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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione III civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 3204 DELL'ANNO 2024
FRA
Parte_1
E
Parte_2
Oggi 11/02/2025 15.34 innanzi al giudice onorario dott. Cristina Mondini, compare, già dalle ore 11.50
per parte ricorrente l'avv. ANTONIO PASINETTI, in sostituzione dell'avv.
LOREDANA RIVADOSSI, il quale si riporta alle conclusioni esposte nelle note depositate il 13 gennaio 2025, insistendo nell'accoglimento delle stesse.
Per parte resistente nessuno compare
Il G.O., dopo discussione, rinvia la causa alle ore 15.30, per la lettura delle motivazioni e del dispositivo
Alle ore 15.30, il G.O., procede come da sentenza sotto riportata pagina 1 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
. nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3204/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell' avv. LOREDANA RIVADOSSI;
RICORRENTE
contro
:
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 già residente in [...], ora residente a [...] RESISTENTE CONTUMACE
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Motivi della decisione
Con ricorso ex 447 c.p.c., la signora odierna ricorrente, Parte_1 conveniva in giudizio il signor , odierno resistente contumace, per Parte_2 sentire dichiarare la risoluzione del contratto di comodato, stipulato con il resistente in data 5 gennaio 2023, con il quale gli veniva concesso il godimento dell'immobile, sito in Costa Volpino (BG), via Vittoria n.
9. Tale contratto aveva la durata di tre mesi, dal 6 gennaio 2023 al 5 aprile 2023 (doc. 1 di parte ricorrente). Chiedeva altresì la condanna di quest'ultimo all'immediato rilascio del sopra citato immobile nonché al pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo calcolata dal 05/07/2023 o, in subordine dal 28/03/2024 (data dell'instaurazione della mediazione), sulla base dei valori risultanti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (€ 638,00 mensili) e al pagamento delle utenze impagate per la somma di € 837,18, oltre alla condanna per mancata partecipazione senza giustificato motivo alla procedura di mediazione regolarmente attivata presso l'organismo di conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo. Il resistente non si costituiva nel presente giudizio, nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (docc. nn. 1-2 - note d'udienza 08.10.2024- di parte ricorrente). Essendo stato convenuto un termine di scadenza, il comodatario aveva l'obbligo ex art. 1809 c.c., di restituire il bene alla scadenza di tale termine Nel corso della presente procedura, in data 20 settembre 2024, l'immobile per cui è causa veniva rilasciato. Le parti sottoscrivevano, in pari data, una scrittura privata, con la quale veniva anche dichiarato che rimanevano “impregiudicati i diritti risarcitori e le ulteriori domande formulate dalla signora nella procedura n. 3204/2024 Tribunale di Bergamo” Pt_1
(doc.
3 -note d'udienza 08.10.2024- di parte ricorrente). Dagli atti e documenti di causa si evince, altresì, che, per ottenere la restituzione dell'immobile concesso in comodato, l'odierna ricorrente, in data 28 marzo 2024, instaurava la procedura mediazione presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli avvocati di Bergamo (doc. 5 di parte ricorrente) Trattandosi dell'unica data risultane dai documenti prodotti, per provare l'avvenuta richiesta di rilascio, l'indennità di occupazione andrà fatta decorrere dal mese di marzo 2024. Non essendo mai stato stipulato un contratto di locazione, con conseguente mancanza di canone concordato, si ritiene equo determinare l'indennità di occupazione pagina 3 di 5 in euro 300,00 mensili, pari a circa il 50% dei valori risultanti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. Andrà, altresì, riconosciuto l'importo delle utenze rimaste impagate, per l'importo di euro 837,18, come da documentazione prodotta (docc. 8,9 e 10 di parte ricorrente)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
dichiara, ove di interesse, l'avvenuta risoluzione del contratto di comodato per cui è causa, a far data dalla domanda di mediazione;
- dato atto della riconsegna dell'immobile avvenuta in corso di causa in data 20/09/2024, accerta l'occupazione sine titulo dell'immobile della ricorrente sino al 20/09/2024, e conseguentemente condanna parte resistente al pagamento di un'indennità di euro 300,00 mensili, da calcolarsi dal 28/03/2024, sino al rilascio effettivo avvenuto in data 20/09/2024;
condanna parte resistente la pagamento, in favore di parte ricorrente, anche della somma di euro 837,18 per le utenze impagate;
condanna altresì parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in euro 4.353,00, di cui euro 1.700,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 1.453,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni di euro 279,38.
pagina 4 di 5 Così deciso in data 11 febbraio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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