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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 10/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 846/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
07.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 846/2024, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Principe
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F: ), in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Caterina Melicchio, ed elettivamente domiciliata in Cerzeto (CS), alla Via Gjitonia
Motticella n. 41,.
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO (C.F. – Controparte_2 P.IVA_2
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Umberto Ferrato e Gilda Avena ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 23.05.2024 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 03420249003129081/000 notificata in data 11.03.2024, relativamente al sotteso Avviso di addebito n. 33420160004311643000, notificato il 21/12/2016, per CP_ un importo di €2.453,25 asseritamente dovuto all' - sede di Cosenza - per “Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale” e “Some aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale” relativi all'anno 2015.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti ivi contenuti.
Tutto ciò premesso, chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito, il suo annullamento con conseguenti statuizioni, e vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Costituitesi ritualmente le parti resistenti, chiedevano il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai Controparte_3 sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel CP_ giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n.
209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_1
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli
[...] atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Orbene, la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione è tempestiva siccome proposta nei termini di legge innanzi esposti e concernente una opposizione ex art. 615 c.p.c..
§ 3. Ciò posto, l'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni dappresso esposte.
Infatti, l' ha fornito la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di addebito n. CP_2
33420160004311643000 in data 21.12.2016 per compiuta giacenza (cfr. all. fascicolo ) e CP_2
l' ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notificazione di un Controparte_1 pignoramento presso terzi, afferente al medesimo avviso di addebito per cui è causa, in data
19.09.2021 (Cfr. all, fascicolo . CP_4
Di talché, dal momento che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione il termine prescrizionale quinquennale era stato validamente interrotto dalla notifica del pignoramento presso terzi di cui innanzi, l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 - 26.001,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di Parte_1 CP_2
e delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per Controparte_1 compenso professionale per ciascuna parte resistente, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 10.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 846/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
07.11.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI OL
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 846/2024, avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Principe
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F: ), in qualità di Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio CALABRIA, rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Caterina Melicchio, ed elettivamente domiciliata in Cerzeto (CS), alla Via Gjitonia
Motticella n. 41,.
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO (C.F. – Controparte_2 P.IVA_2
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_3 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv. ti Umberto Ferrato e Gilda Avena ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_2
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 23.05.2024 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione nei confronti dell'intimazione di pagamento n. 03420249003129081/000 notificata in data 11.03.2024, relativamente al sotteso Avviso di addebito n. 33420160004311643000, notificato il 21/12/2016, per CP_ un importo di €2.453,25 asseritamente dovuto all' - sede di Cosenza - per “Contributi IVS fissi/percentuale sul minimale” e “Some aggiuntive omesso versamento contributi IVS fissi o entro il minimale” relativi all'anno 2015.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti ivi contenuti.
Tutto ciò premesso, chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, nel merito, il suo annullamento con conseguenti statuizioni, e vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Costituitesi ritualmente le parti resistenti, chiedevano il rigetto dell'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La causa viene quindi decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente CP_ impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell' anche la ai Controparte_3 sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel CP_ giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' , in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato “anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n.
209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, Controparte_1
) deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli
[...] atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento).
Orbene, la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
Tanto premesso, osserva il giudicante che l'opposizione è tempestiva siccome proposta nei termini di legge innanzi esposti e concernente una opposizione ex art. 615 c.p.c..
§ 3. Ciò posto, l'opposizione deve essere rigettata per le motivazioni dappresso esposte.
Infatti, l' ha fornito la prova dell'avvenuta notificazione dell'avviso di addebito n. CP_2
33420160004311643000 in data 21.12.2016 per compiuta giacenza (cfr. all. fascicolo ) e CP_2
l' ha prodotto in giudizio la prova dell'avvenuta notificazione di un Controparte_1 pignoramento presso terzi, afferente al medesimo avviso di addebito per cui è causa, in data
19.09.2021 (Cfr. all, fascicolo . CP_4
Di talché, dal momento che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione il termine prescrizionale quinquennale era stato validamente interrotto dalla notifica del pignoramento presso terzi di cui innanzi, l'opposizione va rigettata in quanto infondata.
§ 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quindi poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro 5.201,00 - 26.001,00), della complessità (bassa), detratta la fase istruttoria non svoltasi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di Parte_1 CP_2
e delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.697,00 per Controparte_1 compenso professionale per ciascuna parte resistente, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 10.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso