Art. 3.
Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sara' provveduto:
1) con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio;
2) con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attivita' di pertinenza del Parco;
3) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;
4) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati.
I residui annui dello stanziamento assegnato sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste resteranno a beneficio dell'Ente in aumento dello stanziamento successivo.(1)(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 dicembre 1965, n. 1426 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all' articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 , e' elevato a lire 50 milioni per lo esercizio 1963-1964, a lire 25 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 dicembre 1967, n. 1226 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, di cui all' articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e all' articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426 , e' elevato a lire 125 milioni per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1973, n. 88 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all' articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 , e all' articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226 , e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973".
Alle spese occorrenti per il Parco nazionale d'Abruzzo sara' provveduto:
1) con un contributo annuo di lire 25 milioni, da stanziarsi annualmente nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
All'onere derivante da tali spese si provvede per l'esercizio 1950-51 mediante riduzione per eguale importo dello stanziamento del capitolo 139 dello stesso bilancio;
2) con gli introiti di permessi e concessioni che rilascia l'Amministrazione del parco, oltre che con i redditi dei terreni e di altre attivita' di pertinenza del Parco;
3) con i proventi delle pene pecuniarie, conciliazioni e oblazioni corrisposte dai contravventori;
4) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati.
I residui annui dello stanziamento assegnato sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste resteranno a beneficio dell'Ente in aumento dello stanziamento successivo.(1)(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 dicembre 1965, n. 1426 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all' articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 , e' elevato a lire 50 milioni per lo esercizio 1963-1964, a lire 25 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 ed a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 12 dicembre 1967, n. 1226 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, di cui all' articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 e all' articolo 1 della legge 20 dicembre 1965, n. 1426 , e' elevato a lire 125 milioni per ciascun esercizio finanziario, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1967". --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 28 marzo 1973, n. 88 ha disposto (con l'art. 1) che "il contributo annuo a favore dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all' articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991 , e all' articolo 1 della legge 12 dicembre 1967, n. 1226 , e' elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973".