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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3304 dell'anno 2024 V.G.
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
; C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, entrambi residenti in [...]
n. 38, ed entrambi elettivamente domiciliati in Giarre (CT) presso lo studio dell'avv. LAMPURI VANESSA MARIA ROSA (C.F.:
), fax: 095/9895617, pec: C.F._3
che li rappresenta Email_1
e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 07/10/2024, i coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], premesso che in data
[...]
19.08.2016 avevano contratto nel Comune di Giarre (CT) matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
29, parte 2, serie A, anno 2016; che dall'unione era nato a [...] in data [...] un figlio di nome che la prosecuzione della Per_1
convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e ciascuno sarà libero di fissare ovunque la propria residenza con l'obbligo di darne comunicazione all'altro coniuge soprattutto nell'interesse del figlio minore 2) Il nucleo familiare Per_1
seppur formalmente residente nel comune di Ferrara in realtà si è trasferito in Sicilia da più di un anno;
precisamente mentre il Sig. Parte_1
vive a Catania, la signora ed il piccolo
[...] Controparte_1 Per_1
dall'08/06/2023 vivono presso l'abitazione della madre della ricorrente sita nel comune di Trappitello – fraz. di Taormina (ME) in Via Traversa
Francavilla n. 42/A. Si precisa, infatti, che il minore frequenta Per_1
regolarmente da settembre 2023 ad oggi la scuola Elementare “Ugo
Foscolo” di Trappitello (come da attestazione di frequenza che si allega
Doc. n. 1). 3) Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori ai sensi della legge 5/2006 con permanenza presso la madre, con le più ampie modalità di visita per il padre e comunque il padre lo terrà con sé: ogni settimana il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00,
2 ogni quindici giorni dalle ore 9:00 di sabato alle ore 20:00 di domenica, con pernottamento;
sette giorni consecutivi nelle vacanze di Natale comprendendo un anno il giorno di Natale e un anno il giorno di
Capodanno; tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno del lunedì dell'Angelo; ad anni alterni, il giorno del compleanno del minore ed ogni anno trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore col genitore stesso, indipendentemente dal giorno in cui cade;
venti giorni consecutivi o non consecutivi, nel periodo estivo, da concordare tra i genitori, secondo gli impegni di entrambi i coniugi. Ciascun genitore potrà avere con sé il figlio alternativamente per tutte le altre feste religiose e civili. Le parti potranno concordare diverse modalità di incontro e visita del minore. 4) Entrambi i coniugi si impegnano, sin dopo la firma della presente, a prestarsi piena e reciproca collaborazione sia nella fase di formazione che della crescita del figlio secondo buona fede per Per_1
l'attuazione del disegno educativo concordati tra gli stessi. Pertanto, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'interesse del figlio minore in particolare quelle Per_1
inerenti all'educazione, l'istruzione, il tempo libero e sanitarie in modo tale da conservare il diritto ad un rapporto effettivo con tutti e due i genitori.
Quest'ultimi, quindi, si consulteranno su ogni questione di assoluto rilievo inerente alle scelte scolastiche, religiose e frequentazioni sociali del figlio minore, nonché quelle particolarmente importanti per la sua vita e salute;
5)
Il Sig. verserà, entro il giorno 23 di ogni mese, a favore della Pt_1
moglie, la somma di € 300,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore Tale assegno sarà soggetto a rivalutazione automatica Per_1
in base agli indici Istat. Il Signor contribuirà altresì nella misura del Pt_1
50% al pagamento delle spese straordinarie, mediche scolastiche del figlio,
3 previamente concordate tra i coniugi ad eccezione delle spese necessarie od urgenti. Per ogni questione attinente al pagamento o meno di dette spese le parti faranno riferimento alle “linee giuda sul mantenimento dei figli” recepite dal Tribunale di Messina. 6) I coniugi rinunciano al mantenimento personale poiché entrambi economicamente indipendenti. 7) I coniugi si autorizzano ora per allora al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti. 8) I coniugi dichiarano di non avere immobili in comproprietà e mentre gli effetti personali e regalie di nozze sono stati prima d'ora suddivisi. 9) Le parti concordano che l'assegno unico per il figlio a carico erogato dall CP_2
e in genere ogni trattamento previdenziale (quali assegni familiari ecc.) saranno percepiti al 50%. 10) Le parti si impegnano a trasferire la propria residenza nel nuovo domicilio. 11) Le parti allegano al presente ricorso il piano genitoriale previsto dall'art. 473 bis 12 ultimo comma e 473 bis 50
c.p.c. 12) Le parti dichiarano di aver regolato qualsiasi altra pendenza tra di loro esistente e di non aver nulla a pretendere l'un l'altro”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. All' udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei
4 momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
5
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il Controparte_1
20/09/1975, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 07/10/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giarre (CT) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 19.08.2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 29, parte 2, serie A, anno 2016.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3304 dell'anno 2024 V.G.
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
; C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, entrambi residenti in [...]
n. 38, ed entrambi elettivamente domiciliati in Giarre (CT) presso lo studio dell'avv. LAMPURI VANESSA MARIA ROSA (C.F.:
), fax: 095/9895617, pec: C.F._3
che li rappresenta Email_1
e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .51 depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 07/10/2024, i coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], premesso che in data
[...]
