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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/12/2025, n. 4475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4475 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
-PRIMA SEZIONE CIVILE- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici: Dr. Giuseppe Disabato Presidente Dr.ssa Rosella Nocera Giudice Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 9598/2020 R.G., pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Casano Katia, in virtù di mandato Parte_1 alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso lo studio del quale, in Modugno (BA) alla via m. Manuzzi n. 35, è elettivamente domiciliata
– Ricorrente – e
rappresentato e difeso dall'Avv. Conte Maria Cristina, in virtù di Controparte_1 mandato alle liti su foglio separato in calce alla memoria di costituzione e risposta, presso lo studio del quale, in Bari alla via Trevisani n. 62, è elettivamente domiciliato
– Resistente – nonché Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- Intervenuto - OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza del 18.6.2025, celebrata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, su precisazione delle conclusioni come da note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. che rassegnava le sue conclusioni con parere favorevole.
FATTO E DIRITTO La presente sentenza viene redatta secondo quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall' art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009). Con ricorso depositato in data 23.07.2020 , premesso che: Parte_1 TRIBUNALE DI BARI / SEZI ON E 1A CI V ILE
− aveva contratto matrimonio concordatario il 25.07.1991, in Modugno (BA) con il Sig. (atto registrato all'anno 1991, parte II, serie A, n. 86); Controparte_1
− dall'unione nascevano i figli (n. il 21.04.1992) e (n. il 02.03.1994) Per_1 Per_2 in Modugno e in Bari la figlia (n. il 19.12.2002); Persona_3
− la vita coniugale veniva fissata nell'immobile, sito in Bari al viale Unità d'Italia n. 48/f, di edilizia residenziale pubblica assegnato al resistente e al di lui originario nucleo familiare;
− sin dai primi anni del matrimonio, il marito adottava un comportamento autoritario ed aggressivo nei confronti della moglie e dei figli, sottoponendo la Sig.ra a violenze fisiche, anche alla presenza dei figli minori;
Parte_1
− a seguito di segnalazione del comportamento violento del Sig. nei confronti CP_1 della famiglia alle Forze dell'Ordine ed al Telefono Azzurro da parte della figlia minore della coppia, veniva avviato il procedimento penale per il reato Persona_3 di maltrattamenti in famiglia, rubricato al n. 4737/2020 a carico del resistente Sig.
, il quale veniva tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare Controparte_1 del divieto di avvicinamento ai componenti del nucleo familiare;
− il Sig. prestava attività lavorativa nel Corpo di Polizia Penitenziaria CP_1 percependo una retribuzione mensile pari ad €2.200,00 circa;
la Sig.ra Parte_1 era disoccupata e non aveva mai prestato attività lavorativa;
− l'affectio coniugalis veniva irrimediabilmente meno a causa del comportamento violento ed aggressivo del Sig. tanto da rendere la prosecuzione della CP_1 convivenza impossibile e rendere necessaria la loro separazione personale;
tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi, previa adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della figlia minore in favore di entrambi i genitori con collocamento presso la madre, Persona_3
l'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore e del coniuge corrispondendo l'importo di €800,00 mensili, prevedendo la distrazione delle somme dovute dal resistente direttamente dal datore di lavoro. Con decreto del 03.09.2020, il Presidente, letto il ricorso, disponeva la comparizione personale delle parti dinanzi a sé per l'udienza del 02.12.2020; assegnava alla ricorrente termini per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte ed a quest'ultima termini per il deposito di memoria difensiva e documenti. All'udienza presidenziale del 02.12.2020, il Presidente, preso atto del non perfezionamento della notifica della citazione alla parte resistente, rinviava l'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé, assegnando al resistente termini per la sua costituzione in giudizio. Con comparsa del 16.2.2021 si costituiva in giudizio il resistente Sig. , Controparte_1 il quale, non opponendosi alla separazione, ne chiedeva l'addebito alla ricorrente;
chiedeva di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Per_3 mediante corresponsione della somma di €200,00 mensili oltre spese straordinarie,
[...] di regolamentare l'assegnazione della casa coniugale avendo riguardo alla circostanza
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che la stessa costituisse alloggio di servizio e di rigettare le ulteriori richieste della controparte. Nel dettaglio, il resistente negava i comportamenti violenti allo stesso imputati e forniva una differente rappresentazione della vita coniugale, evidenziando di avere da sempre assecondato le richieste, anche abitative, della ricorrente che avevano costretto la famiglia a cambiare sette diverse abitazioni (alcune in locazione e altre acquistate), con conseguente contrazione negli anni di ingenti debiti sia presso istituti di credito che presso familiari;
rappresentava, altresì, che lo stesso si era da sempre prodigato, anche svolgendo ore di straordinario, per far fronte ai debiti contratti e alle continue richieste della , la quale, per contro, si era sempre rifiutata di lavorare. Parte_1
All'udienza presidenziale del 24.03.2021, il Presidente, sentiti i coniugi, preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, con ordinanza:
- autorizzava i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi eventuali mutamenti della residenza;
- attribuiva l'uso della casa coniugale in favore di Parte_1
- poneva a carico del resistente l'obbligo di versare all'altro coniuge l'assegno mensile di complessivi €600,00, di cui €400,00 a titolo di mantenimento della moglie ed €200,00 a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia Per_3
oltre che il pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia;
[...]
- assegnava la causa al Giudice Istruttore. La causa era istruita a mezzo di prove orali e della documentazione prodotta dalle parti. Con istanza del 13.06.2023 ex art. 156, co. 6 c.p.c., la ricorrente domandava il pagamento diretto dell'assegno posto a carico del resistente con ordinanza presidenziale del 24.03.2021 da parte dell'ente erogatore dell'indennità di pensione spettante al resistente. Con ordinanza del 02.08.2023, il Tribunale di Bari accoglieva l'istanza formulata dalla ricorrente ed ordinava all' provinciale di Bari-, ai sensi dell'art. 156, co. Controparte_2
6 c.c., di versare direttamente le somme dovute a titolo di pensione a Parte_1
, fino alla concorrenza di €600,00 mensili. Controparte_1
Terminata l'assunzione dei mezzi di prova ammessi, all'esito dell'udienza del 18.6.2025 celebrata in forma cartolare, il G.I., lette le note scritte con cui le parti precisavano le conclusioni, rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M.
***** SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE. La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti fosse divenuta
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impossibile, rinviene non soltanto dalle dichiarazioni di entrambe le parti, confermate in sede presidenziale, ma anche dalle allegazioni contenute negli atti difensivi e dal fatto che la coabitazione tra i due è cessata già in epoca antecedente alla proposizione del ricorso di separazione. Aggiungasi che il resistente ha aderito all'avversa domanda di Controparte_1 separazione convenendo sull'impossibilità della vita in comune e della ricostruzione della comunione materiale e spirituale su cui è fondato il matrimonio. Sono, inoltre, decorsi oltre quattro anni dall'udienza presidenziale fissata per la comparizione personale dei coniugi (tenutasi in data 21.03.2021), e non constano fatti riconciliativi. Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. SULL'ADDEBITABILITÁ DELLA SEPARAZIONE. Quanto alla domanda formulata dalla ricorrente di addebito della separazione al resistente
, va rilevato, preliminarmente, che parte resistente ne eccepisce la Controparte_1 tardività, essendo tale domanda stata formulata espressamente dalla soltanto Parte_1 in sede di precisazione delle conclusioni. Ebbene, al proposito, occorre osservare che nei procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023, la domanda di addebito poteva essere proposta nel ricorso introduttivo, ma anche nella memoria integrativa di cui all'art. 709, co. 3 c.p.c. ante riforma data la natura bifasica del giudizio (cfr. nella giurisprudenza di legittimità Cass. 28.06.2019 n. 17590; nella giurisprudenza di merito Corte App. Napoli 20.02.2013; Trib. Campobasso 26.08.2014), non anche nel corso del giudizio, in quanto domanda autonoma rispetto a quella di separazione che non consta in un semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione (cf. Cass. 08.02.2006 n. 2818). Tanto precisato, nella fattispecie in esame deve tuttavia rilevarsi che parte ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, addebita espressamente la rottura del sodalizio coniugale alla condotta violenta e aggressiva del marito, articolando, altresì, in tal senso i propri mezzi istruttori (cfr. posizioni capitolate nelle prove orali, allegazioni documentali ai propri atti). Pertanto, da una valutazione complessiva della condotta processuale della parte ricorrente e dalla disamina del ricorso introduttivo emerge, senza ombra di dubbio, la sua reale volontà di addebitare la colpa della separazione a carico del coniuge. In tal senso, infatti, la Suprema Corte di legittimità precisa che «Nel giudizio di separazione personale dei coniugi - secondo la formulazione dell'art. 706 cod. proc. civ. antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14 maggio 2005, n. 80 - ai fini dell'ammissibilità della domanda di addebito, autonoma rispetto a quella di separazione, non occorre che essa sia espressamente ripetuta nella parte relativa alle conclusioni del ricorso introduttivo, essendo sufficiente che l'intenzione di uno dei coniugi di addebitare la separazione all'altro risulti univocamente dalla lettura dell'atto nel suo complesso.» (cfr. Cassazione civ., Sez. I n. 1278/2014). Ne consegue che, sulla base della disamina del ricorso introduttivo, la richiesta di
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addebito della separazione formulata dalla parte ricorrente deve ritenersi ammissibile. Passando al vaglio della domanda, la stessa, tuttavia, non può essere accolta per le ragioni di seguito evidenziate. Infatti, in punto di diritto va ricordato che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento. Infatti, come insegna la Suprema Corte «In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione e di doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro» (cfr. Cass. n. 4367/2003). Ne consegue che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., per essere fonte di addebitabilità della separazione, deve essere la causa della cessazione dell'affectio coniugalis e non invece il suo effetto (cfr. Cass. n. 4367/2003; Cass. n. 9472/1999), «…essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale o sia invece intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza e in conseguenza di essa…» (cfr. Cass. n. 15223/2002; Cass. n. 12130/2001). Al proposito, sostiene la violazione da parte del coniuge dei doveri Parte_1 nascenti dal matrimonio e, in particolare, deduce che il resistente avrebbe assunto nei suoi riguardi, anche alla presenza dei figli, in costanza di matrimonio, condotte violente verbalmente e anche fisicamente. Di contro, , assume di non aver mai adottato comportamenti violenti Controparte_1 nei confronti della moglie e, per contro, che la rottura dell'affectio coniugalis sia da imputarsi al comportamento “tossico”, aggressivo e denigratorio della moglie assunto nei suoi confronti. Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha individuato talune ipotesi di gravi violazioni
– tra cui i comportamenti violenti o aggressivi – in relazione alle quali può presumersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza con la conseguenza che, in punto di distribuzione degli oneri probatori, è il coniuge a cui è ascrivibile la condotta violenta ad essere gravato dall'onere di dare la prova contraria, ossia che tali condotte non abbiano inciso sulla vita matrimoniale, mentre il richiedente l'addebito non dovrà neppure provare il nesso causale (cfr. Cass. n. 31351/2022; Cass. n. 27324/2022; Cass. n. 3925/2018; Cass. n. 7388/2017; Cass. n. 11516/2024; Cass. n. 2059/2014; Cass. n. 2059/2012; Cass. n.
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25618/2007). Per cui il giudice, in presenza di condotte provate, non deve valutare il comportamento dell'altro coniuge né accertare il nesso di causalità. La Suprema Corte ha, infatti, precisato espressamente che le condotte violente perpetrate ai danni del coniuge «a motivo della loro particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa all'idoneità (Cass. Civ. n. 7388 del 22 marzo 2017; Cass. Civ. n. 27324 del 16 novembre 2022)» (cfr. Cass. civ. sez. I, 29/11/2024 n. 30721; conf. Cass. n. 30721/2024). Ciò sta a significare che, a fronte della prova delle violenze (la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato il principio secondo cui i comportamenti che integrano il reato di violenze contro familiari o conviventi «possono consistere in percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche in atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali» (cfr. Cass. pen. n. 18316/2021) e tali violenze possono consistere anche in un solo episodio di percosse (cfr. Cass. n. 27766/2022)), il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova su di lui gravante semplicemente dimostrando la condotta dell'altro coniuge senza dover egli attestare l'efficienza causale dalla medesima svolta, per cui spetta all'altro coniuge provare, per evitare l'addebito, un fatto estintivo e cioè che la violenza si colloca in un contesto familiare già disgregato. Nella fattispecie in esame, pertanto, l'analisi della domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente non può prescindere dall'accertamento della sussistenza o meno delle condotte violente che la imputa al nonché del Parte_1 CP_1 complessivo comportamento delle parti come emerso in corso di causa. Dalle stesse dichiarazioni delle parti e da una valutazione complessiva del materiale istruttorio emerge che l'affectio coniugalis era venuto meno già negli ultimi dieci anni della convivenza dei coniugi a causa delle difficoltà economiche in cui versava il nucleo familiare, che erano divenute fonte di quotidiane tensioni tra la e il Parte_1 CP_1 tanto da determinare la ricorrente a dormire, dopo la nascita della terzogenita (n. 19.12.2002), nella stanza con la figlia, allontanandosi dal talamo nuziale per “ripicca” nei confronti del marito. Tanto, infatti, riferisce la stessa in sede di testimonianza Parte_1 nel procedimento penale n. 2529/2020 R.G.T. n. 4737/2020 R.G.N.R. svoltosi dinanzi al Tribunale di Bari, II Sez. penale, avviato a carico dell'odierno resistente
[...]
per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., conclusosi con CP_1
l'assoluzione del (cfr. sent. penale 2215/2020 del 21.07.2020, Trib. di Bari, Sez. CP_1
II penale all.ta alla memoria di costituzione e risposta del resistente). Circostanza quest'ultima confermata, altresì, dalla teste sorella del Tes_1 resistente, escussa all'udienza del 15.02.2023, la quale riferisce che la le Parte_1
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aveva personalmente confidato, prima della separazione dal marito, di dormire separatamente dal marito, nella stanza della figlia per rivalsa nei confronti Persona_3 del per le ristrettezze economiche che la famiglia attraversava. CP_1
Pertanto, sebbene nel corso del giudizio, dalle dichiarazioni rese dai testi, Testimone_2
e figli della coppia, escussi rispettivamente alle udienze del 15.02.2023 Tes_3
e del 15.11.2023, sia emersa una condotta del assolutamente deprecabile, che ha CP_1 raggiunto l'apice della sua esclation nell'episodio del 03.05.2020, in cui a seguito di un diverbio con la moglie, l'ha schiaffeggiata e inveito contro la stessa, emerge, ad ogni modo, che la causa determinante la rottura del sodalizio coniugale è da collocarsi in data risalente ed è da ascriversi alle ristrettezze economiche che attanagliavano ormai da anni il nucleo familiare a seguito di infauste operazioni finanziarie poste in essere da entrambi i coniugi. Infatti, come riferito dai testi e sia in sede civile sia Tes_1 Testimone_4 nell'ambito del precitato giudizio penale a carico del resistente, né la né il Parte_1 figlio maggiore intendevano contribuire alle esigenze familiari ritenendo che Per_1 dovesse provvedervi unicamente il il quale seppur prodigandosi, con turni CP_1 lavorativi straordinari, non riusciva comunque a far fronte al pagamento di tutte le posizioni debitorie contratte (cfr. testimonianza resa dai testi ud. Tes_1
15.02.2023, e , 24.05.2023). Testimone_4
La domanda di addebitabilità della separazione a carico di formulata Controparte_1 dalla parte ricorrente, alla luce delle considerazioni che precedono, non può pertanto trovare accoglimento difettando la prova del nesso causale tra le violenze e la rottura del vincolo coniugale. Quanto alla domanda di addebito della separazione a carico della ricorrente formulata dal resistente, la stessa deve ritenersi rinunciata perché non riproposta né in sede di precisazione delle conclusioni né in sede di memoria conclusionale. Infatti, con note scritte depositate telematicamente in data 03.12.2024 e 17.06.2025, con cui precisava le proprie conclusioni, la richiesta di addebitabilità della Controparte_1 separazione a carico della ricorrente non è stata dal ricorrente Parte_1 rinnovata, per cui può ritenersi abbandonata. D'altro canto, di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno ribadito la possibilità di operare una restrizione del thema decidendum mediante la rinuncia ad un capo della domanda o ad un'eccezione in precedenza formulati, in quanto restano nella disponibilità della parte processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in seguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica, come affermato da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. SS.UU 07.02.2024 n. 3453; nonché Cass. 26.06.2015 n. 13203; Cass. 15.04.2014 n. 8737; Cass. 17.12.2013 n. 28146; Cass. 25.08.1997 n. 7977; Cass. n. 2434/1971; Cass. n. 334/1965). Al proposito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, mediante la precitata pronuncia, sottolineano che «Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed
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eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni. Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda)».
