Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01990/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1990 del 2025, proposto da
Euroconca S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Furore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 5931 del 28/10/2025 del Comune di Furore di rigetto dell'istanza di accesso agli atti del 29/07/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa NA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 27 novembre 2025 e depositato il successivo 9 dicembre, parte ricorrente – deducendo di esercitare l’attività di ristorazione sia all’interno di un manufatto ubicato nel territorio del Comune di Conca dei Marini sia nell’area di parcheggio immediatamente prospiciente - ha agito per l'annullamento della nota del Comune di Furore in epigrafe indicata, con la quale è stata respinta l'istanza di accesso ex artt. 22 e ss. l. 241/90 inoltrata, in data 29 luglio 2025, al fine di estrarre copia “ del titolo di proprietà dell'area de quo in capo al Comune di Furore e/o del Comune di Conca dei Marini; di tutti i documenti riguardanti l’intervenuta realizzazione dell'opera pubblica sottostante l’area di parcheggio de quo; di tutta la restante documentazione amministrativa ex art. 22, c. 1 lett. d ”.
1.1. Il gravame è stato affidato a due motivi, a mezzo dei quali sono state formulate censure di violazione di legge e di eccesso di potere (artt. 3, 6, 22 e ss.l. n. 241/1990. difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, sviamento).
2. Il Comune di Furore, pur non costituendosi in giudizio, ha trasmesso relazione e documentazione.
3. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 la causa è stata introitata in decisione.
4. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di quanto in prosieguo evidenziato.
5. Colgono nel segno le censure del ricorrente incentrate sull’illegittimità del diniego all’ostensione del titolo di proprietà dell’area.
5.1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati e, più in generale, ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici, con la conseguenza che esso può essere esercitato in connessione a un interesse giuridicamente rilevante.
Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso il richiedente deve vantare “ un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ” (art. 22, comma 1, l. n. 241/1990) e, per pacifica giurisprudenza, la relativa legittimazione deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che i provvedimenti che si chiede di visionare abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti (TAR Pescara, sez. I, 28 febbraio 2019, n. 64).
Più nello specifico, ai fini dell'accesso documentale devono sussistere: a) un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato; b) un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione; c) in ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
Inoltre, l'istanza di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a ben specifici documenti e non può comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; parimenti, la richiesta di ostensione degli atti non può costituire uno strumento di controllo generalizzato dell'amministrazione nei cui confronti l'accesso viene esercitato e l'onere della prova, anche dell'esistenza dei documenti rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. III, 11.10.2021).
5.2. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che con nota del 30 gennaio 2025 il sig. MA LO, in qualità di legale rappresentante della società Euroconca, ha chiesto al Comune di Furore di prendere atto dell’implicito rinnovo, per il periodo 2025-2028, della locazione a suo tempo stipulata con il Comune, rinnovata per il quadriennio 2017-2016 (con delibera di G.C. n. 64 del 31 maggio 2016) e per il quadriennio 2021-2024 (“ come da pagamenti annuali regolarmente effettuati ”); a tale nota il Comune ha fornito riscontro in data 12 febbraio 2025 rappresentando che “ dagli atti in possesso dell’ufficio non risulta alcun titolo che comporti il rinnovo o la proroga dell’occupazione delle aree descritte nella nota sopra citata, né alcuna richiesta effettuata in tal senso ”.
Di seguito, la ricorrente ha formulato l’istanza di ostensione per cui è causa a mezzo della quale, dopo aver premesso di svolgere “ l’attività di somministrazione alimenti e bevande, ristorazione, parcheggio e servizi annessi ” giusta “ specifico rapporto di locazione ”, ha rappresentato – sul presupposto che “ non è chiaro il regime proprietario originario della suddetta aerea ” - la necessità di acquisire la documentazione ivi specificata “ stante la relazione qualificata con il bene in ragione del rapporto locativo, avendone necessità per curare e difendere i propri interessi giuridici ”.
5.3. Orbene, osserva il Collegio che deve ravvisarsi un nesso di strumentalità tra il documento oggetto di accesso e l'interesse diretto, concreto e attuale della parte istante, la quale (in disparte le questioni relative alle sorti del rapporto locatizio e dunque la possibilità, invero contestata dal Comune, di riconoscerle la qualità di conduttore del bene in virtù di asseriti rinnovi taciti) si trova in ogni caso in una relazione di fatto con la res , connessa all’attività di ristorazione in concreto svolta sulla particella de qua agitur.
Tale relazione differenziata con il bene (dal Comune non contestata ed, anzi, implicitamente riconosciuta laddove, nella nota di diniego, ha diffidato la ricorrente a “ lasciare immediatamente libero da persone e/o cose gli spazi di proprietà comunale… ") risulta sufficiente, ad avviso del Collegio, a radicare la legittimazione all’accesso, stante l’evidente rilevanza – in relazione all’interesse della ricorrente alla prosecuzione dell’attività di ristorazione – di un’eventuale carenza (ad onta delle ripetute affermazioni in tal senso, cfr. I delibera n. 64 del 31 maggio 2016; nota prot. 3254 del 20 luglio 2018) della titolarità del bene in capo al Comune.
6. Non può invece essere accolta la pretesa ostensiva relativa a “ tutti i documenti riguardanti l’intervenuta realizzazione dell'opera pubblica sottostante l’area di parcheggio de quo ” e a “ tutta la restante documentazione amministrativa ”, trattandosi di istanza manifestamente generica; l'accesso agli atti, infatti, deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore dei documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione del richiedente, assumendo altrimenti l'istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, inammissibile ex art. 24, comma 3, l. n. 241/1990 ( ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 maggio 2025, n. 816).
7. In conclusione, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei sensi e nei limiti sopra precisati, con conseguente ordine al Comune intimato, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., di consentire al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione (o dalla notificazione se anteriore) della presente sentenza, l'accesso alla documentazione di cui al precedente § 5.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva.
Condanna il Comune di Furore al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre contributo unificato ove dovuto e versato, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RE CA, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NA AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AP | RE CA |
IL SEGRETARIO