. 7695/2020). Il giudicato sulla legittimità dell'avviso di accertamento, che non lasci margini di discrezionalità e incertezza in ordine alla quantificazione del tributo, consente l'iscrizione a ruolo integrale del credito definitivamente accertato, anche qualora l'Amministrazione finanziaria adotti un atto di liquidazione, in quanto la maggiore tutela del contribuente, realizzata tramite l'adozione di atti diretti a chiarire la determinazione dell'importo dovuto, non può ridimensionare il valore del giudicato e delle sue conseguenze (Cass. n. 28882/2024). Ciò posto, per effetto della sentenza n. 10068/21/2021, passata in giudicato, la pretesa avanzata dall'Agenzia delle Entrate è stata ridotta da euro 39.083,00 a euro 23.749,67. Di conseguenza, l'Amministrazione - senza residui margini di discrezionalità nella definizione del tributo operata in sede giudiziaria - ha legittimamente ricalcolato la sanzione dovuta nella misura del 30% sul tributo ridefinito, applicando su tale diversa somma rideterminata dal Giudice tributario, e dunque in sostituzione del provvedimento impositivo, anche gli interessi.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………