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLA PROLE. Quanto all'affidamento di deve evidenziarsi che nelle more del giudizio la Persona_3 figlia ha raggiunto la maggiore età, sicché nulla deve statuirsi in ordine al suo affido, collocamento e regolamentazione del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario. SULLA CASA CONIUGALE Quanto alla casa coniugale entrambe le parti domandano, concordemente, confermarsi l'assegnazione in favore della ricorrente genitore convivente con la Parte_1 prole e, in particolare, con maggiorenne ma non economicamente Persona_3 indipendente. SUL MANTENIMENTO DELLA PROLE. In merito a va confermato l'obbligo del resistente di Persona_3 Controparte_1 contribuire al suo mantenimento attesa la non autosufficienza economica della figlia, all'attualità studentessa universitaria. Come noto, l'obbligo di mantenimento grava sui genitori anche per i figli maggiorenni, quando questi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica (ex multiis Cass. civ, Sez. VI., n. 3426, del 03 febbraio 2022; Cass. civ. n. 32529/2018; Cass. civ. n. 4811/201899). Venendo alla determinazione del quantum, chiede aumentarsi il Parte_1 quantum dell'assegno mensile paterno da €200,00, statuiti in sede presidenziale con ordinanza del 24.03.2021, ad €300,00, tenuto conto delle accresciute esigenze di vita della figlia adesso studentessa universitaria e del miglioramento delle condizioni economiche del resistente . Assume, infatti, che il marito, attualmente Controparte_1 in pensione, percepisce un reddito di €1.700,00 mensili circa, superiore alla retribuzione percepita dallo stesso in costanza di attività lavorativa pari ad €1.400,00 circa, mentre ella verta in una condizione di disagio economico non avendo alcun'altra fonte di reddito se non l'assegno muliebre corrispostole dal marito pari ad €400,00 mensili come statuito in sede presidenziale nel corso del presente giudizio. Di contro, il resistente ha chiesto di ridurre l'ammontare dell'assegno Controparte_1
a titolo di contribuzione paterna al mantenimento della figlia in €200,00 Persona_3 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto del fatto che lo stesso continua ad essere gravato da ingenti debiti contratti nel corso della vita familiare per soddisfare le esigenze della moglie e dei figli e che le sue condizioni economiche sono peggiorate in ragione del pignoramento di una quota della pensione e del pagamento del
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canone di locazione della nuova abitazione. Assume, altresì, il miglioramento della condizione economica della ricorrente, in quanto percettrice di reddito di cittadinanza e dotata di capacità lavorativa. Orbene, sul punto deve considerarsi che i genitori sono tenuti, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo a contribuire ai bisogni della prole, in virtù dell'obbligo al loro mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale. Inoltre, va ricordato che l'ammontare dell'assegno a titolo di mantenimento può sempre essere modificato in virtù delle mutate condizioni economiche del genitore per eventi sopravvenuti e imprevedibili, come il miglioramento o il peggioramento delle sue condizioni economiche. Di contro, l'assegno può subire revisione in melius in seguito alla crescita e sviluppo dei figli in virtù dell'aumento delle loro esigenze (cfr. Cass. civ. n. 18608/2021). La Suprema Corte di Cassazione ha sancito tale principio di mutevolezza del contributo al mantenimento dei figli che, appunto, deve essere sempre commisurato alle capacità reddituali dei genitori (cfr. Cass. civ., Sez. VI, n. 21993 del 30 luglio 2021). Tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo al mantenimento in favore della prole, il legislatore all'art. 337-ter c.c. attribuisce preminenza alle «attuali esigenze del figlio», rapportandole al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali e ludiche (v. Cass. n. 23630/2009). Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio «è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità» senza necessitare di specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ., n. 2191/2009; Cass. civ., n. 17055/2007), legittimando, di per sé, la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle «disponibilità patrimoniali dell'onerato» (v. Cass., n. 400/2010). Nel caso che ci occupa, con ordinanza presidenziale del 24.03.2021 era posto a carico del resistente, genitore non collocatario della prole, un assegno di contribuzione al mantenimento della figlia pari ad €200,00 mensili, oltre all'obbligo di Persona_3 contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50%, atteso che: il era CP_1
l'unico genitore percettore di reddito, all'epoca pari ad €1.400,00 circa mensili, che la ricorrente, disoccupata e priva di reddito, era dotata di capacità lavorativa generica e che quest'ultima era assegnataria della casa coniugale. Dalla valutazione della documentazione in atti emerge che, a fronte di diverse posizioni debitorie a carico del resistente, distratte prima dalla sua retribuzione lavorativa e ora dalla indennità pensionistica, il reddito mensile netto è rimasto invaiata, ossia pari a circa
€1.400,00 (il reddito da pensione ammonta, invero, a circa €1.769,00 mensile – cfr CP_ dichiarazione rese dall' nella procedura di pignoramento allegata in atti il 17.9.2025
- sul quale gravano le trattenute per debiti pregressi), a cui deve aggiungersi l'attuale
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intervenuto onere del pagamento del canone di locazione per la sua nuova abitazione in Orta Nova (FG), alla via dei Martiri di via Fani n. 19, pari ad €400,00 mensili. Non può sottacersi, ad ogni modo, che il resistente, nelle more del presente procedimento, ha maturato il diritto alla percezione del trattamento di fine rapporto (TFS) il quale CP_ ammonta, come evincibile dichiarazione rese dall' nella procedura di pignoramento allegata in atti il 17.9.2025, ad €54.201,37; tale somma attesta, in realtà, un miglioramento delle condizioni economiche del resistente e può assumere indubbia rilevanza ai fini della determinazione delle capacità reddituale delle parti e degli obblighi di mantenimento. Quanto alla situazione economica e reddituale della ricorrente, ella attesta una pressocché invariata condizione, atteso che in epoca presidenziale ella era priva di un reddito proprio e all'attualità documenta, mediante certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, un reddito complessivo pari ad €2.836,00 per l'anno 2022, €3.224,00 per l'anno 2023 ed
€248,00 per l'anno 2024 (cfr. certificazione all.ta alla nota di deposito del 19.09.2025 diparte ricorrente). Inoltre, occorre tener conto che, data la raggiunta età della figlia di quasi 22 Persona_3 anni, la ricorrente non può più godere dell'assegno unico universale in relazione alla figlia. Pertanto, tenuto conto delle maggiori esigenze della figlia in ragione Persona_3 dell'età e del percorso di studi intrapreso, la somma dovuta da a titolo Controparte_1 di contribuito al mantenimento della figlia deve essere aumentato a decorrere dalla presente pronuncia per il maggiore importo stabilito (essendo le maggiori esigenze della figlia sopravvenute in corso di causa), ad €260,00 mensili, oltre rivalutazione maturata e a maturarsi annualmente secondo gli indici istat, tale contributo deve essere versato entro il giorno venticinque di ogni mese. Le spese straordinarie relative alla prole si confermano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. SULL'ASSEGNO MULIEBRE. Quanto all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente occorre osservare che sul punto, va ricordato che con la separazione il vincolo matrimoniale non si scioglie, ma entra in una fase transitoria in cui vengono meno alcuni doveri come quello di fedeltà e coabitazione, ma non anche quello di assistenza morale e materiale verso l'altro coniuge. La stessa Corte di legittimità ha ribadito, con recente pronuncia, che «La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.» (cfr.
