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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, provvedendo all'udienza del
16.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3699/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall' avvocato Maria Rita Adelfio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bagheria (Pa), Corso Butera n. 212.
- RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1 [...]
Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...]
pro-tempore, rappresentati e difesi - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal
, dott.ssa Daniela Bruno e Controparte_3 Controparte_4
domiciliato presso la sede del predetto , in Controparte_4
, via San Lorenzo n° 312/g. CP_4
- RESISTENTI
1
E NEI CONFRONTI dei docenti iscritti nella II Fascia delle Graduatorie GPS per la provincia di , CP_4
per per le classi di concorso A054, A001, A016, A017 e A009, per Parte_1
per le classi di concorso A023, A022, A012 e A011 e per Parte_2 [...]
per le classi di concorso AC25, AB25, AB24, AC24, valide per il triennio Parte_3
2020/2022, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2022, i ricorrenti in epigrafe indicati, dopo aver premesso:
-la ricorrente di essere in possesso del diploma Accademico di Parte_1
II livello in Arti visive e discipline dello spettacolo, indirizzo Pittura nonché della laurea Magistrale in storia dell'arte e di un Master di I livello, unitamente ai 24 crediti formativi universitari in settori formativi antropo-psico pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti in data 05.09.2019; il ricorrente Pt_2
di essere in possesso della laurea triennale in Lettere Moderne e della laurea
[...]
biennale Magistrale in filologia moderna e italianistica unitamente ai 24 crediti formativi universitari in settori formativi antropo-psico pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti in data 06.11.2022; la ricorrente
[...]
di essere in possesso della laurea triennale in Lingue e culture Parte_3
moderne e della laurea biennale Magistrale in lingue e letterature moderne dell'occidente e dell'oriente, unitamente ai 24 crediti formativi universitari in settori formativi antropo-psico pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti in data 07.03.2019;
-di avere, pertanto, completato i propri percorsi universitari con il conseguimento dei
24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, richiesti dal legislatore quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai
2 docenti abilitati all'insegnamento e di essere collocati nella II fascia delle Graduatorie
GPS per la provincia di;
CP_4
lamentavano il mancato riconoscimento del valore abilitante di detti titoli per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e concludevano, pertanto, chiedendo di: “Accertare e dichiarare che i ricorrenti
, e dispongano di un titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3
abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico (diploma di
Laurea/congiunto ai 24 crediti formativi universitari/accademici), conseguentemente ordinare, al convenuto, che gli stessi possano spendere, detta abilitazione, CP_1
ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), con posizione spettante in base al punteggio maturato e per le classi di concorso d'interesse.- con il favore delle spese, compensi ed onorari di procedura
“(cfr. conclusioni del ricorso).
Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, deducendo l'infondatezza delle domande attoree, delle quali chiedevano il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso va rigettato.
I ricorrenti, in ordine alla loro esclusione dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, sostengono, muovendo dalle previsioni normative di cui all'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 e agli artt. 5 e 17 del d.lgs. n. 59/2017, che consentono la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente tanto agli abilitati quanto ai titolari di laurea e di 24 CFU, che la “specifica abilitazione” richiesta debba essere necessariamente considerata come equivalente al possesso del diploma di laurea e di 24 CFU.
Tale assunto non può essere condiviso alla luce delle condivisibili ragioni illustrate dai recenti arresti della Suprema Corte in materia (Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 – e dalle conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838).
3 Ed invero, seppur il legislatore abbia previsto la possibilità di partecipare ai concorsi banditi per l'insegnamento anche per i titolari di laurea magistrale e di 24 CFU (artt. 5
e 17 d.lgs. n. 59/2017 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015), tale riconoscimento non pone un'equiparazione tra abilitazione e
CFU valevole anche per altre ipotesi, quale l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Le due fattispecie regolano infatti due ipotesi diverse, considerato che l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze consente di svolgere attività di docenza per lunghi periodi, senza ulteriori selezioni, mentre la partecipazione al concorso dà luogo a tale possibilità solo a seguito del superamento delle prove.
Non può certo sostenersi che il legislatore, che ha esteso la platea dei possibili partecipanti al concorso per il reclutamento dei docenti, abbia voluto disporre tale estensione anche per la formazione della prima fascia delle graduatorie provinciali, che consente direttamente l'attribuzione di supplenze anche annuali e incarichi di maggiore responsabilità e con preferenza rispetto alla seconda fascia, per cui l'abilitazione non è richiesta.
