TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza “cartolare” del 22 aprile 2025, viste le note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 23611/2023– R.G.L.
T R A
(cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Guido Marone in virtù di procura in atti, ed elett.te domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla Via Luca Giordano
n.15;
Ricorrente
E
, in persona del già Controparte_1 CP_2
, elettivamente Controparte_3
domiciliato come in atti;
Resistente contumace
Oggetto: carta docenti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/12/2023, l'istante in epigrafe riassumeva dinanzi al Tribunale di Napoli il ricorso introduttivo depositato originariamente presso il Tribunale di Roma e sul quale era pronunciata ordinanza di incompetenza territoriale inderogabile, deducendo: di essere docente attualmente inserito nel sistema scolastico (nelle GPS 2024-2026) e di aver maturato anzianità di servizio pre-ruolo in quanto reiteratamente destinatario di incarichi di docenza a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica;
di avere ricevuto in particolare i seguenti incarichi annuali:
- a.s. 2017/2018, incarico di supplenza presso l'Istituto “Virgilio Anzio Lavinio” di
Anzio(RM), per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A060;
- a.s. 2018/2019, incarico di supplenza presso l'Istituto “Virgilio Anzio Lavinio” di
Anzio (RM), per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A060;
- a.s. 2019/2020, incarico di supplenza presso l'Istituto “Margherita Hack” di Roma
(RM), per un posto sostegno;
- a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso l'Istituto “Margherita Hack” di Roma
(RM), per un posto sostegno;
- a.s. 2021/2022, incarico di supplenza presso l'Istituto “Margherita Hack” di Roma
(RM), per un posto sostegno;
- a.s. 2022/2023, incarico di supplenza presso l'Istituto “Margherita Hack” di Roma
(RM), per un posto sostegno”;
che per gli AASS innanzi indicati non aveva ricevuto dall'Amministrazione ministeriale la “Carta Elettronica”, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche in quanto docente “precario”. Richiamava gli arresti più recenti in materia da parte della giurisprudenza comunitaria, del Consiglio di stato e dalla Corte di Cassazione, che avevano favorevolmente statuito in merito alle analoghe pretese avanzate dai docenti con contratto a tempo determinato;
così concludeva: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 3.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante
«Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante CP_4
indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 CP_4
gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido
Marone.”
Il e l' , ritualmente citati, si costituivano con Controparte_1
propria memoria eccependo, in via pregiudiziale in rito, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo la controversia devoluta all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ed il difetto di legittimazione passiva dell' . Parte_2
Nel merito, con riguardo alle annualità 2017/2018 2018/2019, chiedeva dichiararsi la prescrizione del preteso diritto al riconoscimento del beneficio e più in generale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Il procuratore di parte ricorrente, in allegato al ricorso, produceva copia dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal ricorrente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con le relative scadenze.
La causa veniva quindi rinviata all'odierna udienza, da svolgersi mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste per le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti dall'art. 127 ter cpc, introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149.
In allegato alle note veniva prodotta prova del perdurante inserimento della ricorrente nel sistema scolastico (cfr. graduatorie provinciali valevoli per il biennio 2024/2026) nonché copia scannerizzata leggibile dei contratti stipulati.
Non sussistono dubbi circa la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n.
32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo Controparte_1
svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n.
16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dalla lettura della norma si evince che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente.
Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Art. 3
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
Sulla scorta della suindicata disciplina normativa, pertanto, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato non potrebbero fruire della Carta di cui trattasi. Tuttavia con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva
1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pertanto, in applicazione dei principi suesposti, e considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili - anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste - a quelle svolte dal personale docente di ruolo, oltre che l'assenza di ragioni oggettive che possano giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, deve ritenersi l'arbitrarietà dell'esclusione quantomeno dei docenti precari che abbiano ricevuto incarichi annuali (fino al 31 agosto), o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche (fino al 30 giugno), sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, con conseguente disapplicazione della norma interna limitatamente alla parte della stessa che esclude dal beneficio i docenti precari.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L.
n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Riportandosi per il resto all'articolato e complessivo iter argomentativo della
Suprema Corte, che comporta il superamento di tutte le argomentazioni svolte dalla difesa dell'Amministrazione scolastica, le conclusioni cui è giunta, si compendiano nei seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha documentato (vedi contratti di supplenza in atti) di avere prestato servizio con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici
2018/2029, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Esclusivamente per questi anni si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 e co. 2 della L. n. 124/1999, come indicati al punto 1) dei principi di diritto sopra enunciati.
L'istante ha documentato, altresì, di essere, all'attualità, inserito nel circuito scolastico (v. GPS per gli anni scolastici fino al 2026 in atti).