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Cass. n. 12196/2017; Cass. n. 16809/2019; conf. Cass. n. 14310/2023; Cass. n. 14840/2006; Cass. n. 3291/2001; Cass. n. 5762/1997). Ciò trova la sua ratio nella circostanza che i coniugi potrebbero anche riconciliarsi. Ed allora l'assegno di mantenimento mira a tutelare il coniuge più debole, ossia privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., affinché, in questa fase transitoria, continui a godere del medesimo tenore di vita avuto durante l'unione. Ai fini della verifica della sussistenza del diritto alla percezione di un assegno di mantenimento a carico dell'altro coniuge, il parametro dell'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, presupposto del diritto al mantenimento ex art. 156 c.c., è la mancanza di redditi sufficienti ad assicurargli il tenore di vita goduto o che avrebbe dovuto godere in regime di convivenza, sicché il giudice è chiamato a verificare il tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi e ad accertare se i mezzi economici del coniuge richiedente glielo garantiscano. Pertanto, in caso di redditi inadeguati, il giudice deve effettuare una valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge e, nel compiere il giudizio sull'an come sopra descritto, valutando l'inadeguatezza dei redditi del coniuge richiedente, non deve limitarsi a considerare il mero dato dello svolgimento da parte dello stesso di un'attività lavorativa, ma deve riscontrare se i mezzi economici gli consentono di conservare il tenore di vita precedente, nonché tenere conto delle concrete attitudini lavorative del coniuge istante in relazione ad ogni fattore individuale ed ambientale e non in base a considerazioni astratte ed ipotetiche. A tal fine grava sul coniuge richiedente la prova del suddetto presupposto. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che «Se è vero che nella separazione personale i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, è anche vero che la prova della circostanza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento» (cfr. Cass. n. 6886/2018). Pertanto, il divario di reddito tra i coniugi non legittima il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge meno abbiente, quando quest'ultimo è in grado di mantenersi in maniera autonoma. Nella fattispecie in esame, la ha chiesto il riconoscimento in suo favore di un Parte_1 assegno di mantenimento pari ad €400,00 mensili, in quanto priva dei mezzi necessari al proprio sostentamento ed impossibilitata a reperire un'occupazione lavorativa in quanto esclusa dal mercato del lavoro in ragione dell'età (62 anni) e ostacolata, nel corso del matrimonio, dal marito nella ricerca di un'attività lavorativa. Di contro, il ricorrente ha chiesto l'elisione dell'assegno muliebre statuito in sede presidenziale o, in subordine, la sua riduzione. Tanto premesso, deve preliminarmente evidenziarsi che l'assunto della ricorrente, secondo cui non svolgeva alcuna attività di lavoro per imposizione del coniuge, non ha trovato in giudizio uno specifico conforto, in quanto sebbene il teste Testimone_2 figlio delle parti in causa, ha riferito che il padre si era sempre opposto a che la moglie
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prestasse attività lavorativa, la teste figlia delle parti in causa, Testimone_5 all'udienza del 15.11.2023, ha dichiarato che la propria genitrice si fosse occupata in via esclusiva della famiglia per scelta presa di comune accordo col marito. I testi e hanno, poi, riferito che la ricorrente Testimone_4 Tes_1 Parte_1 avesse, in costanza di matrimonio, espresso il proprio personale rifiuto a svolgere
[...] un'attività lavorativa, ritenendo che dovesse essere il solo coniuge a provvedere alle esigenze economiche della famiglia, pur essendo dotata di capacità lavorativa generica avendo sempre lavorato, sino al matrimonio, come cassiera. Ebbene, da una valutazione complessiva della documentazione depositata e dalle risultanze istruttorie non vi è prova che la ricorrente, a far data dall'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del 24.03.2021, si sia profusa nella ricerca di un lavoro ed abbia esplorato opzioni corrispondenti alla propria capacità lavorativa generica, come pure evidenziato dal Presidente con ordinanza del 24.03.2021. Tuttavia, non può tenersi conto della condizione di indigenza della ricorrente, la quale attualmente risulta essere priva dei mezzi adeguati per garantire il proprio sostentamento (invero, l'assunto del resistente secondo cui il coniuge svolge attività di lavoro è rimasto indimostrato in corso di causa, non apparendo all'uopo sufficiente a tal fine le dichiarazioni dei testi che hanno riferito di aver visto la recarsi in una Parte_1 determinata via) rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio, seppur caratterizzato, come emerso nel corso del giudizio, da gravi ristrettezze economiche. Come attestato, infatti, dall'Agenzia delle Entrate con certificazione del 18.09.2025, la ha percepito soltanto un reddito complessivo pari ad €2.836,00 nell'anno Parte_1
2022, di €3.224,00 nell'anno 2023 e di €248,00 nell'anno 2024. Quanto, invece, alle condizioni del resistente, deve richiamarsi quanto già sopra evidenziato ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della figlia. Pertanto, considerato che la ha oramai raggiunto l'età di 62 anni, circostanza Parte_1 che la rende difficilmente collocabile nel mondo del lavoro e che per la casa coniugale alla stessa assegnata è dovuto il pagamento di un canone mensile di locazione e di oneri condominiali, il Collegio ritiene congruo, avuto riguardo al maggior reddito percepito dal resistente a titolo di pensione rispetto al momento della separazione e alla percezione del TFS, di dover confermare l'obbligo di corrispondere in favore della moglie la somma di
€400,00 mensili, oltre a rivalutazione annuale istat. Tale somma deve essere versata entro il 25 di ciascun mese SULLA DOMANDA DI DISTRAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO FORMULATA DA PARTE RICORRENTE. In merito alla corresponsione dell'assegno muliebre e di contribuzione al mantenimento della figlia la ricorrente ha chiesto confermarsi l'ordine di versamento Persona_3 diretto da parte dell' di Controparte_3
Bari-, erogatore dell'indennità pensionistica del così come statuito già con CP_1 ordinanza del 02.08.2023 resa dal Tribunale di Bari in accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 156, co. 6 c.c..
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Osserva, il Collegio che l'art. 473-bis.37 c.p.c. introdotto dalla cd. Riforma Cartabia mediante d.lgs. n. 149/2022 consente alla parte creditrice di rivolgersi direttamente nei confronti del terzo;
la norma transitoria prevede, tuttavia, che 'ai procedimenti pendenti alla data del 28.2.2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti'. Ne consegue che, nella specie, essendo il presente procedimento introdotto con ricorso del 23.7.2020, deve trovare applicazione l'art. 156 cc, sicchè può trovare conferma CP_ l'ordine diretto all' di erogare direttamente in favore della ricorrente le somme dovute dal a titolo di contributo come stabilite in questa sede. CP_1
SULLE SPESE PROCESSUALI Le spese e competenze del presente giudizio, ivi comprese quelle del sub-procedimento, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, devono essere compensate per un terzo e essere poste per la restante parte a carico del resistente maggiormente soccombente (la ricorrente è infatti soccombente rispetto alla domanda di addebito della separazione). Tali spese si liquidano applicando i valori medi stabiliti dal d.m. 147/2022 per le cause di valore da €26.000,01 a €52.000,00. Nella specie deve inoltre tenersi conto della ammissione della ricorrente Parte_1 al patrocinio a spese dello Stato riconosciuta con delibera del Consiglio
[...] dell'Ordine degli Avvocati di Bari con decorrenza dalla proposizione dell'istanza, ovvero dal 18.7.2022, sicchè il compenso relativo a parte della fase istruttoria (che si indica congruo nella misura del 50%) e alla fase decisionale deve essere corrisposto in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, sentito il P.M. in sede, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in Parte_1 data 23.07.2020, nei confronti di , ogni ulteriore istanza ed eccezione Controparte_1 disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata in [...] Parte_1
(BA) il 17.09.1963 e nato in [...] il [...], sposatisi in Controparte_1
Modugno (BA) il 25.07.1991, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 1991, parte II, serie A, atto n. 86;
- manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- rigetta la domanda proposta dalla ricorrente di addebito della separazione a carico di;
Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia mediante la corresponsione in favore di Testimone_5
, entro il venticinque di ciascun mese e, per il maggiore importo, Parte_1
a decorrere dalla presente pronuncia, della somma di €260,00, oltre rivalutazione Istat annuale maturata e a maturarsi, e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bari;
- conferma l'obbligo posto a carico del resistente di corrispondere alla ricorrente l'assegno muliebre di €400,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, da corrispondersi
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entro il giorno venticinque di ciascun mese;
- assegna la casa coniugale, sita in Bari al viale Unità d'Italia n. 48/f, in favore della ricorrente Parte_1 CP_
- conferma l'ordine all' di versare le somme dovute a a Controparte_1 titolo di pensione a fino alla concorrenza dell'importo stabilito Parte_1 in questa sede a titolo di contributo al mantenimento del coniuge e della figlia;
- condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 dei 2/3 delle spese di lite si liquidano in €65,33 per 2/3 esborsi e in €5.077,00 per 2/3 compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CAP e IVA come per legge, disponendo che il pagamento della somma di €2.538,66 avvenga in favore dello Stato;
dichiara compensato il restante terzo;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 2 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Disabato
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