Articolo 36 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1600
Articolo 35
Versione
19 gennaio 1961
Art. 36.
Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge si provvedera' a carico dei fondi, a disposizione del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, destinati alle occorrenze relative al Territorio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 19 gennaio 1961