Dunque, in assenza di ulteriori previsioni normative, deve intendersi come necessario il requisito della specifica abilitazione al fine di accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Un altro elemento da cui desumere che il legislatore consideri ancora l'abilitazione all'insegnamento requisito distinto e ulteriore rispetto a quello del possesso della laurea e dei 24 CFU può ricavarsi proprio dalla disciplina dei concorsi tracciata dallo stesso art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, in particolare da quanto previsto al comma 4-ter
(introdotto dalla legge n. 145/2018) per cui “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Tale disposizione, utile esclusivamente per chi partecipa al concorso senza la
“specifica abilitazione”, conferma che quest'ultima sia un requisito ulteriore e distinto
4 rispetto al titolo di partecipazione al concorso, e che appunto possa essere conseguito mediante l'idoneità alle prove.
La previsione risulterebbe evidentemente priva di senso nel caso in cui, volendo accedere all'interpretazione sostenuta dai ricorrenti, l'abilitazione fosse ormai completamente equiparata al possesso di laurea e dei 24 CFU.
Ad ulteriore riprova della mancata “equiparazione” tra abilitazione e possesso di laurea e dei 24 CFU può leggersi anche la norma contenuta nella stessa legge delega n.
107/2015, all'art. 1, comma 79, che consente ai dirigenti scolastici di “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.
Il disposto normativo pone espressamente una “gerarchia” tra i titolari di abilitazione, che devono essere preferiti, e i soggetti in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, che rappresenta il minimo requisito per essere chiamati in assenza di abilitazione.
Se dunque i titolari di laurea e CFU possono esercitare in generale le attività di docenza - se iscritti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali o chiamati in base alla disposizione sopra citata - è chiaro che l'ordinamento impone una preferenza per i soggetti abilitati, considerati maggiormente qualificati professionalmente, e dunque appare pienamente legittimo limitare l'iscrizione alla prima fascia delle graduatorie provinciali esclusivamente ai soggetti muniti di abilitazione specifica.
Deve poi escludersi che il diverso regime riservato agli abilitati e ai titolari di laurea e
24 CFU si ponga in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3, in considerazione della sostanziale differenza tra le situazioni poste a confronto, che pienamente giustifica le diverse possibilità garantite dall'ordinamento, il quale ha privilegiato i titolari di abilitazione per l'inserimento nella prima fascia, che
è preferita alla seconda e che comporta lo svolgimento di supplenze più lunghe e può
5 essere coerentemente riservata ad aspiranti provvisti di una maggiore e ulteriore qualificazione professionale, rispetto al solo titolo di studio e ai 24 CFU.
Non si ravvisa, inoltre, alcun contrasto con i principi comunitari di accesso alle professioni, di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55, in quanto il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate e, a maggior ragione, per l'accesso all'impiego pubblico.
Al riguardo, anche la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, sez. VI,
3.4.2017, n. 1516) ha ritenuto che “la direttiva 2005/36 non si applica al reclutamento dei docenti, giacché la procedura con cui selezionare i pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità”.
Da ultimo, la Cassazione ha chiarito che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU, pur consentendo l'accesso ai concorsi pubblici, non può essere equiparato all'abilitazione per l'inserimento nelle fasce superiori delle graduatorie di istituto, ribadendo il principio per cui solo il possesso del titolo abilitante o il superamento delle prove concorsuali consente l'accesso alla seconda fascia.
La Suprema Corte, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha affermato che «In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie».
Tale principio di diritto, che va condiviso nella fattispecie in esame, si fonda “sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei
6 diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento” (cfr. Cassazione Civile Ord. Sez. L n. 26914 /2024
e Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 – conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838).
La Cassazione ribadisce che si tratta di una distinzione che trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, il quale è chiaro nel prevedere “che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, anche perché,
“come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che si consegue l'abilitazione.”
Ne deriva che deve riconoscersi legittima l'esclusione dei ricorrenti dall'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto nell'ambito territoriale della provincia di , CP_4
per le classi di concorso di appartenenza.
Le spese di lite si compensano per intero, stante il mutato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione lavoro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 17.04.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, provvedendo all'udienza del
16.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3699/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall' avvocato Maria Rita Adelfio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bagheria (Pa), Corso Butera n. 212.
- RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1 [...]
Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...]
pro-tempore, rappresentati e difesi - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche - dal
, dott.ssa Daniela Bruno e Controparte_3 Controparte_4
domiciliato presso la sede del predetto , in Controparte_4
, via San Lorenzo n° 312/g. CP_4
- RESISTENTI
1
E NEI CONFRONTI dei docenti iscritti nella II Fascia delle Graduatorie GPS per la provincia di , CP_4
per per le classi di concorso A054, A001, A016, A017 e A009, per Parte_1
per le classi di concorso A023, A022, A012 e A011 e per Parte_2 [...]
per le classi di concorso AC25, AB25, AB24, AC24, valide per il triennio Parte_3
2020/2022, che sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dai ricorrenti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.12.2022, i ricorrenti in epigrafe indicati, dopo aver premesso:
-la ricorrente di essere in possesso del diploma Accademico di Parte_1
II livello in Arti visive e discipline dello spettacolo, indirizzo Pittura nonché della laurea Magistrale in storia dell'arte e di un Master di I livello, unitamente ai 24 crediti formativi universitari in settori formativi antropo-psico pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti in data 05.09.2019; il ricorrente Pt_2
di essere in possesso della laurea triennale in Lettere Moderne e della laurea
[...]
biennale Magistrale in filologia moderna e italianistica unitamente ai 24 crediti formativi universitari in settori formativi antropo-psico pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti in data 06.11.2022; la ricorrente
[...]
di essere in possesso della laurea triennale in Lingue e culture Parte_3
moderne e della laurea biennale Magistrale in lingue e letterature moderne dell'occidente e dell'oriente, unitamente ai 24 crediti formativi universitari in settori formativi antropo-psico pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti in data 07.03.2019;
-di avere, pertanto, completato i propri percorsi universitari con il conseguimento dei
24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche, richiesti dal legislatore quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai
2 docenti abilitati all'insegnamento e di essere collocati nella II fascia delle Graduatorie
GPS per la provincia di;
CP_4
lamentavano il mancato riconoscimento del valore abilitante di detti titoli per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e concludevano, pertanto, chiedendo di: “Accertare e dichiarare che i ricorrenti
, e dispongano di un titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3
abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico (diploma di
Laurea/congiunto ai 24 crediti formativi universitari/accademici), conseguentemente ordinare, al convenuto, che gli stessi possano spendere, detta abilitazione, CP_1
ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), con posizione spettante in base al punteggio maturato e per le classi di concorso d'interesse.- con il favore delle spese, compensi ed onorari di procedura
“(cfr. conclusioni del ricorso).
Le Amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio, deducendo l'infondatezza delle domande attoree, delle quali chiedevano il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 16 aprile 2025 per il deposito di note scritte.
Il ricorso va rigettato.
I ricorrenti, in ordine alla loro esclusione dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, sostengono, muovendo dalle previsioni normative di cui all'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 e agli artt. 5 e 17 del d.lgs. n. 59/2017, che consentono la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente tanto agli abilitati quanto ai titolari di laurea e di 24 CFU, che la “specifica abilitazione” richiesta debba essere necessariamente considerata come equivalente al possesso del diploma di laurea e di 24 CFU.
Tale assunto non può essere condiviso alla luce delle condivisibili ragioni illustrate dai recenti arresti della Suprema Corte in materia (Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 – e dalle conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838).
3 Ed invero, seppur il legislatore abbia previsto la possibilità di partecipare ai concorsi banditi per l'insegnamento anche per i titolari di laurea magistrale e di 24 CFU (artt. 5
e 17 d.lgs. n. 59/2017 in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015), tale riconoscimento non pone un'equiparazione tra abilitazione e
CFU valevole anche per altre ipotesi, quale l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Le due fattispecie regolano infatti due ipotesi diverse, considerato che l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze consente di svolgere attività di docenza per lunghi periodi, senza ulteriori selezioni, mentre la partecipazione al concorso dà luogo a tale possibilità solo a seguito del superamento delle prove.
Non può certo sostenersi che il legislatore, che ha esteso la platea dei possibili partecipanti al concorso per il reclutamento dei docenti, abbia voluto disporre tale estensione anche per la formazione della prima fascia delle graduatorie provinciali, che consente direttamente l'attribuzione di supplenze anche annuali e incarichi di maggiore responsabilità e con preferenza rispetto alla seconda fascia, per cui l'abilitazione non è richiesta.
Dunque, in assenza di ulteriori previsioni normative, deve intendersi come necessario il requisito della specifica abilitazione al fine di accedere alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Un altro elemento da cui desumere che il legislatore consideri ancora l'abilitazione all'insegnamento requisito distinto e ulteriore rispetto a quello del possesso della laurea e dei 24 CFU può ricavarsi proprio dalla disciplina dei concorsi tracciata dallo stesso art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, in particolare da quanto previsto al comma 4-ter
(introdotto dalla legge n. 145/2018) per cui “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Tale disposizione, utile esclusivamente per chi partecipa al concorso senza la
“specifica abilitazione”, conferma che quest'ultima sia un requisito ulteriore e distinto
4 rispetto al titolo di partecipazione al concorso, e che appunto possa essere conseguito mediante l'idoneità alle prove.
La previsione risulterebbe evidentemente priva di senso nel caso in cui, volendo accedere all'interpretazione sostenuta dai ricorrenti, l'abilitazione fosse ormai completamente equiparata al possesso di laurea e dei 24 CFU.
Ad ulteriore riprova della mancata “equiparazione” tra abilitazione e possesso di laurea e dei 24 CFU può leggersi anche la norma contenuta nella stessa legge delega n.
107/2015, all'art. 1, comma 79, che consente ai dirigenti scolastici di “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso”.
Il disposto normativo pone espressamente una “gerarchia” tra i titolari di abilitazione, che devono essere preferiti, e i soggetti in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento, che rappresenta il minimo requisito per essere chiamati in assenza di abilitazione.
Se dunque i titolari di laurea e CFU possono esercitare in generale le attività di docenza - se iscritti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali o chiamati in base alla disposizione sopra citata - è chiaro che l'ordinamento impone una preferenza per i soggetti abilitati, considerati maggiormente qualificati professionalmente, e dunque appare pienamente legittimo limitare l'iscrizione alla prima fascia delle graduatorie provinciali esclusivamente ai soggetti muniti di abilitazione specifica.
Deve poi escludersi che il diverso regime riservato agli abilitati e ai titolari di laurea e
24 CFU si ponga in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3, in considerazione della sostanziale differenza tra le situazioni poste a confronto, che pienamente giustifica le diverse possibilità garantite dall'ordinamento, il quale ha privilegiato i titolari di abilitazione per l'inserimento nella prima fascia, che
è preferita alla seconda e che comporta lo svolgimento di supplenze più lunghe e può
5 essere coerentemente riservata ad aspiranti provvisti di una maggiore e ulteriore qualificazione professionale, rispetto al solo titolo di studio e ai 24 CFU.
Non si ravvisa, inoltre, alcun contrasto con i principi comunitari di accesso alle professioni, di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55, in quanto il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate e, a maggior ragione, per l'accesso all'impiego pubblico.
Al riguardo, anche la giurisprudenza amministrativa (v. Consiglio di Stato, sez. VI,
3.4.2017, n. 1516) ha ritenuto che “la direttiva 2005/36 non si applica al reclutamento dei docenti, giacché la procedura con cui selezionare i pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità”.
Da ultimo, la Cassazione ha chiarito che il possesso congiunto di laurea e 24 CFU, pur consentendo l'accesso ai concorsi pubblici, non può essere equiparato all'abilitazione per l'inserimento nelle fasce superiori delle graduatorie di istituto, ribadendo il principio per cui solo il possesso del titolo abilitante o il superamento delle prove concorsuali consente l'accesso alla seconda fascia.
La Suprema Corte, all'esito della ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ha affermato che «In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie».
Tale principio di diritto, che va condiviso nella fattispecie in esame, si fonda “sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei
6 diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento” (cfr. Cassazione Civile Ord. Sez. L n. 26914 /2024
e Cass. 15 marzo 2024 n. 7084 – conformi Cass. 7 maggio 2024, n. 12416, Cass. 6 giugno 2024, n. 15838).
La Cassazione ribadisce che si tratta di una distinzione che trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, il quale è chiaro nel prevedere “che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, anche perché,
“come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che si consegue l'abilitazione.”
Ne deriva che deve riconoscersi legittima l'esclusione dei ricorrenti dall'iscrizione nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto nell'ambito territoriale della provincia di , CP_4
per le classi di concorso di appartenenza.
Le spese di lite si compensano per intero, stante il mutato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione lavoro.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 17.04.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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