Per il restante anno scolastico, pure richiesto in ricorso (2017/2018), la domanda non può, invece, trovare accoglimento, trattandosi di una mera sequenza di supplenze brevi, reiteratesi a partire novembre 2017, che non rientrano nelle tipologie indicate dalla Suprema Corte per le argomentazioni di seguito esplicitate.
Non appare difatti condivisibile il fatto che si tratti di supplenze protrattesi per complessivi 180 giorni non essendo ravvisabile il presupposto, cui è sotteso il riconoscimento del beneficio in esame, della programmazione annuale dell'attività didattico educativa.
Plurime considerazioni, evidenziate chiaramente nell'ordinanza di inammissibilità della Suprema Corte del 19-3-2024, conducono univocamente alla opzione esegetica prescelta.
Secondo la Suprema Corte “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
In una tale prospettiva, la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché
“la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Posto il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, la
Corte ha, quindi, affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, ovvero per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore. Significativo, ancora, osservare che, come espresso sempre nella sentenza n.
29961 del 2023, da un lato “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta
Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
La Corte ha, infine, aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che
è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni
“specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
Per le sue esposte complessive argomentazioni, trattandosi di supplenze temporanee, anche se complessivamente pari o superiori a 180 giorni annui,
l'invocato beneficio della carta docenti non sussiste per quanto riguarda l'AS
2017/2018.
In definitiva, solo in favore del docente precario che, in una certa annualità, abbia prestato incarichi per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nella accezione segnata dalla sentenza n. 29961, matura il diritto alla Carta;
laddove il docente resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza ed ancor più se poi egli transiti in ruolo, permanendo l'inserimento nel sistema scolastico, si giustifica, altresì, l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica.
In presenza di tali presupposti, previa disapplicazione dell'art. 1, co. 121 della
L. 107/2015 (e del dpcm attuativo in parte qua), in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), spetta, pertanto, all'istante,
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Ne consegue in definitiva che va ritenuto accertato e va dichiarato il diritto di parte istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite emissione della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, vertendosi in tema di inadempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va poi rilevato che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini è stata espressa la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma
121, legge n. 107 del 2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Nei predetti termini la domanda di cui al capo 2 delle conclusioni va pertanto parzialmente accolta ed il resistente va condannato a provvedere CP_1
all'erogazione al ricorrente della Carta docenti, con il valore nominale di cui innanzi, per le annualità 2018/2029, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, rigettandosi la domanda per il residuo.
Quanto alla eccepita prescrizione, il relativo termine quinquennale non risulta decorso con riferimento al contratto a tempo determinato 2018/2019, attesa la data di deposito del presente ricorso.
Le spese vengono poste a carico di parte resistente nella misura di 2/3 e liquidate come in dispositivo, in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda;
per la restante parte esse vanno invece compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione reietta e/o disattesa così provvede:
a) in accoglimento parziale del ricorso, accerta il diritto del ricorrente ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli AASS
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022\2023 e rigetta la domanda relativa all'AS 2017/2018;
b) per l'effetto ordina al di Controparte_1
provvedere all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici innanzi indicati con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
c) condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, CP_1
delle spese di lite nella misura dei 2/3, che liquida in complessivi euro
1050,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) compensa le spese per il residuo terzo.
Si comunichi
Napoli, 23 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza “cartolare” del 22 aprile 2025, viste le note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SE N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 23611/2023– R.G.L.
T R A
(cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Guido Marone in virtù di procura in atti, ed elett.te domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli alla Via Luca Giordano
n.15;
Ricorrente
E
, in persona del già Controparte_1 CP_2
, elettivamente Controparte_3
domiciliato come in atti;
Resistente contumace
Oggetto: carta docenti FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/12/2023, l'istante in epigrafe riassumeva dinanzi al Tribunale di Napoli il ricorso introduttivo depositato originariamente presso il Tribunale di Roma e sul quale era pronunciata ordinanza di incompetenza territoriale inderogabile, deducendo: di essere docente attualmente inserito nel sistema scolastico (nelle GPS 2024-2026) e di aver maturato anzianità di servizio pre-ruolo in quanto reiteratamente destinatario di incarichi di docenza a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica;
di avere ricevuto in particolare i seguenti incarichi annuali:
- a.s. 2017/2018, incarico di supplenza presso l'Istituto “Virgilio Anzio Lavinio” di
Anzio(RM), per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A060;
- a.s. 2018/2019, incarico di supplenza presso l'Istituto “Virgilio Anzio Lavinio” di
Anzio (RM), per un posto normale e per l'insegnamento su classe concorsuale A060;
- a.s. 2019/2020, incarico di supplenza presso l'Istituto “Margherita Hack” di Roma
(RM), per un posto sostegno;
- a.s. 2020/2021, incarico di supplenza presso l'Istituto “Margherita Hack” di Roma
(RM), per un posto sostegno;
- a.s. 2021/2022, incarico di supplenza presso l'Istituto “Margherita Hack” di Roma
(RM), per un posto sostegno;
- a.s. 2022/2023, incarico di supplenza presso l'Istituto “Margherita Hack” di Roma
(RM), per un posto sostegno”;
che per gli AASS innanzi indicati non aveva ricevuto dall'Amministrazione ministeriale la “Carta Elettronica”, dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) prevista dalla legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche in quanto docente “precario”. Richiamava gli arresti più recenti in materia da parte della giurisprudenza comunitaria, del Consiglio di stato e dalla Corte di Cassazione, che avevano favorevolmente statuito in merito alle analoghe pretese avanzate dai docenti con contratto a tempo determinato;
così concludeva: “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, ad ottenere la cd. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 3.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM 23 settembre 2015, recante
«Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre 2015, recante CP_4
indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 CP_4
gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari, delle spese di giudizio, oltre ad IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Guido
Marone.”
Il e l' , ritualmente citati, si costituivano con Controparte_1
propria memoria eccependo, in via pregiudiziale in rito, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo la controversia devoluta all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ed il difetto di legittimazione passiva dell' . Parte_2
Nel merito, con riguardo alle annualità 2017/2018 2018/2019, chiedeva dichiararsi la prescrizione del preteso diritto al riconoscimento del beneficio e più in generale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Il procuratore di parte ricorrente, in allegato al ricorso, produceva copia dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal ricorrente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 con le relative scadenze.
La causa veniva quindi rinviata all'odierna udienza, da svolgersi mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità previste per le udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti dall'art. 127 ter cpc, introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149.
In allegato alle note veniva prodotta prova del perdurante inserimento della ricorrente nel sistema scolastico (cfr. graduatorie provinciali valevoli per il biennio 2024/2026) nonché copia scannerizzata leggibile dei contratti stipulati.
Non sussistono dubbi circa la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n.
32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo Controparte_1
svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n.
16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Dalla lettura della norma si evince che la fruizione della carta docente prescinde dalla prova di aver preso parte a momenti di formazione, essendo al contrario uno strumento che deve agevolare tale formazione, che dunque ben può essere successiva all'attivazione del beneficio piuttosto che precedente.
Le somme attribuite costituiscono, infatti, un incentivo per il docente per curare la propria formazione culturale e non un rimborso per spese sostenute per il proprio aggiornamento professionale.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Art. 3
1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
Sulla scorta della suindicata disciplina normativa, pertanto, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato non potrebbero fruire della Carta di cui trattasi. Tuttavia con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva
1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero
a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pertanto, in applicazione dei principi suesposti, e considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili - anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste - a quelle svolte dal personale docente di ruolo, oltre che l'assenza di ragioni oggettive che possano giustificare un diverso trattamento del personale a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, deve ritenersi l'arbitrarietà dell'esclusione quantomeno dei docenti precari che abbiano ricevuto incarichi annuali (fino al 31 agosto), o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche (fino al 30 giugno), sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale, con conseguente disapplicazione della norma interna limitatamente alla parte della stessa che esclude dal beneficio i docenti precari.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto altresì dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L.
n. 29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023.
Riportandosi per il resto all'articolato e complessivo iter argomentativo della
Suprema Corte, che comporta il superamento di tutte le argomentazioni svolte dalla difesa dell'Amministrazione scolastica, le conclusioni cui è giunta, si compendiano nei seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_1
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha documentato (vedi contratti di supplenza in atti) di avere prestato servizio con contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici
2018/2029, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
Esclusivamente per questi anni si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1 e co. 2 della L. n. 124/1999, come indicati al punto 1) dei principi di diritto sopra enunciati.
L'istante ha documentato, altresì, di essere, all'attualità, inserito nel circuito scolastico (v. GPS per gli anni scolastici fino al 2026 in atti).
Per il restante anno scolastico, pure richiesto in ricorso (2017/2018), la domanda non può, invece, trovare accoglimento, trattandosi di una mera sequenza di supplenze brevi, reiteratesi a partire novembre 2017, che non rientrano nelle tipologie indicate dalla Suprema Corte per le argomentazioni di seguito esplicitate.
Non appare difatti condivisibile il fatto che si tratti di supplenze protrattesi per complessivi 180 giorni non essendo ravvisabile il presupposto, cui è sotteso il riconoscimento del beneficio in esame, della programmazione annuale dell'attività didattico educativa.
