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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/12/2024, n. 2350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2350 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale)
N. 6150/21 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 6150/2021 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 15.11.2024, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Rapporto di lavoro subordinato e retribuzione”; e vertente N. _______________
tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti B. Parte_1
REPERTORIO
Russo De Luca e D. Russo De Luca del Foro di Salerno in virtù di N. _______________ mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo n. 173/2024 R.B
studio del difensore in Cava dei Tirreni, Via E. De Filippis, n. 29;
Ricorrente
Discusso nel termine del 15.11.2024 con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc titolare dell'omonima IT individuale con insegna CP_1
“Orange Bud”, rappresentato e difeso dagli avv.ti A. Tanga e R.M.
Deposito minuta
Capasso del Foro di Salerno in virtù di mandato in calce alla _________________
memoria difensiva, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Corso Vittorio Emanuele, n. 127;
Pubblicazione in data
Resistente __________________
Giudizio n. 6150/21 R.G. c/o + 1 pag. 1 Parte_1 CP_1 e
in persona del Controparte_2
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L. Maritato in virtù di procura generale allegata, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale in Salerno, Corso G. Garibaldi, n. 38;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 15.11.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 14.11.2021, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di
[...]
aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della IT resistente CP_1
, con insegna “Orange Bud”, dal giorno 01.10.2003 al giorno
[...]
07.01.2021, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
(non regolarizzato con gli enti previdenziali), con le mansioni di responsabile addetto alle vendite, occupandosi anche della cassa e della contabilità con maneggio di denaro;
e dichiarava di essere rimasto creditore delle differenze retributive e, quindi, chiedeva all'adito
Tribunale di accertare la natura subordinata del rapporto e di condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 202.386,03, oltre rivalutazione e interessi, e al versamento dei contributi previdenziali omessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine
Giudizio n. 6150/21 R.G. c/o Genua + 1 pag. 2 Parte_1 fissato, si costituiva in giudizio il resistente, il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto: in particolare, eccepiva la nullità del ricorso, l'insussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e, in ogni caso, in via gradata, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato;
egualmente si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva all'adito CP_3
Tribunale “rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, dichiarando altresì l'intervenuta prescrizione della contribuzione eccedente il quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. In via gradata, nell'ipotesi di accoglimento dell'avverso ricorso, chiede condannarsi il datore di lavoro al pagamento dei contributi delle sanzioni e degli interessi dovuti per legge
e che non siano attinti da prescrizione”.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e prova testimoniale), nel termine fissato del giorno 15.11.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi;
indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex ùart. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è infondata e, Parte_1
pertanto, va rigettata.
Invero, posto che il ricorso non è nullo in quanto contiene e specifica tutti gli elementi indicati dall'art. 414 cpc, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., non ha fornito un sufficiente riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio né a mezzo della prova documentale né a mezzo della prova orale espletata nel corso del giudizio (cfr., tra le altre, Cass.
n. 11530/2013; Cass. n. 16951/2018), specificamente circa la sussistenza nel caso di specie di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato.
In riferimento alla prima, posto che la parte resistente ha fermamente
Giudizio n. 6150/21 R.G. c/o + 1 pag. 3 Parte_1 CP_1 disconosciuto la sussistenza dell'asserito rapporto di lavoro subordinato, dalla documentazione allegata non risultano particolari elementi da cui si possa evincere la sussistenza degli indici sintomatici del lavoro subordinato e, quindi, non è idonea a dimostrare lo svolgimento della prestazione lavorativa subordinata e le modalità della stessa (cfr. VI ER IT , CCNL di settore, verbale di sequestro CP_1
amministrativo in data 29.01.2019 del Nucleo NAS dei Carabinieri di
Salerno, delega bancaria MPS, lettera di diffida, conteggi analitici).
Egualmente la prova testimoniale svolta non ha fornito un completo e puntuale riscontro delle circostanze riportate nel ricorso introduttivo della lite, cioè l'asserito svolgimento di lavoro subordinato presso gli esercizi commerciali con insegna “Orange Bud”, alle dipendenze del resistente CP_1
Infatti i testi indicati dalla parte resistente ( , in Testimone_1
particolare, e escussi rispettivamente alle udienze in data Testimone_2
23.04.2024 e in data 11.06.2024) hanno completamente confermato le difese svolte dal resistente circa l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti in causa, bensì circa l'instaurazione fra le parti di un rapporto di carattere societario di fatto, diretto alla gestione dei negozi con insegna “Orange Bud”, siti in Salerno in via PO di RE, n.
31, e in Piazza Sedile del Campo, n. 7 (cfr. i verbali delle dichiarazioni rese alle predette udienze).
In particolare, il teste indifferente, Testimone_1
commercialista e consulente di entrambe le parti in causa, ha dichiarato quanto segue: “
“E' vero che nell'anno 2003 i signori e si sono recati CP_1 Parte_1
presso il mio studio per una consulenza, al fine di iniziare una attività di impresa con esercizio in comune.
Doveva nascere una società, ma per ragioni di carattere economico fu scelta la forma individuale.
Preciso di non ricordare se fosse o meno l'anno 2003, ma comunque è
Giudizio n. 6150/21 R.G. c/o + 1 pag. 4 Parte_1 CP_1 questo il periodo di riferimento.
E' vera la circostanza di cui al capo 2) della memoria difensiva: anche qui devo precisare che non ricorso con esattezza l'anno, ma comunque trattasi di questo periodo di riferimento.
E' vero che dal 2003 sono stato continuativamente il commercialista e il consulente dell'attività di impresa svolta sotto l'insegna “Orange Bud”.
In questo periodo i signori e venivano presso il mio Pt_2 Parte_1
studio sia singolarmente che insieme, per consegnare i documenti fiscali dell'esercizio commerciale.
Dal 2018/2019 ho consigliato ai signori e di CP_1 Parte_1
formalizzare l'assetto societario, iscrivendo al Registro delle Imprese
l'atto costitutivo di una società con entrambi i soci.
Posso dire che per le attività di consulenza relative all'esercizio commerciale (per esempio, dichiarazioni redditi con utili) queste venivano fatte tutti insieme, cioè con il sig. e il sig. . CP_1 Parte_1
Ancora oggi sono il commercialista dell'esercizio commerciale “Orange
Bud”.
Non è stata mai costituita una società fra i signori e Parte_1 CP_1
per quanto ne sono a conoscenza”.
Tali dichiarazioni, poi, trovano in parte conferma nelle dichiarazioni rese dal secondo teste di parte resistente, indifferente, Tes_3
seppur meno precise e circostanziate. La suddetta teste ha dichiarato, tra l'altro: “……mi hanno contattata nell'anno 2004, anzi hanno contattato i miei genitori.
E' vero che i signori e visionavano insieme l'immobile CP_1 Parte_1
indicato, cioè in Via PO di RE, n. 31, per l'annualità 2004.
E' vero che entrambi i sig. e provvedevano al CP_1 Parte_1
pagamento dei canoni di locazione e delle altre spese connesse col rapporto locativo per l'immobile in Salerno, Via PO di RE, n. 31.
Veniva sempre a pagare i canoni, prima ai miei genitori e poi a CP_4
me; la ricevuta di pagamento era a nome di . CP_1
Giudizio n. 6150/21 R.G. c/o + 1 pag. 5 Parte_1 CP_1 La ricevuta del pagamento era intestata a non alla CP_1
“Orange Bud”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla parte resistente
(soprattutto del teste , a diretta conoscenza dei fatti di causa, Tes_1
data la qualifica rivestita) sono specifiche, circostanziate e prive di contraddizioni: quindi, ad avviso del Tribunale, sono genuine ed attendibili e, pertanto, le suddette dichiarazioni possono essere poste a base della decisione.
Invece, i testi indicati dalla parte ricorrente ( e Testimone_4 [...]
, indifferenti, escussi all'udienza in data 23.04.2024), Testimone_5
pur confermando, in linea di massima, lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di vendita presso i due esercizi “Orange Bud”, con maneggio di denaro e alla cassa e per i giorni e gli orari indicati nell'atto introduttivo del giudizio, hanno riferito circostanze meno precise e circostanziate, soprattutto nulla hanno dichiarato circa gli indici rivelatori dell'asserita natura subordinata del rapporto fra le parti in causa. In particolare. la teste (amica del ricorrente, Testimone_4
come dalla stessa riferito) ha reso dichiarazioni solo per il periodo successivo all'anno 2012 (dal 2013 al 2022 ha lavorato in un esercizio commerciale sul Corso Vittorio Emanuele), ha dichiarato, tra l'altro, di aver accompagnato il ricorrente in banca alcune volte, non sapendo riferire nulla, però, circa le attività ivi svolte dal (“per fare Parte_1
versamenti, credo”) e, poi, ha riferito de relato circa la mancata regolarizzazione del rapporto, il mancato godimento di ferie, festività e
Tfr (“…..mi è stato riferito dal ricorrente, dato il rapporto di amicizia”).
In particolare, il teste ha reso dichiarazioni Testimone_5
riferite soprattutto all'esercizio di Via PO di RE (alla cui inaugurazione è stato presente nell'anno 2003), ha riferito, tra l'altro, che andava a trovare il ricorrente presso l'esercizio commerciale una volta alla settimana e successivamente, cioè dal 2009 (anno del matrimonio e del trasferimento a Baronissi), con minore frequenza, nonché ha
Giudizio n. 6150/21 R.G. c/o + 1 pag. 6 Parte_1 CP_1 precisato che: “devo precisare che, poiché sono andato ad abitare a
Baronissi dal 2009, non ho visto aperto il negozio di Piazza Sedile del
Campo, ho visto l'inaugurazione solo via Internet. Quindi, non posso dire chi precisamente ha lavorato presso l'esercizio in Piazza Sedile del
Campo”; ed infine ha riferito de relato circa la mancata regolarizzazione del rapporto, il mancato godimento di ferie, festività e Tfr (“Non so se il rapporto di lavoro sia stato mai regolarizzato;
il ricorrente si lamentava delle ferie non godute e della paga, non elevata. E' vero che il ricorrente non ha percepito il Tfr, come mi è stato riferito dallo stesso”).
Orbene, ciò posto, in riferimento alla valutazione delle prove testimoniali, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le più recenti, Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31247; Sez. VI, 01 marzo 2021, n. 5560; 24 settembre 2020, n. 20017; Sez. II, 4 marzo
2020, n. 6084; 8 agosto 2019, n. 21187; Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 16467;
v., altresì, cfr. Cass., Sez. Lav., 13 giugno 2014, n. 13485, che ha precisato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando
Giudizio n. 6150/21 R.G. c/o + 1 pag. 7 Parte_1 CP_1 prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova;
in tale senso, anche Cass., Sez. III, 16 giugno 2011, n. 13177;
Sez. Lav., 21 luglio 2010, n. 17097; 15 luglio 2009, n. 16499).
Quindi, alla luce dei suddetti arresti giurisprudenziali, nel caso di specie, ad avviso del Tribunale, a seguito della necessaria comparazione tra le divergenti deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio, deve essere attribuito maggiore credito a quelle fornite dai testi di parte resistente, in quanto, come già detto, trattasi di dichiarazioni precise e concordanti e, poi, rese da soggetti a conoscenza diretta dei fatti oggetto di causa per i motivi sopra indicati;
invece, le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente non appaiono attendili, in quanto generiche e, per lo più, trattasi di dichiarazioni de relato.
Di conseguenza, alla luce delle risultanze della svolta prova orale, ben può affermarsi (come già detto sopra) che la parte ricorrente, pur ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., nulla di specifico ha provato circa la sussistenza, nel caso di specie, di un rapporto di lavoro di natura subordinata fra le parti in causa.
Ed infatti, in ogni caso, le circostanze riferite dai testi di parte ricorrente nulla di particolare hanno aggiunto a quanto già accertato (la stessa presenza del ricorrente negli esercizi commerciali “Orange Parte_1
Bud”, non contestata, peraltro, dal resistente, ben potrebbe conciliarsi con la ricorrenza di un rapporto societario di fatto fra le parti in causa) e, in particolare, al di là della genericità delle dichiarazioni rese, non hanno dimostrato la sussistenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, quali l'assoggettamento ad uno specifico orario di lavoro, la sottoposizione alle direttive del datore di lavoro e le modalità del pagamento del compenso: su tutti questi profili i testi della parte ricorrente non hanno riferito alcunché circa il concreto atteggiarsi del rapporto fra l'odierno ricorrente e la parte resistente (peraltro, essendo carenti sul punto anche gli stessi capi di prova articolati nell'atto
Giudizio n. 6150/21 R.G. c/o Genua + 1 pag. 8 Parte_1 introduttivo del giudizio).
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dal ricorrente risulta infondata e, pertanto, va rigettata.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I, in considerazione della concreta attività difensiva svolta dalle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , titolare dell'omonima IT
[...] CP_1
individuale con insegna “Orange Bud”, con ricorso depositato in data
14.11.2021 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 5.250,00 CP_1
per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%;
2) Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 3.250,00 per CP_3
compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 15.11.2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 6150/21 R.G. c/o + 1 pag. 9 Parte_1 CP_1