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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 5283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5283 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 18249/2024 vertente
TRA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Langella Giovanni e Annarita Del Parte_1
Gaudio
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Maisto nonché
CP_2 in persona del legale rappresentate pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Maisto
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 01.08.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio gli Istituti predetti chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Dichiarare l'illegittimità, l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità dei due avvisi di addebito per tutti i motivi in diritto enunciati,
- Rideterminare la sanzione per evasione sul criterio della ragionevolezza;
data l'evidente sproporzione;
.CP Per l'effetto condannare l' e la CP_2 a pagare, le spese di lite e i compensi professionali ai sottoscritti procuratori antistatari, oltre accessori di legge e spese generali ex art. 93 c.p.c.
-In caso di rigetto integrale o parziale della presente opposizione Voglia l'adito giudice compensare le spese di lite tra le part;
in quanto la presente lite non è pretestuosa e né temeraria;
ma proposta a tutela e difesa dei diritti e interessi del sig. Parte_1 Ai fini del C.U. i procuratori costituiti dichiarano che alla presente lite rientra nel valore di € 8.500,00 al netto di sanzioni e interessi e che per il rito il C.U da pagarsi è nella misura di € 43,00. In punto di fatto il Pt_1 promuoveva opposizione avverso l'avviso n. 35720210002027385000, incorporante contributi riferibili al 2014 e correlate sanzioni civili, nonché, l'avviso n.37520210000394835000, incorporante contributi riferibili all'anno 2013 ed all'anno 2016, maggiorati da correlate da sanzioni civili, entrambi notificati il 4 luglio 2024.
A fondamento della domanda deduceva la decadenza, la prescrizione e la sproporzione delle sanzioni applicate.
Ritualmente instaurato il contradditorio si costituiva l' CP_3 resistente deducendo che, per le poste incorporate nell'avviso n.37520210000394835000 per contributi riferibili all'anno 2013 ed anche, in parte, per l'ulteriore avviso di addebito con esclusione del solo ticket dovuto per il licenziamento del dipendente, era intervenuto un provvedimento di sgravio sicché, rispetto alle stesse, è cessata la materia del contendere. Ed infatti, le poste creditorie si riferivano ai ticket di licenziamento per i lavoratori Persona_1 Persona_3 tutti licenziati il 25.11.2015, per i quali la società aveva provveduto Persona_2 al pagamento, nonché, Persona_4 licenziato il 06.07.2016.
Effettuate le dovute verifiche si era proceduto ad annullare parzialmente la diffida, confermando il solo importo dovuto per il lavoratore Persona_4 pari a € 979,90 oltre sanzioni.
Ciò premesso ed, altresì, confermato dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti costituite, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione 0 conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Residua, dunque, l'esame della unica posta debitoria per la quale non è intervenuto lo sgravio, ossia, quella afferente il ticket dovuto e pari a € 979,90 oltre sanzioni per il licenziamento del dipendente
Persona_4
In relazione a tale importo deve escludersi che si sia verificata la decadenza e prescrizione. Parte ricorrente ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 25 del dlgs 46 del 1999 per cui:
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
L'ente ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali afferenti il 2016 ed il 2020.
Ed invero, per effetto dell'art 30 del dl 78 del 2010: “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso".
Dalla ricostruzione delle disposizioni richiamate si evince che la norma invocata non trova applicazione, atteso che non vi è questione di iscrizione a ruoli affidati per la riscossione all' [...] ma di richiesta di pagamento mediante avviso di addebito avente valore diControparte_4 titolo esecutivo.
Come ritenuto dalla Suprema Corte con il D.L. n. 78 del 2010, e l'art. 30, comma 10, convertito in L.
n. 122 del 2010, con il sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, si è superato il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali CP_1.
In ogni caso trattandosi di norma che disciplina una decadenza, in ragione del carattere eccezionale non è estensibile al di fuori delle fattispecie che la prevedono.
Quanto alla prescrizione, trattasi di credito relativo all'anno 2016, come precisato dallo stesso ricorrente, per cui la diffida del 23 ottobre del 2020 è idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale, così come la notifica dell'avviso di addebito intervenuta il 4 luglio del 2024.
Quanto, infine, alla illegittimità delle sanzioni applicate le stesse sono calcolate con i criteri legali di cui all'art. 116 comma 8 lett. b) L388/2000, non già con i criteri dell'evasione di cui alla successiva lettera b) della norma e, pertanto, appare inconferente la deduzione formulata. Per parte de qua la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio in ragione del parziale accoglimento vanno compensate per la metà ponendosi la restante parte a carico dell'ente, in applicazione del principio della cd soccombenza virtuale. L'ente ha infatti riconosciuto che le stesse non fossero dovute disponendone lo sgravio.
PQM
così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'avviso di addebito
35720210002027385000, n.37520210000394835000 con esclusione delle voci di cui alla pag 7 n 037 e 038
- rigetta per il resto il ricorso compensa per la metà le spese del giudizio. Condanna l' CP_1 al pagamento della restante parte liquidata in € 1350,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione Si comunichi.
Napoli, 26 giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. M.R.Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 18249/2024 vertente
TRA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Langella Giovanni e Annarita Del Parte_1
Gaudio
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Maisto nonché
CP_2 in persona del legale rappresentate pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto
Maisto
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 01.08.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio gli Istituti predetti chiedendo a questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Dichiarare l'illegittimità, l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità dei due avvisi di addebito per tutti i motivi in diritto enunciati,
- Rideterminare la sanzione per evasione sul criterio della ragionevolezza;
data l'evidente sproporzione;
.CP Per l'effetto condannare l' e la CP_2 a pagare, le spese di lite e i compensi professionali ai sottoscritti procuratori antistatari, oltre accessori di legge e spese generali ex art. 93 c.p.c.
-In caso di rigetto integrale o parziale della presente opposizione Voglia l'adito giudice compensare le spese di lite tra le part;
in quanto la presente lite non è pretestuosa e né temeraria;
ma proposta a tutela e difesa dei diritti e interessi del sig. Parte_1 Ai fini del C.U. i procuratori costituiti dichiarano che alla presente lite rientra nel valore di € 8.500,00 al netto di sanzioni e interessi e che per il rito il C.U da pagarsi è nella misura di € 43,00. In punto di fatto il Pt_1 promuoveva opposizione avverso l'avviso n. 35720210002027385000, incorporante contributi riferibili al 2014 e correlate sanzioni civili, nonché, l'avviso n.37520210000394835000, incorporante contributi riferibili all'anno 2013 ed all'anno 2016, maggiorati da correlate da sanzioni civili, entrambi notificati il 4 luglio 2024.
A fondamento della domanda deduceva la decadenza, la prescrizione e la sproporzione delle sanzioni applicate.
Ritualmente instaurato il contradditorio si costituiva l' CP_3 resistente deducendo che, per le poste incorporate nell'avviso n.37520210000394835000 per contributi riferibili all'anno 2013 ed anche, in parte, per l'ulteriore avviso di addebito con esclusione del solo ticket dovuto per il licenziamento del dipendente, era intervenuto un provvedimento di sgravio sicché, rispetto alle stesse, è cessata la materia del contendere. Ed infatti, le poste creditorie si riferivano ai ticket di licenziamento per i lavoratori Persona_1 Persona_3 tutti licenziati il 25.11.2015, per i quali la società aveva provveduto Persona_2 al pagamento, nonché, Persona_4 licenziato il 06.07.2016.
Effettuate le dovute verifiche si era proceduto ad annullare parzialmente la diffida, confermando il solo importo dovuto per il lavoratore Persona_4 pari a € 979,90 oltre sanzioni.
Ciò premesso ed, altresì, confermato dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti costituite, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione 0 conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Residua, dunque, l'esame della unica posta debitoria per la quale non è intervenuto lo sgravio, ossia, quella afferente il ticket dovuto e pari a € 979,90 oltre sanzioni per il licenziamento del dipendente
Persona_4
In relazione a tale importo deve escludersi che si sia verificata la decadenza e prescrizione. Parte ricorrente ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 25 del dlgs 46 del 1999 per cui:
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
L'ente ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali afferenti il 2016 ed il 2020.
Ed invero, per effetto dell'art 30 del dl 78 del 2010: “A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
2. L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi ove dovuti nonché' l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso".
Dalla ricostruzione delle disposizioni richiamate si evince che la norma invocata non trova applicazione, atteso che non vi è questione di iscrizione a ruoli affidati per la riscossione all' [...] ma di richiesta di pagamento mediante avviso di addebito avente valore diControparte_4 titolo esecutivo.
Come ritenuto dalla Suprema Corte con il D.L. n. 78 del 2010, e l'art. 30, comma 10, convertito in L.
n. 122 del 2010, con il sistema di riscossione basato sulla notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, si è superato il sistema di riscossione dei crediti contributivi mediante iscrizione a ruolo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle gestioni previdenziali CP_1.
In ogni caso trattandosi di norma che disciplina una decadenza, in ragione del carattere eccezionale non è estensibile al di fuori delle fattispecie che la prevedono.
Quanto alla prescrizione, trattasi di credito relativo all'anno 2016, come precisato dallo stesso ricorrente, per cui la diffida del 23 ottobre del 2020 è idonea ad interrompere la prescrizione quinquennale, così come la notifica dell'avviso di addebito intervenuta il 4 luglio del 2024.
Quanto, infine, alla illegittimità delle sanzioni applicate le stesse sono calcolate con i criteri legali di cui all'art. 116 comma 8 lett. b) L388/2000, non già con i criteri dell'evasione di cui alla successiva lettera b) della norma e, pertanto, appare inconferente la deduzione formulata. Per parte de qua la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio in ragione del parziale accoglimento vanno compensate per la metà ponendosi la restante parte a carico dell'ente, in applicazione del principio della cd soccombenza virtuale. L'ente ha infatti riconosciuto che le stesse non fossero dovute disponendone lo sgravio.
PQM
così provvede: dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente all'avviso di addebito
35720210002027385000, n.37520210000394835000 con esclusione delle voci di cui alla pag 7 n 037 e 038
- rigetta per il resto il ricorso compensa per la metà le spese del giudizio. Condanna l' CP_1 al pagamento della restante parte liquidata in € 1350,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione Si comunichi.
Napoli, 26 giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. M.R.Lombardi