19.08.2016 avevano contratto nel Comune di Giarre (CT) matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
29, parte 2, serie A, anno 2016; che dall'unione era nato a [...] in data [...] un figlio di nome che la prosecuzione della Per_1
convivenza era divenuta intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c.; tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, e ciascuno sarà libero di fissare ovunque la propria residenza con l'obbligo di darne comunicazione all'altro coniuge soprattutto nell'interesse del figlio minore 2) Il nucleo familiare Per_1
seppur formalmente residente nel comune di Ferrara in realtà si è trasferito in Sicilia da più di un anno;
precisamente mentre il Sig. Parte_1
vive a Catania, la signora ed il piccolo
[...] Controparte_1 Per_1
dall'08/06/2023 vivono presso l'abitazione della madre della ricorrente sita nel comune di Trappitello – fraz. di Taormina (ME) in Via Traversa
Francavilla n. 42/A. Si precisa, infatti, che il minore frequenta Per_1
regolarmente da settembre 2023 ad oggi la scuola Elementare “Ugo
Foscolo” di Trappitello (come da attestazione di frequenza che si allega
Doc. n. 1). 3) Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori ai sensi della legge 5/2006 con permanenza presso la madre, con le più ampie modalità di visita per il padre e comunque il padre lo terrà con sé: ogni settimana il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00,
2 ogni quindici giorni dalle ore 9:00 di sabato alle ore 20:00 di domenica, con pernottamento;
sette giorni consecutivi nelle vacanze di Natale comprendendo un anno il giorno di Natale e un anno il giorno di
Capodanno; tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, comprendendo un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno del lunedì dell'Angelo; ad anni alterni, il giorno del compleanno del minore ed ogni anno trascorreranno il giorno del compleanno di ciascun genitore col genitore stesso, indipendentemente dal giorno in cui cade;
venti giorni consecutivi o non consecutivi, nel periodo estivo, da concordare tra i genitori, secondo gli impegni di entrambi i coniugi. Ciascun genitore potrà avere con sé il figlio alternativamente per tutte le altre feste religiose e civili. Le parti potranno concordare diverse modalità di incontro e visita del minore. 4) Entrambi i coniugi si impegnano, sin dopo la firma della presente, a prestarsi piena e reciproca collaborazione sia nella fase di formazione che della crescita del figlio secondo buona fede per Per_1
l'attuazione del disegno educativo concordati tra gli stessi. Pertanto, entrambi i genitori assumeranno di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'interesse del figlio minore in particolare quelle Per_1
inerenti all'educazione, l'istruzione, il tempo libero e sanitarie in modo tale da conservare il diritto ad un rapporto effettivo con tutti e due i genitori.
Quest'ultimi, quindi, si consulteranno su ogni questione di assoluto rilievo inerente alle scelte scolastiche, religiose e frequentazioni sociali del figlio minore, nonché quelle particolarmente importanti per la sua vita e salute;
5)
Il Sig. verserà, entro il giorno 23 di ogni mese, a favore della Pt_1
moglie, la somma di € 300,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore Tale assegno sarà soggetto a rivalutazione automatica Per_1
in base agli indici Istat. Il Signor contribuirà altresì nella misura del Pt_1
50% al pagamento delle spese straordinarie, mediche scolastiche del figlio,
3 previamente concordate tra i coniugi ad eccezione delle spese necessarie od urgenti. Per ogni questione attinente al pagamento o meno di dette spese le parti faranno riferimento alle “linee giuda sul mantenimento dei figli” recepite dal Tribunale di Messina. 6) I coniugi rinunciano al mantenimento personale poiché entrambi economicamente indipendenti. 7) I coniugi si autorizzano ora per allora al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti. 8) I coniugi dichiarano di non avere immobili in comproprietà e mentre gli effetti personali e regalie di nozze sono stati prima d'ora suddivisi. 9) Le parti concordano che l'assegno unico per il figlio a carico erogato dall CP_2
e in genere ogni trattamento previdenziale (quali assegni familiari ecc.) saranno percepiti al 50%. 10) Le parti si impegnano a trasferire la propria residenza nel nuovo domicilio. 11) Le parti allegano al presente ricorso il piano genitoriale previsto dall'art. 473 bis 12 ultimo comma e 473 bis 50
c.p.c. 12) Le parti dichiarano di aver regolato qualsiasi altra pendenza tra di loro esistente e di non aver nulla a pretendere l'un l'altro”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 05.11.2024. All' udienza del 03.12.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice designato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma la separazione consensuale costituisce uno dei
4 momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, che esercita un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; d'altronde, le considerazioni prima svolte sul rilievo che assume l'autonomia privata nella separazione consensuale rende, quantomeno in linea di principio e fatte salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto. Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge, né pregiudizievole per l'interesse della prole minorenne.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
5
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il Controparte_1
20/09/1975, alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo depositato il 07/10/2024 e trascritto in parte motiva;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Giarre (CT) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio concordatario celebrato in data 19.08.2016 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 29, parte 2, serie A, anno 2016.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Giovanna Finocchio, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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