Plurime considerazioni, evidenziate chiaramente nell'ordinanza di inammissibilità della Suprema Corte del 19-3-2024, conducono univocamente alla opzione esegetica prescelta.
Secondo la Suprema Corte “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
In una tale prospettiva, la Corte ha altresì sottolineato che è necessario ricercare “parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento”, evidenziando al riguardo che “Non appaiono criteri idonei, da questo punto di vista, quelli calibrati su situazioni didattiche e lavorative del tutto particolari”.
La linea ermeneutica è stata tracciata ed ulteriormente chiarita nel passaggio argomentativo che segue: “un giudizio comparativo svolto su situazioni lavorative particolari finisce per astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa, il che non appare corretto”, poiché
“la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente, con particolari condizioni di lavoro quali il part time, deve svolgere o se addirittura il raffronto andasse verso chi non svolge al momento attività didattica o se ancora dovesse valorizzarsi, al fine di estendere a tutti il beneficio, il fatto che un docente di ruolo occasionalmente inizi a prestare servizio ad anno scolastico in corso”.
Posto il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, la
Corte ha, quindi, affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi, ovvero per insegnamenti con oggetto differente o impartiti presso istituti scolastici diversi o scuole di ordine diverso, situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore. Significativo, ancora, osservare che, come espresso sempre nella sentenza n.
29961 del 2023, da un lato “Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; dall'altro che “Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta
Docente, alla didattica "annua", per le ragioni sopra ampiamente spiegate”.
La Corte ha, infine, aggiunto che ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione a danno dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze temporanee, è inidoneo, in sé, il dato normativo dei 180 giorni che
è valorizzato da alcune norme del sistema scolastico, le quali però prendono in considerazione una siffatta durata contrattuale per regolare alcuni
“specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'"annualità" di una "didattica".
Per le sue esposte complessive argomentazioni, trattandosi di supplenze temporanee, anche se complessivamente pari o superiori a 180 giorni annui,
l'invocato beneficio della carta docenti non sussiste per quanto riguarda l'AS
2017/2018.
In definitiva, solo in favore del docente precario che, in una certa annualità, abbia prestato incarichi per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nella accezione segnata dalla sentenza n. 29961, matura il diritto alla Carta;
laddove il docente resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza ed ancor più se poi egli transiti in ruolo, permanendo l'inserimento nel sistema scolastico, si giustifica, altresì, l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica.
In presenza di tali presupposti, previa disapplicazione dell'art. 1, co. 121 della
L. 107/2015 (e del dpcm attuativo in parte qua), in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), spetta, pertanto, all'istante,
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
Ne consegue in definitiva che va ritenuto accertato e va dichiarato il diritto di parte istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite emissione della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, vertendosi in tema di inadempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Va poi rilevato che, per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge,
l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, sicché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
In tali termini è stata espressa la domanda proposta, in quanto l'art. 1, comma
121, legge n. 107 del 2015 la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non appare suscettibile di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario. La disposizione di cui, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile.
Ne deriva che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della
“rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
Inoltre, non sarebbe in grado di valorizzare pienamente la ratio della misura di cui all'art. 1, comma 121, legge cit., né terrebbe in debita considerazione il presupposto su cui si fonda la necessaria equiparazione di tutti i docenti, ossia il fatto che la formazione è una «condizione d'impiego» da accordare in maniera egualitaria, tanto per evitare ingiustificate discriminazioni, quanto, e soprattutto, per garantire la formazione necessaria al buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Nei predetti termini la domanda di cui al capo 2 delle conclusioni va pertanto parzialmente accolta ed il resistente va condannato a provvedere CP_1
all'erogazione al ricorrente della Carta docenti, con il valore nominale di cui innanzi, per le annualità 2018/2029, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, rigettandosi la domanda per il residuo.
Quanto alla eccepita prescrizione, il relativo termine quinquennale non risulta decorso con riferimento al contratto a tempo determinato 2018/2019, attesa la data di deposito del presente ricorso.
Le spese vengono poste a carico di parte resistente nella misura di 2/3 e liquidate come in dispositivo, in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda;
per la restante parte esse vanno invece compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione reietta e/o disattesa così provvede:
a) in accoglimento parziale del ricorso, accerta il diritto del ricorrente ad usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli AASS
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022\2023 e rigetta la domanda relativa all'AS 2017/2018;
b) per l'effetto ordina al di Controparte_1
provvedere all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici innanzi indicati con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
c) condanna il convenuto alla rifusione, in favore del ricorrente, CP_1
delle spese di lite nella misura dei 2/3, che liquida in complessivi euro
1050,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
d) compensa le spese per il residuo terzo.
Si comunichi
Napoli, 23 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino